§ 6.4.9 - L.P. 5 novembre 2001, n. 14.
Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:05/11/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Processo di programmazione.
Art. 3.  Metodica di budget.
Art. 4.  Responsabilità di budget.
Art. 5.  Termini di approvazione ed esecutività.
Art. 6.  Bilancio di esercizio.
Art. 7.  Principi e criteri di redazione del bilancio.
Art. 8.  Risultato di esercizio.
Art. 9.  Approvazione e pubblicità del bilancio di esercizio.
Art. 10.  Direttive di contabilità generale.
Art. 11.  Scritture contabili obbligatorie.
Art. 12.  Contabilità analitica.
Art. 13.  Direttive di contabilità analitica.
Art. 14.  Contabilità di magazzino.
Art. 15.  Servizi bancari.
Art. 16.  Divieto di indebitamento.
Art. 17.  Servizi di economato e di cassa.
Art. 18.  Patrimonio immobiliare e mobiliare.
Art. 19.  Libri inventariali.
Art. 20.  Accettazione di donazioni, eredità e legati.
Art. 21.  Disciplina dei contratti.
Art. 22.  Cauzioni e penali.
Art. 23.  Collaudi.
Art. 24.  Contratti attivi.
Art. 25.  Contratti di comodato.
Art. 26.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 6.4.9 - L.P. 5 novembre 2001, n. 14.

Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale.

(B.U. 13 novembre 2001, n. 47 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale delle aziende sanitarie provinciali, di seguito denominate aziende, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale", di seguito denominata legge di riordinamento.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

 

          Art. 2. Processo di programmazione.

     1. L'azienda informa la propria attività al metodo della programmazione, che si articola in programmazione triennale ed annuale, in armonia con i contenuti e gli indirizzi delle norme di legge statali e provinciali, del Piano sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e di programmazione della Giunta provinciale.

     2. La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano sanitario provinciale e le linee guida dell'azienda nel medio termine.

     3. La programmazione annuale è volta a definire obiettivi, azioni, tempi e responsabilità di realizzazione in termini qualitativi e quantitativi.

     4. Strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale di azienda.

     5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e budget e il bilancio preventivo annuale.

     6. Il bilancio preventivo annuale, al quale è allegato il budget finanziario, è di tipo economico e patrimoniale ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

     7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico.

     8. Il bilancio preventivo annuale ed il budget finanziario sono redatti secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.

 

          Art. 3. Metodica di budget.

     1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, le aziende applicano la metodica di budget.

     2. La Giunta provinciale fissa, con deliberazione, contenuti e modalità della metodica di budget, la quale comprende:

     a) il documento contenente le direttive;

     b) il programma operativo annuale e budget, articolato anche per centro di responsabilità e per struttura fondamentale dell'azienda.

 

          Art. 4. Responsabilità di budget.

     1. Il direttore generale è responsabile del programma operativo annuale e budget dell'azienda. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del programma operativo annuale e budget, la Giunta provinciale può dichiarare la decadenza del Direttore generale dall'incarico e risolvere il contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge di riordinamento.

     2. I dirigenti preposti alle strutture dell'azienda rispondono al direttore generale in merito al raggiungimento degli obiettivi ed all'utilizzo delle risorse assegnate. L'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura si esplica entro il relativo tetto di risorse.

     3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, i quali garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.

 

          Art. 5. Termini di approvazione ed esecutività.

     1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per ogni azienda.

     2. Il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

     3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l'esercizio cui si riferisce la programmazione annuale le aziende sono tenute all'approntamento degli strumenti di programmazione sulla base delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.

 

CAPO III

BILANCIO DI ESERCIZIO

 

          Art. 6. Bilancio di esercizio.

     1. Il bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel periodo di riferimento.

     2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, redatta dal direttore generale, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

     3. La struttura ed il contenuto dei documenti di cui al comma 2 sono definiti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.

 

          Art. 7. Principi e criteri di redazione del bilancio.

     1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella quarta direttiva della Comunità Economica Europea, recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonché le disposizioni della Giunta provinciale.

