§ 4.5.63 - L.P. 20 febbraio 2002, n. 3.
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:20/02/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizione e attività.
Art. 3.  Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 4.  Apertura di filiali.
Art. 5.  Denominazione.
Art. 6.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7.  Subingresso.
Art. 8.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 9.  Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo.
Art. 10.  Commissione esaminatrice ed esame di idoneità.
Art. 11.  Requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Art. 12.  Assicurazioni.
Art. 13.  Obblighi inerenti all'esercizio dell'attività.
Art. 14.  Elenco delle agenzie.
Art. 15.  Redazione dei programmi di viaggio.
Art. 16.  Associazioni senza scopo di lucro.
Art. 17.  Uffici di biglietteria.
Art. 18.  Esonero dall'obbligo di munirsi di autorizzazione.
Art. 19.  Funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 20.  Sanzioni amministrative.
Art. 21.  Norme finali e transitorie.


§ 4.5.63 - L.P. 20 febbraio 2002, n. 3.

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(B.U. 5 marzo 2002, n. 10 – S.O.).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

 

          Art. 2. Definizione e attività.

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo oltre alle attività di cui al comma 1 possono svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, anche le seguenti attività:

     a) l'organizzazione di gite individuali o collettive e visite di città con ogni mezzo di trasporto;

     b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei e altri tipi di trasporto;

     c) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai clienti;

     d) la prenotazione di servizi presso strutture ricettive e di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito (Vouchers) per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

     e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

     f) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     g) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei clienti;

     h) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori, dei recessi, dei danni alle cose trasportate e di altri rischi connessi ai viaggi;

     j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;

     k) la prenotazione e la vendita di biglietti per concerti, esposizioni, fiere e altre manifestazioni;

     l) l'organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

     m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

 

          Art. 3. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti ad autorizzazione dell'assessore provinciale al turismo.

     2. La relativa domanda, contenente le complete generalità del richiedente, la denominazione prescelta e l'indirizzo, va presentata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. In essa il richiedente deve dichiarare:

     a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

     b) di avere la capacità di agire ai sensi del codice civile e di offrire la necessaria affidabilità;

     c) di disporre di locali indipendenti e facilmente accessibili, nei quali viene svolta esclusivamente l'attività di agenzia di viaggio e turismo;

     d) di disporre di attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

     3. Nella domanda il richiedente deve inoltre rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive relative:

     a) alla cittadinanza e alla residenza;

     b) alla qualifica di direttore tecnico;

     c) all'impegno di prestare prevalentemente la propria opera nell'agenzia;

     d) al casellario giudiziale e ai carichi pendenti;

     e) a procedure fallimentari o concorsuali;

     f) all'iscrizione nel registro delle imprese.

     4. Qualora la persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia sia persona diversa dal richiedente, la domanda deve contenere anche le complete generalità del direttore tecnico. Quest'ultimo deve inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).

     5. Alla domanda va allegata la planimetria dei locali di esercizio.

     6. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione, o entro l'ulteriore termine eventualmente assegnato per la regolarizzazione della documentazione.

 

          Art. 4. Apertura di filiali.

     1. Per l'apertura di filiali il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo deve inoltrare alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi la comunicazione dell'inizio attività. Questa deve contenere l'ubicazione, l'indicazione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché una planimetria dei locali. Se si tratta di un'agenzia con apertura stagionale, ciò va comunicato espressamente. Ogni variazione deve essere comunicata alla Ripartizione provinciale competente.

     2. Nel caso in cui i locali non corrispondano ai requisiti prescritti per legge, l'assessore provinciale al turismo può interdire entro 30 giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività.

 

          Art. 5. Denominazione.

     1. La denominazione non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale, trarre in inganno ed essere inadatta. Le filiali devono adottare la stessa denominazione della sede principale.

     2. Non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o relative frazioni, comprensori, province o regioni europee.

     3. La denominazione delle agenzie che svolgono attività di vendita al pubblico deve essere evidenziata con insegne visibili che specifichino anche l'attività delle stesse.

