§ 4.1.43 - L.P. 11 aprile 1979, n. 4.
Norme per l'accesso al grado iniziale e per la progressione in carriera nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:11/04/1979
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale si consegue previo accertamento di idoneità ottenuta con la frequenza di [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [5]
Art. 5. 
Art. 6.      L'avanzamento delle guardie e guardie scelte al grado di vicebrigadiere del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale ha luogo sulla base dell'idoneità [...]
Art. 7.      L'indizione del corso di cui al precedente art. 6, la durata, la sede e il periodo dello svolgimento del medesimo, nonché le relative materie di insegnamento saranno stabilite di volta in volta [...]
Art. 8.      Possono presentare domanda di ammissione alla frequenza del corso speciale per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione provinciale, le [...]
Art. 9.      L'idoneità, richiesta per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere dal precedente art. 6, si intende conseguita da coloro che abbiano seguito con profitto il corso e abbiano superato l'esame [...]
Art. 10.      Un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali è incaricato di volta in volta della direzione del corso indetto per allievi guardie o per l'avanzamento al grado [...]
Art. 11.      L'insegnamento nei corsi è impartito:
Art. 12.      La commissione di esame per il concorso pubblico di ammissione al corso di istruzione per allievi guardie di cui al precedente art. 2 e quella per l'ammissione al corso speciale per [...]
Art. 13.      La commissione di esame per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale e quella per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità [...]
Art. 14.      Le commissioni previste dagli art. 12 e 13 della presente legge saranno nominate con deliberazione della Giunta provinciale e dovranno adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali [...]
Art. 15.      Al vitto e all'alloggio degli ammessi ai corsi di cui agli articoli 1 e 6 provvede direttamente l'Amministrazione provinciale.
Art. 16.      Per l'avanzamento ai gradi di guardia scelta, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore, nonché per il conferimento della qualifica di maresciallo maggiore [...]
Art. 17.  [8]
Art. 18.      Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali del corpo forestale provinciale può, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, [...]
Art. 19.      L'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è sostituito dai seguenti:
Art. 20.      Il personale del corpo forestale dello Stato che rivesta il grado di guardia o di guardia scelta e che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio in posizione di comando [...]
Art. 21.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37, il quarto comma dell'art. 3 della medesima legge è sostituito dai seguenti:
Art. 22.  [9]
Art. 23.     
Art. 24.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.43 - L.P. 11 aprile 1979, n. 4.

Norme per l'accesso al grado iniziale e per la progressione in carriera nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale.

(B.U. 5 giugno 1979, n. 27).

 

     Art. 1.

     La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale si consegue previo accertamento di idoneità ottenuta con la frequenza di apposito corso d'istruzione della durata non inferiore a cinque mesi da istituire dall'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 2. [1]

     [L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso per titoli ed esami, indetto con deliberazione della Giunta provinciale [2] .

     Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28. Per categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare il 30° anno di età anche in caso di cumulo di benefici [3] ;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica al servizio di montagna, accertata, prima che il candidato sostenga la prova scritta, da apposita commissione composta da tre medici nominati con deliberazione della Giunta provinciale;

     5) diploma o certificato attestante l'assolvimento della scuola media di primo grado;

     6) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente alla carriera esecutiva, rilasciato dall'apposita commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     Non possono partecipare al concorso:

     1) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

     2) coloro che hanno cessato dalla rafferma nelle Forze Armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

     3) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale.]

 

          Art. 3. [4]

     1. Sono da valutarsi a parte quali titoli aggiuntivi per l'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 i seguenti titoli di studio e qualificazioni:

     a) diploma di una scuola secondaria di secondo grado;

     b) diploma rilasciato dall'Istituto professionale di stato per l'agricoltura di Corzano in provincia di Bergamo - Sezione coordinata di Edolo;

     c) certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario o forestale.

 

          Art. 4. [5]

     1. L'esame del concorso pubblico di cui al precedente art. 2 consiste in una prova scritta ed in una prova orale tendente ad accertare la cultura generale del candidato a livello di scuola secondaria di primo grado con particolare riguardo alle scienze naturali.

     2. Il giudizio sul concorso di cui al precedente comma è dato da un'apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Le prove di esame non si intendono superate se il concorrente non abbia riportato una votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

     4. I concorrenti hanno la facoltà di sostenere le prove di esame in una delle due lingue italiana e tedesca.

 

          Art. 5. [6]

     [I vincitori del concorso vengono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il periodo, la durata, il luogo di effettuazione del corso di istruzione e le relative materie di insegnamento saranno determinati di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.

