§ 6.3.127 - L.P. 11 agosto 1997, n. 11.
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1997 e per il triennio [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:11/08/1997
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1997.
Art. 2.  Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.
Art. 3.  Modifica alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, concernente " Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".
Art. 4.      (omissis).
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, concernente " Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche".
Art. 6.  Riliquidazione di contributi provinciali sui mutui dei Comuni con la Cassa depositi e prestiti, rinegoziati ai sensi del Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, concernente " Disposizioni urgenti in [...]
Art. 7.  Riapertura di termini da leggi provinciali.
Art. 8.  Acconti al personale delle aziende speciali unità sanitarie locali sull'indennità premio di servizio.
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, concernente " Disciplina del Servizio sanitario provinciale".
Art. 10.      (omissis).
Art. 11.  Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente " Piano sanitario provinciale 1988-91".
Art. 12.      (omissis).
Art. 13.  Convenzioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di medicina generale e pediatria per il periodo 1994-1997.
Art. 14.  Provvidenze per impianti funiviari.
Art. 15.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 16.      (Omissis).
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente " Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 18.  Finanziamento di strutture universitarie.
Art. 19.  Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente "Riordino delle organizzazioni turistiche".
Art. 20.  Modifica alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, concernente " Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà ".
Art. 21.  Autorizzazione di spesa per la legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, concernente " Interventi della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia".
Art. 22.  Modifica alla legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, concernente " Norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto case popolari".
Art. 23.  Disposizioni finanziarie.
Art. 24.  Clausola d'urgenza.


§ 6.3.127 - L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999.

(B.U. 26 agosto 1997, n. 39 – S.O.).

 

     Art. 1. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1997.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1997, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nell'annessa tabella A.

 

          Art. 2. Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita con l'articolo 3 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, viene aumentata dei seguenti importi:

     a) fondo ordinario - lire 23.932.839.000 (cap. 91010);

     b) fondo per investimenti - lire 4,5 miliardi (cap. 91040). Lo stanziamento è vincolato per il finanziamento di opere necessarie ed urgenti ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche;

     d) fondo perequativo -lire 1.500.000 - (cap. 91060).

 

          Art. 3. Modifica alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, concernente " Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     "3. Per le violazioni della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, avvenute prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 1996, n. 23, e rispetto alle quali sono ancora stati adottati i provvedimenti disciplinati di cui all'abrogato articolo 26 della stessa legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può disporre la sospensione del permesso annuale o d'ospite prevista dal comma 1."

 

          Art. 4.

     (omissis).

 

          Art. 5. Modifica alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, concernente " Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, è aggiunto il seguente:

     "3. Per le opere finanziate con i mezzi della presente legge i comuni possono affidare in concessione l'esecuzione dei lavori ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27."

 

          Art. 6. Riliquidazione di contributi provinciali sui mutui dei Comuni con la Cassa depositi e prestiti, rinegoziati ai sensi del Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, concernente " Disposizioni urgenti in materia di finanza locale".

     1. A richiesta dei comuni interessati, la Giunta provinciale provvede alla riliquidazione dei contributi concessi e non ancora completamente erogati sui mutui assunti dai Comuni presso la Cassa depositi e prestiti, rinegoziati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 539. Detti contributi sono riuniti in un contributo unico per ciascun comune, da erogare a decorrere dal 1998 in 36 rate semestrali costanti con scadenza 31 maggio e 30 novembre.

     2. In conseguenza dei provvedimenti indicati al comma 1, la Giunta provinciale determina gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci provinciali per gli anni dal 1998 al 2015 e provvede a depennare i residui passivi non pagati alla chiusura dell'esercizio 1997.

 

          Art. 7. Riapertura di termini da leggi provinciali.

     1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, concernente "Interventi nel settore socio -sanitario", a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 1997 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8. Acconti al personale delle aziende speciali unità sanitarie locali sull'indennità premio di servizio.

