§ 5.3.405 - L.R. 12 maggio 2010, n. 11.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/05/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali
Art. 2.  Autorizzazione di operazioni di finanziamento
Art. 3.  Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti
Art. 4.  Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012
Art. 5.  Fondo per la cancellazione dei residui attivi
Art. 6. 
Art. 7.  Canoni demaniali marittimi
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  Istituzione IRAP
Art. 11.  Fondo di rotazione IRFIS
Art. 12.  Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Art. 13.  Relazione annuale sulla consistenza dei residui attivi e passivi
Art. 14.  Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici
Art. 15.  Norme in materia di mutui ed altre forme di indebitamento
Art. 16.  Patto di stabilità regionale
Art. 17.  Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale
Art. 18.  Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale
Art. 19.  Acquisto di beni e servizi
Art. 20.  Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione
Art. 21.  Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale
Art. 22.  Spese per collaborazioni e consulenze
Art. 23.  Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni
Art. 24.  Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.A.
Art. 25.  Taglia-oneri amministrativi
Art. 26.  Progetti obiettivo in favore degli enti locali
Art. 27.  Misure di sostegno per il ricovero di minori
Art. 28.  Contributi alle province per erogazioni di servizi socio-assistenziali
Art. 29.  Premialità per assegnazioni agli enti locali
Art. 30.  Interventi di somma urgenza
Art. 31.  Assegnazione risorse agli enti locali per calamità naturali
Art. 32.  Assegnazioni per interventi a tutela dell’ordine pubblico
Art. 33.  Contributi agli enti locali colpiti da calamità naturali
Art. 34.  Interventi a sostegno del territorio, dell’economia e della ricerca
Art. 35.  Tariffe servizio idrico
Art. 36. 
Art. 37.  Competenze delle province in materia di manutenzione delle strade
Art. 38.  Canone ricognitorio delle concessioni demaniali marittime
Art. 39.  Fondo trattamento di quiescenza
Art. 40.  Retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali
Art. 41.  Interpretazione autentica in materia di trattamento di quiescenza dei dirigenti regionali
Art. 42.  Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale
Art. 43.  Norme sulla manutenzione e recupero di Palazzo ex Ministeri e sulla sede della Fondazione ‘Federico II’
Art. 44. 
Art. 45.  Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro.
Art. 46.  Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti
Art. 47.  Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti
Art. 48.  Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani
Art. 49.  Gestione integrata del servizio idrico
Art. 50.  Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità
Art. 51.  Misure urgenti di sostegno all’occupazione
Art. 52.  Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti “Emergenza Palermo”
Art. 53.  Soggetti beneficiari
Art. 54.  Definizioni
Art. 55.  Misura dell’agevolazione
Art. 56.  Incremento della base occupazionale
Art. 57. 
Art. 58.  Condizioni di ammissibilità
Art. 59.  Modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta
Art. 60.  Cause di decadenza
Art. 61.  Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni
Art. 62.  Norme di salvaguardia comunitaria
Art. 63.  Risorse finanziarie
Art. 64.  Convenzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative
Art. 65.  Regolazioni contabili
Art. 66.  Interventi concernenti le politiche sociali
Art. 67.  Istituzione e finanziamento di zone franche urbane
Art. 68.  Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di zone franche per la legalità
Art. 69.  Piano triennale opere pubbliche
Art. 70.  Agevolazioni in favore di cooperative edilizie
Art. 71.  Gestione dei porti
Art. 72.  Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali
Art. 73.  Contributi alla provincia di Agrigento per strade di collegamento
Art. 74.  Contributo taxi
Art. 75. 
Art. 76.  Norme in materia di trasporto pubblico locale
Art. 77.  Interventi di formazione permanente e di formazione continua
Art. 78.  Piano di attività extrascolastiche per le scuole in aree a rischio
Art. 79.  Contributi alle università e alla scuola superiore di eccellenza di Catania
Art. 80.  Fondo di Solidarietà regionale
Art. 81.  Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite
Art. 82.  Accordo delle filiere agroalimentari
Art. 83.  Mercati contadini
Art. 84.  Norme in materia di agriturismo
Art. 85.  Canoni irrigui
Art. 86.  Enoteca regionale della Sicilia
Art. 87. 
Art. 88.  Contributi alle aziende agro-silvo pastorali
Art. 89. 
Art. 90.  Interventi a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio “Luna rossa”, vittime dell’evento del 6 marzo 2010. Spese carburanti
Art. 91.  Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità
Art. 92.  Disposizioni in materia di assistenza al ricovero di grandi invalidi di guerra
Art. 93.  Sostegno alle relazioni familiari
Art. 94.  Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti
Art. 95.  Farmacie rurali
Art. 96.  Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali
Art. 97.  Elevazione del valore ISEE di esenzione
Art. 98.  Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo
Art. 99.  Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali
Art. 100.  Norme di potenziamento delle attività sportive di interesse regionale
Art. 101.  Fiumara d’Arte
Art. 102.  Rendicontazione degli enti di gestione delle riserve naturali
Art. 103.  Norme in materia di vigilanza sulla riserva di Monte Cofano
Art. 104. 
Art. 105.  Fondo regionale di garanzia per l’installazione di impianti fotovoltaici
Art. 106.  Microcredito
Art. 107.  Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi
Art. 108.  Norme in materia di riordino dei confidi
Art. 109.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi
Art. 110.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese
Art. 111.  Rilancio produttivo del settore industriale
Art. 112.  Dismissione beni immobili. Norme sul recupero abitativo
Art. 113.  Norme in materia di espropriazione
Art. 114.  Centri di assistenza alle cooperative
Art. 115.  Norme per il sostegno delle cooperative
Art. 116.  Misure per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle cooperative. Bilanci dell’IRCAC
Art. 117.  Norme sulla rappresentatività delle cooperative legalmente riconosciute
Art. 118.  Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, in materia di semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto
Art. 119.  Controlli sulle cooperative
Art. 120.  Norme sulle cooperative giovanili
Art. 121.  Fondo regionale di garanzia per l’artigianato
Art. 122.  Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani
Art. 123.  Interventi in favore delle imprese artigiane
Art. 124.  Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane
Art. 125.  Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all’Ente autonomo Fiera di Messina
Art. 126. 
Art. 127.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 128.  Trasferimenti annuali in favore di enti
Art. 129.  Fondi globali e tabelle
Art. 130.  Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 131.  Norma finale


§ 5.3.405 - L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010

(G.U.R. 14 maggio 2010, n. 23 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate

 

Art. 1. Risultati differenziali

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2010 è determinato in termini di competenza in 24.217 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 77.696 migliaia di euro, mentre per l’anno 2012 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 175.726 migliaia di euro.

3. L’autorizzazione prevista per l’esercizio 2010 dall’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è incrementata di 166.500 migliaia di euro.

 

     Art. 2. Autorizzazione di operazioni di finanziamento

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2012, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 380.000 migliaia di euro.

2. In relazione al maggiore accertamento delle entrate connesse all’attuazione dei processi di valorizzazione del patrimonio della Regione, ivi compresa la dismissione di quote di partecipazioni in società non ritenute strategiche, è disposto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto dall’allegata Tabella A finalizzato all’integrazione della copertura finanziaria delle spese autorizzate e nelle misure riportate nella medesima Tabella A – accantonamento positivo codice 1003.

3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo in relazione alla realizzazione delle entrate di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2008 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2009, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

4. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1999, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2009, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2008 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2007, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2009 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, nonché di quelle eliminate ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, a valere sulle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con le modalità previste dall’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

 

     Art. 4. Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012

1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall’articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’articolo 8, comma l, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Le assegnazioni annuali di cui al comma 4 sono destinate a spese d’investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l’obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

6. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la quota dei trasferimenti a favore dei comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale è incrementata del 5 per cento.

8. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il numero “5 mila” è sostituito con “10 mila”.

9. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 al comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, sostituire il primo numero ‘50’ con ‘45’ e il secondo numero ‘50’ con ‘55’.

10. A carico del fondo di cui al presente articolo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire l’importo di 400 migliaia di euro al comune di Lipari per “Progetti obiettivo”, concertati con l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro volti all’utilizzazione dei lavoratori ex “PUMEX”.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

12. I comuni nel cui territorio sono ubicate le comunità o strutture di cui al comma 12, entro il 28 febbraio di ciascun anno presentano all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le istanze di finanziamento dei corrispettivi richiesti dalle comunità per l’anno precedente.

13. Per le richieste relative all’anno 2009 le istanze di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

14. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.

 

     Art. 5. Fondo per la cancellazione dei residui attivi [1]

1. E’ istituito nel bilancio della Regione – dipartimento bilancio e tesoro – un fondo a destinazione vincolata destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all’eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da riscuotere.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 5.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, in 5.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012.

 

     Art. 6.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 7. Canoni demaniali marittimi

1. I canoni determinati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

     Art. 8.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 9.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 10. Istituzione IRAP

1. Ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Regione e secondo la previsione dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 42, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è istituita, quale tributo proprio della Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2010, l’imposta regionale sulle attività produttive che si applica secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni, nonché secondo le disposizioni contenute all’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e all’articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, è adottato il regolamento, in armonia a quanto stabilito nello schema di regolamento-tipo approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 si provvede alla disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP, l’esercizio delle quali la Regione affida ai soggetti competenti individuati dal regolamento-tipo.

4. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP prosegue, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

5. Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2009 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali.

 

     Art. 11. Fondo di rotazione IRFIS

1. Il Fondo di rotazione istituito presso l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia Mediocredito della Sicilia S.p.A. (IRFIS) con l’articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l’articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 25.000 migliaia di euro per l’anno 2010.

2. Le somme individuate al comma 1 sono riversate dall’IRFIS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al capitolo 5447, capo X del bilancio della Regione.

 

     Art. 12. Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute nel territorio della Regione l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è elevata al 10 per cento, così come previsto dall’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

 

     Art. 13. Relazione annuale sulla consistenza dei residui attivi e passivi [2]

1. L’Assessore regionale per l’economia, entro il mese di maggio di ogni anno, presenta alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla consistenza dei residui attivi e passivi rilevati secondo le vigenti norme di contabilità regionale. Tale relazione deve, altresì, indicare le modalità di calcolo, la provenienza delle partite iscritte tra i residui e la congruità delle appostazioni nei fondi relativi del bilancio regionale.

2. Limitatamente all’esercizio finanziario 2009 ed in via di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 viene presentata entro il mese di giugno 2010.

 

     Art. 14. Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici

1. [Il Governo regionale entro il mese di giugno 2010 presenta all’Assemblea regionale una relazione dettagliata relativa alla eventuale situazione debitoria al 31 dicembre 2009 di ciascun istituto, azienda, agenzia, consorzio, organismo ed ente regionale comunque denominato, sottoposto a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché per ciascun ente presso cui la Regione indica i propri rappresentanti] [3].

2. [A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 ed entro il mese di luglio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all’Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla situazione economico-finanziaria relativa all’anno precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti] [4].

3. [Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative necessarie agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2] [5].

4. [Gli amministratori degli organismi individuati nel comma 1 debbono, a pena di decadenza dall’incarico, inoltrare le informazioni richieste nei tempi e con le modalità prescritte nel decreto di cui al comma 3] [6].