     Al termine del corso di istruzione gli allievi guardie forestali devono sostenere davanti ad una commissione composta nei modi previsti dal successivo art. 13, un esame di idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale.

     L'esame di idoneità consiste in due prove scritte e una prova orale vertenti sulle materie che hanno costituito oggetto di insegnamento nel corso.

     L'esame di idoneità si intende superato secondo l'ordine di graduatoria, risultante dall'esame stesso, dai concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte e in quella orale. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.]

 

          Art. 6.

     L'avanzamento delle guardie e guardie scelte al grado di vicebrigadiere del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale ha luogo sulla base dell'idoneità conseguita con la frequenza con profitto di un corso speciale da istituire dall'Amministrazione provinciale.

     Il grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito, se non dopo aver compiuto sei anni di servizio nel corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 7.

     L'indizione del corso di cui al precedente art. 6, la durata, la sede e il periodo dello svolgimento del medesimo, nonché le relative materie di insegnamento saranno stabilite di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale. Le materie di insegnamento possono essere integrate con esercitazioni pratiche e itinerari didattici.

 

          Art. 8.

     Possono presentare domanda di ammissione alla frequenza del corso speciale per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione provinciale, le guardie scelte e le guardie del corpo forestale provinciale che abbiano maturato, alla data dell'indizione del corso, un'anzianità di almeno tre anni di servizio effettivo, ivi compreso quello prestato nel corpo forestale dello Stato e della Regione Trentino-Alto Adige.

     Sono ammessi al corso gli aspiranti che hanno superato una prova scritta ed una prova orale su argomenti di carattere forestale giudicate da apposita commissione composta come previsto dall'art. 12 della presente legge. Detta commissione, oltre all'esito degli esami, valuta anche lo stato e l'anzianità complessiva di servizio, nonché eventuali meriti particolari [7] .

 

          Art. 9.

     L'idoneità, richiesta per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere dal precedente art. 6, si intende conseguita da coloro che abbiano seguito con profitto il corso e abbiano superato l'esame finale.

     Detto esame consiste in una prova scritta e una prova orale vertenti sulle materie di insegnamento.

     Le prove si intendono superate da coloro che abbiano riportato in ciascuna delle due prove un punteggio di almeno sei decimi.

     Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria è determinato dalla media dei voti riportati nelle due prove.

 

          Art. 10.

     Un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali è incaricato di volta in volta della direzione del corso indetto per allievi guardie o per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere.

     Il direttore del corso è responsabile dell'ordinato funzionamento del corso e in tale sua veste predispone il calendario delle lezioni in modo da assicurare il regolare svolgimento del programma di studio.

     Per la disciplina e il controllo degli allievi è assegnato al corso un sottufficiale forestale, designato dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che esercita le sue mansioni secondo le direttive impartite dal direttore del corso. A detto sottufficiale è corrisposto il trattamento di missione secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 11.

     L'insegnamento nei corsi è impartito:

     a) dal direttore del corso;

     b) da un congruo numero di insegnanti, scelti fra il personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali;

     c) da funzionari della carriera direttiva di altri ruoli provinciali per materie particolari;

     d) da eventuali esperti estranei all'Amministrazione competenti nelle materie di insegnamento.

     L'incarico all'insegnamento è conferito con deliberazione della Giunta provinciale, che fisserà altresì eventuali compensi da corrispondere agli insegnanti.

 

          Art. 12.

     La commissione di esame per il concorso pubblico di ammissione al corso di istruzione per allievi guardie di cui al precedente art. 2 e quella per l'ammissione al corso speciale per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere di cui al precedente art. 6 sono composte:

     a) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo di qualifica non inferiore a direttore di divisione, con le funzioni di presidente;

     b) da quattro funzionari della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto del ruolo amministrativo.

 

          Art. 13.

     La commissione di esame per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale e quella per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità richiesta per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere sono composte:

     a) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali di qualifica non inferiore ad ispettore capo, con le funzioni di presidente;

     b) da tre funzionari della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali;

     c) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

     Le funzioni di segretario delle commissioni sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto del personale del ruolo amministrativo.

 

          Art. 14.

     Le commissioni previste dagli art. 12 e 13 della presente legge saranno nominate con deliberazione della Giunta provinciale e dovranno adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

     Ciascun componente delle commissioni medesime è sostituito in caso di assenza o impedimento da un membro supplente nominato con la medesima deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 15.

     Al vitto e all'alloggio degli ammessi ai corsi di cui agli articoli 1 e 6 provvede direttamente l'Amministrazione provinciale.

     Tutte le spese inerenti al corso sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

     Agli allievi guardie forestali è corrisposto, durante la frequenza del corso di cui all'art. 1 della presente legge, il trattamento economico previsto per gli allievi guardie forestali del corpo forestale dello Stato.