 

          Art. 6. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

     2. Il mutamento delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione è soggetto alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo.

     3. Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie stagionali.

     4. Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

     5. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 7. Subingresso.

     1. In caso di trasferimento dell'agenzia di viaggio turismo per atto tra vivi, il subentrante è autorizzato alla conduzione provvisoria sino alla definizione della domanda di autorizzazione all'esercizio se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

     2. In caso di trasferimento dell'agenzia per causa morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base dell'autorizzazione esistente, continuare l'esercizio, nominando un preposto entro un termine che comunque non può superare un anno, ove non abbiano i requisiti di cui all'articolo 9. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore al turismo dichiara la decadenza dell'autorizzazione. La continuazione dell'esercizio va comunicata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi nel termine di 30 giorni.

 

          Art. 8. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è revocata se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data del rilascio. L'autorizzazione è altresì revocata quando al titolare vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata ovvero quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto il diniego dell'autorizzazione.

 

          Art. 9. Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo.

     1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che ne assuma la responsabilità tecnica deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno tre lingue, tra le quali comunque l'italiano e il tedesco. Questi requisiti possono essere dimostrati tramite il superamento di un esame di idoneità da sostenersi dinanzi all'apposita commissione di cui all'articolo 10, oppure tramite un diploma di scuola media superiore con specializzazione turistica, un diploma di laurea con specializzazione turistica oppure un diploma di laurea a indirizzo economico o giuridico, e in ogni caso con una documentazione comprovante una pratica di un anno con mansioni commerciali presso un'agenzia di viaggio, un'associazione turistica oppure un consorzio turistico.

     2. Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e non possegga i requisiti professionali di cui al comma 1, la responsabilità tecnica dell'agenzia deve essere affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa.

     3. Il titolare, o l'eventuale direttore tecnico, può assumere la direzione tecnica di filiali.

     4. Il titolare dell'agenzia deve, su richiesta della Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, fornire la documentazione idonea a comprovare il rapporto in atto con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

     5. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia deve essere comunicata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, deve essere sostituito entro il termine di sei mesi. Decorso tale termine, l'autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.

 

          Art. 10. Commissione esaminatrice ed esame di idoneità.

     1. Ai fini di cui all'articolo 9 la Giunta provinciale nomina una commissione composta da:

     a) il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo, che la presiede, o un sostituto da lui nominato;

     b) tre esperti in materia, di cui uno designato dall'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo più rappresentativa a livello provinciale;

     c) un esperto in ciascuna lingua oggetto di esame o un sostituto da lui nominato.

     2. Per la valida costituzione della commissione è richiesta la partecipazione dei membri di cui al comma 1, lettere a) e c), e di un membro di cui alla lettera b).

     3. La commissione dura in carica un quinquennio.

     4. Ai membri della commissione sono corrisposte, in quanto spettino, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

     5. Sono ammessi all'esame di idoneità coloro che sono in possesso almeno del diploma di una scuola superiore triennale oppure del diploma di scuola media superiore e che abbiano prestato servizio con mansioni commerciali per almeno un anno presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici.

     6. La Giunta provinciale determina le materie d'esame, mentre il Direttore della Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame.

     7. La conoscenza delle lingue prescelte può essere dimostrata anche mediante diploma di scuola media superiore, purché la lingua prescelta sia stata insegnata tutti i cinque anni, oppure mediante diploma di laurea in lingue, diploma di liceo linguistico o mediante certificazioni riconosciute in campo internazionale per l'accesso di stranieri alle università del paese ove la lingua in questione è lingua ufficiale. La conoscenza delle lingue italiana e tedesca può essere provata anche mediante l'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma di scuola media superiore di secondo grado.