 

          Art. 8. Risultato di esercizio.

     1. Il risultato d'esercizio positivo è accantonato in apposita riserva del patrimonio netto. La destinazione di tale riserva è indicata dal direttore generale nella relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda ed è oggetto di esame ed approvazione da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda.

     2. È fatto obbligo al direttore generale di destinare in via prioritaria il valore accantonato nella riserva a copertura delle perdite d'esercizio accumulate negli esercizi pregressi.

     3. Nel caso di perdita di esercizio, la relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale.

 

          Art. 9. Approvazione e pubblicità del bilancio di esercizio.

     1. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed entro tre mesi dall'approvazione è pubblicato in estratto, secondo uno schema definito dalla Giunta provinciale, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico.

 

CAPO IV

DIRETTIVE DI CONTABILITÀ GENERALE E SCRITTURE OBBLIGATORIE

 

          Art. 10. Direttive di contabilità generale.

     1. La Giunta provinciale emana direttive di contabilità generale dettando i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.

     2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:

     a) gli schemi di bilancio;

     b) il piano dei conti;

     c) gli schemi di budget finanziario;

     d) i contenuti e la forma della nota integrativa;

     e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda;

     f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio;

     g) i criteri e le modalità di ammortamento;

     h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;

     i) gli schemi, i criteri e le modalità di consolidamento;

     j) quant'altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale delle aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni tra i bilanci delle aziende e il consolidamento degli stessi nel bilancio del Servizio sanitario provinciale.

 

          Art. 11. Scritture contabili obbligatorie.

     1. L'azienda tiene i seguenti libri obbligatori:

     a) il libro giornale;

     b) il libro degli inventari;

     c) il libro dei beni ammortizzabili;

     d) il libro delle deliberazioni del direttore generale;

     e) il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei conti.

     2. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione dei libri e delle scritture contabili si applicano le disposizioni della vigente normativa civilistica.

 

CAPO V

CONTABILITÀ ANALITICA

 

          Art. 12. Contabilità analitica.

     1. L'azienda provvede alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, funzionale al controllo di gestione, ai fini della determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi, riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento.

     2. Possono essere costituiti in centri di costo le singole unità operative dell'azienda, specifiche aree di attività o di intervento, ovvero particolari categorie di prestazioni, caratterizzate dalla omogeneità delle attività svolte e dalla individuazione di precise responsabilità di gestione e di risultato.

     3. I dati di base, contabili ed extracontabili, utili per la contabilità analitica, sono tratti dalla contabilità generale e da altre informazioni derivanti dal sistema informativo dell'azienda.

 

          Art. 13. Direttive di contabilità analitica.

     1. Al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, la Giunta provinciale approva apposite direttive, consentendo in tal modo analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

     2. Le direttive di contabilità analitica disciplinano, tra l'altro:

     a) il piano dei fattori produttivi;

     b) l'articolazione minima del piano dei centri di costo;

     c) gli schemi di rendicontazione infrannuale;

     d) le modalità della contabilità di magazzino;

     e) quant'altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

 

          Art. 14. Contabilità di magazzino.

     1. L'azienda provvede alla tenuta della contabilità di magazzino e alla relativa disciplina, nonché alla disciplina delle modalità di gestione del magazzino individuando i consegnatari responsabili e i relativi compiti, le scritture da tenere e le forme di presentazione periodica delle risultanze di gestione, finalizzate anche alla tenuta della contabilità analitica.

     2. La contabilità di magazzino è effettuata per quantità e valore ai sensi delle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.

 

CAPO VI

SERVIZI BANCARI E DI CASSA

 

          Art. 15. Servizi bancari.

     1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, i servizi bancari dell'azienda sono affidati dal direttore generale ad una banca ovvero a più banche associate, autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dotate di idonee strutture tecnico-organizzative adeguate ai servizi da svolgere e che abbiano almeno uno sportello nel centro abitato con maggiore densità di popolazione nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda.