5. [Gli amministratori degli organismi di cui al comma 1 che provvedano ad assunzioni di personale in violazione di disposizioni normative decadono dall’incarico] [7].

6. [Gli amministratori decaduti nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 non possono essere nominati nel triennio successivo amministratori degli organismi di cui al comma 1] [8].

7. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dai seguenti: ‘1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che comporti oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell’Assessore competente.

1.1 La Giunta regionale, previo parere del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale, può autorizzare l’adozione degli atti di cui al comma 1 ai fini di acquisirne la copertura finanziaria.

1.2 Per i provvedimenti adottati in difformità a quanto previsto dai commi 1 e 1.1, il Presidente della Regione promuove le eventuali azioni di responsabilità.

1.3 I dirigenti che, ai sensi dei commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, adottino provvedimenti privi di copertura finanziaria decadono dall’incarico e, agli stessi, nel triennio successivo, non può essere conferito altro incarico in posizione organizzativa analoga o superiore.

1.4 Gli atti adottati con la procedura di cui al comma 1.1 sono trasmessi entro il termine perentorio di trenta giorni alla Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale.’.

 

     Art. 15. Norme in materia di mutui ed altre forme di indebitamento

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono inseriti i seguenti commi: ‘1 bis. L’importo complessivo delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in scadenza nell’esercizio, non potrà comunque superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo, delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa.

1 ter. La capacità di indebitamento della Regione è espressamente rappresentata, annualmente, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) con una relazione dettagliata contenente, tra l’altro, gli effetti finanziari scaturenti da eventuali proposte di indebitamento per gli anni di vigenza dello stesso DPEF.’.

 

Titolo II

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

 

     Art. 16. Patto di stabilità regionale

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l’Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione o controllo ed inviate alla Ragioneria generale della Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell’anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell’anno 2009.

5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all’articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell’ambito delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell’ANCISICILIA e dell’URPS, il rispettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all’articolo 77 ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 17. Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale

1. I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l’importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo [9].

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i consequenziali atti.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

6. E’ fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti sono decaduti di diritto. Per l’esercizio finanziario 2010 gli anni di riferimento si intendono il triennio 2007/2009.

 

     Art. 18. Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale

1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l’ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali [10].

2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali.

3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell’esercizio finanziario successivo, la riduzione, pari all’importo sforato, dei trasferimenti concessi dalla Regione.

4. Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. E’ fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l’attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l’applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all’Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.

 

     Art. 19. Acquisto di beni e servizi

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un’apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell’amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa.

Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

 

     Art. 20. Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;

b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;

c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;

d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;

e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;

f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo; g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;

h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;

i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;

l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;

m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare [11].

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza [12].

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l’ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) [13].

6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) [14].

6 ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale [15].

6 quater. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso [16].

6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo, nonché di tutte le altre disposizioni per le società partecipate dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali, non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario [17].

 

     Art. 21. Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale

1. Entro 180 giorni dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie detenute dalle aziende autonome Terme di Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A., la Ragioneria generale della Regione attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.

2. Il personale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. poste in liquidazione gode delle stesse garanzie occupazionali previste per i dipendenti delle società che sono dismesse a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 20. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2-bis. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione previste dal comma 1, le società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A. possono, attraverso gare ad evidenza pubblica, affidare a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari [18].

 

     Art. 22. Spese per collaborazioni e consulenze

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza con l’amministrazione regionale, ivi compresi quelli stipulati da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

2. Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni stipulanti sono tenute alle medesime forme di pubblicazione previste al comma 1.

 

     Art. 23. Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni

1. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale, che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2009 ridotta del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, per l’importo sforato, del contributo concesso dalla Regione.

4. Gli organi di controllo interno verificano l’applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all’Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.

 

     Art. 24. Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.A.

1. I trasferimenti effettuati dalla Regione in favore della RESAIS S.p.A, per le finalità degli articoli 7 e 12 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono utilizzati dalla stessa società, a titolo di acconto, a valere sui futuri trasferimenti da effettuarsi per l’attuazione delle citate disposizioni legislative.

 

     Art. 25. Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la Giunta regionale approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza della Regione, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale coordina le attività di misurazione in raccordo con i rami di amministrazione interessati per materia.

3. Ciascun Assessore regionale, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definite le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell’effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web della Regione.

6. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani assessoriali si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

 

     Art. 26. Progetti obiettivo in favore degli enti locali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento del livello di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 70.000 migliaia di euro per l’anno 2010, a valere sulle risorse del PAR FAS Sicilia 2007-2013.

2. A tal fine gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati nell’allegata tabella ‘2’ alla presente legge.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

E DI FINANZA LOCALE. INTERVENTI FINANZIARI URGENTI

IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 27. Misure di sostegno per il ricovero di minori

1. La riserva prevista dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, quantificata in 30.000 migliaia di euro annui, iscritta in bilancio ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in un apposito capitolo di spesa del dipartimento famiglia e politiche sociali è destinata al finanziamento ai comuni delle spese da sostenere per il ricovero dei minori disposto dall’autorità giudiziaria. Le eventuali somme non utilizzate possono essere destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su richiesta del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 dopo le parole “rimborsare ai comuni l’80 per cento delle spese” sopprimere le parole ‘sostenute e’ e dopo la parola ‘documentate’ aggiungere “da provvedimento giurisdizionale e dall’attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza”.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la quota destinata al finanziamento delle comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, di cui all’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è incrementata di 5.000 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

 

     Art. 28. Contributi alle province per erogazioni di servizi socio-assistenziali

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: ‘2. A decorrere dall’anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.’.

 

     Art. 29. Premialità per assegnazioni agli enti locali

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni le parole ‘entro il 31 dicembre 2009’ sono sostituite dalle parole ‘entro il 31 dicembre 2010’. Il differimento del predetto termine vale anche per l’incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4 del citato articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all’attività gestionale riconducibile all’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 30. Interventi di somma urgenza

1. A valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali, la somma di 1.000 migliaia di euro è destinata, nell’esercizio finanziario 2010, agli interventi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, per garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal Dipartimento regionale della protezione civile.

 

     Art. 31. Assegnazione risorse agli enti locali per calamità naturali

1. Per le finalità previste dal comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è destinata, nell’esercizio finanziario 2010, la somma di 12.000 migliaia di euro.

 

     Art. 32. Assegnazioni per interventi a tutela dell’ordine pubblico

1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, si applicano con le modalità previste dall’articolo 46 a tutte le anticipazioni a qualsiasi titolo deliberate dalla Giunta regionale già concesse o che saranno concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

 

     Art. 33. Contributi agli enti locali colpiti da calamità naturali

1. A valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore dei soggetti prioritariamente privati, che abbiano subito danni a seguito dell’evento del 13 settembre 2008 e di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 dicembre 2008, di dichiarazione dello stato di calamità naturale, quale contributo da destinarsi a ristoro dei danni subiti, e di 2.000 migliaia di euro a favore di soggetti privati che hanno subito danni a seguito dell’evento del 10, 11 e 12 dicembre 2008, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 16 dicembre 2008.

 

     Art. 34. Interventi a sostegno del territorio, dell’economia e della ricerca

1. Per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell’1 ottobre 2009, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento. Per le medesime finalità sono assegnati al comune di Messina 2.000 migliaia di euro ed ai comuni di San Fratello e Caronia 500 migliaia di euro ciascuno.

2. Per le finalità dell’articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 4.000 migliaia di euro.

3. Le somme autorizzate nel triennio 2009-2011 per le finalità previste dal titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 possono essere destinate al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, l’ulteriore spesa di 4.000 migliaia di euro.

5. Per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 4.000 migliaia di euro (U.P.B. 3.2.1.3.2 - capitolo 376528).

6. L’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2010, a finanziare progetti di investimento realizzati dai Consorzi ASI. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, a valere sulle risorse PAR-FAS 2007-2013 la spesa di 2.000 migliaia di euro.

7. Per provvedere al pagamento dei debiti contratti nei confronti delle imprese che hanno presentato, entro i termini previsti dall’articolo 62 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno di spesa settennale di 2.750 migliaia di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall’esercizio finanziario 2010.

8. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, la somma di euro 1.500 migliaia è destinata al pagamento delle spese relative all’attività revisionale svolta negli anni 2006, 2007 e 2008 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

9. Si autorizza l’alienazione di parte dell’immobile ex IMER di Partanna Mondello, attualmente occupato dalla ditta Guajana Ferramenta S.p.A. sito in Palermo, via Partanna Mondello 74/C, dal Consorzio ASI di Palermo all’impresa “Guajana Ferramenta S.p.A - GiGa Immobiliare e Servizi S.p.A”, dichiarata vittima della mafia ad un prezzo che preveda l’abbattimento di due terzi del valore assegnato dall’Agenzia del Territorio. Contestualmente si dimezza il debito del Consorzio ASI di Palermo nei confronti della Regione. La copertura finanziaria è da imputare ai fondi ex ESPI della quale la Regione è creditrice.

10. A valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, in favore degli enti locali, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di Messina il 1° ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate.

 

     Art. 35. Tariffe servizio idrico

1. I proventi di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono assegnati ai comuni interessati in ragione della popolazione residente e sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

 

     Art. 36.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 37. Competenze delle province in materia di manutenzione delle strade

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 è inserito il seguente: ‘La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli.’.

 

     Art. 38. Canone ricognitorio delle concessioni demaniali marittime

1. Il canone ricognitorio previsto per le concessioni demaniali marittime si applica in favore degli enti pubblici territoriali, purché non traggano proventi dall’utilizzo dei medesimi beni demaniali (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 39. Fondo trattamento di quiescenza

1. Il limite di impegno autorizzato dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è differito all’esercizio finanziario 2011.

2. Nell’anno 2010, a compensazione della rimodulazione della spesa di cui al comma 1, al fondo di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 6/2009, sono conferiti beni immobili per un importo complessivo pari ad almeno 59.000 migliaia di euro.

 

     Art. 40. Retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali

1. Le retribuzioni poste a base di calcolo dei trattamenti di pensione a carico della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, non possono eccedere l’importo annuo lordo di euro 250 migliaia.

 

     Art. 41. Interpretazione autentica in materia di trattamento di quiescenza dei dirigenti regionali

1. L’articolo 19, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è autenticamente interpretato nel senso che il limite retributivo ivi previsto si applica a tutti i dirigenti e a tutte le articolazioni organizzative dell’amministrazione regionale e, altresì, agli enti strumentali, alle società a partecipazione totalitaria o maggioritaria della stessa Regione nonché a tutti i soggetti giuridici, comunque denominati, sui quali l’amministrazione regionale eserciti attività di coordinamento, indirizzo, controllo, tutela o vigilanza, ivi comprese le Agenzie regionali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2007, anche se soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L’articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 2/2007, è autenticamente interpretato nel senso che, laddove i contratti individuali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2007 prevedano un corrispettivo di importo superiore al limite retributivo previsto nello stesso articolo 19, detto importo è automaticamente rideterminato nel rispetto di tale limite, ai sensi dell’articolo 1419, comma secondo, del codice civile. Per l’effetto, sono, altresì, determinati i trattamenti di quiescenza, anche se già concessi, con esclusione di quelli relativamente ai quali sia intervenuta pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata.

