§ 3.11.97 – L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:23/12/2000
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Intesa istituzionale di programma e accordi di programma quadro.
Art. 2.  Complemento di programmazione.
Art. 3.  Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione.
Art. 4.  Monitoraggio.
Art. 5.  Priorità operative.
Art. 6.  Progetti integrati regionali.
Art. 7.  Progetti integrati territoriali.
Art. 8.  Fonti energetiche rinnovabili.
Art. 9.  Finanza di progetto.
Art. 10.  Gestione dei porti.
Art. 11.  Ambito di applicazione.
Art. 12.  Modalità alternative di erogazione degli aiuti.
Art. 13.  Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale.
Art. 14.  Coordinamento ed attuazione degli interventi.
Art. 14 bis.  Contratti di programma settoriali
Art. 15.  Cumulo di aiuti e controlli.
Art. 16.  Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato.
Art. 17.  Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese.
Art. 18.  Aiuti all'occupazione.
Art. 19.  Aiuti alla formazione.
Art. 20.  Sgravi fiscali.
Art. 21.  Aiuti per aumento della competitività del sistema di trasporto combinato.
Art. 22.  Misure di accompagnamento per l'autotrasporto.
Art. 23.  Zone di impresa.
Art. 24.  Misure fiscali a carattere generale.
Art. 25.  Riserve di commesse.
Art. 26.  Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese.
Art. 26 bis.  Aiuti in favore dei distretti produttivi
Art. 27.  Aiuti agli investimenti.
Art. 27 bis.  Aiuti nel settore dell’artigianato e del commercio
Art. 28. 
Art. 29.  Imprenditoria giovanile.
Art. 30.  Imprenditoria femminile.
Art. 30 bis.  Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica
Art. 31.  Aiuti alle imprese editoriali.
Art. 31 bis.  Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia
Art. 32.  Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi.
Art. 33.  Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento delle filiere produttive
Art. 34.  Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico
Art. 35. 
Art. 36.  Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese.
Art. 37.  Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librarie.
Art. 38.  Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese.
Art. 38 bis. 
Art. 39.  Aiuti a finalità regionale per l’internazionalizzazione delle imprese
Art. 40.  Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità.
Art. 41.  Servizi innovativi e qualità.
Art. 42.  Aiuti agli investimenti
Art. 42 bis.  Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana
Art. 43.  Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.
Art. 44.  Attività promozionali imprese editoriali.
Art. 45.  Laboratori e informatizzazione per attività didattiche.
Art. 46.  Imprese operanti nel terzo settore.
Art. 47.  Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 48.  Aiuti all'investimento.
Art. 49.  Artigianato di servizi.
Art. 50.  Aiuti per l'apprendistato.
Art. 51.  Aiuti per la costituzione di forme associative.
Art. 52.  Crediti di gestione.
Art. 53.  Contributi per la partecipazione a mostre e fiere.
Art. 54.  Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere.
Art. 55.  Agevolazioni concesse dall’Artigiancassa
Art. 56.  Infrastrutture produttive.
Art. 57.  Contributi aree attrezzate.
Art. 57 bis.  Aiuti per insediamenti produttivi
Art. 58.  Limiti dimensionali dell'impresa artigiana.
Art. 59.  Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
Art. 60.  Aiuti all'investimento.
Art. 61.  Aiuti per l'apprendistato.
Art. 62.  Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali
Art. 62 bis.  Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione
Art. 63.  Crediti a breve termine.
Art. 64.  Indennizzo commercio su aree pubbliche.
Art. 65.  Aiuti ai consorzi di produttori
Art. 66.  Fondo IRFIS per il commercio.
Art. 67. 
Art. 68.  Prestiti partecipativi.
Art. 69.  Energia da fonti rinnovabili.
Art. 69 bis. 
Art. 70.  Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti.
Art. 71.  Aiuti per l'apprendistato.
Art. 72.  Finanziamento commesse e contributi in conto interessi.
Art. 73.  Aiuti all'occupazione e alla formazione.
Art. 74.  Cooperative sociali.
Art. 75.  Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica
Art. 76.  Contributi sulle operazioni di mutuo.
Art. 77.  Contributi in conto capitale.
Art. 78.  Contributi in conto interessi.
Art. 79.  Presentazione delle domande.
Art. 80.  Convenzione.
Art. 81.  Vincolo alla destinazione ed all'investimento.
Art. 82.  Varianti ai progetti.
Art. 83.  Divieto di cumulo.
Art. 84.  Sanzioni.
Art. 85.  Sostituzione ed abrogazione di norme.
Art. 86.  Norma transitoria.
Art. 87.  Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale.
Art. 88.  Aiuti al bed and breakfast.
Art. 89.  Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale.
Art. 90.  Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica
Art. 91.  Contributi per i sistemi di teleprenotazione.
Art. 92.  Fondo di garanzia.
Art. 93.  Agevolazioni su operazioni creditizie.
Art. 94.  Consorzi fidi di primo e di secondo grado.
Art. 95.  Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado.
Art. 96.  Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi.
Art. 97.  Statuti consorzi fidi.
Art. 98.  Disposizioni esecutive.
Art. 99.  Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca.
Art. 100.  Investimenti nelle aziende agricole.
Art. 101.  Investimenti nelle aziende agricole: interventi complementari.
Art. 102.  Insediamento dei giovani agricoltori.
Art. 103.  Misure di sviluppo rurale.
Art. 104.  Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale.
Art. 105.  Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 106.  Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 107.  Servizi innovativi e qualità.
Art. 108.  Apicoltura e bachicoltura
Art. 109.  Allevamenti di struzzi.
Art. 110.  Elicicoltura.
Art. 111.  Crediti a breve termine.
Art. 112.  Organizzazioni dei produttori.
Art. 113.  Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Art. 114.  Organizzazioni interprofessionali.
Art. 115.  Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.
Art. 116.  Aiuti per l'apprendistato.
Art. 117.  Formazione professionale in agricoltura.
Art. 118.  Sostegno all'attività forestale.
Art. 119.  Opere di miglioramento fondiario.
Art. 120.  Contabilità aziendale.
Art. 121.  Ricomposizione fondiaria.
Art. 122.  Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi.
Art. 123.  Indennità compensativa pregressa.
Art. 124.  Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento.
Art. 125.  Commercializzazione prodotti agroalimentari.
Art. 126.  Promozione prodotti agroalimentari.
Art. 127.  Modifica all'articolo 10 L.R. n. 24/87.
Art. 128.  Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
Art. 129.  Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali.
Art. 130.  Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali.
Art. 131.  Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi.
Art. 132.  Danni causati da avverse condizioni atmosferiche.
Art. 133.  Danni causati da eventi eccezionali.
Art. 134.  Aiuti agli allevatori.
Art. 135.  Ricerca nel settore agricolo.
Art. 136.  Zone svantaggiate.
Art. 137.  Giusto indennizzo.
Art. 138.  Osservatori regionali per le malattie delle piante.
Art. 139.  Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981.
Art. 140.  Istruttoria ed erogazione degli aiuti.
Art. 141.  Norme di procedura.
Art. 141 bis.  Programma di sviluppo rurale
Art. 141 ter.  Diversificazione verso attività non agricole
Art. 141 quater.  Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Art. 141 quinquies.  Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali
Art. 141 sexies.  Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Art. 141 septies.  Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Art. 141 octies.  Indennità compensativa
Art. 141 nonies.  Formazione e informazione degli operatori economici
Art. 141 decies.  Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato (CE)
Art. 141 undecies.  Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
Art. 141 duodecies.  Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Art. 141 terdecies.  Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale
Art. 142.  Principi generali e finalità.
Art. 143.  Intesa istituzionale Stato-Regione.
Art. 144.  Programma regionale della pesca.
Art. 145.  Programma d'uso delle aree marine.
Art. 146.  Tutela e valorizzazione delle risorse marine.
Art. 147.  Commissione consultiva regionale della pesca.
Art. 148.  Competenze del Consiglio.
Art. 149.  Tipologie di pesca.
Art. 150.  Pesca speciale.
Art. 151.  Pesca sportiva e occasionale.
Art. 152.  Ittiturismo e pescaturismo.
Art. 153.  Programmazione negoziata.
Art. 154.  Conferenza regionale della pesca.
Art. 155.  Sostituzione componenti equipaggi.
Art. 156.  Uffici periferici della pesca.
Art. 157.  Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca.
Art. 158.  Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.
Art. 159.  Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca.
Art. 160.  Acquacoltura e maricoltura.
Art. 161.  Contributi per l'acquisto di navi d'occasione.
Art. 162.  Accesso al credito d'esercizio.
Art. 163.  Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici.
Art. 164.  Interventi per la promozione dei prodotti.
Art. 165.  Servizi innovativi e qualità.
Art. 166.  Piccola pesca costiera.
Art. 167.  Riconversione a fini turistici.
Art. 168.  Incentivi per la prima occupazione.
Art. 169.  Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca.
Art. 170.  Misure di carattere socio-economico.
Art. 171.  Azioni realizzate dagli operatori del settore.
Art. 172.  Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico.
Art. 173.  Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada.
Art. 174.  Organizzazioni dei produttori.
Art. 175.  Arresto temporaneo delle attività di pesca.
Art. 176.  Attività di ricerca.
Art. 177.  Contributi per la gestione della fascia costiera.
Art. 178.  Calamità naturali ed eventi eccezionali.
Art. 179.  Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca.
Art. 180.  Modalità alternative di pagamento degli aiuti.
Art. 181.  Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne.
Art. 182.  Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne.
Art. 183.  Classificazione delle acque interne ai fini della pesca.
Art. 184.  Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne.
Art. 185.  Oggetto procedimenti e moduli organizzativi.
Art. 186.  Procedura automatica.
Art. 187.  Procedura valutativa.
Art. 188.  Procedura negoziale.
Art. 189.  Procedura d'erogazione.
Art. 190.  Ispezioni e controlli.
Art. 191.  Revoca dei benefici e sanzioni.
Art. 192.  Programmazione degli interventi.
Art. 193.  Monitoraggio.
Art. 194.  Norme transitorie.
Art. 195.  Organismi di cooperazione internazionale.
Art. 196.  Interventi di solidarietà internazionale.
Art. 197.  Abrogazioni e norme transitorie.
Art. 198.  Norme di salvaguardia comunitaria.
Art. 199.  Massimali d'intervento.
Art. 200.  Disposizioni finali.
Art. 201. 


