§ 5.1.31 – L.P. 27 dicembre 1975, n. 57.
Norme per la dialisi domiciliare.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/12/1975
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Gli enti ospedalieri dotati di servizio di emodialisi, nonché le altre istituzioni autorizzate a gestire centri di dialisi, possono ottenere l'autorizzazione da parte della Giunta provinciale, [...]
Art. 2.      I pazienti ed i loro assistenti, sia familiari che terzi, riconosciuti idonei al termine dell'addestramento, possono eseguire, senza fini di lucro, le pratiche della dialisi domiciliare, [...]
Art. 3.      Nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati l'organizzazione dell'attività di addestramento, le [...]


§ 5.1.31 – L.P. 27 dicembre 1975, n. 57. [1]

Norme per la dialisi domiciliare.

(B.U. 20 gennaio 1976, n. 3).

 

     Art. 1.

     Gli enti ospedalieri dotati di servizio di emodialisi, nonché le altre istituzioni autorizzate a gestire centri di dialisi, possono ottenere l'autorizzazione da parte della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale di sanità, a svolgere attività di addestramento per l'apprendimento delle pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

     Si intende per dialisi domiciliare quella realizzata senza la presenza di personale sanitario in locali ad uso singolo o collettivo riconosciuti idonei.

 

          Art. 2.

     I pazienti ed i loro assistenti, sia familiari che terzi, riconosciuti idonei al termine dell'addestramento, possono eseguire, senza fini di lucro, le pratiche della dialisi domiciliare, applicando le tecniche apprese, previa autorizzazione del servizio o del centro che ha organizzato l'addestramento stesso.

 

          Art. 3.

     Nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinati l'organizzazione dell'attività di addestramento, le modalità e i limiti di espletamento dei compiti previsti dall'articolo precedente, nonché quelle di controllo sul funzionamento delle attività di addestramento.


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.