§ 5.4.29 - L.P. 17 agosto 1979, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 e successive modifiche, nonché integrazioni, concernenti il personale addetto [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:17/08/1979
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Al punto 3), lett. b dell'art. 5 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, viene aggiunta la seguente dizione: "oppure licenza di scuola media inferiore, unito a certificato di servizio [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, è sostituito dai seguenti commi:
Art. 3.      Il chilometraggio massimo previsto al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è elevato a Km. 40.
Art. 4.      Agli insegnanti tecnici il servizio non di ruolo precedentemente prestato in qualità di incaricato con osservanza del pieno orario è riconosciuto all'atto della nomina in ruolo in prova, agli [...]
Art. 5.  Disposizioni transitorie.
Art. 6.      La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale un testo coordinato delle leggi provinciali regolanti l'addestramento professionale agricolo e [...]
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 5.4.29 - L.P. 17 agosto 1979, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 e successive modifiche, nonché integrazioni, concernenti il personale addetto all'addestramento professionale agricolo.

(B.U. 18 settembre 1979, n. 47).

 

     Art. 1.

     Al punto 3), lett. b dell'art. 5 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, viene aggiunta la seguente dizione: "oppure licenza di scuola media inferiore, unito a certificato di servizio comprovante un'attività di insegnamento tecnico almeno quinquennale nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale oppure unito a certificato comprovante l'idoneità all'insegnamento tecnico in base a specifica preparazione almeno quinquennale".

     La disposizione di cui al precedente comma rimane in vigore per la durata di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, è sostituito dai seguenti commi:

     “I membri delle commissioni esaminatrici per i sopramenzionati concorsi sono scelti tra il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, tra il personale del ruolo speciale per gli istitutori di convitto e tra il personale di ruolo addetto all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo oppure tra esperti anche estranei all'Amministrazione provinciale.

     Qualora il programma di esame lo richieda, la commissione esaminatrice può essere integrata da due esperti specifici delle relative materie di esame.

     Nel primo comma dell'art. 71 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo le parole "non abbiano superato il 50° anno di età sono aggiunte le parole "salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti leggi".

 

          Art. 3.

     Il chilometraggio massimo previsto al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è elevato a Km. 40.

 

          Art. 4.

     Agli insegnanti tecnici il servizio non di ruolo precedentemente prestato in qualità di incaricato con osservanza del pieno orario è riconosciuto all'atto della nomina in ruolo in prova, agli effetti giuridici ed economici della carriera, nella misura massima complessiva di 5 anni.

 

          Art. 5. Disposizioni transitorie. [1]

 

          Art. 6.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale un testo coordinato delle leggi provinciali regolanti l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale e il relativo personale.

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8. [3]


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.