§ 2.1.55 - L.P. 21 agosto 1979, n. 14.
Passaggio dei beni e del personale dell'U.M.A. alla Provincia Autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/08/1979
Numero:14


Sommario
Art. 1.      In conformità a quanto disposto dal decreto legge 18 marzo 1978, n. 481, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1978, n. 461, e in armonia a quanto prevede il decreto del Presidente [...]
Art. 2.      Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'U.M.A. situato nel territorio della provincia di Bolzano la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei diritti e nei [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 2.1.55 - L.P. 21 agosto 1979, n. 14.

Passaggio dei beni e del personale dell'U.M.A. alla Provincia Autonoma di Bolzano.

(B.U. 23 ottobre 1979, n. 53).

 

     Art. 1.

     In conformità a quanto disposto dal decreto legge 18 marzo 1978, n. 481, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1978, n. 461, e in armonia a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, la Provincia autonoma di Bolzano assume i compiti ed esercita, nel proprio territorio, le attribuzioni dell'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli istituito con regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534.

 

          Art. 2.

     Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'U.M.A. situato nel territorio della provincia di Bolzano la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

     I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.

     Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle vigenti norme, presso l'ente di provenienza, risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, la iscrizione alla predetta assicurazione generale.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.