§ 3.5.17 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 38.
Provvidenze per la realizzazione di servizi, impianti ed aree inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:14/12/1974
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per il finanziamento di un programma destinato a realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, ad acquistare e ad approntare aree per l'organizzazione dei servizi e per le discariche [...]
Art. 2.      Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, le cui opere ed impianti da realizzare, nonché i mezzi [...]
Art. 3.      L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare, a licitazione od a trattativa privata, a favore degli enti di cui al precedente art. 2 e nel limite di spesa di cui alla lett. b) del [...]
Art. 4.      Le domande di ammissione a contributo di cui alla lett. a) del precedente art. 1 o per la cessione in proprietà dei mezzi di cui al precedente art. 3, devono essere presentate alla Giunta [...]
Art. 5.      Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti fino ai 4/5 [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti disposti in applicazione del precedente art. 1 della presente legge, anche se non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati tra i [...]
Art. 7.      Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e viene abrogata la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40.
Art. 8.      Alla copertura dell'onere di lire 1.640 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede come segue:
Art. 9.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 3.5.17 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 38.

Provvidenze per la realizzazione di servizi, impianti ed aree inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

(B.U. 21 gennaio 1975, n. 4).

 

     Art. 1.

     Per il finanziamento di un programma destinato a realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, ad acquistare e ad approntare aree per l'organizzazione dei servizi e per le discariche controllate, ad acquistare mezzi per la raccolta, nonché a provvedere a quant'altro necessario per una razionale organizzazione e gestione dei servizi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono autorizzate:

     a) la spesa di lire 2.100 milioni per la concessione di un contributo in conto capitale nel limite compreso tra l'80 ed il 100% della spesa riconosciuta ammissibile, di cui lire 340 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974 e lire 1.760 milioni a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975;

     b) la spesa di lire 1.300 milioni a disposizione dell'Amministrazione provinciale, a carico dell'esercizio finanziario 1974.

     Il programma di cui al primo comma deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità, per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, le cui opere ed impianti da realizzare, nonché i mezzi da utilizzare siano previsti nel programma di cui al precedente art. 1.

     Dalle provvidenze di cui alla lett. a) del precedente art. 1 sono esclusi i contributi per l'acquisizione dei mezzi di cui al seguente art. 3.

 

          Art. 3.

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare, a licitazione od a trattativa privata, a favore degli enti di cui al precedente art. 2 e nel limite di spesa di cui alla lett. b) del precedente art. 1, i mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché quelli necessari al funzionamento delle discariche controllate.

 

          Art. 4.

     Le domande di ammissione a contributo di cui alla lett. a) del precedente art. 1 o per la cessione in proprietà dei mezzi di cui al precedente art. 3, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta provinciale, con il quale viene approvato il programma di cui al precedente art. 1.

     Le domande devono in ogni caso essere precedute dalle deliberazioni degli enti interessati, con le quali viene disposta l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

     Alle domande devono essere allegati progetto, relazione di massima delle opere da eseguire e l'indicazione della relativa spesa, nonché la richiesta di assegnazione dei mezzi.

     Sulle domande provvede la Giunta provinciale, la quale, nel comunicare ai richiedenti quelle ammesse al beneficio delle provvidenze di cui alla presente legge e l'ammontare del contributo relativo, stabilisce i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo, prescrivendone le caratteristiche, nonché le condizioni per la cessione in proprietà dei mezzi.

 

          Art. 5.

     Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti fino ai 4/5 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori.

     In tal caso il rimanente 1/5 è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

 

          Art. 6.

     Gli stanziamenti disposti in applicazione del precedente art. 1 della presente legge, anche se non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati tra i residui fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

 

          Art. 7.

     Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e viene abrogata la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40.

     I relativi stanziamenti conservati tra i residui passivi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, rispettivamente per lire 215 milioni e per lire 1.065 milioni decadono e sono trasportati fra le economie di esercizio in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 8.

     Alla copertura dell'onere di lire 1.640 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede come segue:

     per lire 1.575 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

     per lire 65 milioni mediante utilizzo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione degli oneri stabiliti a carico dell'esercizio finanziario 1974 dalla legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, per lire 15 milioni, e dalla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, per lire 50 milioni.

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede con una quota di pari importo della disponibilità di bilancio derivante, a partire dall'anno 1975, dalla cessazione dell'onere in misura di lire 180 milioni, di cui all'art. 10 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

 

          Art. 9.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

 

 

Cap. 4570 - (con modifica del testo) - Spese e contributi in conto capitale per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

L.

1.640.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 4600 - Spese per la concessione di contributi annui costanti quindicennali per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, art. 1, lett. b) - 3 annualità)

"

15.000.000

Cap. 4601 - Spese per la concessione di contributi annui costanti quindicennali per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, art. 1, lett. b) - 2 annualità)

"

50.000.000

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

"

1.575.000.000

     I sopraindicati cap. 4600 e 4601, ed il cap. 4602 iscritto in bilancio "per memoria", sono soppressi.