     1. Per garantire omogeneità di trattamento per l'anno 1996 tra il personale della Provincia e delle aziende speciali unità sanitarie locali nell'applicazione dell'articolo 4 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, la Giunta provinciale può assegnare fondi alle aziende speciali unità sanitarie locali nei limiti delle disponibilità del capitolo 52110 del bilancio di previsione per l'anno 1997.

 

          Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, concernente " Disciplina del Servizio sanitario provinciale".

     1. Il numero 10) del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 è sostituito dal seguente:

     "10) all'acquisto di:

     a) apparecchiature biomediche;

     b) strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili, ivi compresi i beni iscritti nei pubblici registri;

     c) apparecchiature informatiche, nonché programmi di base ed applicativi (hardware e software).

     Per i beni di cui alle lettere precedenti devono essere predisposti dei programmi annuali in ordine prioritario di acquisizione, deliberati dai direttori generali di ciascuna azienda speciale USL sentiti i rispettivi Consigli dei Sanitari, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e inviati all'Assessorato alla Sanità. Per i beni indicati alla lettera a), il cui valore unitario supera una determinata soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti dalle aziende speciali UUSSLL distinti programmi di acquisto secondo le stesse modalità sopra descritte, e deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria. Tali programmi d'acquisto potranno avere anche una valenza pluriennale. I programmi di acquisto sono predisposti seguendo i criteri stabiliti dall'Assessorato alla Sanità e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario. Per gli acquisti predetti la Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, assegna annualmente alle aziende speciali UUSSLL somme a carico di appositi capitoli del bilancio provinciale, secondo criteri di ripartizione stabiliti dalla Giunta provinciale stessa nei limiti di spesa del 30% delle somme assegnate dalla Giunta provinciale nell'anno precedente, le aziende speciali UUSSLL sono autorizzate a procedere, per motivate situazioni d'urgenza o di necessità, all'acquisto dei beni indicati alle lettere a), b) e c), prescindendo dai relativi programmi di acquisto.

     Per tali acquisti, le aziende inviano all'Assessorato alla Sanità , almeno 15 giorni prima della stipula dei relativi contratti, l'elenco dei beni da acquistare, secondo le modalità stabilite dall'Assessorato medesimo. Al fine di determinare l'entità degli stanziamenti necessari all'acquisizione dei beni di cui al presente punto, ciascuna azienda speciale USL presenterà , entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, una previsione del fabbisogno finanziario, distinta per le categorie di beni indicati alle lettere a), b) e c)."

     2. I numeri 11) e 12) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 sono abrogati.

 

          Art. 10.

     (omissis).

 

          Art. 11. Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente " Piano sanitario provinciale 1988-91".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, viene inserito il seguente:

     "4. Gli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale per il finanziamento delle spese delle aziende speciali unità sanitarie locali derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o dall'ampliamento di quelli esistenti in attuazione del piano sanitario provinciale, ove non siano stati impegnati entro ciascun esercizio finanziario, sono riportati sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio successivo per la parte riferita ai servizi, di cui la Giunta provinciale abbia autorizzato l'attivazione o l'ampliamento entro il rispettivo esercizio finanziario. "

 

          Art. 12.

     (omissis).

 

          Art. 13. Convenzioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di medicina generale e pediatria per il periodo 1994-1997.

     1. Per la stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di medicina generale e pediatria ai sensi dell'articolo 7-bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14 e dell'accordo collettivo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali è autorizzata per il periodo 1994-1997 la spesa complessiva di lire 27,3 miliardi.

     2. Al maggior onere per assegnazioni alle aziende speciali unità sanitarie locali per l'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1, si fa fronte per lire 7,3 miliardi con gli stanziamenti già approvati nel bilancio provinciale e per lire 20 miliardi con una corrispondente quota del maggior stanziamento autorizzato dall'articolo 1, tabella A, n. 46, lettera a), della presente legge.

 

          Art. 14. Provvidenze per impianti funiviari.