 

     Art. 42. Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale

1. Per gli enti locali e per l’amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013. La presente norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie con esclusione del personale dell’area medica e del personale dirigenziale sanitario professionale tecnico amministrativo (spta) [19].

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 non si applicano per i concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/2008.

 

     Art. 43. Norme sulla manutenzione e recupero di Palazzo ex Ministeri e sulla sede della Fondazione ‘Federico II’

1. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione e recupero di Palazzo ex Ministeri nonché degli ambienti in uso all’Assemblea regionale, la Presidenza della Regione è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2010, un contributo di 2.500 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a titolarità regionale per il periodo 2007-2013 programmato con il relativo Programma attuativo regionale 2007-2013.

2. Al fine di dotare la Fondazione Federico II di una sede per il perseguimento delle sue finalità, è trasferito al patrimonio della Fondazione l’immobile sito in via Nicolò Garzilli, n. 36 in Palermo, già in uso alla stessa.

 

     Art. 44.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DI ENERGIA

 

     Art. 45. Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro.

1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d’ambito. A tal fine, l’intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d’ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell’ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l’anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e, asseverato dall’autorità d’ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell’ATO di riferimento, è approvato dall’Assessorato regionale dell’economia, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità [20].

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all’avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell’ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità.

6. Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione è autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2 alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d’ambito, presso l’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio [21].

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni.

8. [Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell’erogazione dell’anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all’85 per cento] [22].

9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l’integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Per le finalità di cui all’articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d’ambito può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine, cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreti dell’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, dopo le parole “i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d’ambito in corso” è inserito il seguente periodo ‘ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 dalle autorità d’ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d’ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell’articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009.’.

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 61 della legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d’ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d’ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell’articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.

 

     Art. 46. Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti

1. Per il triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove, previo accertamento dell’autorità sanitaria competente o di altra competente per materia o per territorio, abbia adottato ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero agisca ai sensi dell’articolo 250 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 o in forza di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie, per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell’igiene pubblica, determinate dall’impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale autorizzazione si estende alle ordinanze in corso. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate al bilancio le necessarie variazioni discendenti dall’applicazione del presente articolo.

3. Le anticipazioni devono essere restituite entro il termine previsto dall’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e non possono essere disposte per un periodo di tempo che ecceda quello di efficacia dell’ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. [Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell’erogazione dell’anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all’85 per cento. Il raggiungimento di tale livello di riscossione rileva, altresì, quale criterio di premialità nell’attribuzione delle risorse derivanti dal “Fondo per le Autonomie locali” ] [23].

5. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all’Assemblea regionale.

 

     Art. 47. Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti

1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedimentali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l’espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall’articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivo. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell’Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell’ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti [24].

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l’utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d’ambito in atto esistenti, nel limite di 3 unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell’Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute [25].

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all’esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 48. Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. [All’articolo 2, comma 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dall’articolo 57 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sostituire le parole “entro cinque anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata” con le seguenti “entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata.”] [26].

 

     Art. 49. Gestione integrata del servizio idrico

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, decorso il termine ivi previsto, cessano le autorità d’ambito territoriale istituite nella Regione in applicazione dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

(Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. In considerazione del mutato stato di fatto derivante dalla disposta cessazione delle autorità d’ambito e dalla comminatoria di nullità della loro prosecuzione ed in considerazione, altresì, di quanto previsto dall’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, secondo il quale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, le attuali autorità d’ambito, con il coordinamento del dipartimento regionale acque e rifiuti, provvedono a verificare la sussistenza delle condizioni di cui al richiamato articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, con specifico riferimento all’intervenuta realizzazione dei programmi e dei piani di investimento contrattualmente dovuti da parte dei soggetti incaricati della gestione del servizio.

3. I provvedimenti con i quali si dia corso alla verifica di cui al comma 2 devono dare puntualmente atto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento ed acquisiscono efficacia decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione alla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L’adozione dei provvedimenti conseguenziali è subordinata all’integrale adempimento degli obblighi scaturenti dal comma 1 bis dell’articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

5. Restano fermi gli ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 giugno 2000, n. 26, parte prima.

 

     Art. 50. Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità

1. Presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici. La partecipazione al Comitato non comporta l’erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità.

2. Su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

3. Il Comitato:

a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi;

c) segnala all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;

d) trasmette all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all’erogazione del servizio;

e) può proporre quesiti e fare segnalazioni all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente [27];

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi [28].

4. Presso la Regione è istituito il Tavolo consultivo permanente sulle tariffe, presieduto dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, cui partecipano il dirigente generale del dipartimento competente, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori.

5. La Giunta regionale, con delibera, provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l’erogazione di alcun compenso.

 

Titolo V

MISURE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO

 

Capo I

Misure urgenti

 

     Art. 51. Misure urgenti di sostegno all’occupazione

1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell’Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A

Categoria D 5.600

Categoria C 4.600 Categoria B 2.600

Categoria A 2.800

Totale personale del comparto non dirigenziale 15.600

 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

6. E’ autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l’utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

7. E’, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l’utilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali [29].

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).

10. Le linee guida dell’amministrazione approvate con delibera di Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell’Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.

 

     Art. 52. Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti “Emergenza Palermo” [30]

1. La Regione promuove iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento.

2. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti svantaggiati attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità nella utilizzazione della misura, a parità con il maggior carico familiare ed infine la maggiore età.

3. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l’affidamento di progetti triennali che prevedano l’impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale.

4. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è, altresì, onerato di erogare, nelle more della definizione delle procedure di attivazione delle misure di cui al comma 3 e fino ad un massimo di quattro mesi, un assegno di sostegno al reddito almeno pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

5. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica, l’assistenza nella gestione del personale, le attività di controllo e monitoraggio, nonché l’assistenza alla creazione delle imprese e anche per il periodo di start-up, il Ragioniere generale della Regione provvede alla stipula di un’apposita convenzione con società a totale partecipazione regionale da individuare con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta.

6. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 24.000 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa è valutata in 36.000 migliaia di euro annui.

7. Agli oneri discendenti dall’attuazione del presente articolo si provvede per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, mediante corrispondente riduzione annua di pari ammontare dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301).

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Palermo riversa in entrata del bilancio della Regione le somme relative alle eventuali economie derivanti dai trasferimenti effettuati dalla Regione per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.

 

Capo II

Credito d’imposta regionale per l’incremento dell’occupazione

 

     Art. 53. Soggetti beneficiari

1. Ai datori di lavoro, così come definiti nell’articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero di lavoratori dipendenti, è concesso un contributo (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) [31].

2. Nell’ambito dell’ammontare complessivo dei contributi da concedere, su base annuale, le risorse sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

a) 70 per cento alle micro, piccole e medie imprese;

b) 10 per cento alle grandi imprese;

c) 20 per cento alle categorie residuali di datori di lavoro, nell’articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

3. Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rinvia all’allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

5. Sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui al presente articolo i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

     Art. 54. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) ‘lavoratore’: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

b) “lavoratore svantaggiato”, “lavoratore molto svantaggiato” e “lavoratore disabile”: i lavoratori così come definiti dall’articolo 2, punti 18, 19 e 20 regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;

c) “lavoratore dipendente”: quando non diversamente specificato, il lavoratore assunto indistintamente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

d) “numero di lavoratori dipendenti”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

e) “costi salariali”: l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

 

     Art. 55. Misura dell’agevolazione

1. Il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari ad euro 333 per ciascun lavoratore assunto, con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese; il lavoratore assunto deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato e disabile di cui all’articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. In caso di lavoratrici, rientranti nella precedente definizione, il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari a 416 euro, per ciascuna lavoratrice assunta, con contratto a tempo indeterminato, e per ciascun mese.

3. Il contributo di cui al presente articolo spetta per un periodo di:

a) dodici mesi successivi all’assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;

b) ventiquattro mesi successivi all’assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati o disabili.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi salariali nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come stabilito dall’articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, e il settantacinque per cento nel caso di assunzione di lavoratori disabili secondo la disposizione di cui all’articolo 41, comma 2, del regolamento CE n. 800/2008.

6. Per ciascun datore di lavoro l’importo massimo dell’aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare le seguenti soglie:

a) per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati cinque milioni di euro per anno;

b) per l’assunzione di lavoratori disabili dieci milioni di euro per anno.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui all’articolo 7 del regolamento CE n. 800/2008.

 

     Art. 56. Incremento della base occupazionale

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui al presente Capo è altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, occupati dal datore di lavoro beneficiario.

3. L’incremento del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dell’anno precedente l’assunzione, è verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nello stabilimento, nell’ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

4. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui si verifica l’assunzione, ogni lavoratore dipendente costituisce incremento della base occupazionale.

6. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e i lavoratori stagionali si conteggiano nella base occupazionale come frazioni di ULA.

7. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente capo i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

 

     Art. 57.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 58. Condizioni di ammissibilità

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. La concessione dei benefici di cui al presente capo è altresì subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente capo i datori di lavoro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione CE.

 

     Art. 59. Modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta

1. Per fruire del contributo, i soggetti presentano un’istanza contenente i dati stabiliti nel modello approvato con apposito provvedimento, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di assunzione. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.

2. Le istanze sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione; sulla base dei dati in esse indicati, è verificata l’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, è comunicato, in via telematica, l’accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno.

4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare, dall’1 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di assunzione, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’articolo 60, comma 1, lettera a). (Periodi omessi in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’articolo 60, comma 2.

5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dall’1 aprile al 20 aprile di ciascuno anno a far data dal 2011, e comunque non oltre il 2013 una nuova istanza telematica. L’importo (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell’istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto); mancato invio della comunicazione di cui al comma 4; (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

6. La comunicazione di cui al comma 4 e l’istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento.

 

     Art. 60. Cause di decadenza

1. Il diritto (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) decade:

a) qualora, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. La valutazione dell’effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione;

b) qualora, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore non sia garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi, come previsto dall’articolo 55, comma 3. Tuttavia se, in caso di licenziamento per giusta causa, il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, ovvero se applicabile, di ventiquattro mesi, non si decade dall’agevolazione, che è ridotta pro rata di conseguenza;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni della presente legge, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la decadenza opera a decorrere dall’anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 61. Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni

1. Con uno o più decreti del dirigente generale dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente capo.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 62. Norme di salvaguardia comunitaria

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime di esenzione dall’obbligo di notifica, ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

2. Le medesime agevolazioni sono concesse nel rispetto delle discipline settoriali comunitarie, nonché delle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008, del manuale delle procedure del Programma operativo del Fondo sociale europeo (P.O.-F.S.E.) 2007- 2013 e del vademecum per l’attuazione del P.O. F.S.E. e, specificamente, dal relativo allegato (vademecum delle spese ammissibili del Fondo sociale europeo).