§ 3.11.97 – L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

(G.U.R. 23 dicembre 2000, n. 61 – S.O.).

 

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DEL POR SICILIA 2000-2006

 

Art. 1. Intesa istituzionale di programma e accordi di programma quadro.

     1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo nazionale e la Giunta regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.

     2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260 del 1999, gli accordi di programma quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.

     3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni, in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività del Governo regionale.

 

     Art. 2. Complemento di programmazione.

     1. La Regione, in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dall'articolo 9, lettera m), dall'articolo 15, paragrafo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1260 del 1999, adotta il Complemento di programmazione.

     2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del Programma operativo regionale per la Sicilia per il periodo 2000-2006, di seguito denominato POR 2000- 2006.

     3. Il Complemento di programmazione è comunicato all'Assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla sua approvazione.

 

     Art. 3. Autorità di gestione e Comitato regionale di concertazione.

     1. L'Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR 2000-2006, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:

     a) indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa;

     b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;

     c) esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     2. L'Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR 2000-2006 e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal paragrafo 6.1.3 del POR medesimo sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore alla presidenza da lui delegato.

     3. In attuazione dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 il Comitato regionale di cui al decreto assessoriale 29 gennaio 1999, n. 6 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato "Forum della concertazione".

     4. Al Comitato spetta il compito di:

     a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;

     b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;

     c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;

     d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR 2000-2006.

     5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

 

     Art. 4. Monitoraggio.

     1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.

     2. Il monitoraggio è finalizzato:

     a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;

     b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;

     c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.

     3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.

     4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.

     5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di iniziativa comunitaria e degli altri programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziate.

     6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.

     7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si tiene conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi.

 

     Art. 5. Priorità operative.

     1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del POR 2000-2006 costituiscono priorità operative.

     2. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma operativo plurifondo 1994-1999 a supporto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive del Presidente della Regione.

     3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziate dal POR 2000-2006.

 

     Art. 6. Progetti integrati regionali.

     1. I Progetti integrati regionali, di seguito denominati PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguimento di obiettivi intersettoriali del POR 2000-2006 che vedono coinvolte le competenze di più rami dell'Amministrazione regionale, da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché, per ciascuna misura, le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR deve rispettare l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.

     2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti integrati regionali un'apposita autorità di coordinamento, composta dai direttori regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo della competenza prevalente nella realizzazione del progetto.

