§ 4.5.61 - L.P. 7 aprile 1997, n. 5.
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:07/04/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Sostegno di investimenti.
Art. 3.  Iniziative ammesse a contributi.
Art. 4.  Criteri di applicazione.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Pubblicazione - Esame Ce.
Art. 7.  (Norma transitoria).


§ 4.5.61 - L.P. 7 aprile 1997, n. 5.

Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini.

(B.U. 29 luglio 1997, n. 33).

 

     Art. 1. Definizione.

     1. Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

     a) gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;

     b) gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera a), dispongano di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

     2. Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

     3. Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento e di un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

     4. I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona, assolvendo così una funzione essenziale di interesse pubblico.

 

          Art. 2. Sostegno di investimenti.

     1. Per investimenti promossi da rifugi alpini ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi i seguenti sostegni:

     a) contributi a fondo perduto fino al 60 per cento della spesa ammessa;

     b) mutui a tassi agevolati ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9. il relativo equivalente di sovvenzione non dovrà superare l'entità prevista dalla lettera a) del presente articolo.

     2. Per investimenti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza nonchè per il risanamento di teleferiche possono essere concessi sostegni fino all'80 per cento della spesa ammessa, qualora i relativi costi d'investimento risultino essere sproporzionatamente alti rispetto alle entrate derivanti dall'esercizio del rifugio alpino. [1]

     3. I sostegni previsti dalla presente legge possono essere concessi esclusivamente a favore di rifugi alpini ai sensi dell'art. 1 che non siano di proprietà o in concessione dell'Alpenverein Sudtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).

     4. Il sostegno viene revocato ed interamente recuperato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o degli acquisti venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell'art. 1.

 

          Art. 3. Iniziative ammesse a contributi.

     1. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

     a) costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque, di impianti di depurazione ed interventi finalizzati al risparmio di acqua ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto ecologico-ambientale;

     b) costruzione e manutenzione di acquedotti e bacini di raccolta per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque per i rifugi alpini;

     c) costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento dei rifugi alpini;

     d) costruzione di impianti radiofonici e telefonici, nonchè di impianti per la produzione di energia elettrica;

     e) ricostruzione, ampliamento, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini esistenti.

     f) acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili. [2]

     2. Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Sudtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI). [3]

 

          Art. 4. Criteri di applicazione. [4]

     1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici. [5]

     2. Sono ammesse al finanziamento anche le opere sostenute nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, se comprovate da adeguata documentazione di spesa.

 

          Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 2 si provvede per l'esercizio finanziario 1997 con le disponibilità stanziate rispettivamente sui capitoli 76140 e 102250 del bilancio e per gli anni successivi con gli stanziamenti autorizzati con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 6. Pubblicazione - Esame Ce.

     1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo la decisione favorevole della commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

          Art. 7. (Norma transitoria). [6]

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle domande ancora inevase.


[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.