3. L’autorità di gestione del Fondo sociale europeo definisce entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di implementazione delle misure introdotte dal presente capo.

 

     Art. 63. Risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 10.000 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, la spesa annua di 30 mila migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II Occupabilità - obiettivo specifico D, del P.O. F.S.E. – Sicilia 2007-2013, adottato con decisione 2007/6722/CE del 18 dicembre 2007 [32].

2. Per la realizzazione delle procedure telematiche di cui all’articolo 59, nonché dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzata ad attingere alle risorse assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l’impiego di cui al comma 5 dell’articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

     Art. 64. Convenzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative

1. All’esercizio delle funzioni discendenti dall’applicazione del presente capo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei competenti organi statali.

2. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 800 migliaia di euro annui, per il triennio 2010-2012.

 

     Art. 65. Regolazioni contabili

1. Per le finalità del presente capo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

 

Capo III

Politiche sociali

 

     Art. 66. Interventi concernenti le politiche sociali

1. All’articolo 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come modificato dal comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole “vigente legislazione” aggiungere le parole “regionale e nazionale”.

 

     Art. 67. Istituzione e finanziamento di zone franche urbane

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall’articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi.

2. La Regione provvede al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi connessi all’attività d’impresa:

a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituite dal comma 562 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 341 dell’articolo 1 della prima citata legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali, previa stipula delle intese di cui al comma 11.

3. L’aiuto di cui alle disposizioni del presente articolo rispetta i limiti e le condizioni della comunicazione C (2009) 8126 della Commissione europea del 28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Le zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono quelle già individuate dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 186 dell’1 agosto 2008, per le quali è stata avanzata proposta di finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5.

5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la presentano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge al Dipartimento regionale della programmazione che cura l’istruttoria delle proposte e individua quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 e dalla circolare del Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008.

Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma 4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più di quattro zone franche urbane per provincia.

6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo.

7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso fra il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia relativamente ai tributi per i quali operano le agevolazioni.

9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già insediate.

10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni.

11. Per l’attuazione del presente articolo e per la concessione delle agevolazioni l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con l’Agenzia delle entrate.

12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta all’Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo.

13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento di tutte le misure, è autorizzata la spesa di 45.000 migliaia di euro per il triennio 2010-2012, di cui 5.000 migliaia di euro per l’anno 2010 e 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L’onere relativo è a carico del Programma attuativo regionale 2007-2013, priorità 6 del Fondo aree sottoutilizzate “competitività e sviluppo delle attività produttive” linea di azione 6.4 contratti di sviluppo, che presenta le relative disponibilità. Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi al triennio 2010-2012 ed entro il limite di spesa complessivo di 100.000 migliaia di euro si provvede annualmente con legge di bilancio.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

 

     Art. 68. Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di zone franche per la legalità

1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, è sostituito dal seguente: “5. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per l’attuazione dell’articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell’azienda e del relativo numero dei dipendenti”.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTI

 

     Art. 69. Piano triennale opere pubbliche

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2010 il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall’approvazione del bilancio di previsione entro il 30 giugno 2010.

 

     Art. 70. Agevolazioni in favore di cooperative edilizie

1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate con i decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008, che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea ‘A’ del PRG, è destinata un’ulteriore somma di 5 mila migliaia di euro, per il limite di impegno ventennale dei contributi in annualità previsti dall’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per singola unità abitativa.

3. Le cooperative che intendano avvalersi della presente agevolazione presentano entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendita autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel centro storico o nella zona omogenea ‘A’.

4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui ai decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008 che non rientrano nelle graduatorie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.

5. Fermo restando le disposizioni dei commi precedenti, i termini previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 e i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 sono prorogati di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [33].

6. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall’articolo 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 71. Gestione dei porti

1. All’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ‘2000-2006’ sono sostituite con le seguenti ‘2007-2013’;

b) dopo le parole “interesse regionale” sono inserite le seguenti “, classificati da II categoria, II classe in poi, di cui al decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2004,”;

c) il periodo da “Per i porti di importanza” a “società miste” è soppresso.

 

     Art. 72. Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali

1. Al fine di procedere al finanziamento di un programma di manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuove strade provinciali l’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di concerto con l’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato a sottoscrivere un accordo di programma con le singole amministrazioni provinciali per un ammontare complessivo di 105.000 migliaia di euro assicurando ad ogni provincia la somma di 10.000 migliaia di euro e di 25.000 migliaia di euro per la provincia di Messina, previa delibera della Giunta regionale.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 105.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.

 

     Art. 73. Contributi alla provincia di Agrigento per strade di collegamento

1. E’ autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro da assegnare alla provincia regionale di Agrigento, al fine di sostenere le spese di progettazione esecutiva di un lotto funzionale ai lavori di collegamento tra la SS189, SS118, SS115 a servizio dei comuni della montagna.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 1.500 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2007-2013.

 

     Art. 74. Contributo taxi

1. Per le finalità del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 5.200 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 478106), da destinare all’erogazione dei contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in ragione di 1.300 migliaia di euro per ciascuna delle suddette annualità.

 

     Art. 75.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 76. Norme in materia di trasporto pubblico locale

1. Nelle more di avviare il processo di privatizzazione del trasporto pubblico locale, quanto disposto all’articolo 33, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continua ad avere applicazione da parte della Ragioneria generale della Regione - Assessorato regionale dell’economia sino alla scadenza dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dall’Azienda siciliana trasporti S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e prorogati ai sensi dell’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nell’ambito di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifiche, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 77. Interventi di formazione permanente e di formazione continua

1. Nell’ambito del Piano dell’offerta formativa 2011, gli interventi di formazione permanente e formazione continua (FP e FC) possono gravare su Programma operativo regionale del FSE - Obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana, secondo le modalità di gestione e controllo previste dal:

a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006;

b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006;

c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;

d) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

e) vademecum per l’ammissibilità della spesa al P.O. F.S.E. 2007-2013 in fase di adozione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

f) vademecum per gli operatori in attuazione del programma operativo regionale Sicilia FSE 2007-2013.

 

     Art. 78. Piano di attività extrascolastiche per le scuole in aree a rischio

1. Per il periodo 2011-2014 l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, finanzia, a valere sull’Asse IV P.O. F.S.E. 2007- 2013, Obiettivo specifico I1 e Obiettivo operativo I1)1, in favore delle scuole di ogni ordine e grado della Regione ubicate in aree a rischio marginalità socio-economica e territoriale, un piano di intervento per la realizzazione di attività extra scolastiche da svolgersi in ore pomeridiane.

2. Per le scuole del primo ciclo di istruzione, i comuni attivano, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, un servizio mensa destinato agli studenti impegnati nelle suddette attività.

3. Per la realizzazione di dette attività sono destinate a valere sul P.O. F.S.E. 2007-2013 risorse pari a 40 mila migliaia di euro da ripartirsi in misura di 20 mila migliaia di euro per l’anno scolastico 2010-11 e di 10 mila migliaia di euro per gli anni scolastici successivi.

4. Qualora l’ente locale non adempia alla fornitura di tale servizio mensa, la Regione provvede ad un intervento sostitutivo reperendo i relativi fondi dai trasferimenti agli enti locali.

 

     Art. 79. Contributi alle università e alla scuola superiore di eccellenza di Catania

1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione e della formazione professionale è autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2010, alle università degli studi statali siciliane un contributo straordinario di 15.000 migliaia di euro, da destinare alle finalità di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione e della formazione professionale è autorizzato per l’anno finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario di 1.500 migliaia di euro alla scuola superiore di eccellenza di Catania, finalizzato ad investimenti coerenti con le finalità dell’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

E RISORSE AGRICOLE

 

     Art. 80. Fondo di Solidarietà regionale

1. L’Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali dichiarate con decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale [34].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. L’entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 10.000 migliaia di euro [35].

2-bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia [36].

3. Per l’esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l’erogazione in agricoltura.

3 bis. Per l’esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499 [37].

3-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per il triennio 2018-2020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre 1999, n. 499 [38].

4. [Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell’80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l’ammontare delle somme necessarie] [39].

4 bis. [Per le finalità di cui al comma 4, per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499] [40].

Per l’annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014 [41].

6. Alle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali [42].

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua nonché l’individuazione del soggetto attuatore [43].

8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337 [44].

9. Per l’attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l’articolo 18 è inserito il seguente: ‘Art. 18 bis. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa con l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attua-zione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.’.

11. [All’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) del comma 6, le parole “10.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “6.000 migliaia di euro”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: ‘6 bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.’] [45].

12. [All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: ‘1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.’;

b) il comma 2 è così sostituito: ‘2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell’erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.’;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: ‘5 bis. Per l’attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l’IRCAC’;

d) al comma 6 le parole ‘5.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle parole ‘13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.’] [46].

13. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente: ‘2 bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.’.

14. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d’intesa con l’Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l’assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.

15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l’istanza si intende accolta.

18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

19. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.

20. E’ istituito presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l’Osservatorio regionale dell’imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l’esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all’Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

21. L’Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.

22. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “20.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “100 migliaia di euro”.

23. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “6.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “100 migliaia di euro”.

24. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita “6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell’articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;”.

25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “8.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “11.000 migliaia di euro”.

26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “15.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “12.000 migliaia di euro”.

27. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti: “h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall’adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell’OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l’integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L’aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.”.

28. Al fine di prevenire il fenomeno dell’usura l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

29. L’integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

 

     Art. 81. Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite

1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno. L’aiuto è erogato in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 358 del 16 dicembre 2006 [47].

2. Con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari sono definiti criteri, limiti e modalità per l’erogazione dell’aiuto di cui al comma 1.

3. [L’aiuto è erogato alle condizioni di cui al punto V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006, relativo agli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche in conformità alla nota (31) del paragrafo 132 lettera b) a piè di pagina C/319/20 degli stessi Orientamenti] [48].

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 30 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 11.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui alla lettera h-bis dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e per 6.387 migliaia di euro provenienti dalle assegnazioni di cui al decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. La rimanente somma pari a 12.613 migliaia di euro è a carico del bilancio della Regione.

5. [L’applicazione delle norme di cui al presente articolo avviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell’Unione europea] [49].

 

     Art. 82. Accordo delle filiere agroalimentari

1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.

2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l’accordo di filiera sottoscritto.

 

     Art. 83. Mercati contadini

1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l’istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere l’incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;

b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;

c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:

a) comuni;

b) unioni di comuni;

c) province regionali;

d) consorzi di imprese agricole.

4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.

5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:

a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;

b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;

c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull’etichettatura;

d) calendarizzazione settimanale dei mercati;

e) fornitura dei servizi necessari;

f) ordine pubblico.

6. L’attività di vendita è consentita solo ad imprenditori accreditati e che esercitino la propria attività produttiva nell’ambito del territorio siciliano.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:

a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;

c) i criteri di valutazione dei progetti.

8. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.