     Al personale che frequenta i corsi non compete alcun trattamento di missione.

     Le modalità organizzative dei predetti corsi sono stabilite dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di concerto con l'ufficio provinciale del personale.

 

          Art. 16.

     Per l'avanzamento ai gradi di guardia scelta, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore, nonché per il conferimento della qualifica di maresciallo maggiore scelto trovano applicazione le relative norme vigenti per il corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 17. [8]

     1. Il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, divenuto inabile al servizio forestale esterno per infermità o ferite riportate, può, a domanda e previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale, essere trasferito in altri ruoli, purché fisicamente idoneo all'espletamento delle relative mansioni. L'inquadramento in altri ruoli può essere disposto, occorrendo, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

     2. Ai fini dell'inquadramento in altri ruoli la posizione dei sottufficiali è equiparata alla quinta qualifica funzionale e quella di guardia scelta e guardia alla quarta qualifica funzionale.

     3. Al personale trasferito nei nuovi ruoli dovrà essere, in ogni caso, assicurato nella nuova qualifica funzionale di inquadramento un trattamento economico almeno pari a quello percepito a titolo di stipendio, indennità provinciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità integrativa speciale nella qualifica funzionale di provenienza.

     4. Al personale medesimo è inoltre conservato a titolo di assegno personale pensionabile l'importo dell'indennità mensile pensionabile in godimento all'atto del trasferimento, riassorbibile a seguito di futuri miglioramenti economici di carattere generale. Cessa la corresponsione di tutte le altre indennità o compensi previsti per il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale provinciale.

 

          Art. 18.

     Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali del corpo forestale provinciale può, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, essere trasferito nel ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva.

     Al personale trasferito viene attribuito nel nuovo ruolo la qualifica e il parametro spettanti in base all'anzianità complessivamente maturata nel ruolo di provenienza.

     Al personale trasferito dovrà essere assicurato nel parametro conferito nel nuovo ruolo, anche mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, un trattamento economico almeno pari o immediatamente superiore a quello percepito a titolo di stipendio e di assegno perequativo all'atto del passaggio.

 

          Art. 19.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è sostituito dai seguenti:

     "Gli impiegati delle carriere direttiva e di concetto del ruolo speciale dei servizi forestali nonché quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

     Per quanto non previsto dalla legislazione provinciale nei confronti del personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali e del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale trovano applicazione, relativamente alle funzioni del personale medesimo, le norme vigenti in materia per il personale del corpo forestale dello Stato".

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 20.

     Il personale del corpo forestale dello Stato che rivesta il grado di guardia o di guardia scelta e che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio in posizione di comando presso l'Amministrazione provinciale può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data anzidetta e previo nullaosta dell'amministrazione di appartenenza, nel corrispondente ruolo provinciale nei limiti degli organici conservando il grado e l'anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 21.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37, il quarto comma dell'art. 3 della medesima legge è sostituito dai seguenti:

     "Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo l'anzianità di servizio riconosciuta in sede di inquadramento nei ruoli provinciali è valida anche ai fini della promozione alla qualifica di custode forestale capo. Per il primo triennio le promozioni a tale qualifica sono conferite previo giudizio positivo del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste dal consiglio di amministrazione del personale secondo l'ordine di ruolo.

     La decorrenza delle promozioni effettuate nella prima applicazione del precedente comma è riportata agli effetti giuridici ed economici alla data del 1° agosto 1978 per quel personale che alla data del 31 luglio 1978 abbia maturato la prescritta anzianità".

 

          Art. 22. [9]

 

NORME FINANZIARIE

 

          Art. 23.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1979 le seguenti spese:

     lire 50 milioni per l'istituzione dei corsi di cui agli articoli 1 e 6;

     lire 1 milione per le commissioni di esame di cui agli articoli 12 e 13;

     lire 100 milioni, quale fabbisogno presunto, per i rimborsi di cui all'art. 22.

     Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede con corrispondenti quote delle maggiorazioni di entrata previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti occorrenti per l'istituzione dei corsi previsti dalla presente legge saranno stabiliti con legge di bilancio.

 

          Art. 24.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 36 del D.P.G.P. 30 maggio 2003, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 agosto 1987, n. 22.

[3] Numero così modificato dall'art. 1 della L.P. 17 agosto 1987, n. 22.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 17 agosto 1987, n. 22.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 17 agosto 1987, n. 22.

[6] Articolo abrogato dall’art. 36 del D.P.G.P. 30 maggio 2003, n. 20.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 17 agosto 1987, n. 22.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[9] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.