§ 3.5.15 – L.P. 19 settembre 1973, n. 37.
Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:19/09/1973
Numero:37


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Negli articoli 7, 10, 15 e 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, la dizione "sezione tutela paesaggio" è sostituita dalla dizione "prima commissione provinciale per la tutela del [...]


§ 3.5.15 – L.P. 19 settembre 1973, n. 37.

Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

(B.U. 9 ottobre 1973, n. 44).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.

     Sono costituite presso la Giunta provinciale, quali organi tecnico-amministrativi per la materia della tutela del paesaggio, le seguenti commissioni:

     a) prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata:

     1) dall'Assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio, quale presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal capo ripartizione cui è assegnato il servizio, quale vicepresidente;

     2) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

     3) dal rappresentante dell'ufficio provinciale per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare;

     4) da un urbanista del servizio piano di coordinamento territoriale provinciale;

     5) da un esperto in scienze naturali;

     6) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste;

     7) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per il turismo;

     8) -9) da due rappresentanti degli agricoltori e coltivatori diretti, scelti dalla Giunta provinciale rispettivamente da due terne di nominativi designati dall'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund);

     10) da un rappresentante delle comunità comprensoriali territorialmente interessate e, ove queste non risultino regolarmente costituite o qualora l'argomento sottoposto all'esame della commissione sia riferito al territorio di più comunità, da un rappresentante del consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano;

     11) da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio (Landesverband fur Heimatpflege) o dell'Alpenverein Swedtirol, scelto dalla Giunta provinciale da due terne di nominativi designati dai rispettivi organi;

     12) da un rappresentante della sezione di Bolzano del CAI o dell'associazione "Italia Nostra", scelto dalla Giunta provinciale su due terne di nominativi designati dai rispettivi organi.

     Due rappresentanti delle associazioni od enti di cui alle precedenti cifre 11 e 12, i cui designati non risultano tra quelli compresi nella commissione e scelti dalle terne proposte dai rispettivi organi, partecipano ai lavori della commissione stessa con voto consultivo;

     b) seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata:

     1) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente, quale presidente;

     2) da un architetto o ingegnere, esperto in materia di tutela del paesaggio, quale vicepresidente;

     3) da un urbanista del servizio urbanistica;

     4) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale per l'agricoltura e foreste;

     5) da un esperto, laureato in scienze agrarie, forestali o ingegneria, scelto dalla Giunta provinciale da una terna di nominativi proposta dell'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund);

     6) da un ingegnere o architetto, libero professionista, scelto da due terne di nominativi proposte dai rispettivi ordini;

     7) dal soprintendente provinciale ai beni culturali o dal suo delegato [1] .

     Le commissioni sono convocate dall'Assessore provinciale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della ripartizione cui è assegnato il servizio, il quale predispone l'elenco degli argomenti da trattare. Partecipa alle riunioni delle commissioni, con voto consultivo, un funzionario del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V dell'Amministrazione provinciale.

     Disimpegna le funzioni di segretario un impiegato del servizio per la tutela dell'ambiente.

     Per tutti i membri delle commissioni, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di impedimento.

     Alla nomina delle commissioni si provvede con deliberazione della Giunta provinciale. I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti.

     La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come è rappresentata nel Consiglio provinciale. Per il funzionamento delle commissioni si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche, concernenti i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'Amministrazione provinciale. Le commissioni sono legalmente riunite con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

     Alle riunioni delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci ed i presidente delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle pro-loco dei Comuni territorialmente interessati.

     Quando la seconda commissione esercita le funzioni di cui al successivo art. 8, i sindaci ed i presidenti partecipano alla stessa con diritto di voto. Negli altri casi, con votazione separata, i sindaci ed i presidenti partecipanti alla prima ed alla seconda commissione esprimono collegialmente un motivato parere su ogni proposta, a maggioranza dei presenti e qualunque sia il loro numero; chi è contrario al parere espresso può tuttavia chiedere che nel verbale venga fatta esplicita menzione dei motivi del proprio dissenso.

     Quando la prima commissione delibera sulle proposte di imposizione di vincolo, di cui al successivo art. 3, nel caso in cui il parere collegiale dei sindaci e dei presidenti contrasti con quello della commissione medesima, l'Assessore provinciale competente sottopone la questione alla Giunta provinciale, la quale decide se dare corso alla delibera della commissione, di cui al successivo art. 3, apportandovi eventuali modifiche.

     Quando la seconda commissione esercita le funzioni di cui al successivo art. 12, l'assessore provinciale competente, nelle proposte da sottoporre al Presidente della Giunta provinciale, deve fare menzione del parere espresso collegialmente dai sindaci e dai presidenti.

