§ 5.5.9 - L.P. 27 luglio 1978, n. 43.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:27/07/1978
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 2.  Norme transitorie e finali.
Art. 3.      L'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      I comuni, le frazioni di comune e le comunità comprensoriali possono per delega della Provincia e dietro parere tecnico dell'azienda realizzare e gestire microripetitori radiotelevisivi per [...]


§ 5.5.9 - L.P. 27 luglio 1978, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16.

(B.U. 26 settembre 1978, n. 47).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

     Compiti All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

     b) promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e nello ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;

     c) ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale acquisiti dalla Provincia;

     d) istituire servizi tecnici decentrati;

     e) stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l'utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori e infrastrutture;

     f) stipulare accordi o convenzioni con enti, società o amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della Provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

     g) provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dei suoi concessionari;

     h) provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;

     i) gestire il patrimonio ad essa affidato;

     l) partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;

     m) stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto o organismi loro rappresentanti;

     n) predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative dei servizi pubblici radiotelevisivi dell'azienda di cui al presente articolo e conseguente segnalazione ai competenti organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

     Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'azienda può avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni o associazioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

     La custodia e manutenzione o gestione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS".

 

          Art. 2. Norme transitorie e finali.

     Per l'espletamento dei compiti previsti dalla lettera n) dell'art. 1, l'azienda provvederà all'assunzione di un dipendente della carriera di concetto e di un dipendente della carriera ausiliaria.

     Al personale dell'azienda già dipendente dello Stato, della Provincia, di aziende provinciali comunque denominate o di enti pubblici locali siti nel territorio della provincia, il servizio con mansioni analoghe o assimilabili è riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera, nei limiti delle disposizioni delle leggi provinciali.

 

          Art. 3.

     L'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

     Le indennità dovute ai privati, i cui impianti radiotelevisivi vennero acquisiti dalla Provincia a mente del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, sono determinate tenendo presenti i seguenti criteri di valutazione:

     a) valore venale dell'impianto;

     b) eventuali corrispettivi e utili conseguiti dal cedente, in via diretta o indiretta in seguito all'installazione dell'impianto.

     La RAS provvede alla determinazione e corresponsione delle indennità di cui al comma precedente se ed in quanto esse non vennero già corrisposte dalla Provincia.

     Qualora non sia possibile l'accertamento dei corrispettivi e utili di cui alla lett. b) del presente articolo, la determinazione e corresponsione delle indennità di cui al primo comma possono essere effettuate in via transativa in misura non superiore alla metà del valore venale dell'impianto all'epoca della sua acquisizione maggiorato della svalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT per la Provincia di Bolzano e degli interessi di legge.

     Qualora la determinazione delle indennità non venisse accettata dai privati interessati, si applicano le disposizioni della Parte II della presente legge. Qualora impianti acquisiti dalla Provincia dovessero diventare superflui, il relativo materiale potrà essere restituito ai rispettivi privati già proprietari degli impianti stessi che ne facessero richiesta. Tale restituzione sarà gratuita se l'acquisizione da parte della Provincia è avvenuta a titolo gratuito e verso pagamento se l'acquisizione è avvenuta a titolo oneroso.

     La RAS provvede, inoltre, al pagamento dei corrispettivi per la gestione degli impianti acquisiti dalla Provincia per il periodo successivo al 1° luglio 1973, se ed in quanto tali corrispettivi non vennero già corrisposti dalla Provincia.

     Nulla è innovato circa le acquisizioni perfezionate prima della entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 4.

     I comuni, le frazioni di comune e le comunità comprensoriali possono per delega della Provincia e dietro parere tecnico dell'azienda realizzare e gestire microripetitori radiotelevisivi per ridiffondere i programmi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina al fine di servire aree non già servite dall'azienda, a condizione che tali impianti siano tecnicamente compatibili con i progetti tecnici concordati con il competente Ministero a mente del secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691. L'attivazione di impianti verrà comunicata dalla RAS al Ministero medesimo con indicazione delle principali caratteristiche tecniche.

     Al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, al sesto rigo, dopo le parole "impianti di risalita" sono inserite le parole "la realizzazione di grandi impianti per la diffusione radiotelevisiva e telefonica".