 

     Art. 7. Progetti integrati territoriali.

     1. La Regione, allo scopo di collegare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del POR 2000-2006 la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito denominati PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.

     2. Sono elementi costitutivi del PIT:

     a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali del POR 2000-2006;

     b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;

     c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del Progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;

     d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell'attuazione del Progetto.

     3. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.

     4. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione.

 

     Art. 8. Fonti energetiche rinnovabili.

     1. Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

 

     Art. 9. Finanza di progetto. [1]

     [1. Per l'attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 37 octies, 37 nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

     2. In ordine alle iniziative finanziate dagli accordi di programma quadro, dal POR e dagli altri strumenti di programmazione negoziata per le quali si ricorra allo strumento della finanza di progetto non si applicano i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui all'articolo 37 bis della medesima legge.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono agli adempimenti di cui all'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

     5. E' abrogato l'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

     5 bis. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, vengono conclusi secondo quanto previsto dall'articolo 42 ter medesimo [2].]

 

     Art. 10. Gestione dei porti.

     1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia e al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2007-2013, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina per i porti di preminente interesse regionale, classificati da II categoria, II classe in poi, di cui al decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2004, un'autorità di gestione portuale con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 [3].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI

REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE

 

     Art. 11. Ambito di applicazione.

     1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013 [4].

     2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge che hanno presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie e le modalità di intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge purché autorizzati dalla Unione europea, previa semplice istanza rivolta all'assessorato competente, accompagnata da autocertificazione interamente sostitutiva della documentazione normalmente richiesta per il tipo di finanziamento oggetto dell'istanza.

 

     Art. 12. Modalità alternative di erogazione degli aiuti.

     1. Le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dalla presente legge possono ottenere gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali e/o riduzione delle aliquote fiscali delle imposte, anche erariali, dirette e indirette, secondo modalità da determinare ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto siciliano e nell'ambito delle tipologie di tributi e di esenzioni fiscali stabilite a livello nazionale e comunque nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.

 

     Art. 13. Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale.

     1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

     2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente [5].

     3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l’autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell’avvio dei lavori del progetto.

In caso di aiuti ad hoc, l’autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l’investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico [6].

     4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l’investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori [7].

Ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni [8].

     5. L’intensità degli aiuti non può superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalità regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE [9].

     6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.

     7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni.

 

     Art. 14. Coordinamento ed attuazione degli interventi.

     1. Le disposizioni della presente legge che costituiscono base giuridica per l'attuazione del POR 2000-2006 sono rese esecutive, ai sensi dell'articolo 18, punto 2, lettera d), del Regolamento CE n. 1260 del 1999, con il Complemento di programmazione, approvato dalla Giunta regionale previo accordo con il Comitato di sorveglianza. Ogni altro intervento è reso esecutivo mediante gli atti ordinari previsti dall'ordinamento regionale e dalla presente legge.

     2. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono erogati per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata.

     3. Le amministrazioni regionali competenti possono affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti individuati a livello statale per l'istruttoria delle istanze di finanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     4. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.

     5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui alla presente legge, le amministrazioni competenti definiscono nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica e di aiuti di Stato.

     6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istanze di finanziamento già presentate purché i progetti non abbiano avuto inizio di esecuzione prima che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria sui relativi regimi di aiuto.

 

     Art. 14 bis. Contratti di programma settoriali [10]

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall’articolo 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli Assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.

3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un’impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l’impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.

5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell’articolo 181 della legge regionale n. 6/2001.

6. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l’importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

6-bis. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 7.500 migliaia di euro, nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali [11].

7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell’impresa proponente.

8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell’articolo 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

9. Con decreto dell’Assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23.

 

     Art. 15. Cumulo di aiuti e controlli.

     1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE [12].

     2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.

     3. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, anche utilizzando collegamenti informatici già esistenti, istituisce una banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati. A tal fine le amministrazioni regionali, gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e gli enti locali hanno l’obbligo di comunicare i suddetti dati al dipartimento bilancio e tesoro dell’Assessorato del bilancio e delle finanze. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze individua le forme di collaborazione con le amministrazioni interessate e disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da parte dei soggetti erogatori, anche prevedendo il ricorso, ove necessario, a protocolli di intesa [13].

     4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.

     5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.

     6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nel l'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.

     7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della "Disciplina" di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.

     8. Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.

 

     Art. 16. Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato.

     1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:

     a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, , nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di governance che regolano l'attività di concessione del credito, deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe [14];

     b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti. La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori [15];

     c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici, istituti bancari o intermediari finanziari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori [16].

     2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

 

     Art. 17. Trasferimento alla Regione della gestione di interventi statali in materia di incentivi alle imprese.

     1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Con decreto del Presidente della Regione, su delibera di Giunta e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi e possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime trasferite. A quest'ultimo fine si applicano le leggi statali e le relative disposizioni di esecuzione, con i necessari adeguamenti all'organizzazione amministrativa regionale stabiliti con decreto del Presidente della Regione.

 

TITOLO III

AIUTI ALLE IMPRESE PER LA

GENERALITA' DEI COMPARTI PRODUTTIVI

 

Capo I

AIUTI ALL'OCCUPAZIONE E ALLA FORMAZIONE

 

     Art. 18. Aiuti all'occupazione.

     1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2001-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 1.000 miliardi.

     2. Il regime di aiuto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 600 miliardi.

     3. I datori di lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 possono essere destinatari, relativamente ad un medesimo soggetto, dei benefici previsti dai commi 1 e 2, nonché di quelli previsti e finanziati con fondi statali purché in successione temporale. E' fatto salvo il caso previsto dall'articolo 14 della medesima legge regionale n. 30 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni [17].

     4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sia per il primo impiego che per il reimpiego successivo al licenziamento in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

     5. Nelle schede di notifica riguardanti i regimi di aiuto di cui al presente articolo viene precisato che essi costituiscono integrazione rispetto alle notifiche sugli stessi regimi di aiuto oggetto di valutazione in corso da parte degli uffici della Commissione europea.

 

     Art. 19. Aiuti alla formazione.

     1. Alle imprese nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro operanti in Sicilia, con priorità alle piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria, al fine di incoraggiare l'inserimento delle aziende e dei lavoratori nel mercato e sostenerne la capacità competitiva, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare contributi per la formazione, riqualificazione, riconversione, formazione per neoassunti, formazione continua, formazione nei contratti a causa mista, nel quadro degli obiettivi stabiliti nelle misure del POR 2000-2006 [18].