     La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, in aggiunta alle funzioni specifiche contemplate dalla presente legge, compie studi e formula proposte per la migliore tutela del paesaggio, segnala le iniziative di enti pubblici o privati, nonchè gli eventi naturali che abbiano arrecato o possono arrecare pregiudizio al paesaggio.

     Le commissioni provinciali per la tutela del paesaggio possono disporre che studi particolari, indagini e sopralluoghi siano effettuati da singoli membri o da comitati ristretti designati nel loro seno".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio individua i beni o complessi di beni, di cui alle lett. a) fino ad e) dell'art. 1, che devono essere assoggettati a tutela specifica, ai sensi della presente legge.

     In tale occasione, ai fini di un migliore coordinamento con la pianificazione urbanistica, è obbligatoria la presa di posizione dell'urbanista del servizio del piano di coordinamento territoriale provinciale di cui alla cifra 4) della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio.

     La prima commissione delibera su propria iniziativa o su proposta. La proposta di vincolo può essere promossa dai Comuni, loro consorzi, dalle comunità comprensoriali, dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo e dalle pro-loco, nonchè da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata documentazione. Ove la prima commissione ritenga la proposta infondata, ne dà comunicazione al proponente ed archivia l'atto.

     La delibera della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio ha valore di proposta di imposizione del vincolo e per la durata di un mese viene pubblicata all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare. Durante la pubblicazione della delibera copia di essa e le relative planimetrie restano depositate nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del Comune. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione la delibera della prima commissione con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa, a cura del sindaco, con il parere e le proposte del Consiglio comunale, alla Giunta provinciale, che approva la proposta apportandovi eventuali modifiche. Prima dell'approvazione può essere sentito il parere di uno o più esperti scelti dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6. Le caratteristiche delle planimetrie vengono determinate nel regolamento di esecuzione alla presente legge".

 

          Art. 3.

     L'art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "L'individuazione dei beni, di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 1, nel piano territoriale provinciale e nei piani urbanistici comunali ha valore programmatico per i beni non già regolarmente sottoposti a tutela.

     Ove il piano urbanistico e successive varianti prevedono zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi con le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i vincoli del decreto di cui al precedente art. 4 ed i provvedimenti di cui al successivo art. 23, non compatibili con quanto stabilito nel piano stesso, sono abrogati.

     L'approvazione del piano urbanistico o di sue varianti comporta la modifica del decreto di vincolo paesaggistico preesistente, in modo tale da rendere compatibili le relative prescrizioni con quelle del piano stesso.

     L'aggiornamento del vincolo paesaggistico viene disposto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, d'intesa con l'Assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico, previa deliberazione della Giunta medesima. Il decreto viene trasmesso con le planimetrie al Comune interessato, per essere affisso per la durata di otto giorni all'albo del Comune stesso.

     I piani di attuazione prescritti ai sensi degli articoli 18 e 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di attuazione o di risanamento prescritti dai piani urbanistici comunali, non sono sottoposti a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo art. 23.

     E' fatta tuttavia salva la facoltà prevista al sesto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, in relazione alla lett. c), quando vengono individuati, anche in tempi successivi, oggetti di cui alle lett. a), c) ed e) dell'art. 1 nelle zone di cui ai precedenti secondo e quinto comma e sottoposti a vincolo ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

     Nel rimanente territorio non comprendente le zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi, le prescrizioni di ordine urbanistico, contenute nel decreto di vincolo paesaggistico, vengono recepite nel relativo piano urbanistico.

     La variante al piano urbanistico viene disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico, d'intesa con l'Assessore cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, previa deliberazione della Giunta medesima. Il decreto viene trasmesso con le planimetrie al Comune interessato, per essere affisso per la durata di otto giorni all'albo del Comune stesso.

     Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al Comune competente per territorio. Nelle licenze edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni".

 

          Art. 4.

     L'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione di cui all'art. 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.

     Entro i 60 giorni di cui al comma precedente il sindaco può trasmettere di propria iniziativa o deve trasmettere su richiesta dell'esperto, di cui all'art. 29, punto 3), del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, all'Assessore provinciale competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica all'Assessore provinciale competente. In questo caso il termine di cui al primo comma è prorogato di 60 giorni.

     Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, l'Assessore provinciale competente rinvia gli atti al sindaco del Comune interessato.

     Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'Assessore provinciale competente deve comunicare al Comune il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richiedente entro 5 giorni il corrispondente provvedimento. Trascorso il termine di 60 giorni senza che l'Assessore provinciale competente abbia comunicato il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, ogni decisione in merito all'autorizzazione di cui all'art. 7 è demandata al sindaco, il quale decide definitivamente entro 30 giorni.

     Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dell'esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto.

     L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve essere inviato 8 giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assessore provinciale competente ed all'esperto, rappresentante provinciale.

     L'inosservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente.

     Quando la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta viene sottoposta al parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, l'Assessore provinciale competente può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il previo versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Quando le opere da eseguirsi siano soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa.

     La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

     La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione".

 

          Art. 5.

     L'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Contro il provvedimento di diniego o il rilascio di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla Giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio è così composto:

     1) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale presidente; a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa un nominativo di madrelingua italiana ed uno di madrelingua tedesca;

     2) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

     3) da un urbanista del servizio urbanistica;

     4) da un esperto in materia di tutela del paesaggio;

     5) da un rappresentante scelto da una terna proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

     6) da un ingegnere od architetto, libero professionista, scelto dalla Giunta provinciale da terne proposte dagli Ordini professionali.

     La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro, salvo il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti, decide quello del presidente.

     Alle sedute del collegio possono partecipare di volta in volta i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati ed il ricorrente; devono però allontanarsi prima della votazione. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a quella di consigliere o con qualifica corrispondente.

     Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione. La comunicazione della decisione al ricorrente è fatta dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".

 

          Art. 6.

     L'art. 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine, il dissodamento di boschi, il cambio di coltura quando trattasi di pascolo ed alpe, l'alterazione del manto vegetale e della morfologia del terreno. L'autorizzazione è data con le modalità di cui al seguente art. 12.

     L'esecuzione di opere di cui al precedente comma, che per loro natura o entità non siano reputate tali da recare pregiudizio al paesaggio, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, sono direttamente autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale competente.

     Le opere infrastrutturali che incidono sul paesaggio devono essere studiate a mezzo di piani esecutivi, nei quali vengono precisati i lavori di rimodellamento paesaggistico e del verde da attuarsi congiuntamente alle opere stesse.

     Il deposito di macerie, immondizie o rifiuti al di fuori dei luoghi a ciò espressamente assegnati dall'autorità competente, di intesa con l'Assessore provinciale competente, deve essere autorizzato con le modalità di cui al seguente art. 12".

 

          Art. 7.

     L'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "La costruzione di strade, ferrovie, l'apertura di miniere, cave e torbiere, la realizzazione di grandi derivazioni di acqua, di centrali termoelettriche, aereoporti, di impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, aventi tensioni non inferiori a 5000 volt, impianti di risalita, la realizzazione di grandi impianti per la diffusione radiotelevisiva e telefonica, nonchè di opere idrauliche di seconda e terza categoria, che siano progettate nell'ambito o in vista, ovvero in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico, o su immobili tutelati, devono essere autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente, sentito il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio [2].

     I progetti per le opere di cui al primo comma vengono presentati al Comune interessato e trasmessi con il parere della commissione edilizia comunale all'Assessore provinciale competente entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della relativa domanda. Le determinazioni del Presidente della Giunta provinciale devono essere comunicate ai richiedenti entro 60 giorni dalla ricezione delle domande tramite il Comune. Trascorso tale termine la decisione spetta alla Giunta provinciale, che decide entro due mesi, sentito, ove è ritenuto opportuno, il parere di uno o più esperti iscritti all'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

     Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica.

     In relazione alle opere indicate al primo comma, il Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale competente, quando trattasi di lavori che per loro natura o entità non siano reputati tali da recare pregiudizio al paesaggio, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, può direttamente autorizzarne l'esecuzione.

     Il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, tra le quali anche il previo versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Quando le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale, da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto dal contributo l'importo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato al Presidente della Giunta provinciale che il lavoro autorizzato è stato completato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

     Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale o della decorrenza del termine di cui al precedente quinto comma è data facoltà di ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide, entro due mesi, su parere di uno o due esperti, scelti dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

     La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'art. 822, primo comma del Codice Civile".

 

          Art. 8.

     Negli articoli 7, 10, 15 e 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, la dizione "sezione tutela paesaggio" è sostituita dalla dizione "prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio".

     Nell'art. 16 la dizione "della sezione tutela del paesaggio" è sostituita dalla dizione "delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio".

     Negli articoli 13, 18 e 21 la dizione "sezione tutela paesaggio" è sostituita dalla dizione "seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio".


[1] Numero aggiunto dall'art. 4 della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

[2] Capoverso così modificato dall'art. 4 della L.P. 27 luglio 1978, n. 43.