§ 5.1.108 - L.P. 19 dicembre 1994, n. 13.
Norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/12/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Dirigenza del ruolo sanitario.
Art. 2.  Inquadramento, opzione, piante organiche.
Art. 3.  Concorsi già banditi.
Art. 4.  Incarichi di direzione di ripartizioni amministrative o di servizi non sanitari.


§ 5.1.108 - L.P. 19 dicembre 1994, n. 13.

Norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale.

(B.U. 3 gennaio 1995, n. 1).

 

     Art. 1. Dirigenza del ruolo sanitario. [1]

 

          Art. 2. Inquadramento, opzione, piante organiche. [2]

 

          Art. 3. Concorsi già banditi. [3]

 

          Art. 4. Incarichi di direzione di ripartizioni amministrative o di servizi non sanitari.

     1. Fino all'emanazione delle norme sulla riorganizzazione degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali nonché sulla dirigenza non sanitaria, gli incarichi di direzione delle ripartizioni amministrative o dei servizi non sanitari delle unità sanitarie locali sono conferiti provvisoriamente e fino alla data dell'emanazione delle norme di cui sopra, con provvedimento motivato, dal direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale, al personale delle posizioni funzionali corrispondenti al nono, decimo ed undicesimo livello del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei singoli dirigenti.

     2. Gli incarichi di cui al comma primo possono essere conferiti anche al personale inquadrato all'ottavo livello del ruolo del personale dell'amministrazione provinciale. A questo personale viene garantito un compenso pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del livello di appartenenza e quello del decimo livello.

     3. Al personale del nono livello al quale viene conferito un incarico di cui al comma primo, spetta un compenso pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del nono livello e quello del decimo livello.

     4. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste funzioni di capo ripartizione o capo servizio, conserva la titolarità di tali funzioni ed il corrispondente trattamento economico.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.