     2. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali previsti dalla Commissione europea per gli aiuti alla formazione.

     3. E' a carico del beneficiario almeno il 30 per cento del costo complessivo dell'intervento formativo [19].

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 250 miliardi.

     5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste per gli aiuti all'occupazione dall'articolo 18, comma 1, e possono coprire i costi dei corsi di formazione funzionali alle misure statali previste dal comma 3 dell'articolo 18.

 

Capo II

AIUTI PER LA GARANZIA DI EGUALI

CONDIZIONI DI CONCORRENZA

 

     Art. 20. Sgravi fiscali.

     1. Nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 36 dello Statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione possono essere stabilite, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, a favore delle imprese operanti nella Regione siciliana misure di aiuto consistenti in sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nell'ambito della tipologia di sgravi e di tributi istituiti dalla legislazione statale, comunque non al di sotto della media comunitaria e in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e in particolare quelli relativi alle misure di tassazione diretta alle imprese.

     2. Possono altresì essere concessi, con le modalità indicate al comma 1, aiuti nell'ambito dei massimali previsti dalla regola "de minimis" a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 21. Aiuti per aumento della competitività del sistema di trasporto combinato. [20]

     [1. Al fine di aumentare la competitività del sistema di trasporto intermodale delle merci e di migliorare le relative infrastrutture, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ai vettori contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti riguardanti il trasporto combinato, secondo la definizione contenuta nella Direttiva CE n. 92/106, delle materie prime, semilavorate, impianti e tecnologie destinati ai processi di lavorazione, aventi ad oggetto l'adeguamento delle strutture e/o dei mezzi di trasporto.

     2. Il contributo è concesso per il periodo 2001-2006 fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea per le Regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE dell'investimento realizzato per ciascun esercizio finanziario, a condizione che nello stesso arco temporale siano applicate condizioni tariffarie agevolate per il traffico merci da e per la Sicilia ed entro le frontiere nazionali, da definire secondo le procedure di cui al comma 4.

     3. L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della documentazione da parte dei vettori attestante l'effettivo abbattimento tariffario e i giustificativi di spesa relativi alla realizzazione dell'investimento effettuato per il miglioramento delle strutture di trasporto intermodale e/o per l'adeguamento dei mezzi di trasporto. Nel caso di adeguamento dei mezzi di trasporto i vettori si impegnano a destinare gli stessi mezzi al traffico merci da e per la Sicilia per un periodo di almeno 5 anni.

     4. Le modalità, l'ammontare, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente articolo sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base di atti di programmazione concertati con i vettori e le organizzazioni imprenditoriali interessati.

     5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese di autotrasporto, costituite in consorzi, con sede in Sicilia, contributi, fino all'importo massimo autorizzato dalla Commissione europea, sulle spese di investimento sulla base di un programma di interventi da realizzare nel triennio 2001- 2003, finalizzati a:

     a) realizzazione di impianti di logistica integrati quali aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, parcheggi veicolari, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

     b) riconversione ed ammodernamento del parco circolante mediante l'acquisizione di nuovi autoveicoli per conseguire condizioni di migliore sicurezza stradale e riduzione dell'inquinamento ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

     7. Il Governo regionale è autorizzato a definire con la Commissione europea le modalità ed i limiti degli interventi di cui al presente ed al successivo articolo].

 

     Art. 22. Misure di accompagnamento per l'autotrasporto. [21]

     [1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, al fine di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto siciliano attraverso un complesso di interventi volti a far evolvere il comparto verso forme e modalità di servizio più moderne, incentivando anche le aggregazioni tra imprese, e volte ad incrementare il trasporto combinato per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di beni, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in favore delle imprese di trasporto con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori finalizzati:

     a) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe applicate dalle società di navigazione che espletano servizi di traghettamento nello stretto di Messina. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;

     b) all'abbattimento del 10 per cento delle tariffe di pedaggio nelle autostrade siciliane pagate dalle imprese di trasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le imprese, è aumentato del 5 per cento per le imprese costituite in consorzio;

     c) alla riduzione delle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di beni per conto terzi con sede in Sicilia iscritte all'albo degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia o per mare. Tali riduzioni nella misura del 10 per cento delle tariffe di trasporto sono concesse per tratte ferroviarie e sulle tratte marittime che collegano la Sicilia con il centro ed il nord Italia nonché per tratte ferroviarie per i percorsi regionali, limitatamente ai viaggi che riducono dell'80 per cento l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale per l'intero percorso. Il contributo, al fine di incentivare l'aggregazione fra le aziende, è aumentato del 5 per cento per le aziende costituite in consorzio.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse pubbliche, anche di provenienza non regionale, non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi].

 

     Art. 23. Zone di impresa.

     1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate e delimitate zone di impresa in aree caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore alla media regionale o che siano adiacenti, in prossimità o comunque direttamente collegate a porti ed aeroporti di rilevante importanza per il traffico delle merci nonché in aree servite da rete autostradale o da nodi interporto.

     2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 158 del Trattato CE e della "Dichiarazione sulle regioni insulari" contenuta nell'atto finale dello stesso Trattato ed in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo sulla tutela delle regioni insulari nell'Unione europea, la Giunta regionale può stabilire che le imprese insediate nelle predette zone d'impresa beneficino delle seguenti agevolazioni aggiuntive:

     a) nell'ambito dei regimi di aiuto a finalità regionale sono ammesse a finanziamento spese per la formazione delle scorte fino al 30 per cento del costo dell'investimento iniziale produttivo, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN più il 15 per cento in ESL per piccole e medie imprese;

     b) aumenti fino a 20 punti percentuali dei regimi di aiuto all'occupazione ed alla formazione previsti dalla presente legge.

     3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1951, n. 191, riguardante l'istituzione di un punto franco nel porto di Messina, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, è autorizzato a proporre ai competenti organi statali e comunitari l'istituzione, anche nell'ambito delle zone d'impresa, di punti franchi o zone franche doganali ai sensi degli articoli 166 e seguenti del Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 24. Misure fiscali a carattere generale.

     1. Nell'esercizio delle competenze regionali possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse regionali con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative. Possono essere altresì disposti con successivi provvedimenti legislativi sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse erariali di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono misure a carattere generale.

 

     Art. 25. Riserve di commesse.

