§ 6.5.8 - L.P. 8 maggio 1997, n. 7.
Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, concernente Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:08/05/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Negli articoli 1, 4, 7, 8, 11, 12 e 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le parole: "assessore alle finanze e patrimonio" sono sostituite dalle parole: "assessore competente per [...]
Art. 2.      1. Il secondo periodo del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è abrogato.
Art. 3.      1. Il comma quarto dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. La lettera a) del comma secondo dell'art. 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      1. Il comma primo dell'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'art. 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è abrogato.


§ 6.5.8 - L.P. 8 maggio 1997, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, concernente Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano".

(B.U. 20 maggio 1997, n. 23).

 

     Art. 1.

     1. Negli articoli 1, 4, 7, 8, 11, 12 e 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le parole: "assessore alle finanze e patrimonio" sono sostituite dalle parole: "assessore competente per l'amministrazione del patrimonio".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo periodo del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è abrogato.

     2. Al comma secondo dell'art. 2 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 le parole: "dipendente dell'assessore alle finanze e patrimonio" sono soppresse.

 

          Art. 3.

     1. Il comma quarto dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:

     “4. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata."

 

          Art. 4.

     1. La lettera a) del comma secondo dell'art. 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituita dalla seguente:

     "a) quando il valore di stima non superi l'importo di lire 250.000.000 rispettivamente di lire 350.000.000, quando si tratti di terreni agricoli e relative pertinenze,"

 

          Art. 5.

     1. Il comma primo dell'art. 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è sostituito dal seguente:

     “1. I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati, l'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio può alienarli tramite trattativa privata. L'alienazione può essere effettuata a condizione che il relativo consegnatario dichiari i beni fuori uso e rilasci un parere di congruità sul prezzo, ovvero lo richieda presso il funzionario responsabile della procedura d'acquisto di quella classe di beni."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è abrogato.