 

          Art. 11. Requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

     1. Hanno titolo per acquisire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo:

     a) coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, o dell'attestato di abilitazione conseguito presso altra regione o presso la Provincia autonoma di Trento, oppure che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza, fermo restando l'obbligo di cancellazione dal registro stesso dal momento in cui iniziano ad esercitare la propria attività in provincia di Bolzano;

     b) coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge risultino comunque già autorizzati all'esercizio dell'attività di direttore tecnico;

     c) i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei titoli e documenti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

     d) direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titolo abilitante equiparabile, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

 

          Art. 12. Assicurazioni.

     1. Prima dell'apertura, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a viaggi e soggiorni, nonché garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso il cliente, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, dell'importo minimo di 1.550.000,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Copia della polizza assicurativa va acquisita dalla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi prima della consegna dell'autorizzazione.

 

          Art. 13. Obblighi inerenti all'esercizio dell'attività.

     1. L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità. Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve garantire un'apertura minima di quattro ore per giornata d'esercizio e renderla nota mediante esposizione alla clientela.

     2. Il titolare che intende procedere a una chiusura temporanea dell'agenzia superiore a un mese ne deve dare preventiva comunicazione alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, indicandone motivi e la durata.

     3. Il periodo di chiusura non può essere superiore sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di mesi per gravi e comprovati motivi. Un periodo di chiusura superiore a un anno comporta la decadenza dell'autorizzazione.

 

          Art. 14. Elenco delle agenzie.

     1. Le agenzie di viaggio autorizzate ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi che provvede alla sua tenuta, al suo aggiornamento, nonché alla sua pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

 

          Art. 15. Redazione dei programmi di viaggio.

     1. I programmi predisposti dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dalle imprese di cui all'articolo 18, concernenti viaggi, escursioni e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

     a) il soggetto produttore o organizzatore;

     b) le date di svolgimento;

     c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

     d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

     e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione e la categoria;

     f) i termini per le iscrizioni e per i relativi recessi;

     g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

     h) il periodo di validità del programma;

     i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

     j) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e il termine ultimo di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

     k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

     l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

     m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

     2. I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 16 devono contenere le indicazioni di cui al comma 1, lettere a), b),c), d), e) e l). Devono essere rispettate le disposizioni della lettera m), nel caso in cui il viaggio comprenda più di sette pernottamenti.

     3. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio.

     4. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

     5. È vietata la diffusione di pubblicazioni non conformi alle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 16. Associazioni senza scopo di lucro.

     1. Le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro nonché le organizzazioni del servizio giovani che svolgono la loro attività in provincia di Bolzano nell'ambito delle vigenti leggi provinciali e statali o che sono iscritte nel registro provinciale delle associazioni di volontariato possono organizzare per i propri associati e i componenti del loro nucleo familiare -esclusivamente nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e con i limiti di cui ai commi 4 e 6 - viaggi di gruppo con almeno dieci partecipanti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3. Resta comunque escluso l'esercizio di detta attività svolto in forma continuativa e in modo professionale con finalità di profitto.

     2. Ai fini di cui al comma 1 le associazioni e organizzazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:

     a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile anche dallo statuto sociale;

     b) fruizione dei servizi solo da parte degli associati e dei componenti del loro nucleo familiare;

     c) l'attività statutaria di cui al comma 1 deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella di cui all'articolo 2.

     3. Per la partecipazione ai viaggi di gruppo e ai soggiorni di cui al presente articolo, l'iscrizione all'associazione organizzatrice vale soltanto se essa può essere provata.

     4. Per l'organizzazione di viaggi di gruppo svolta in forma non continuativa, non professionale e senza scopo di lucro da parte di altri organizzatori, rispettivamente per la partecipazione ai viaggi di gruppo da parte di non soci delle suddette associazioni e organizzazioni vale l'importo massimo di 300,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Sono altresì esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione gli enti pubblici e le associazioni che forniscono prestazioni sanitarie e sociali. Un elenco delle organizzazioni interessate verrà approvato da parte della Giunta provinciale.

