§ 5.3.416 - L.R. 20 luglio 2011, n. 15.
Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:20/07/2011
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di proroga dell'applicazione e di cumulabilità degli aiuti al lavoro.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 11/2010.
Art. 3.  Risorse finanziarie.
Art. 4.  Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione.
Art. 5.  Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.
Art. 6. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 7.  Norma finale.


§ 5.3.416 - L.R. 20 luglio 2011, n. 15.

Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.

(G.U.R. 29 luglio 2011, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati

 

Art. 1. Norme in materia di proroga dell'applicazione e di cumulabilità degli aiuti al lavoro.

1. Le disposizioni di cui al Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, trovano applicazione per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013.

2. Le misure d'intervento previste dal Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, possono essere cumulate con eventuali interventi statali nei limiti fissati dalla disciplina comunitaria in materia.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 11/2010.

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole da “nel periodo” a “successivi” sono sostituite dalle seguenti: “per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013,”.

 

     Art. 3. Risorse finanziarie.

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole da “e per gli esercizi finanziari” fino alle parole “del 18 dicembre 2007.” sono sostituite dalle seguenti: “e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, la spesa annua di 30 mila migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II Occupabilità - obiettivo specifico D, del P.O. F.S.E. – Sicilia 2007-2013, adottato con decisione 2007/6722/CE del 18 dicembre 2007.”.

 

     Art. 4. Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione.

1. Per sostenere progetti d'impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali nonché favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione, si applica in Sicilia l'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le modalità attuative sono disciplinate da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), approvata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive.

2. All'articolo 14-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dall'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 7.500 migliaia di euro, nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali”.

 

Capo II

Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S. - Disposizioni finali

 

     Art. 5. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.», si applicano nel territorio della Regione.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è abrogato.

 

     Art. 6.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 7. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.