§ 3.5.28 - L.P. 23 dicembre 1976, n. 57.
Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:23/12/1976
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare una razionale gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, la Giunta provinciale è [...]
Art. 2.      Quanto previsto nel precedente articolo può venire disposto:
Art. 3.      Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi con delibera della Giunta provinciale, nel quale viene in via preliminare determinato a cura di [...]
Art. 4.      Entro il termine stabilito nella comunicazione, con la quale viene trasmessa ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali compresi nel programma di cui al precedente articolo, la [...]
Art. 5.      Sugli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e sull'ammontare del contributo di cui alla lettera b) del medesimo articolo provvede la Giunta provinciale, la quale può modificare [...]
Art. 6. 
Art. 7.      A seguito dell'assegnazione del contributo di cui al primo comma del precedente art. 5, l'Assessore provinciale competente, con proprio decreto, ne dispone l'erogazione, secondo le seguenti [...]
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte in bilancio in forza della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 38, e relativo finanziamento [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 9.  (Bonifica di siti inquinati).


§ 3.5.28 - L.P. 23 dicembre 1976, n. 57. [1]

Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per l'approntamento di aree necessarie al servizio.

(B.U. 25 gennaio 1977, n. 5).

 

     Art. 1.

     Al fine di agevolare una razionale gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:

     a) alla progettazione e realizzazione degli impianti di raccolta e di smaltimento, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;

     b) all'acquisto ed approntamento di aree destinate all'organizzazione dei servizi;

     c) all'acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria al servizio di raccolta, trasporto e di smaltimento.

 

          Art. 2.

     Quanto previsto nel precedente articolo può venire disposto:

     a) a cura dell'Amministrazione provinciale, la quale per l'elaborazione di studi e per la progettazione e la direzione lavori può anche avvalersi di liberi professionisti o di esperti nel settore, mentre per gli acquisti di cui alla lettera c) dell'art. 1 vi provvede a licitazione o trattativa privata;

     b) a cura dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, attraverso un contributo in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

     c) a mezzo di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, attraverso un contributo in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile. [2]

 

          Art. 3.

     Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi con delibera della Giunta provinciale, nel quale viene in via preliminare determinato a cura di chi è disposto quanto previsto dal precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     Entro il termine stabilito nella comunicazione, con la quale viene trasmessa ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali compresi nel programma di cui al precedente articolo, la deliberazione della Giunta provinciale, di cui al precedente art. 3, gli stessi provvedono:

     a) nel caso di interventi da parte dell'Amministrazione provinciale, a trasmettere all'ufficio tutela risorse naturali ogni dato ed informazione necessari alla progettazione ed alla realizzazione delle opere;

     b) nel caso di intervento da parte dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali a trasmettere i progetti di massima e le richieste di acquisto di aree e di mezzi di cui alle lettera a) e c) del precedente art. 1, corredati da un computo metrico e dalle fasi della prevista realizzazione delle opere.

 

          Art. 5.

     Sugli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e sull'ammontare del contributo di cui alla lettera b) del medesimo articolo provvede la Giunta provinciale, la quale può modificare le modalità e i criteri di assegnazione, nonché le entità dei singoli stanziamenti previsti nel programma di cui al precedente art. 3.

     In ogni caso la delibera della Giunta provinciale di cui al precedente comma deve essere preceduta dalle deliberazioni degli enti interessati, con le quali viene disposta l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

 

          Art. 6. [3]

     1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nonché all'articolo 7-ter sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e possono essere disposti nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta provinciale e quello dei contributi già concessi.

 

          Art. 7.

     A seguito dell'assegnazione del contributo di cui al primo comma del precedente art. 5, l'Assessore provinciale competente, con proprio decreto, ne dispone l'erogazione, secondo le seguenti modalità:

     a) anticipazione del 50% sull'ammontare complessivo, previa presentazione del contratto di appalto dei lavori, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di attestazione rilasciata dal sindaco del comune, dal presidente del consorzio o della comunità comprensoriale, dell'avvenuto inizio dei lavori stessi;

     b) acconti fino ad un ulteriore 40% sull'ammontare complessivo, in base agli stati di avanzamento, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di un'idonea documentazione contabile. Gli acconti possono essere corrisposti solo a seguito di presentazione di stati di avanzamento o di documentazione contabile, attestante l'avvenuta esecuzione delle opere corrispondenti alle anticipazioni di cui alla precedente lettera a);

     c) la liquidazione del residuo 10% a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

 

          Art. 7 bis. [4]

 

          Art. 7 ter. [5]

     1. In alternativa al contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ai comuni, loro consorzi e alle comunità comprensoriali nonché alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, che intendono appaltare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, compresa l'esecuzione dei lavori di costruzione dei relativi impianti o la fornitura degli stessi, la Provincia può concedere un contributo pari al 60% limitatamente ai costi per l'esecuzione dei lavori o la fornitura degli impianti riconosciuti ammissibili dal comitato tecnico provinciale.

     2. Previa presentazione del contratto d'appalto, sul contributo viene liquidato il 50% dell'ammontare dello stesso.

     3. La liquidazione a saldo è disposta dopo l'attivazione del servizio e previa attestazione da parte della Ripartizione provinciale ambiente e tutela del lavoro sul regolare svolgimento del servizio stesso.

 

          Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte in bilancio in forza della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 38, e relativo finanziamento disposto dall'art. 1 della legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24.

 

          Art. 8 bis. [6]

     1. A partire dall'anno 1996 i comuni e i gestori di impianti di raccolta e di smaltimento versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di discariche ed impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani. La base di calcolo per la determinazione di tale importo è costituita dalla spesa sostenuta dalla provincia, a partire dall'anno1985, per la realizzazione di tali opere.

     2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati con delibera della Giunta provinciale, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% e superiore al 2,5% della spesa complessiva di cui al comma 1.

     3. L'importo dovuto per ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

     4. Gli importi versati dai comuni e dai gestori di impianti sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal piano di gestione dei rifiuti.

     5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalle somme attribuite alla comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n.6.

 

          Art. 9. [7]

     1. Alle spese per gli interventi finanziari derivanti dall'art. 7-bis, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 85051 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri sulla base delle disposizioni della legge finanziaria annuale.

     2. La denominazione del capitolo di spesa 85051 è integrata col seguente testo: "Contributi alle imprese produttive per l'allestimento di impianti di smaltimento di rifiuti speciali".

 

          Art. 9. (Bonifica di siti inquinati). [8]

     1. Per gli interventi di bonifica dei siti inquinanti, effettuati anche da privati, possono essere concessi dei contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela ambientale e igienico-sanitarie o occupazionali.


[1] Abrogata dall'art. 46 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5 e così sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 29.

[8] Articolo aggiunto come articolo 9 dall'art. 34 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.