     2. La banca o, in caso di banche associate, la banca capofila, cura i rapporti con la Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato, osservando le disposizioni riguardanti la Tesoreria unica e quelle emanate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 16. Divieto di indebitamento.

     1. È fatto divieto all'azienda di ricorrere a forme di indebitamento, ad eccezione dei casi previsti ai commi 2 e 3.

     2. L'azienda è autorizzata a contrarre mutui o ad accedere ad altre forme di credito di durata non superiore a dieci anni per il finanziamento degli investimenti autorizzati dalla Giunta provinciale.

     3. L'azienda può attivare anticipazioni di cassa con l'istituto di credito cui sono affidati i servizi bancari fino alla concorrenza di un dodicesimo rapportato all'ammontare dei ricavi inerenti al valore della produzione, desunti dal conto economico preventivo annuale dell'esercizio cui la linea di credito si riferisce o, in caso di mancata approvazione del conto, dall'ultimo bilancio di esercizio.

     4. L'autorizzazione provinciale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore ad una quota stabilita da parte della Giunta provinciale.

     5. L'azienda è autorizzata ad anticipare la liquidazione delle spese relative a funzioni delegate dalla Provincia, in attesa del relativo rimborso da parte della Provincia stessa.

     6. L'azienda può rinunciare alla riscossione delle entrate, quando il costo della stessa risulti eccessivo rispetto all'ammontare dell'entrata, entro un limite e per tipologia di entrate definiti dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 17. Servizi di economato e di cassa.

     1. L'azienda istituisce uno o più servizi di economato per provvedere alle spese di ufficio minute, alle spese inerenti al funzionamento degli uffici nonché ad una serie di altri compiti per i quali tale procedura risulta più adeguata.

     2. I servizi di economato dispongono di un fondo di cassa assegnato all'inizio dell'esercizio e reintegrato durante lo stesso esercizio con pagamento diretto a favore degli incaricati del servizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese.

     3. L'azienda istituisce altresì servizi di cassa interni per la riscossione di particolari proventi per i quali tale procedura viene ritenuta più opportuna.

     4. La disciplina dei compiti dei servizi di economato e di cassa, delle strutture ed unità operative, presso le quali possono essere attivati, delle modalità di gestione, della tenuta delle scritture nonché delle forme di rendicontazione è determinata dall'azienda, applicando i principi e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la redazione dell'atto aziendale. Fino all'emanazione di detta disciplina, trovano applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti delle singole aziende.

 

CAPO VII

PATRIMONIO ED INVENTARIO

 

          Art. 18. Patrimonio immobiliare e mobiliare.

     1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'azienda dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare così costituito:

     a) beni immobili della Provincia soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del Servizio sanitario provinciale, nonché beni immobili destinati a servizi sanitari, successivamente acquistati dalla Provincia;

     b) beni mobili, compresi quelli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ed attrezzature della Provincia ovvero già di proprietà della Provincia, soggetti a vincolo di destinazione;

     c) beni immobili di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali, nonché beni mobili ed attrezzature già di proprietà dei predetti enti, soggetti a vincolo di destinazione;

     d) beni mobili e attrezzature acquistati direttamente dall'azienda.

     2. L'azienda provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente l'acquisto dei beni di cui al comma 1, lettera d), nonché, nell'ambito delle competenze delegate dalla Giunta provinciale, all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili di cui alla legge di riordinamento.

     3. I beni immobili di cui al comma 1, lettera c), rimangono di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali e sono assegnati in uso gratuito all'azienda. Resta ferma la competenza dei comuni e delle comunità comprensoriali per le opere e i lavori afferenti i predetti beni immobili. I beni immobili di cui al presente comma sono svincolati dalla loro destinazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, qualora non risultino più necessari per i fini del Servizio sanitario provinciale.

     4. L'azienda delibera altresì lo svincolo dei beni mobili e delle attrezzature in proprietà, qualora non risultino più necessari per i fini del Servizio sanitario provinciale.

 

          Art. 19. Libri inventariali.