 

     Art. 84. Norme in materia di agriturismo

1. Dopo il comma 11 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente: ‘11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la salute e dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:

a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;

b) l’individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;

c) la disciplina dell’attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;

d) la regolamentazione dell’attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all’attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all’esterno dell’azienda, nel rispetto delle normative vigenti.’.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente: ‘5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall’articolo 5 e dal comma 4.’.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, le parole ‘agli articoli 8 e 9.’ sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 9 ed al decreto previsto dall’articolo 13.”.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all’articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui al medesimo articolo 3.

6. L’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell’imprenditore agricolo di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, che intenda destinarli esclusivamente per la creazione di un’azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.

 

     Art. 85. Canoni irrigui

1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.

 

     Art. 86. Enoteca regionale della Sicilia

1. L’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali”;

b) il comma 1 è così modificato: “1. E’ istituita l’enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico”;

c) il secondo periodo del comma 2 è così modificato: “All’Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.”;

d) il comma 3 è così modificato: “3. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell’Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente, così stabilita:

1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;

2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento. L’importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010- 2011-2012.”.

 

     Art. 87.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 88. Contributi alle aziende agro-silvo pastorali

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la spesa di 320 migliaia di euro.

 

     Art. 89.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 90. Interventi a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio “Luna rossa”, vittime dell’evento del 6 marzo 2010. Spese carburanti

1. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 20 migliaia di euro a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio “Luna rossa”, vittime dell’evento del 6 marzo 2010.

2. E’ concesso un contributo straordinario di 80 migliaia di euro in favore dell’armatore del motopeschereccio di cui al comma 1, al fine di fronteggiare il danno causato dall’interruzione dell’attività di pesca e la riparazione del natante. Alla spesa di 80 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2010, con parte della disponibilità dell’U.P.B. 10.4.2.6.1, capitolo 746811, di cui alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

3. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2009/2010, come si evince dal libretto “consumo di carburante”. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 5 mila migliaia di euro.

Il contributo è concesso nell’ambito del regime “de minimis”, ai sensi del regolamento CE n. 875/2007, del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 196 del 25 luglio 2007.

 

Titolo IX

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

 

     Art. 91. Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l’adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L’attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

 

     Art. 92. Disposizioni in materia di assistenza al ricovero di grandi invalidi di guerra

1. Nell’ambito dell’umanizzazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza, in caso di ricovero ospedaliero di grandi invalidi di guerra, non vedenti o pluriamputati, deve essere sempre concessa, su richiesta della famiglia, la permanenza continuativa al letto del paziente dell’accompagnatore.

2. Tale permanenza deve essere favorita con iniziative specifiche da parte delle aziende sanitarie che prevedano la fornitura dei pasti in reparto o presso la mensa del presidio e la fornitura di letto o branda per la notte. Qualora la struttura ne avesse la disponibilità, il ricovero di detti grandi invalidi è effettuato in camera a due letti.

 

     Art. 93. Sostegno alle relazioni familiari

1. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dopo le parole “istituzioni scolastiche” è aggiunta la parola “oratori”.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

 

     Art. 94. Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti

1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è apportata la seguente modifica:

a) dopo le parole “figli minori” è aggiunto il periodo “o diversamente abili, a prescindere dall’età”.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

 

Titolo X

NORME IN MATERIA DI SANITA’

 

     Art. 95. Farmacie rurali

1. All’articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma: ‘1 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.’.

 

     Art. 96. Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali

1. Per le opere soggette a permesso di costruire, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da un’autocertificazione di un progettista abilitato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Per le opere da realizzarsi mediante denuncia di inizio attività, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e che non siano in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

 

     Art. 97. Elevazione del valore ISEE di esenzione

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e, come sostituito dall’articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, sono inseriti i seguenti commi: ‘2 bis. Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l’Assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro.

2 ter. Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l’ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma.

2 quater. In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile dell’erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell’ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull’appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull’andamento qualiquantitativo delle attività nel corso dell’anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall’Assessore regionale per la salute con proprio provvedimento.

2 quinquies. L’Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria.

2 sexies. E’ abrogato il comma 14 dell’articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12’.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 98. Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo

1. Per il finanziamento degli interventi diretti alla prevenzione del randagismo e di quelli previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione. Il 10 per cento della somma è riservata ai comuni o ai loro consorzi che utilizzino beni immobili confiscati alla mafia per la realizzazione di rifugi sanitari.

2. I fondi assegnati alla Regione e gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 281/1991, al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

 

     Art. 99. Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali

1. Per consentire gli interventi di eliminazione delle carcasse degli animali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

 

     Art. 100. Norme di potenziamento delle attività sportive di interesse regionale

1. Al fine del potenziamento delle attività sportive di interesse regionale, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare annualmente al Comitato regionale del CONI Sicilia, con sede in Palermo, un contributo pari a 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di 500 migliaia di euro.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

 

     Art. 101. Fiumara d’Arte

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 6, è sostituito dal seguente: ‘2. Il contributo è destinato all’associazione ‘Fiumara d’Arte per iniziative promozionali, culturali e di valorizzazione del percorso turistico, per la conservazione, manutenzione e fruizione delle opere d’arte esistenti, per la realizzazione di nuove opere d’arte nonché per il museo Atelier sul mare sito nel comune di Tusa. L’inserimento di nuove opere d’arte nel percorso turistico-culturale Fiumara d’Arte è stabilito d’intesa tra il comune sul cui territorio è prevista l’opera e l’associazione Fiumara d’Arte. Entro il mese di febbraio di ciascun anno è predisposto il piano degli interventi per l’utilizzazione del predetto contributo. Per l’anno 2010 detto termine è prorogato al mese di giugno.’.

 

Titolo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE

 

     Art. 102. Rendicontazione degli enti di gestione delle riserve naturali

1. I soggetti gestori delle riserve naturali sono tenuti alla rendicontazione delle spese relative agli atti connessi all’attività gestionale.

 

     Art. 103. Norme in materia di vigilanza sulla riserva di Monte Cofano

1. Dopo l’articolo 69 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è inserito il seguente: ‘Art. 69 bis. Vigilanza sulla riserva naturale di Monte Cofano. 1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza all’interno della riserva naturale di Monte Cofano, istituita con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente del 25 luglio 1997, sono affidate al Corpo forestale della Regione.

 

     Art. 104.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 105. Fondo regionale di garanzia per l’installazione di impianti fotovoltaici

1. E’ costituito un “fondo regionale di garanzia” per le piccole medie imprese e per le famiglie. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese industriali, nonché alle imprese artigiane e agricole nonché alle famiglie che realizzino investimenti nel territorio della Regione per l’installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.

3. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l’anno 2010, è di 20.000 migliaia di euro a valere sui fondi PAR FAS 2007-2013.

4. La garanzia è concessa agli istituti di credito o alle istituzioni finanziarie per le imprese e le famiglie che ne facciano richiesta selezionati con le modalità previste dalla legge, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.

5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall’applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall’articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13.

 

Titolo XIII

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

     Art. 106. Microcredito

1. Allo scopo di favorire l’incremento dei processi produttivi mediante l’accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all’obiettivo operativo 5.1.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013, al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1083/2006, l’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento delle finanze e del credito, è autorizzato, nell’ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al “Fondo Jeremie”, di cui all’Accordo tra il Fondo Europeo degli investimenti (FEI) e la Regione, approvato con D.P. Reg. n. 382/SVI drp dell’1 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ad estendere l’applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi ivi previsti, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il credito e il microcredito, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361 della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 124 del 20 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.

2. L’articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente: ‘Art. 25 - Attivazione di iniziative di microcredito - 1. All’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall’articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola ‘utilizzate’ sono inserite le seguenti “con vincolo di specifica destinazione” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo “o per l’attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie”;

b) al comma 2, le parole “decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze” sono sostituite da “decreto dell’Assessore regionale per l’economia”.

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio, e contrastare il fenomeno criminale dell’usura.

3. L’Assessore regionale per l’economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.

4. All’attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l’Assessore regionale per l’economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l’importo di 6.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 6 di stabilire:

a) l’apporto economico dei firmatari delle convenzioni;

b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;

c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;

d) i tassi di interesse massimi applicabili;

e) l’importo massimo dei prestiti;

f) i criteri di precedenza per l’accesso al credito.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reiscrivere, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.”.

 

     Art. 107. Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi

1. Al fine di favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, l’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato a concedere prestiti subordinati volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi in presenza di percorsi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficienza della propria attività inclusa l’iscrizione, ove esistente, nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il prestito è concesso a condizione che i confidi, alla data del 30 giugno 2010, risultino iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ovvero nell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e abbiano presentato o si impegnino a presentare alla Banca d’Italia, entro il 30 settembre 2010, domanda per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, purché, alla data di presentazione della domanda di accesso all’intervento finanziario, risultino in possesso dei necessari requisiti patrimoniali per l’iscrizione a tale elenco, anche tenendo conto dell’eventuale concessione dell’intervento finanziario richiesto.

2. L’intervento finanziario è costituito dalla concessione di un finanziamento sottoposto ad una clausola di subordinazione, in forza della quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dei soggetti prenditori del finanziamento, le somme erogate sono rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati, nel rispetto delle previsioni recate nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell’anno solare di pagamento.

4. Gli interessi come determinati al comma 3 sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al medesimo comma 3.

5. Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti per la Sicilia dalla ‘Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 90 dell’11 aprile 2008. Il valore dell’aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l’equivalente sovvenzione, è calcolato quale differenza tra il tasso applicato al finanziamento pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT annuali e il tasso calcolato in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 14 del 19 gennaio 2008), tenendo conto della specifica categoria del rating dei Confidi stimato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 155 del 20 giugno 2008.

6. Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementate dagli accantonamenti di esercizio nonché dagli interessi maturati nel corso dell’esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 3.

7. In caso di mancata accettazione, da parte della Banca d’Italia, dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i soggetti prenditori del finanziamento sono tenuti a restituire l’intervento finanziario erogato, comprensivo degli interessi contrattuali, entro tre mesi dall’evento, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione.

8. Il rimborso, nel caso di confidi di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è subordinato al consenso della Banca d’Italia.

9. Il rimborso del prestito avviene in unica soluzione al termine del periodo di finanziamento che è determinato in sede di avviso pubblico coerentemente con le scadenze del P.O. F.E.S.R. 2007-2013.

10. Gli oneri finanziari di cui ai precedenti commi gravano sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e sono determinati con successivo decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa intesa con l’Autorità di gestione.

11. L’applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, soggetti all’obbligo di preventiva notifica comunitaria, è subordinata all’esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

12. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria di cui all’articolo 88 del Trattato della Comunità europea, non sono destinate, per il periodo 2007-2013, alle agevolazioni di cui al presente articolo, somme superiori a 50 mila migliaia di euro.

 

     Art. 108. Norme in materia di riordino dei confidi

1. All’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma: ‘2 ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.’.

 

     Art. 109. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente: ‘4 bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell’Assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall’Assessorato regionale dell’economia’.

 

     Art. 110. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese

1. All’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “interessi per finanziamenti” aggiungere le parole “sino all’esaurimento delle disponibilità economiche all’uopo destinate”;

b) al comma 1 le parole “alla data del 30 giugno 2008” sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l’Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell’esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all’atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione”;

d) al comma 3, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le parole “ed al comma 2 bis”;

e) al comma 4, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le parole “ed al comma 2 bis” e dopo le parole “delle agevolazioni” sono inserite le parole “nonché la data”.