     1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione contenute nella legislazione regionale si applicano fino al 31 dicembre 2006 e vengono estese alle imprese ubicate nel territorio delle regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

 

TITOLO IV

AIUTI ALLE IMPRESE, ESCLUSE QUELLE OPERANTI NEI

SETTORI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE

 

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 26. Aiuti a finalità regionale per la internazionalizzazione delle imprese. [22]

     [1. Al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel territorio regionale, sono accordati dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.4. del POR Sicilia 2000/2006 [23].

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 36, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.]

 

     Art. 26 bis. Aiuti in favore dei distretti produttivi [24]

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, in favore di piccole e medie imprese, di consorzi di imprese e di società consortili aderenti a distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Possono inoltre essere concessi, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, appartenenti ai distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti.

3. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.

5. Per la gestione degli interventi del presente articolo, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200 milioni di euro.

 

     Art. 27. Aiuti agli investimenti.

     1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese [25].

     2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:

     a) contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

     b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale [26].

     3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006 [27].

     4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata su base territoriale concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali [28].

     5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.

     6. Le domande di contributo devono essere corredate da un business- plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.

     7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:

     a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;

     b) [rapporto tra agevolazione massima richiedibile e agevolazione richiesta] [29];

     c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;

     d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.

     8. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti di Stato derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relativi alle stesse opere [30].

     9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziare non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.

     10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     10 bis. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 [31].

     10 ter. Le disposizioni di cui al comma 10 bis si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse [32].

 

     Art. 27 bis. Aiuti nel settore dell’artigianato e del commercio [33]

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei settori produttivi dell’artigianato, del commercio e dei servizi connessi, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell’artigianato, del commercio e dei servizi connessi.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, oltre che di enti pubblici, anche di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 500 milioni di euro.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.

 

     Art. 28. [34].

     1. Gli Assessori regionali competenti per materia, prioritariamente in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri di selezione rispondenti a tali particolari esigenze, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente ai settori industriale, turistico, commerciale e artigianale e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.

     2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 riguardanti la predetta legge 28 novembre 1965, n. 1329, sono utilizzate per la concessione dei benefici anche ai liberi professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.

 

     Art. 29. Imprenditoria giovanile.

     1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria giovanile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:

     a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;

     b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;

     c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;

     d) imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.

     2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL.

     3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

     4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.

     5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 30 riguardante l'imprenditoria femminile, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 300 miliardi.

 

     Art. 30. Imprenditoria femminile.

     1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria femminile l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere il regime di aiuto di cui all'articolo 29 ai soggetti di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario:

     a) società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da donne;

     b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da donne;

     c) società di persone costituite per almeno il 60 per cento da donne;

     d) imprese individuali il cui titolare sia una donna.

     2. I settori produttivi ammessi alle agevolazioni sono quelli previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.b del POR 2000-2006 e riguardano l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto pari al 35 per cento in ESN, più 15 per cento in ESL.

     3. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese aventi le caratteristiche individuate al comma 1 di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a pena di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

     4. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.

     5. I benefici di cui al presente articolo non possono superare per ciascun progetto di investimento lire 2,5 miliardi.

 

     Art. 30 bis. Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica [35]

1. Al fine di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell’intero territorio regionale l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore delle imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis.

2. L’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, ad erogare contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, per investimenti e per l’innovazione tecnologica alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (CE) 800-2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.

 

     Art. 31. Aiuti alle imprese editoriali.

     1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale e di editoria discografica, grafica e multimediale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze [36].

     3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.

     4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:

     a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione Europea maggiorato di due punti;

     b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

 

     Art. 31 bis. Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia [37]

     1. A valere sulle risorse comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i costi di trasporto e deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis, commisurato alla differenza tra i costi di trasposto e deposito sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia e quelli sostenuti da analoghe aziende operanti nell’area settentrionale del paese.

 

     Art. 32. Talassoterapia ed altri interventi in settori connessi.

     1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare aiuti alle imprese, singole od associate, per investimenti iniziali produttivi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza, destinati all'attività di talassoterapia.

     2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento. Il livello di aiuto è incrementato di un ulteriore 15 per cento in ESL nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una piccola o media impresa rientrante nei limiti dimensionali stabiliti dalla Comunità europea. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 60 miliardi.

     4. Al fine di favorire gli investimenti nel settore socio-sanitario l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, per interventi volti alla realizzazione di impianti e all'acquisto di attrezzature, ivi compresi i locali e le aree di pertinenza.

     5. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 35 per cento in ESN dell'investimento al quale si aggiunge un ulteriore 15 per cento in ESL. Il contributo non può essere superiore a lire 10 miliardi per singolo progetto di investimento.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 120 miliardi.

 

     Art. 33. Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento delle filiere produttive [38]

1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, nonché sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all’arte e all’architettura contemporanea, l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi e ad attivare, anche nell’ambito del proprio obiettivo specifico 3.1 e dei propri obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalità in esso previste, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Ai fini del presente articolo, possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, per il recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, di proprietà pubblica oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le modalità dell’articolo 112 e seguenti del citato decreto legislativo, o di proprietà privata, previa verifica positiva dell’interesse culturale, ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo, nonché per opere dell’architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15. Per i beni di proprietà pubblica regionale l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a procedere tramite accordi con gli enti interessati.

3. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività e di servizi culturali, nonché di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l’attività concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali. Possono essere concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalità individuate con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi del successivo comma 4, nell’ambito dell’obiettivo specifico 3.1 e dei corrispondenti obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis".

5. L’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione fissa con proprio decreto le modalità, le procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi, nonché l’individuazione dell’intensità degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all’attuazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione".

6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, al fine di evitare duplicazione dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

     Art. 34. Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico [39]

1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari dei beni possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l’esercizio di attività di impresa, in forma singola o associata. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti previsti dall’articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni di cui al presente articolo possono attuare interventi di valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro recupero e gestione.

2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere affidate a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla base delle normative vigenti in materia.

 

Capo II

AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 35. [40]

     [1. Al fine di favorire e consolidare i processi di aggregazione tra soggetti che esercitano un'attività economica sotto qualsiasi forma giuridica è autorizzata la concessione di un contributo per la costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che associno almeno cinque imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo, comprese le attività di bed and breakfast, dei servizi, ivi incluse le attività nel campo culturale, artistico e dello spettacolo. Dei consorzi possono fare parte anche liberi professionisti [41].

