§ 3.5.50 - L.P. 7 luglio 1992, n. 27.
Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:07/07/1992
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Obiettivi della valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Esame preliminare ed elaborazione di direttive.
Art. 4.  Relazione di impatto ambientale (RIA).
Art. 5.  Partecipazione pubblica.
Art. 6.  Accertamenti in relazione alla RIA.
Art. 7.  Parere del comitato VIA.
Art. 8.  Approvazione.
Art. 9.  Rapporti con altri provvedimenti amministrativi.
Art. 10.  Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 11.  Campo di applicazione.
Art. 12.  Presentazione del progetto.
Art. 13.  Esame del progetto.
Art. 14.  Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Coordinamento tra VIA e pianificazione urbanistica.
Art. 17.  Istituzione del comitato VIA.
Art. 18.  Nomina e funzionamento del comitato VIA.
Art. 19.  Compiti del comitato VIA.
Art. 20.  Costituzione della commissione VIA.
Art. 21.  Compiti della commissione VIA.
Art. 22. 
Art. 23.  Aumento della dotazione organica.
Art. 24.  Norma transitoria sull'istituzione dell'ufficio VIA.
Art. 25.      1. Dopo il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente integrato dall'art. [...]
Art. 26.      1. Il comma primo dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e dall'art. 5 della legge provinciale 23 [...]
Art. 27.      1. I comma primo dell'art. 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è così sostituito:
Art. 28.      1. L'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 27 giugno [...]
Art. 29.      1. L'art. 13 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è soppresso.
Art. 30.      1. Il comma primo dell'art. 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è così sostituito:
Art. 31.  Copertura delle spese.
Art. 32.  Variazioni al bilancio 1992.
Art. 33.  Norma transitoria.


§ 3.5.50 - L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

(B.U. 28 luglio 1992, n. 31).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Obiettivi della valutazione dell'impatto ambientale. [1]

 

          Art. 2. Ambito di applicazione. [2]

 

Capo II

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA [3]

 

          Art. 3. Esame preliminare ed elaborazione di direttive. [4]

 

          Art. 4. Relazione di impatto ambientale (RIA). [5]

 

          Art. 5. Partecipazione pubblica. [6]

 

          Art. 6. Accertamenti in relazione alla RIA. [7]

 

          Art. 7. Parere del comitato VIA. [8]

 

          Art. 8. Approvazione. [9]

 

          Art. 9. Rapporti con altri provvedimenti amministrativi. [10]

 

          Art. 10. Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni. [11]

 

Capo III

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE SEMPLIFICATA

 

          Art. 11. Campo di applicazione. [12]

 

          Art. 12. Presentazione del progetto. [13]

 

          Art. 13. Esame del progetto. [14]

 

Capo IV

ATTIVITA' DI CONTROLLO

 

          Art. 14. Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli. [15]

 

          Art. 15. Sanzioni. [16]

 

          Art. 16. Coordinamento tra VIA e pianificazione urbanistica. [17]

 

Capo V

IL COMITATO VIA

 

          Art. 17. Istituzione del comitato VIA. [18]

 

          Art. 18. Nomina e funzionamento del comitato VIA. [19]

 

          Art. 19. Compiti del comitato VIA. [20]

 

Capo VI

LA COMMISSIONE VIA

 

          Art. 20. Costituzione della commissione VIA. [21]

 

          Art. 21. Compiti della commissione VIA. [22]

 

          Art. 22. [23]

 

Capo VII

AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA

 

          Art. 23. Aumento della dotazione organica. [24]

 

          Art. 24. Norma transitoria sull'istituzione dell'ufficio VIA. [25]

 

Capo VIII

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

 

          Art. 25.

     1. Dopo il comma primo dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente integrato dall'art. 35, è inserito il seguente comma primo-bis:

     "1-bis. Con regolamento di esecuzione saranno determinate quelle categorie di opere che per la loro natura e per la loro entità costituiscono interventi non essenziali nel paesaggio e che sono direttamente autorizzati dal sindaco, sentito il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste competente per territorio. Il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste sostituisce l'autorizzazione ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267."

 

          Art. 26.