     1. Possono essere ammesse a finanziamento anche nell'esercizio 1997 le domande di contributo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, giudicate ammissibili. La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare a tal fine quota parte degli importi di spesa ancora disponibili, autorizzati dall'articolo 1, allegato A, partite n. 107 e 108 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 (legge finanziaria 1997).

 

          Art. 15. Spese per la contrattazione del personale.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1997 di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, per la contrattazione del personale provinciale, è aumentata di lire 29.400 milioni.

 

          Art. 16.

     (Omissis).

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente " Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come modificata dalla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:

     " e) i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano."

 

          Art. 18. Finanziamento di strutture universitarie.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite esproprio, immobili da destinare all'edilizia universitaria secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. E' altresì autorizzata ad assumere le spese per l'affitto, la costruzione e l'adattamento, la manutenzione e l'arredamento di strutture universitarie e di strutture accessorie in Alto Adige, nonché a mettere a disposizione per tali strutture, a titolo di comodato gratuito, beni immobili e mobili, compresi quelli di carattere sportivo, ricreativo e residenziale, o a concedere appositi finanziamenti. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere finanziariamente al funzionamento dell'università di Bolzano, tenuto conto dei contributi annuali dello Stato di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [1] .

     2. Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 6.000 milioni (capitolo 31260). Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 19. Modifica alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente "Riordino delle organizzazioni turistiche".

     1. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è inserito il seguente:

     " Art. 31-bis - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige o alle singole associazioni turistiche per le spese da esse sostenute per la stipulazione di polizze assicurative al fine di tenere indenni i privati proprietari di piste di fondo o percorsi ciclabili aperti al pubblico per obbligazioni da responsabilità civile e per spese legali derivanti dall'uso delle medesime o a stipulare direttamente dette polizze.

     2. Alla spesa per contributi ai sensi del comma 1 si fa fronte per l'anno 1997 con le disponibilità del capitolo 76145 del bilancio provinciale e per gli anni successivi con gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale sul corrispondente capitolo."

 

          Art. 20. Modifica alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, concernente " Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà ".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5 è aggiunto il seguente:

     "3. Per l'esecuzione delle attività convenzionate di cui al comma 1, la Provincia può mettere a disposizione dell'operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso."

 

          Art. 21. Autorizzazione di spesa per la legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, concernente " Interventi della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia".

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 11 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 700 milioni che trova copertura con i mezzi iscritti nel bilancio per l'anno 1997 sul fondo globale per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi (cap. 102115). Dopo l'entrata in vigore differita, prevista dall'articolo 26 della legge suddetta, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le relative variazioni al bilancio dell'esercizio 1997, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modificazioni.

 

          Art. 22. Modifica alla legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, concernente " Norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto case popolari".

     1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis - 1. A partire dall'esercizio 1998, l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata tiene la contabilità esclusivamente con il sistema di scritture che rilevano i risultati economico -patrimoniali della gestione, secondo i principi del Codice civile. Il bilancio preventivo economico, redatto in conformità di uno schema tipo deliberato dalla Giunta provinciale, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di novembre."

 

          Art. 23. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 468 miliardi e 674,5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1997, derivanti dagli articoli 1, 2, 15 e 18 della presente legge, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

     a) per lire 35 miliardi e 199,1 milioni mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

     b) per lire 57 miliardi e 970 milioni mediante la riduzione dei fondi globali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi disposta con la connessa legge di assestamento;

     c) per lire 597 milioni mediante utilizzo della quota di stanziamento resasi disponibile sul capitolo di spesa 34017 a seguito del minor onere accertato per impegni pregressi;

     d) per la restante quota di lire 374 miliardi e 908,4 milioni mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 1997, iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 32.120 milioni a carico del biennio 1998-1999 derivante dall'articolo 1, tabella A (annualità dei limiti di impegno) della presente legge, si provvede con le variazioni apportate al bilancio pluriennale 1997-1999 con la connessa legge di assestamento.

 

          Art. 24. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.