 

     Art. 111. Rilancio produttivo del settore industriale

1. Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area industriale di Termini Imerese (PA), l’Assessorato regionale delle attività produttive, sentito il comune di Termini Imerese, è autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalità a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, è data priorità, ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 [50].

3. Per le finalità del presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente con le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

 

     Art. 112. Dismissione beni immobili. Norme sul recupero abitativo

1. Nell’eventuale processo di dismissione dei beni immobili previsto dall’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è assicurato, a parità di offerta, il diritto di prelazione agli enti locali ove sono ubicati i relativi immobili.

2. Ai locatari dei rustici industriali di proprietà delle ASI e/o della Regione, in caso di vendita degli stessi mediante asta pubblica, è riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che abbiano partecipato alla gara.

3. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall’articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è ulteriormente prorogato alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 113. Norme in materia di espropriazione

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per gli immobili ricadenti sul territorio della Regione utilizzati per scopi di pubblico interesse dai consorzi ASI, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, viene individuata quale autorità che utilizza il bene il consorzio ASI nel cui territorio ricadono gli immobili.

2. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è di competenza dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, che esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sugli enti che materialmente utilizzano il bene immobile.

3. E’ istituito presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità un apposito capitolo di bilancio finalizzato all’attuazione dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari 2010-2012 la spesa di 100 migliaia di euro annui.

 

     Art. 114. Centri di assistenza alle cooperative

1. Al comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: ‘1. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 2.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a finanziare l’istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all’art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.’;

b) [dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ‘3 bis. Le attività derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 non possono generare utili a favore dei soggetti attuatori (centri di assistenza tecnica) i cui interventi nei confronti delle cooperative fruitrici delle attività devono rientrare nell’ambito del regime “de minimis”] [51].

 

     Art. 115. Norme per il sostegno delle cooperative

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività delle cooperative aventi sede in Sicilia e loro consorzi, favorendone i processi di crescita economica e rafforzamento patrimoniale, l’IRCAC è autorizzato, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, in tema di garanzie, a destinare un importo complessivo pari a 3 mila migliaia di euro del Fondo a gestione separata unificato ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per concedere contributi in conto interesse. I contributi sono concessi nella misura del 60 per cento degli oneri finanziari sostenuti, su affidamenti concessi da Istituti di credito, comprese società di factoring e di leasing, a cooperative e società di capitali la cui quota maggioritaria (almeno il 51 per cento) appartenga ad una o più cooperative ed ai quali possono concorrere le garanzie collettive rilasciate dai Consorzi Fidi a prevalente partecipazione cooperativa, riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e finalizzati ad operazioni di smobilizzo o cessione dei crediti commerciali e operazioni di capitalizzazione da parte dei soci.

2. A valere sui fondi del proprio bilancio, l’IRCAC può effettuare, alternativamente o unitamente a uno o più fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio in società di trasformazione e commercializzazione, costituite in forma di società di capitali e possedute in maggioranza da società cooperative.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L’Assessore regionale per le attività produttive stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il fondo a gestione separata unificato dall’IRCAC, istituito con l’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrato annualmente della somma corrispondente al valore del contributo in conto interessi erogato dall’IRCAC nell’anno precedente per le agevolazioni concesse nella forma di contributo indiretto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato da istituti bancari o società di leasing e di factoring, secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

6. Le agevolazioni erogate dall’IRCAC in regime d’aiuto de minimis prevedono la soglia di 500.000 euro, giusta comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 16/1 del 22 gennaio 2009.

 

     Art. 116. Misure per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle cooperative. Bilanci dell’IRCAC

1. Al fine di sostenere le imprese cooperative l’IRCAC è autorizzato a concedere, secondo le modalità e procedure che sono definite con decreto dell’Assessorato regionale delle attività produttive, alle cooperative e loro consorzi che si trovano in posizione di correttezza nei pagamenti al 31 dicembre 2008, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie nei confronti dell’IRCAC scadute e in scadenza dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

2. L’IRCAC continua a predisporre i bilanci d’esercizio secondo le istruzioni del provvedimento del 30 luglio 2002 della Banca d’Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 5 settembre 2002.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea per gli aiuti “de minimis”.

4. Gli aiuti possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni, sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

 

     Art. 117. Norme sulla rappresentatività delle cooperative legalmente riconosciute

1. L’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 è così sostituito: “1. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002 sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dell’elenco delle cooperative aderenti comunicato all’Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini revisionali, da ciascuna organizzazione, all’inizio del biennio ispettivo.

2. Per i soli fini delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, la rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche di cui al comma 1 è determinata per il settantacinque per cento con i criteri di cui al comma 1 e per il venticinque per cento attribuita in parti uguali tra le organizzazioni in parola”.

 

     Art. 118. Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, in materia di semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, sono interpretate nel senso che le stesse si applicano a tutte le agevolazioni finanziarie regionali per le quali sono costituiti specifici fondi a gestione separata aggiudicati mediante bandi e avvisi pubblici, ancorché l’aggiudicazione sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

     Art. 119. Controlli sulle cooperative

1. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 la cifra “100.000” è sostituita da “500.000”.

2. All’articolo 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ‘1 bis. Per le società cooperative le certificazioni previste dal presente articolo vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, e della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.’.

 

     Art. 120. Norme sulle cooperative giovanili

1. All’articolo 46, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali” sono sostituite dalle parole “sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte”;

b) le parole “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2020” [52];

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2 bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte”, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall’istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

     Art. 121. Fondo regionale di garanzia per l’artigianato

1. E’ istituito un fondo regionale di garanzia per l’artigianato finalizzato alla co-garanzia ed alla controgaranzia di operazioni effettuate dai confidi in favore di imprese artigiane. Tale fondo è istituito presso Artigiancassa S.p.A. Esso può essere alimentato da risorse nazionali, regionali e comunitarie. Le disposizioni operative e di gestione del Fondo sono emanate con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive, su proposta del Comitato tecnico regionale istituito presso l’Artigiancassa S.p.A. I compensi al gestore, se richiesti, sono regolati come previsto al comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

 

     Art. 122. Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani

1. A integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani, è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2010 al 2014, nella misura di 10 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall’anno 2010 un limite di impegno quinquennale di 10 mila migliaia di euro.

3. La CRIAS è autorizzata a far ricorso al mercato creditizio e finanziario per attualizzare gli stanziamenti previsti dal comma 1.

 

     Art. 123. Interventi in favore delle imprese artigiane

1. Al fine di dare compiuta attuazione agli interventi in favore delle imprese artigiane, previsti dall’art. 55 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 32, come integrato e modificato dall’art. 17 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l’Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato, nelle more dell’attuazione del decentramento previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a prorogare la convenzione in vigore stipulata con l’Artigiancassa S.p.A. ai sensi del comma 1 dell’art. 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, allineandola alla durata della convenzione stipulata a livello nazionale con il Ministero dell’economia.

 

     Art. 124. Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane

1. L’Assessorato regionale delle attività produttive, considerato l’attuale momento di crisi del settore artigianale, è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all’attività artigianale, per un importo compreso tra euro 15 migliaia ed euro 100 migliaia, maturate alla data del 31 dicembre 2009, tramite i piani di rientro concordati con istituti di credito, in favore delle imprese artigiane aventi qualsiasi forma giuridica, con sede nel territorio regionale ed iscritte all’Albo delle imprese artigiane tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e pesca.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo si applica la procedura valutativa a sportello, ai sensi del comma 3 dell’articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai beneficiari finali.

6. Ai fini del presente articolo la CRIAS percepirà da parte delle imprese artigiane richiedenti una commissione a copertura delle spese di istruttoria di euro cinquecento.

7. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l’esercizio finanziario 2010, di 1.000 migliaia di euro, ed a tal fine la CRIAS costituisce una contabilità separata per l’espletamento del predetto ruolo.

 

     Art. 125. Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all’Ente autonomo Fiera di Messina

1. L’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2010, ad erogare un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro in favore dell’Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008, nonché le competenze maturate e spettanti ai revisori dei conti degli stessi enti alla stessa data. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. L’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2010 ad erogare in favore dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 126.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

Titolo XIV

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME

 

     Art. 127. Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole “dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468” sono sostituite con le parole “dal comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”.

3. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole “dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite con le parole “dal comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”.

4. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole “dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite con le parole “dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

5. Al comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “dell’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468” sono sostituite con le parole “del comma 2 dell’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

6. All’articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 le parole “Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione” sono sostituite con le parole “Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale o dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza,” e le parole “le finalità previste” sono sostituite con le parole “quelli destinati all’attuazione dell’articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e quelli”.

7. Al comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le parole “nel limite di lire 1.000 milioni” sono sostituite con le parole “valutati in 600 migliaia di euro”.

8. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che sostituisce l’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera f) le parole da “Attività” a “informativi” sono soppresse.

9. In attuazione dell’articolo 18 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2009 per i lavoratori già in servizio alla stessa data.

10. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo le parole ‘Gli statuti dei Confidi’ sono aggiunte le parole ‘in possesso dei parametri di cui al precedente articolo 3’.

11. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 dopo le parole “Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che” sono aggiunte le parole “– nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso –” e sempre nello stesso comma 1, dopo le parole “la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.”. Sono aggiunte le parole “Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca.”.

12. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l’articolo 12, è inserito il seguente articolo: “Art. 12 bis - Contenimento dei costi di accesso al credito. 1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di accesso al credito, il costo massimo delle operazioni agevolate dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 11 del 2005 è determinato con apposito decreto dell’Assessore regionale per l’economia sentite preventivamente l’Abi Sicilia, l’Assoconfidi Sicilia e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.”.

13. L’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è abrogato.

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

15. All’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 dopo il comma 5 ter è inserito il seguente comma: “5 quater. La quota di garanzia del Confidi sostenuta dall’intervento pubblico non può essere gravata da garanzie reali.”.

16. Dopo il comma 5 decies dell’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti: “5 undecies. Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 10, comma primo, punto 4, e comma terzo, e dall’articolo 13, comma primo, punti 3 e 4 della predetta legge, previa espressa istanza alla Segreteria tecnica per l’imprenditoria giovanile.

5 duodecies. Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 11 della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni possono essere ammesse ai benefici di cui all’articolo 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, per l’acquisto di terreni e relative pertinenze, previa espressa istanza alla Segreteria tecnica per l’imprenditoria giovanile.

5 terdecies. Alla copertura finanziaria si provvede con le modalità di cui al comma 5-quater del presente articolo.

5 quaterdecies. La durata dei mutui anche già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche e integrazioni può essere prolungata ad anni venti, con un preammortamento di cinque anni, a seguito di apposita istanza che le cooperative giovanili presenteranno all’IRCAC che procederà alla rinegoziazione dei predetti mutui.

5 quindecies. Le somme già riscosse dall’Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) per le rate di preammortamento e/o ammortamento dei mutui saranno detratte dall’importo dovuto per il pagamento delle rate in scadenza risultanti dal nuovo piano finanziario di ammortamento. Potranno essere ammesse le cooperative giovanili già collaudate.