     1. I beni immobili ed i beni mobili dell'azienda sono descritti in libri inventariali, contenenti tutti gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.

     2. La Giunta provinciale disciplina le modalità di istituzione, aggiornamento e gestione dell'inventario dei beni mobili, nonché di classificazione, valutazione ed alienazione dei beni, del relativo stato di conservazione ed ammortamento, nonché funzioni e compiti dei relativi consegnatari.

 

          Art. 20. Accettazione di donazioni, eredità e legati.

     1. Le proposte di donazione, eredità e legato sono preventivamente sottoposte all'esame degli organi tecnici designati dal direttore generale, il cui parere è vincolante per l'accettazione e la presa in carico nell'inventario.

 

CAPO VIII

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

 

          Art. 21. Disciplina dei contratti.

     1. I contratti passivi dell'azienda sono di regola preceduti da apposita gara, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

     I contratti specificatamente di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria sono appaltati o negoziati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge di riordinamento.

     2. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione. Essi possono avere durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.

     3. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

     4. Nei contratti non si può convenire di accollare all'azienda eventuali tributi gravanti sul privato contraente, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

     5. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione dei beni e servizi forniti o delle prestazioni eseguite.

     6. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il direttore generale dell'azienda o un suo delegato.

     7. I contratti ed i verbali di gara e tutti gli atti delle aziende per le quali la legge prescrive pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblico-amministrativa dal direttore amministrativo, o da altro dirigente amministrativo da nominarsi con delibera del direttore generale.

 

          Art. 22. Cauzioni e penali.

     1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, ad eccezione di quelli inferiori a lire 50.000.000, IVA esclusa, nonché di quelli regolamentati da specifiche normative, le imprese prestano idonee cauzioni, in misura comunque non inferiore al cinque per cento del corrispettivo stabilito.

     2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo offerto.

     3. Nei contratti sono previste le penali per inadempienza o ritardo nell'esecuzione dei medesimi.

 

          Art. 23. Collaudi.

     1. Tutti gli appalti e le forniture di beni e servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

     2. Il collaudo è eseguito da personale dell'azienda, coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.

     3. Il direttore generale dell'azienda può disporre che, in luogo del collaudo, sia sufficiente l'attestazione di presa in carico dei beni o l'attestazione di regolare esecuzione ovvero entrambe, rilasciate dal responsabile dell'ufficio competente o dal responsabile del servizio o dell'unità operativa destinataria dell'acquisizione o dal responsabile del magazzino di destinazione.

 

          Art. 24. Contratti attivi.

     1. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica ovvero la licitazione privata quando, in relazione alla tipologia dell'oggetto del contratto, è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.

     2. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera d'invito.

     3. È ammesso il ricorso alle norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge provinciale di riordinamento nei seguenti casi:

     a) quando le aste o le licitazioni sono andate deserte o si hanno validi e documentati motivi di ritenere che, ove si effettuassero, andrebbero deserte;

     b) quando ricorrono circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

     c) quando il valore presunto del contratto non supera l'importo di lire 50.000.000, IVA esclusa.

     4. I beni mobili non più utilizzati possono essere oggetto di permuta, qualora si riscontri la convenienza a sostituirli con altri beni. Tali beni possono anche essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, ad istituti di beneficenza, ad associazioni, a cooperative ed altri organismi senza fini di lucro.

 

          Art. 25. Contratti di comodato.

     1. È fatto divieto all'azienda di stipulare contratti di comodato per apparecchiature elettromedicali ed attrezzature o comunque di utilizzarle a qualsiasi altro titolo senza corrispettivo, qualora per il loro funzionamento risulti indispensabile l'acquisto di specifico materiale di consumo.

 

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 26. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le disposizioni della presente legge concernenti la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica, il budget e la programmazione trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2002.

     2. In caso di mancata disponibilità del conto economico preventivo e del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 16, comma 3, per i fini di cui alla medesima disposizione si fa riferimento alle entrate del titolo I dell'ultimo rendiconto finanziario approvato.