§ 5.1.3 – L.P. 20 luglio 1964, n. 6.
Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8 sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/07/1964
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge provinciale 6-8-1963, n. 8 sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      La tabella allegata alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 3.      Al maggior onere di Lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi predisposti dall'art. 200 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio [...]


§ 5.1.3 – L.P. 20 luglio 1964, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8 sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio.

(B.U. 4 agosto 1964, n. 32).

 

     Art. 1.

     Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge provinciale 6-8-1963, n. 8 sull'ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio sono sostituiti dai seguenti:

     "Per la prima copertura dei posti di caposala e vice -caposala si potrà provvedere anche mediante chiamata diretta di persone in possesso del diploma di infermiere professionale o manicomiale e ritenute particolarmente idonee, tenendo presente che al reparto ricoverati maschili e femminili deve essere addetto personale di vigilanza dello stesso sesso.

     L'applicato ed il giardiniere in servizio presso la Colonia sono inquadrati nel grado iniziale previsto dall'allegata tabella con riconoscimento del servizio analogo prestato presso la Colonia a tutti gli effetti per la progressione in carriera.

     Il tecnico agricolo attualmente in servizio, pur continuando a prestare la sua opera presso l'istituto, viene inquadrato in soprannumero nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi agrari, riconoscendogli il servizio precedentemente prestato presso la Colonia agli effetti della progressione nella nuova carriera".

 

          Art. 2.

     La tabella allegata alla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     Il trattamento economico previsto in tabella entra in vigore col 1° gennaio 1964.

     Al personale di ruolo e temporaneo della Colonia di Stadio in servizio il 31-12-1963 è concessa una indennità una tantum pari al 75% della retribuzione pensionabile mensile riferita all'1-12-1963, aumentata delle quote di aggiunta di famiglia in godimento alla stessa data. Al personale assunto durante l'anno 1963 l'indennità di cui sopra è concessa in dodicesimi secondo il numero dei mesi di servizio prestati nell'anno.

 

          Art. 3.

     Al maggior onere di Lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi predisposti dall'art. 200 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964 e corrispondente per gli esercizi futuri.

 

 

ALLEGATO

Ruolo speciale della colonia agricola per infermi di mente di Stadio

 

QUALIFICA

Numero

Gerarchia speciale

Gerarchia provinciale

Carriera

Direttore

1

I

incaricato

-

Cappellano

1

-

incaricato

-

Economo - Perito agrario

1

II

VII - III

di concetto

 

1

III

X - VI

esecutiva

Applicato

2

 

 

 

 

 

1

III

X - VII

 

Caposala

2

III

VIII - VII

 

Vice-caposala

4

IV

IX - VIII

 

Infermiere-Operaio

25

VI

V - II

ausiliaria

Giardiniere

1

V

V - II

 

Cuoco

1

-

incaricato

-

Inservienti

9

VII

L. 600.000

-