5 sexdecies. Gli oneri eventualmente derivanti dal prolungamento del periodo di durata dei mutui sono in ogni caso interamente a carico della cooperativa giovanile”.

17. All’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le parole “in quiescenza” sono inserite le parole “e, esclusivamente per l’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, anche un esterno”.

 

Titolo XV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 128. Trasferimenti annuali in favore di enti [53]

1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell’immagine della Regione e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull’economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l’accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione [54].

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3 bis. Ai fini del riconoscimento, dell’attribuzione e dell’erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell’ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l’elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall’ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l’entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell’attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente [55].

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall’Amministrazione regionale, sono tenuti a [56]:

a) presentare, ai fini dell’erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell’anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l’esclusione dal finanziamento per l’anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l’erogazione del saldo [57].

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell’ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l’anno precedente, in coerenza con l’attività programmata per l’anno di riferimento sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell’attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all’originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell’ente;

— che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati [58].

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell’attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell’ente, l’Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8 bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8 quater, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti [59].

8 ter. La Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti [60].

8 quater. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8 ter per la presentazione delle stesse [61].

8 quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all’approvazione del decreto dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8-bis [62].

9. Qualora, il rispettivo ramo dell’amministrazione regionale nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell’amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d’intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L’articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

 

     Art. 129. Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2010, nell’allegata Tabella ‘C’.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell’allegata Tabella ‘D’ sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella ‘E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella ‘F’ sono abrogate.

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella ‘G’.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell’allegata Tabella ‘I’.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata Tabella ‘L’.

9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

 

     Art. 130. Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall’1 gennaio 2010.

 

     Art. 131. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

TABELLA 2

Progetti obiettivo in favore degli enti locali (Art. 26 della legge)

 

TABELLA “2”

 

N.

ENTE LOCALE

PROV.

PROGETTO DA FINANZIARE

1

Aci Catena

CT

Realizzazione scuola materna

2

Aci Sant’Antonio

CT

Lavori V. Nocilla e completamento P. Cantarella

3

Acicastello

CT

Realizzazione parcheggio via Tripoli - Ficarazzi

4

Acicastello

CT

Realizzazione scalo Palombello

5

Acireale

CT

Lavori Oratorio e chiesa Madre Aciplatani

6

Acireale

CT

Lavori Chiesa Maria SS. Imm. Guardia

7

Acireale

CT

Lavori Chiesa SM Fiducia

8

Adrano

CT

Adeguamento scuola elementare "Plesso Stazione"

9

Agrigento

 

Chiesa S. Libertino - ristrutturazione e restauro

10

Agrigento

Ag

Riqualificazione e messa in sicurezza piscina comunale

11

Alcara Li Fusi

ME

Riqualificazione recupero p.zza San Michele

12

Alcamo

TP

Completamento urbanizzazione primaria PPRU n. 2 zona di Santa Lucia

13

Alessandria della Rocca

AG

Manutenzione ex Convento complesso mon. del Carmine

14

Alimena

PA

Realizzazione impianto sportivo

15

Altofonte

PA

Centro commerciale naturale

16

Assoro

EN

Lavori sede istituzionale San Giorgio

17

Augusta

SR

Centro sociale

18

Augusta

SR

Costruzione strada Uliveto con annesso lungomare parcheggio Brucoli

19

Avola

SR

Manutenzione straordinaria della Via A. D’Agata

20

Bagheria

PA

Riqualificazione v.le S. isidoro

21

Balestrate

PA

Interventi litoranea lungomare

22

Barrafranca

EN

Sistemazione e copertura dell’edificio della Caserma dei Carabinieri

23

Biancavilla

CT

Recupero attrezzato di spazi pubblici e messa in sicurezza zona sparti viale e piazza don bosco

24

Biancavilla

CT

Intervento manut. Straord. Strada c.da Vallone Rosso

25

Biancavilla

CT

Ammodernamento centro urbano Via Dr. Portale

26

Bivona

AG

restauro Convento dei Cappuccini

27

Bolognetta

PA

Completamento palestra comunale

28

Borgetto

PA

Completamento lavori riuso acque reflue depurate fini irrigui

29

Brolo

ME

Palazzetto dello sport polivalente

30

Burgio

AG

Lavori completamento albergo per anziani e centro socio culturale

31

Consorzio di bonifica n. 9

CT

Costruzione impianto di sollevamento rete irrigua Gerbini III

32

Calascibetta

EN

Piazza Vallone

33

Calascibetta

EN

Copertura chiesa dell’Idria

34

Calatabiano

CT

Interventi per il recupero funzionale dell’ex cine teatro comunale

35

Caltanissetta

CL

Parrocchia San Pietro

36

Caltanissetta

CL

Manutenzione Complesso parrocchiale S. Biagio

37

Campobello di Licata

AG

Lavori ripavimentazione delle strade del centro abitato

38

Campobello di Mazzara

TP

Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati

39

Campofelice di Roccella

PA

Riqualificazione e manutenzione straordinaria del "Quartiere Stretto"

40

Canicattini Bagni

SR

Costruzione centro culturale e musicale in Via Vittorio Emanuele

41

Capaci

PA

Realizzazione Parco urbano

42

Carini

PA

Percorso pedonale collegamento via S. Anna e P.zza S. Francesco

43

Carlentini

SR

Riqualificazione urbana ingresso sud di Via Scavonetti

44

Castelbuono

PA

Manutenzione straordinaria zona Vignicella Vinzeria

45

Castelbuono

PA

Manutenzione straordinaria e adeguamento strada vicinale Vacaria S. Anastasia

46

Castel di Judica

CT

Lavori manutenzione centro storico

47

Castel di Tusa

PA

Intervento per via N. Sauro

48

Castellammare del Golfo

TP

Riqualificazione area adibita a terminal bus

49

Castellumberto

ME

Inteventi di consolidamento in contrada Sfaranda

50

Castelvetrano

TP

Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati

51

Castelvetrano

TP

Ristrutturazione immobile da adibire a sede distaccata caserma polizia municipale

52

Castronovo di Sicilia

PA

Riqualificazione via Papa Giovanni XXIII ed aree limitrofe

53

Castronovo di Sicilia

PA

Riqualificazione piazza Fontana

54

Catania

CT

Completamento via Roberto Giuffrida Castorina

55

Catania

CT

SP 25/1 - Intervento straord. Ripristino transitabilità veicolare

56

Catania

CT

SP92 Interventi straord. per consolid. P.le Monti Silvestri

57

Catania

CT

Completamento via dei salesiani e San Filippo Neri

58

Catania

CT

Costruzione campo di calcetto a S. Giovanni Galermo

59

Catenanuova

EN

riq. Vasche comunale e piazza c/o Biblioteca

60

Catenanuova

EN

per viabilità Urbana

61

Cattolica Eraclea

AG

Rifacimento scuola elementare I stralcio Via Oreto

62

Cefalù

PA

Impianti sportivi e ricreativi

63

Cesarò

ME

Completamento scuola materna

64

Chiaramonte Gulfi

RG

Sistemazione viaria Piano dell’Acqua

65

Chiusa Sclafani

PA

Lavori di sistemazione dell’edificio sito in Via Europa – Sede URMA – portatori di handicap

66

Chiusa Sclafani

PA

Scuola S. M. Reina

67

Ciminna

PA

Trasformazione rotabile strada comunale Cassone

68

Comiso

RG

Scuola materna quartiere Grazia

69

Enna

EN

SP50 Enna - zona Valanghe

70

Enna

EN

Strada ex consortile Sant’Agrippina Val Petroso

71

Enna

EN

Lavori urgenti Chiesa Maria Santissima Addolorata

72

Enna

EN

Restauro Santuario San Giuseppe

73

Enna

EN

Restauro e copertura Chiesa San Biagio

74

Enna

EN

Riqualificazione edilizia e restauro canonica Parrocchia San Biagio

75

Enna

EN

Copertura cupola Chiesa San Leonardo

76

Enna

EN

Consolidamento delle pendici sottostanti l’abitato di Enna, versante monte-cantina

77

Erice

TP

Lavori urgenti di rifacimenti di tratti di condotta idrica Casa Santa e Pizzolungo

78

Favara

AG

Opere primarie e riqualificazione urbana quartiere ex stazione

79

Favara

AG

Riqualificazione Piazza del Carmine

80

Ficarra

ME

Riqualificazione e potenziamento della strada intercomunale S.P. 145

81

Finale e Pollina

PA

Impianto illuminazione pubblica di Pollina e Finale

82

Finale e Pollina

PA

Campo di calcio

83

Fiumedinisi

ME

Adeguamento, adattamento e riqualificazione della vecchia sede municipale e sua connessione con il polifunzionale

84

Fiumefreddo di Sicilia

CT

Interventi per il restauro di Palazzo Corvaja realizzazione di un centro museale-culturale

85

Floridia

SR

Interventi di ristrutturazione della Casa comunale

86

Galati Mamertino

ME

Sistemazione Via Roma e Piazza Valanco

87

Gallodoro

ME

prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, sistemazione idraulica forestale

88

Gela

CL

Pista atletica e campo di calcio area Kartrodomo.

89

Gela

Cl

Campetti di calcio contrada Marchitello e Punte Vigne

90

Giardinello

PA

Costruzione centro polifunzionale IV stralcio

91

Giardini Naxox

ME

Ristrutturazione Teatro Nuovo

92

Gioiosa Marea

ME

Riqualificazione Gioiosa Guardia sistemazione viabilità e opere di arredo

93

Grammichele

CT

Completamento circonvallazione

94

Ispica

RG

Lavori completamento restauro Palazzo Bruno di Belmonte

95

Lascari

PA

Arredo urbano viale Alcide De Gasperi ed aree contermini

96

Lentini

SR

Ristrutturazione ex lavatoio via Focea

97

Lentini

SR

Via Focea ex lavatoio

98

Lercara Friddi

PA

Lavori di manutenzione piazza San Giuseppe

99

Licodia Eubea

CT

Lavori sit. Largo Kennedy

100

Lucca Sicula

AG

Manutenzione straordinaria Palazzo Municipale

101

Lucca Sicula

AG

Adeguamento funzionale edificio polivalente per attività socioculturale

102

Marineo

PA

Completamento ed adeguamento degli impianti sportivi

103

Marineo

PA

Costruzione parcheggio in area compresa tra via Roma e la via Arnone a Tramontana

104

Marsala

TP

Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati

105

Mazzara del Vallo

TP

Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati

106

Mazzarino

CL

Lavori di manutenzione straordinaria Campo sportivo

107

Messina

ME

Rifacimento piazza Cairoli

108

Messina

ME

Interventi in località Tremonti Ritiro L.R. 15 maggio 2002, n. 4

109

Messina

ME

Rifacimento verde pubblico centro abitato

110

Messina

ME

Riqualificazione ambientale nei villaggi Camaro- Giostra

111

Mezzojuso

PA

Lavori consolidamento ridosso centro abitato zona Fusci

112

Milena

CL

Scuola Media L. Pirandello

113

Milo

CT

Riqualificazione percorsi pedonali, sosta e carrabili centro storico

114

Mineo

CT

Rifacimento facciata comune

115

Mirabella Imbaccari

CT

Ristrutturazione facciata scuola elementare

116

Mirto

 

