§ 5.3.44 - L.P. 26 giugno 1984, n. 4.
Modifiche e integrazioni all'art. 35 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, alla legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:26/06/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Nel primo comma dell'art. 35 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, dopo le parole "istituzioni scolastiche" è inserita la dizione "nonchè quelli assunti per esigenze straordinarie [...]
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28 viene modificato come segue:
Art. 3.      1. Il ruolo speciale della carriera direttiva della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, di cui alla tabella annessa alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, viene integrato di un [...]
Art. 4.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 e in lire 80 milioni all'anno a decorrere [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.44 - L.P. 26 giugno 1984, n. 4.

Modifiche e integrazioni all'art. 35 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, nonchè alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28.

(B.U. 10 luglio 1984, n. 32).

 

     Art. 1.

     1. Nel primo comma dell'art. 35 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, dopo le parole "istituzioni scolastiche" è inserita la dizione "nonchè quelli assunti per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42".

     2. Al terzo comma dello stesso articolo è aggiunta la seguente frase: "I medesimi conseguiranno l'inquadramento nel ruolo amministrativo".

     3. Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

     "4. I bidelli provvisori originariamente assunti per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo, continueranno a prestare servizio presso le scuole di appartenenza fino a quando non potranno essere assegnati a scuole dello stesso comune o di comune limitrofo, che abbiano a presentare posti vacanti nelle rispettive piante organiche".

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28 viene modificato come segue:

     3. Per i compiti che non vengono svolti da personale della Provincia il museo può assumere personale con contratto di diritto privato, anche con orario di lavoro ridotto, da stipulare dal presidente del consiglio di amministrazione. A tale scopo il consiglio di amministrazione stabilisce il contingente massimo da approvare dalla Giunta provinciale. Il trattamento economico di tale personale non potrà comunque superare quello dei dipendenti provinciali con corrispondenti qualifiche funzionali. La relativa spesa è a carico del bilancio del museo. Al personale assunto con contratto di lavoro privato e temporaneo per una durata inferiore ad un anno non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dal museo".

 

          Art. 3.

     1. Il ruolo speciale della carriera direttiva della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, di cui alla tabella annessa alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, viene integrato di un posto per un consigliere nella VII qualifica funzionale.

     2. I titoli di studio richiesti per l'assunzione in ruolo secondo la tabella allegata alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, lett. b), vengono integrati con i seguenti titoli di studio: "laurea in lingue e letterature straniere" e "laurea in materie letterarie".

     3. Il ruolo del personale amministrativo della Provincia secondo l'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con le relative modifiche e integrazioni, viene ampliato di un posto nella IV qualifica funzionale, da assegnarsi alla sovrintendenza provinciale ai beni culturali.

     4. All'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, viene aggiunto il seguente comma:

     "6. La Giunta provinciale è autorizzata, a richiesta della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, di assumere personale per le visite guidate, la cura delle esposizioni, nonchè dei servizi di incasso nel Castel Tirolo e nel Castel Velturno, con contratto privato temporaneo ed anche ad orario ridotto. Il trattamento economico di detto personale non può superare quello dei dipendenti provinciali con le corrispondenti qualifiche funzionali. Al personale assunto con contratto di lavoro privato e temporaneo per una durata inferiore ad un anno non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dalla Giunta provinciale".

 

          Art. 4.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 e in lire 80 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, si provvede:

     a) per l'anno 1884, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente;

     b) per gli anni successivi, mediante adeguati stanziamenti sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione annuale, utilizzando i mezzi previsti alla sezione 1, settore 2, delle spese del bilancio pluriennale vigente.

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.