     2. I contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nei limiti del Regolamento CE sugli aiuti de minimis n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, per le spese di costituzione e per le spese di gestione dei servizi comuni alle imprese consorziate per i primi tre anni di avviamento. Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per le spese di gestione ai consorzi esistenti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa relativa alla costituzione e sono pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.]

 

     Art. 36. Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese. [42]

     [1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 26

sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, delle della pesca contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo internazionale nonché di programmi di iniziativa comunitaria e di altre iniziative comunitarie alle quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.

     2. I contributi sono erogati a totale copertura delle spese di costituzione e per le spese di avviamento in maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.]

 

     Art. 37. Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librarie.

     1. Alle imprese editoriali librarie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.

     2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'industria.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.

 

     Art. 38. Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese.

     1. L'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal POR 2000-2006 e dal Complemento di programmazione. L'intensità degli aiuti non può superare il 65 per cento dei costi ammissibili. Tale massimale può essere aumentato fino al 75 per cento qualora ricorrano le condizioni per la maggiorazione dell'intensità degli aiuti previste nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" contenuta nella Comunicazione 96/C 45/06 e successive modifiche e integrazioni.

     2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso Assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, designati dai rispettivi assessori.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

 

     Art. 38 bis. [43]

     1. La Regione promuove una strategia dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo fondata sulla cooperazione tra piccole e medie imprese, università, enti di ricerca e sistema finanziario, volta ad aumentare la competitività del sistema economico isolano.

     2. L'azione regionale è orientata a:

     a) sostenere il trasferimento tecnologico e l'innovazione del prodotto e dei processi aziendali delle imprese operanti in Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;

     b) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e di loro aggregazioni alle attività ed alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;

     c) valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la creazione di nuove imprese con carattere di competitività e la crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;

     d) orientare gli investimenti nel campo della ricerca industriale allo sviluppo di settori strategici del sistema produttivo regionale.

     3. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività nelle diverse aree economiche della Sicilia, il Comitato regionale per il credito e il risparmio, sotto la presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato, composto dagli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per i lavori pubblici, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali o da dirigenti da loro delegati, dei dipartimenti regionali della Programmazione, Bilancio e tesoro, Finanze e credito, Interventi strutturali in agricoltura, Industria, Pesca. Il Comitato consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.

     4. Il Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, approva, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale: il programma triennale per la ricerca e lo sviluppo, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore agricolo di cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore della pesca, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.

     5. Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce le priorità attuative per settori di attività, indirizza e coordina gli interventi, sia attraverso il coordinamento degli incentivi esistenti, l'eventuale riordino e proposta di nuovi incentivi, sia attraverso interventi per la realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali, anche al fine di una gestione unitaria degli interventi e dell'istituzione con successivo provvedimento legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

     6. Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto dei tempi della programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007/2013, anche al fine delle conseguenti azioni e misure da inserire nella predetta programmazione.

     7. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti di ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:

     a) la conduzione di programmi di ricerca industriale e precompetitiva;

     b) la realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca;

     c) l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente;

     d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;

     e) l'industrializzazione e la commercializzazione di risultati della ricerca e dello sviluppo;

     f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;

     g) l'assunzione di ricercatori per il tempo occorrente alla ricerca.

     8. Le agevolazioni sono concesse per le categorie di aiuti, entro i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, in GUUE L 63 del 28 febbraio 2004.

     9. Le agevolazioni possono essere concesse, anche in forma mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale per l'industria, mediante:

     a) contributi in conto capitale o in conto impianti;

     b) contributi in conto interessi;

     c) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento Finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui fondi disciplinati dal presente articolo;

     d) prestazione di garanzie.

     10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca e delle ricadute economico-finanziarie degli interventi, le Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari requisiti di terzietà e di competenza.

 

Capo III

AIUTI "DE MINIMIS"

 

     Art. 39. Aiuti a finalità regionale per l’internazionalizzazione delle imprese [44]

1. Allo scopo di promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, per l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e medie imprese operanti in Sicilia, singole o associate, secondo la definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell’impresa prestati da consulenti esterni.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 70 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.

 

     Art. 40. Enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità.

     1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi, nell'ambito del "de minimis", per la costituzione ed avviamento di enti di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità e di organismi di attestazione della qualificazione delle imprese che partecipano ad appalti pubblici accreditati in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia. I contributi sono concessi a condizione che detti enti e organismi abbiano sede legale ed operativa in Sicilia. I contributi sono concessi fino a totale copertura delle spese di costituzione e nella misura dell'80 per cento delle spese di avviamento per i primi tre anni. Possono essere altresì concessi contributi nell'ambito del "de minimis" e fino all'80 per cento della spesa per la realizzazione e utilizzazione di laboratori di prova idonei alla certificazione.

 

     Art. 41. Servizi innovativi e qualità.

     1. L'Assessorato regionale dell'industria, attraverso convenzioni con strutture esterne per l'istruttoria e la valutazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei processi e dei prodotti e di sistemi di audit aziendale e ambientale, ivi comprese le spese per la formazione del personale, per l'utilizzazione e trasferimento di nuove tecnologie, per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e per ogni altro investimento utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore ai limiti della regola "de minimis". Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel Complemento di programmazione del POR 2000- 2006. La disciplina contenuta nello stesso Complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.

     2. All'attuazione del presente regime provvede un comitato nominato dall'Assessore regionale per l'industria istituito presso il medesimo Assessorato, presieduto dal direttore regionale per l'industria e composto: da un dirigente in servizio presso lo stesso assessorato, da un dirigente in servizio presso ciascuno degli Assessorati regionali della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della Presidenza, designati dai rispettivi assessori.

 

     Art. 42. Aiuti agli investimenti [45]

1. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è autorizzato ad attivare, in attuazione degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.

2. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 3.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, per assicurare la migliore definizione delle procedure, attiva con i soggetti beneficiari interventi di comunicazione e animazione territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati con le risorse relative all’assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

     Art. 42 bis. Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana [46]

1. Al fine di incentivare la nuova imprenditorialità, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile, nei territori della Rete Ecologica Siciliana (RES), gli aiuti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, nell’ambito delle finalità degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

3. Per il ciclo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

     Art. 43. Interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.

     1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 sono prorogati, nell'ambito del "de minimis", al 31 dicembre 2006.