Consolidamento dissesto zona Cimitero

117

Misilmeri

PA

Chiesa Madre

118

Misterbianco

CT

Edificio scolastico A. Gabelli sito in via A. Gramsci

119

Mistretta

ME

Acquisto arredi Palazzo Mastro Giovanni Tasca

120

Modica

RG

Rotatoria ex SP 32 con strada crocevia

121

Modica

RG

Lavori completamento auditorium Campailla

122

Monreale

PA

Costruzione Scuola Materna Valle S. Castrenze

123

Monreale

PA

Sistemazione e ristrutturazione Villa Belvedere e spazio verde annesso

124

Montalbano

ME

Riqualificazione urbana borgo medievale

125

Montallegro

AG

Lavori rigualificazione area ex Agip (SS115)

126

Montallegro

AG

Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica

127

Montelepre

PA

Lavori rifacimento aula consiliare

128

Monterosso Almo

RG

Lavori di sistemazione e completamento di Villa Poggio Angioli

129

Montevago

AG

Ristrutturazione refettorio scuola dell’obbligo

130

Nicolosi

CT

Interventi di adeguamento, manutenzione e riqualificazione della Via Calvario e del Parco Calvario

131

Noto

SR

Lavori urgenti scuola "V. Litara"

132

Noto

SR

Ristrutturazione Piazza XVI Maggio

133

Novara di Sicilia

ME

Riqualificazione urbana Borgo Castello

134

Paceco

TP

Lavori sist. Via Torrearsa

135

Pachino

SR

Lavori di manutenzione straordinaria dei locali di Via Ratazzi da adibire a biblioteca comunale

136

Pachino

SR

Prolungamento e completamento della passeggiata a mare frazione Marzamemi

137

Palagonia

CT

Ripristino frana SS385

138

Palazzolo Acreide

SR

Caserma Carabinieri

139

Palermo

PA

Parrocchia San Tommaso D’Aquino

140

Palermo

PA

Ampliamento slargo Parrocchia "S. Maria La Reale" convento padri agostiniani

141

Palermo

PA

Costituzione Museo Tattile di Palermo

142

Palermo

PA

Villa Malfitano

143

Palermo

PA

Villa Belmonte (C.G.A)

144

Palermo

PA

Interventi su edificio sede del CGA Villa Belmonte

145

Palermo

PA

Palazzo d’Orleans restauro e manutenzione straordinaria 2° piano ala storica

146

Palermo Sovrintendenza

PA

Risanamento conservativo Fabbriceria Cattedrale di Palermo

147

Palma di Montechiaro

AG

Lavori di ristrutturazione Oratorio Don Bosco e Chiesa Trasfigurazione Nostro Signore Villaggio Giordano

148

Partinico

PA

Manutenzione villa comunale di viale della Regione "Villa pino"

149

Patti

ME

Contributo per la realizzazione di un centro diurno per disabili

150

Petralia Soprana

PA

Progetto esecutivo per i lavori di completamento e manutenzione del campo di calcio e impianti sportivi nella frazione SS Trinità

151

Petralia Sottana

PA

Restauro Istituto Suore Francescane

152

Petralia Sottana

PA

Progetto definitivo per i lavori di riqualificazione recupero della zona quartiere Pusterna

153

Petralia Sottana

 

PA

Lavori di riqualificazione quartiere Piazza Carminello

154

Petralia Sottana

PA

Restauro statico e conservativo istituto Suore Francescane Immacolata concezione di Lipari

155

Petralia Sottana

PA

Ristrutturazione e adeguamento scuola elementare Cesare Terranova

156

Piazza Armerina

EN

Sistemazione ingresso nord con rotatoria

157

Piazza Armerina

EN

Rifacimento pavimentazione centro storico

158

Piazza Armerina

EN

Restauro due officine ex itis (vincolate)

159

Poggioreale

TP

Interventi per la riqualificazione del centro storico

160

Polizzi Generosa

PA

Realizzazione infrastrutture

161

Pollina

PA

Lavori impianto di illuminazione pubblica di Pollina

162

Porto Empedocle

AG

Recupero e riuso del teatro Empedocle

163

Pozzallo

RG

Campetto polivalente c/da Raganzino e campetto in zona Scaro

164

Prizzi

PA

Riqualificazione e sistemazione via S. Pertini - Libertà

165

Provincia regionale di Agrigento

AG

Centro polivalente teatro di Ravanusa

166

Raffadali

AG

Lavori manut. Piazzetta Europa

167

Ragusa

RG

Completamento velodromo di Vittoria

168

Ribera

AG

Manutenzione Parrocchia San Domenico savio

169

Ribera

AG

Completamento e ristrutturazione funzionale e tecnologica del teatro comunale

170

Roccamena

PA

Ristrutturazione caserma Carabinieri

171

Rodi Milici

ME

Lavori palestra scuola Martino

172

Rometta

ME

Realizzazione struttura polifunzionale in Rometta Marea

173

Rosolini

SR

Lavori svincolo autostradale

174

Salaparuta

TP

Realizzazione impianto sportivo in quartieri degradati

175

Salemi

TP

Lavori ex Convento Santa Chiara

176

Sambuca di Sicilia

AG

Riqualificazione parco giochi piazza Vallone Pisciaro

177

San Biagio Platani

AG

Lavori urgenti messa in sicurezza caserma carabinieri

178

San Cataldo

CL

Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di via Piave

179

San Giovanni La Punta

CT

Realizzazione parcheggio via Macello

180

San Marco d’Alunzio

ME

Lavori manutenzione Scuola elem. "Crisafi"

181

San Piero Patti

ME

Piazza san Giovanni

182

San Pietro Clarenza

CT

Lavori p. Santa Maria delle Grazie

183

San Vito Lo Capo

TP

Progetto escavazione dei fondali del porto

184

San Vito Lo Capo

TP

Riqualificazione urbanistica ed ambientale centro storico

185

Sanfratello

ME

Interventi di somma urgenza sulle infrastrutture pubbliche

186

Santa Caterina Villarmosa

CL

Parrocchia Santa Maria del suffragio

187

Santa Elisabetta

AG

Lavori adeg. Scuola Media "L. Capuana"

188

Santa Maria di Licodia

CT

Intervento straordinario e sitemazione strada Poggio dell’Aquila

189

Sant’Agata Li Battiati

CT

Costruzione palazzina corpo di polizia municipale

190

Santa Margherita Belice

AG

Restauro e consolidamento tempietto neoclassico

191

Saponara

ME

Riqualificazione Piazza Vespri Siciliani

192

Savoca

ME

Riqualificazione architettonica Palazzo municipale

193

Sciacca

AG

Sistemazione area piazzale La Rosa c/da Perriera

194

Sciacca

AG

Sistemazione area a verde attrezzata in c/da Isabella

195

Scicli

RG

Rifacimento ed allargamento sede stradale

196

Siracusa

SR

Chiesa Santa Lucia al Sepolcro "Tempietto". Recupero Altare marmoreo

197

Siracusa

SR

Riqualificazione e manutenzione straordinaria campo di calcio del campo-scuola “G. Di Natale”

198

199

Siracusa

Solarino

SR

SR

Restauro Complesso Montevergini, ex Convento cinque piaghe

Caserma dei Carabinieri

200

Sommatino

CL

Manutenzione ordinaria ex Palazzo Comunale

201

Sperlinga

EN

Caserma dei Carabinieri - manutenzione straordinaria

202

Taormina

ME

Contributo per caserma della Guardia di finanza di Taormina

203

Terme Vigliatore

ME

Ristrutturazione e rifacimento prospetto Palazzo Comunale

204

Terme Vigliatore

ME

Finanziamento integrativo caserma dei carabinieri

205

Terme Vigliatore

ME

Messa in sicurezza strade urbane

206

Termini Imerese

PA

Lavori consolidamento zona fossola-molinelli

207

Terrasini

PA

Fabbricato da adibire sale riunione funzioni liturgiche

208

Torregrotta

ME

Lavori riqualificazione viaria

209

Trapani Sopraintendenza

TP

Messa in sicurezza Castello della Colombaia

210

Trapani

TP

Interventi finalizzati miglioramento servizi pubblici urbani della provincia

211

Trapani

TP

Interventi di consolidamento in contrada Sfaranda

212

Trapani

TP

Intervento pre-riserva di Mozia

213

Trapani

TP

Realizzazione impianto sportivo "Mazzara2"

214

Trapani

TP

Completamento palestra Viale Porta Spada in Erice

215

Ucria

ME

Casa albergo x anziani

216

Ucria

ME

Comune di Ucria

217

Valderice

TP

Ristrutturazione asilo nido

218

Vallelunga Pratameno

CL

Studio inter magazzinacci - contrada Vallelunga

219

Ventimiglia di Sicilia

PA

Costruzione cappella comunale cimitero

220

Viagrande

CT

ristrutturazione Palazzo Turrisi Grifeo Partanna

221

Villafranca Sicula

AG

Manutenzione straordinaria struttura di base per la pratica del nuoto

222

Villafrati

PA

Manutenzione straordinaria quartiere Pozzillo

223

Villafrati

PA

Completamento Teatro al Baglio

224

Vittoria

RG

Lavori completamento e manutenzione mercato ortofrutticolo

225

Zafferana

CT

Palazzina liberty

 

 

 

Tabella A - Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente

Tabella B - Importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale

Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa

Tabella D - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa

Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa

Tabella F – Leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2010-2012

Tabella G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria [63]

Tabella I – Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (art. 200)

Tabella L – Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2010-2012

Allegato 1 Determinazione contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa

Prospetto allegato – Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2010-2012

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 settembre 2015, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[4] Comma modificato dall'art. 71 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[7] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[8] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[11] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[12] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[13] Comma già modificato dall'art. 57 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, sostituito dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[14] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[15] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[16] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, già modificato dall'art. 32 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[18] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2012, n. 49.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2012, n. 49.

[22] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, come modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[23] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, come modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[24] Per una modifica al presente comma vedi l'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[25] Comma così modificato dall'art.

[26] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2015, n. 19.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2015, n. 19.

[29] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 17 agosto 2010, n. 19.

[30] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 2011, n. 15.

[32] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2011, n. 15.

[33] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2014 dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[34] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[35] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[36] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[37] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[38] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[39] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[40] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[41] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[42] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[43] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[44] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[45] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[46] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[47] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.

[48] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.

[49] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.

[50] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[51] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[52] Lettera già modificata dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26, dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 2015, n. 27 e così ulteriormente modificata dall'art. 77 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8. Il comma 2 dello stesso art. 77, L.R. 8/2018 modifica la L.R. 20/2016, che modifica la L.R. 27/2015 nel punto in cui modifica a sua volta la presente lettera.

[53] Per l'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011, n. 24.

[54] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

[55] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

[56] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16.

[57] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011, n. 24.

[58] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2011, n. 24.

[59] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[60] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[61] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[62] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[63] Tabella modificata dall'art. 1 della L.R. 17 agosto 2010, n. 19.