§ 4.1.39 - L.P. 24 novembre 1977, n. 37.
Istituzione del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:24/11/1977
Numero:37


Sommario
Art. 1.      E' istituito il ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva con la dotazione organica, per la carriera ausiliaria, indicata nella tabella annessa alla presente legge.
Art. 2.      I dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva istituito con il precedente articolo, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento di determinate specie [...]
Art. 3.  Norme transitorie.
Art. 4.      Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, sono estesi ai custodi forestali inquadrati ai sensi della presente legge per [...]
Art. 5.      Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della Provincia.
Art. 6.      Con effetto dal 1° gennaio 1978 gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, sono abrogati.
Art. 7.  [3]
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.39 - L.P. 24 novembre 1977, n. 37.

Istituzione del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva.

(B.U. 13 dicembre 1977, n. 61).

 

     Art. 1.

     E' istituito il ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva con la dotazione organica, per la carriera ausiliaria, indicata nella tabella annessa alla presente legge.

     Il personale di detto ruolo è destinato a prestare servizio presso gli ispettorati distrettuali delle foreste o presso le stazioni forestali e dipende gerarchicamente dai rispettivi uffici forestali.

     I posti previsti nella suddetta tabella vengono coperti a norma delle vigenti disposizioni da aspiranti che abbiano superato, davanti ad apposita commissione istituita dalla Giunta provinciale, un esame orale sulla situazione forestale del comune o della circoscrizione territoriale di sorveglianza, da delimitarsi ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, nei quali i posti sono da conferire.

     Con regolamento saranno disciplinati compiti e attribuzioni del personale di cui al presente articolo.

 

          Art. 2.

     I dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva istituito con il precedente articolo, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento di determinate specie di reati nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite da leggi e regolamenti, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 3. Norme transitorie.

     Nel ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva possono essere inquadrati anche i custodi forestali, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio presso comuni, consorzi di comuni o amministrazioni separate di beni di uso civico, messi a disposizione della Provincia ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, e che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ne facciano richiesta.

     L'inquadramento del suddetto personale è disposto, con effetto del 1° gennaio 1978, prescindendo dai limiti di età, con il riconoscimento, ai fini della progressione economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale, dell'intero servizio, anche discontinuo, comunque prestato in qualità di custode forestale presso le amministrazioni di provenienza e con collocazione in ruolo al posto spettante in base alle anzianità previste nell'art. 2 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, nella qualifica di custode forestale (II/D, parametro 143), attribuendo gli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza. La residua anzianità è utile ai fini del conferimento dei successivi aumenti biennali.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è comunque garantito, tramite attribuzione degli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari, un trattamento economico annuo lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello di cui fruiva presso l'amministrazione di provenienza.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo l'anzianità di servizio riconosciuta in sede di inquadramento nei ruoli provinciali è valida anche ai fini della promozione alla qualifica di custode forestale capo. Per il primo triennio le promozioni a tale qualifica sono conferite previo giudizio positivo del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste dal consiglio di amministrazione del personale secondo l'ordine di ruolo [1].

     La decorrenza delle promozioni effettuate nella prima applicazione del precedente comma è riportata agli effetti giuridici ed economici alla data del 1° agosto 1978 per quel personale che alla data del 31 luglio 1978 abbia maturato la prescritta anzianità [2].

 

          Art. 4.

     Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, sono estesi ai custodi forestali inquadrati ai sensi della presente legge per il complesso dei servizi resi presso l'amministrazione di provenienza e la Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

 

          Art. 5.

     Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della Provincia.

 

          Art. 6.

     Con effetto dal 1° gennaio 1978 gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, sono abrogati.

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 770 milioni annui a partire dall'anno 1978.

     Alla maggiore spesa di lire 320 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, rispetto a quanto autorizzato per il corrente esercizio, si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dai minori oneri per l'assistenza ospedaliera dei malati di mente ai sensi dell'art. 144, lettera G/1 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, tenuto conto che sul cap. 517 del bilancio per il presente esercizio gravano anche le spese relative agli anni 1975 e 1976, non destinate a ripetersi.

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 11 aprile 1979, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 11 aprile 1979, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.