§ 5.4.27 - L.P. 21 novembre 1978, n. 57.
Estensione al personale della formazione professionale, dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché al personale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:21/11/1978
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Gli anni di permanenza nel parametro 260 del personale insegnante diplomato e tecnico, nonché per gli istitutori diplomati per handicappati e gli istitutori in convitti addetti alla formazione [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le norme di cui agli articoli 10 e 17 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, sono estese con effetto dalla data ivi indicata ai direttori di prima classe del personale direttivo della [...]
Art. 4.      Al personale direttivo della formazione professionale rivestente la qualifica di direttore, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. [...]
Art. 5.      Nei confronti del personale dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica nonché agli istitutori di convitto trovano applicazione, con effetto dalla data ivi indicata, le [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Nei confronti del personale addetto alla formazione professionale, all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché agli istitutori di convitto, in servizio alla data di [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.27 - L.P. 21 novembre 1978, n. 57.

Estensione al personale della formazione professionale, dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché al personale assistente di scuola materna delle norme contenute nella legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

(B.U. 16 gennaio 1979, n. 3).

 

     Art. 1.

     Gli anni di permanenza nel parametro 260 del personale insegnante diplomato e tecnico, nonché per gli istitutori diplomati per handicappati e gli istitutori in convitti addetti alla formazione professionale, di cui alla lett. B) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, sono ridotti ad anni cinque.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     Le norme di cui agli articoli 10 e 17 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, sono estese con effetto dalla data ivi indicata ai direttori di prima classe del personale direttivo della formazione professionale e dell'addestramento professionale agricolo.

     Con effetto della stessa data è abrogato il primo comma della lettera A) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, come sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9.

 

          Art. 4.

     Al personale direttivo della formazione professionale rivestente la qualifica di direttore, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è esteso lo sviluppo parametrico del direttore di divisione del ruolo amministrativo previsto dall'art. 10 della legge medesima.

     Al personale insegnante ed educativo con le qualifiche di insegnante laureato e di istitutore laureato per handicappati della formazione professionale, nonché al personale insegnante ed educativo con le qualifiche di insegnante laureato e di istitutore laureato di convitto dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è esteso, a ruolo aperto, lo sviluppo parametrico previsto per la carriera direttiva del ruolo amministrativo fino al parametro di vertice della qualifica di direttore di divisione.

     Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dai precedenti due commi l'anzianità maturata nel parametro di appartenenza è valida soltanto per l'attribuzione del parametro immediatamente superiore.

     Il personale di ruolo insegnante ed educativo della carriera di concetto addetto alla formazione professionale, compresa quella agricola e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, consegue il trattamento economico connesso al parametro di vertice della carriera di concetto del ruolo amministrativo (par. 370) dopo quattro anni di permanenza nel parametro 302 della carriera di appartenenza.

     Il personale di ruolo assistente ed educativo della carriera esecutiva addetto alla formazione professionale, compresa quella agricola e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, consegue il trattamento economico del vertice (par. 245) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo dopo sette anni di permanenza nel parametro 218 della carriera di appartenenza.

     I trattamenti economici previsti dal presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978 o dalla data successiva a quella in cui gli insegnanti abbiano maturato la prescritta anzianità.

 

          Art. 5.

     Nei confronti del personale dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica nonché agli istitutori di convitto trovano applicazione, con effetto dalla data ivi indicata, le norme transitorie di cui all'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     Nei confronti del personale addetto alla formazione professionale, all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché agli istitutori di convitto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 15 e 16 della legge medesima.

     I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 15 e del quarto comma dell'art. 16 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, decorrono per il personale contemplato dalla presente legge dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.