     1. Il comma primo dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e dall'art. 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

     "1.Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla Giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio è così composto:

     a) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale presidente; a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa due nominativi di madrelingua italiana e due esperti di madrelingua tedesca;

     b) da un esperto della ripartizione tutela del paesaggio e della natura;

     c) da un esperto della ripartizione urbanistica;

     d) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall'albo degli esperti in tutela del paesaggio;

     e) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e popolare;

     f) da un architetto, libero professionista, scelto dalla Giunta provinciale da terne proposte dall'organo professionale;

     g) da un esperto-laureato delle ripartizioni agricoltura e foreste."

 

          Art. 27.

     1. I comma primo dell'art. 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è così sostituito:

     "1. Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine".

     2. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 11 della legge provinciale n. 16 del 1970 sono soppressi.

 

          Art. 28.

     1. L'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 27 giugno 1978, n. 43, nonché dall'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12.

     1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale con la procedura prevista dal capo III della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale:

     a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela di cui alle lettere a), b) - limitatamente alle zone dichiarate zone di rispetto -, c), d) ed e) del comma secondo dell'art. 1;

     b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,50 metri o di lunghezza superiore a 1000 metri, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con larghezza superiore a 3,50 metri e una lunghezza superiore a 1,5 chilometri;

     c) la costruzione di ferrovie;

     d) la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti;

     e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5.000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;

     f) derivazioni d'acqua, la realizzazione di centrali termoelettriche con potenza nominale superiore a 50 chilowatt, serbatoi d'acqua, nonché opere idrauliche di seconda e terza categoria;

     g) miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti;

     h) depositi di materiali di qualsiasi tipo su un'area di estensione superiore a 1.000 metri quadrati, rispettivamente con un volume superiore a 1.000 metri cubi;

     i) il dissodamento di bosco, di siepi e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna, la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate, miglioramenti alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria, spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1.600 metri sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5.000 metri quadrati, la pendenza superiore al 40 per cento, nonché previsto un livellamento superiore a 1,00 metri; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1.600 metri sul livello del mare;

     k) impianti di irrigazione per aree superiori ai 3 ettari, nonché drenaggi;

     l) impianti di risalita, piste di sci, nonché impianti di innevamento artificiale per aree superiori a 2 ettari;

     m) condutture e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata durante i lavori superi la larghezza di 5 metri;

     n) mezzi pubblicitari o impianti segnaletici di qualsiasi tipo al di fuori dei centri abitati, eccettuata la segnaletica stradale;

     o) tutti i progetti presentati entro tre anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentano delle concessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti.

     2. Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma primo dell'art. 822 del Codice Civile.

     4. I progetti per le attività di cui al comma primo devono essere sottoposti al parere della commissione edilizia comunale prima dell'inoltro della domanda al comitato VIA ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

     5. Qualora si tratti di attività comprese nell'allegato alla legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale l'autorizzazione di cui all'art. 7 viene concessa contestualmente all'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

     6. Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione è prevista l'intesa tra Stato e Provincia, l'esame della corrispondenza dei progetti alle finalità della tutela del paesaggio viene effettuato nel corso del procedimento per la pronuncia dell'intesa.

     7. Se le attività di cui al comma primo per le soglie da stabilirsi con regolamento di esecuzione non sono tali da recare pregiudizio al paesaggio per la loro entità o per la loro natura e se per esse non è prescritta altra autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale oltre a quella di cui all'art. 7, le relative opere sono approvate direttamente dall'assessore per la tutela del paesaggio su proposta dell'ufficio provinciale competente.

     8. Nell'autorizzazione devono essere previsti gli interventi compensativi necessari, gli interventi sostitutivi, nonché una cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria, in misura dei costi presunti degli interventi compensativi oppure sostitutivi. Qualora per l'intervento progettato sono concessi contributi provinciali ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento dell'intervento autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

     9. La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

     10. Il richiedente può presentare, ai sensi del comma sesto dell'art. 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato.

     11. Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, l'assessore provinciale competente può prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Dalla proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio."

 

          Art. 29.

     1. L'art. 13 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, è soppresso.

 

          Art. 30.

     1. Il comma primo dell'art. 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è così sostituito:

     "1.Le funzioni in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 8, 11 e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni per delega della Provincia."

 

Capo IX

COPERTURA FINANZIARIA

 

          Art. 31. Copertura delle spese. [26]

 

          Art. 32. Variazioni al bilancio 1992. [27]

 

          Art. 33. Norma transitoria. [28]


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[11] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[17] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[19] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[20] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[21] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[22] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[23] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[24] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[25] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[26] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[27] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

[28] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.