§ 5.1.99 – L.P. 12 novembre 1991, n. 32.
Autorizzazione di maggiori spese per il servizio sanitario provinciale, variazioni al bilancio per l'anno 1991 e modifiche alla legge provinciale 18 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/11/1991
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'assegno giornaliero di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è finanziato, a partire dal 15 gennaio 1991, con mezzi propri del bilancio provinciale.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Clausola dell'urgenza.


§ 5.1.99 – L.P. 12 novembre 1991, n. 32.

Autorizzazione di maggiori spese per il servizio sanitario provinciale, variazioni al bilancio per l'anno 1991 e modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(B.U. 26 novembre 1991, n. 52).

 

     Art. 1. [1]

     [1. Al fine di consentire alle unità sanitarie locali una regolare gestione dei servizi sanitari fino alla chiusura del corrente esercizio, è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la maggiore spesa di Lire 80 miliardi.

     2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede con le maggiori entrate previste per l'anno 1991 ed iscritte nel bilancio della Provincia a termini dell'articolo 4.]

 

          Art. 2.

     1. L'assegno giornaliero di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è finanziato, a partire dal 15 gennaio 1991, con mezzi propri del bilancio provinciale.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 33/88, sono inseriti i seguenti commi:

     "1 bis. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali".

     "1 ter. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è ridotto a metà , qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata".

 

          Art. 3. [2]

     [1. Per l'attuazione dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di Lire 13 miliardi.

     2. Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991.

     3. Gli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi sono stabiliti dalla legge finanziaria annuale.]

 

          Art. 4. [3]

     [1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

     in aumento

     cap. 1299 - Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi 1988 e 1989 (legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 12)

     Competenza: Lire 40.000.000.000

     cap. 2100 - Assegnazioni dello Stato di quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 51)

     Competenza e cassa: Lire 40.000.000.000

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

     in aumento

     cap. 52110 - Assegnazione alle unità sanitarie locali di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione industriale (legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, art. 36)

     Competenza e cassa: Lire 80.000.000.000

     in diminuzione

     cap. 102110 - Fondo di riserva del bilancio di cassa (Legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, art. 21)

     Cassa: Lire 40.000.000.000

     cap. 52407 - (di nuova istituzione) Spese per l'ospedalizzazione a domicilio( LP n5 33/88, articolo 21)

     cod. /05.2-1.5/1.1. 157.2. 08.08

     Competenza e cassa: Lire 13.000.000.000

     cap. 52110 - Assegnazione alle unità sanitarie locali di quote di parte corrente del FSP a destinazione indistinta( LP 2 gennaio 1981, n. 1, articolo 36)

     Competenza e cassa: Lire 13.000.000.000]

 

          Art. 5. Clausola dell'urgenza. [4]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.