     6. Le associazioni senza scopo di lucro di cui ai commi 1 e 5, le associazioni di categoria, nonché le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l'azienda di cura e l'azienda di soggiorno e turismo, operanti in Alto Adige in collaborazione con le agenzie di viaggio e turismo, possono anche per i non soci rendere noti i viaggi e provvedere alle iscrizioni senza autorizzazione; la collaborazione con l'agenzia di viaggio deve essere evidenziata nelle iniziative informative e nel contratto di viaggio di ciascun partecipante.

 

          Art. 17. Uffici di biglietteria.

     1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie locali operanti nel territorio provinciale nonché i punti per la vendita di biglietti delle autolinee pubbliche, della navigazione aerea e delle linee marittime, lacuali e fluviali.

 

          Art. 18. Esonero dall'obbligo di munirsi di autorizzazione.

     1. Le imprese che esercitano l'attività di autoservizi pubblici non di linea possono organizzare direttamente, senza autorizzazione, gite e escursioni comprendenti non più di un pernottamento. Proposte e iscrizioni per tali gite o escursioni possono essere effettuate con rimborso delle relative spese anche tramite l'organizzazione turistica locale. Ciò vale anche per le agenzie di viaggio e turismo. Inoltre queste imprese sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i).

     2. All'Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo è consentita l'attività inerente alla prenotazione di soggiorni, anche con tipiche prestazioni accessorie, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, con i limiti di cui all'articolo 12, purché ciò sia limitato alla propria area di competenza.

     3. Alle scuole di alpinismo e alle guide alpine e guide sciatori è consentito di provvedere direttamente, esclusivamente per le persone accompagnate, all'alloggio, ai trasporti e agli altri servizi eventualmente necessari per lo svolgimento delle ascensioni ed escursioni in Europa, in osservanza dell'articolo 12 e dell'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i). L'organizzazione di gite in tutti gli altri paesi è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

 

          Art. 19. Funzioni di vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 16 e 18, nonché l'accertamento delle violazioni delle norme di cui alla presente legge sono svolte dalla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi tramite personale appositamente incaricato oppure, su richiesta, dagli organi di Stato.

 

          Art. 20. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.500,00 euro.

     2. Chiunque non rispetti le disposizioni dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 4.000,00 euro.

     3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 dà luogo a diffida e in caso di ripetizione della violazione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di ulteriori violazioni, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.

     4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 dà luogo a diffida e in caso di ripetizione della violazione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso che non venga ripresa l'attività, decorso il periodo di chiusura prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.

     5. Chiunque non presti effettivamente la propria prevalente attività presso l'agenzia di viaggio di cui è titolare o direttore tecnico, dà luogo a diffida e in caso di ripetizione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 4.000,00 euro.

     6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

     7. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se preceduta dal pagamento della sanzione mediante oblazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

 

          Art. 21. Norme finali e transitorie.

     1. L'articolo 18 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

     2. Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, valgono come autorizzazioni a norma dell'articolo 3 della presente legge. Le agenzie di viaggio e turismo in possesso delle predette licenze sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 14.

     3. Coloro che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per la direzione tecnica ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di cui all'articolo 10 per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia. A tal fine devono tuttavia presentare alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi domanda di abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di cui all'articolo 11, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti in provincia alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di cui all'articolo 11, rispettivamente persone in possesso dei requisiti per accompagnatori turistici e che già da quattro anni si occupano dell'organizzazione di viaggi presso organizzazioni senza scopo di lucro, possono conseguire l'idoneità previo superamento di un esame colloquio nelle materie previste dall'articolo 9, comma 1, da sostenersi dinanzi alla commissione di cui all'articolo 10. A tal fine gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la sostituzione del direttore tecnico previsto dall'articolo 9, comma 5, è sospeso fino all'espletamento della prima sessione d'esami per l'accertamento del possesso dei requisiti di direttore tecnico, effettuata ai sensi della presente legge.

     6. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge si occupano dell'organizzazione di viaggi senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, devono adeguarsi a quanto ivi disposto entro due anni da tale data.