     2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con apposita circolare determina, nel l'ambito dei servizi, i settori di intervento e, in presenza di risorse finanziarie, il termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare le istanze di ammissione ai contributi a pena di decadenza.

     3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca determina annualmente, con proprio decreto, le quote dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS e presso l'IRFIS S.p.A. da destinare al finanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.

     4. [47].

     5. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1997 sono soppresse le parole "relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività d'impresa e quelle".

     6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalità della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non è richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15 [48].

 

     Art. 44. Attività promozionali imprese editoriali.

     1. Allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese siciliane ad iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali in Italia e all'estero, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ricomprende anche la produzione libraria ed editoriale fra i settori merceologici in cui sono strutturati i programmi di attività promozionali in favore dei prodotti siciliani, a norma dell'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni [49].

     2. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 non deve comunque superare la misura fissata dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis".

 

     Art. 45. Laboratori e informatizzazione per attività didattiche.

     1. Al fine di favorire l'imprenditorialità nel settore delle attività didattiche, formative, scolastiche ed accademiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", alle piccole e medie imprese come definite a livello comunitario contributi per la realizzazione o l'ammodernamento di laboratori didattici e l'acquisto di attrezzature informatiche e telematiche. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 46. Imprese operanti nel terzo settore.

     1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditoria nel terzo settore l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti, nell'ambito del "de minimis", alle piccole imprese, come definite a livello comunitario, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operano nei settori previsti dalla scheda tecnica della misura 4.1.3.a del POR 2000-2006, per l'investimento iniziale produttivo con intensità massima dell'aiuto del 35 per cento in ESN, al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL.

     2. Possono accedere ai benefici previsti dal presente regime d'aiuto le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva. Devono, altresì, avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione e mantenerla, a condizione di decadenza, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

     3. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo aggiuntivo, nell'ambito del "de minimis", a copertura totale delle spese per servizi di tutoraggio.

 

     Art. 47. Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale [50]

1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione e divulgazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali, letterari e culturali regionali compreso il patrimonio culturale contemporaneo.

2. L’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici e fondazioni, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore delle presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la ricerca, trascrizione e/o traduzione, produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere, finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1, ivi comprese le opere letterarie originali e/o inedite quali romanzi, novelle e racconti di autori siciliani che parlino della Sicilia e quivi siano ambientate nonché di ristampa, anche attraverso una specifica collana, delle opere edite di autori siciliani di chiara fama. Detto contributo nel caso di progetti promossi da grandi imprese, così come individuate dalle vigenti normative, si riduce al 30 per cento delle spese sostenute. L’aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia è concesso alle condizioni e non può comunque superare i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" dalla normativa comunitaria.

3. Le agevolazioni sono concesse dall’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione previo parere di una Commissione presieduta dal Dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea o suo delegato e composta dai Dirigenti dei servizi beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali regionali e dal Direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana.

La Commissione è nominata con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

4. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.

 

TITOLO V

ARTIGIANATO

 

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 48. Aiuti all'investimento. [51]

     [1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:

     a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro 750.000. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS [52];

     b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;

     c) in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca [53].

     2. E' data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.

     3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.

     4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.

     5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fideiussioni assicurative.

     6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.

     7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo [54].

     8. I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.

     9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.

     10. Nel caso di comprovata e persistente inefficace applicazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può, previo preavviso, avocare la gestione diretta degli stessi, attraverso l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi [55].]

 

     Art. 49. Artigianato di servizi. [56]

 

Capo II

AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 50. Aiuti per l'apprendistato.

     1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell'emigrazione.

     2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.

     3. [57].

     4. [58].

     5. [59].

     6. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi.

     7. [60].

     8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.

 

     Art. 51. Aiuti per la costituzione di forme associative. [61]

     [1. [62].

     2. [63].

     3. [64].

     4. Le disposizioni procedurali di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della presente legge.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.]

 

Capo III

AIUTI "DE MINIMIS"

 

     Art. 52. Crediti di gestione. [65]

     1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:

a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;

b) finanziamento per credito d’esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69;

c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell’attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89.

2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.

3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

 

     Art. 53. Contributi per la partecipazione a mostre e fiere.

     1. I contributi previsti agli articoli 57 e seguenti della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono erogati nella misura stabilita dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".

     2. [66].

     3. [67].

     4. Ai fini dell'attuazione del programma riguardante la propaganda dei prodotti siciliani di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'aiuto alle singole imprese può essere concesso nell'ambito del "de minimis".

 

     Art. 54. Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere. [68]

 

     Art. 55. Agevolazioni concesse dall’Artigiancassa [69]

1. Il fondo istituito presso l’Artigiancassa S.p.A. con l’articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:

a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;

b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;

c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. L’Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.A., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l’intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.

4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.A. da porre a carico del fondo stesso.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 56. Infrastrutture produttive.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere finanziamenti senza onere di restituzione fino al 100 per cento della spesa occorrente per la creazione, il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione funzionale e gestionale di infrastrutture pubbliche strategiche e di supporto al sistema produttivo.

 

     Art. 57. Contributi aree attrezzate.

     1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere, riservando una quota delle risorse finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere [70].

     2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.

     3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà al valore di mercato alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione [71].

     4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni è abrogato [72].

     5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati da prescrizioni attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi, ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità [73].

     6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese medesime, i comuni e i consorzi per le aree di sviluppo industriale possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza oneri finanziari a carico dei propri bilanci. L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio [74].

     7. Ricevuta l'istanza, l'autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta [75].

     8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore a dieci milioni di euro, l'autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore [76].

     9. [In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese] [77].

     10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere indenne l'autorità espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e contestualmente all'insediamento, le relative opere di urbanizzazione primaria [78].

     11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti [79].

     12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 [80].

     13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento [81].

 

     Art. 57 bis. Aiuti per insediamenti produttivi [82]

1. Al fine di promuovere azioni volte a favorire il rapido sviluppo degli insediamenti artigianali e commerciali all’ingrosso, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di:

a) consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall’articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, in possesso della titolarità dell’area oggetto dell’intervento; a tali consorzi può essere concesso un apposito finanziamento;

b) piccole e medie imprese o consorzi di piccole e medie imprese per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attività produttiva e di commercio all’ingrosso o per l’acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all’investimento produttivo o per attività produttive su cui insediare opifici artigianali;

c) piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere alla realizzazione di servizi all’interno delle medesime aree o costituire in forma associata mercati commerciali all’ingrosso o per l’acquisto di opifici all’interno di aree artigianali di proprietà comunale anche per imprese ivi insediate.

3. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 150 milioni di euro.

 

     Art. 58. Limiti dimensionali dell'impresa artigiana.

     1. Ai fini dei requisiti richiesti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 59. Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

     1. [83].

     2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

     3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni concesse i detenuti che scontino la pena in forma alternativa al carcere e che, successivamente all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti a rientrare nella struttura carceraria per fatti sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità carceraria alla prosecuzione dell'attività.

 

TITOLO VI

COMMERCIO

 

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 60. Aiuti all'investimento. [84]

     1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l’acquisto, la costruzione, ivi compresa l’acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l’adattamento e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;

b) l’acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell’investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all’innovazione tecnologica, all’acquisto di programmi gestionali per l’informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell’investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall’articolo 16.

4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locale purché avente sede in Sicilia da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l’accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati [85].

4 ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locale antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l’accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati [86].

4 quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4 bis. e 4 ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall’Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi [87].

4-quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attività esercitata [88].

5. [Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell’ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall’Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca] [89].

6. [Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni] [90].

7. [Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15] [91].

8. [Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100 milioni di euro] [92].

 

Capo II

AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 61. Aiuti per l'apprendistato.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi [93].

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.

 

Capo III

AIUTI "DE MINIMIS"

 

     Art. 62. Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali [94]

1. Al fine di promuovere azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell’ambito dei centri commerciali naturali, così come definiti dall’articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n.

10 e successive modificazioni, e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei medesimi contesti, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti a favore di piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali insediati nei predetti centri.

2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al decreto assessoriale dell’11 febbraio 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997.

3. I contributi, sia a favore di consorzi di PMI commerciali insediati in centri commerciali naturali che delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei predetti centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 60 milioni di euro.

 

     Art. 62 bis. Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione [95]

1. Al fine di promuovere azioni volte a migliorare l’offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, per finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione.

2. I progetti integrati di cui al comma 1 possono essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, con esclusione dei prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso la costituzione di joint venture.

3. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 60 milioni di euro.

 

     Art. 63. Crediti a breve termine.

     1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:

     a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L’apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all’esercizio dell’attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L’apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non può comunque superare l’importo di euro 200 mila [96];

     b) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila [97];

     c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio [98];

     d) [contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 30 giugno 2005, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio] [99].

     2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.

     3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.

     4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:

     a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;

     b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.

 

     Art. 64. Indennizzo commercio su aree pubbliche.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo ai commercianti su aree pubbliche, all'ingrosso o al dettaglio, operanti in Sicilia che abbiano subito danni alle merci o alle attrezzature o un calo di vendite provocati da eventi atmosferici che si protraggano per periodi superiori a sette giorni consecutivi.

     2. L'indennizzo è erogato per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio sulla base della certificazione dell'evento dannoso rilasciata dal comune e attestante che il richiedente ha ivi esercitato la propria attività nelle giornate in cui si è verificato l'evento medesimo. La misura dell'indennizzo è determinata forfettariamente dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in ragione delle disponibilità di bilancio, è commisurata al fatturato annuo e non può comunque superare l'importo massimo di lire 3 milioni l'anno. Il contributo è concesso sulla base di apposita istanza presentata presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dall'evento dannoso.

 

     Art. 65. Aiuti ai consorzi di produttori [100]

1. Allo scopo di favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali e agricole, nonché dei prodotti della pesca e dei loro relativi trasformati, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria. Gli aiuti possono essere concessi ai consorzi di produttori, appartenenti anche a settori merceologici diversi, per la costituzione di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 30 milioni di euro.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 66. Fondo IRFIS per il commercio.

     1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prosegue la sua attività operativa sino alla data di perfezionamento della convenzione con il nuovo ente gestore e comunque fino alla data, comunicata dallo stesso ente, in cui il nuovo fondo sarà operativo.

     2. Le somme destinate alle finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, rimangono nella disponibilità dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A ed affluiscono in un apposito fondo a gestione separata, alla cui gestione provvede direttamente l'Istituto fino al completo esaurimento delle disponibilità.

     3. L'IRFIS è tenuto a trasmettere, semestralmente, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca una dettagliata relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse, accompagnata dall'elenco delle imprese che nel corso del semestre hanno ottenuto la concessione dei benefici e da quello delle imprese nei confronti delle quali è stato altresì disposto il pagamento del relativo contributo sugli interessi.

     4. Per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per quella dei finanziamenti in essere alla data della piena operatività del fondo di cui all'articolo 60 per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è riconosciuto un compenso, da porre a carico delle disponibilità del fondo stesso e di quelle conseguite con i rientri finanziari in essere, analogo a quello previsto per la gestione del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

     5. Le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le quali alla data in cui il nuovo fondo sarà operativo l'apposito Comitato di gestione non ha deliberato la destinazione, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento in essere, confluiranno al fondo a gestione separata istituito con l'articolo 60 [101].

     6. Per la gestione del fondo all'ente è riconosciuto un compenso analogo a quello previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, da porre a carico dello stesso fondo.

 

TITOLO VII

INDUSTRIA

 

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 67. [102]

     1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di apposito bando o avviso, contributi in favore delle piccole e medie imprese industriali, secondo la definizione comunitaria, che realizzano nel territorio della Regione siciliana programmi di investimento nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, i criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

     3. I contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli stessi progetti con altre agevolazioni di provenienza comunitaria, nazionale o regionale.

     4. L'aiuto può in alternativa consistere in:

     a) contributi in conto interessi;

     b) contributi in conto canoni, nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;

     c) contributi in conto capitale o in conto impianti;

     d) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;

     e) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento Finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui fondi disciplinati dal presente articolo.

     5. Ai fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti esenti previsti dal presente articolo per il periodo 2005-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di euro 50 milioni.

 

     Art. 68. Prestiti partecipativi.

     1. L'aiuto riguardante i prestiti partecipativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 è prorogato al 31 dicembre 2006 ed è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, nel rispetto del massimale del 35 per cento in ESN al quale è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 200 miliardi.

 

     Art. 69. Energia da fonti rinnovabili.

     1. Al fine di incrementare la produzione di risorse energetiche rinnovabili l'Assessore regionale per l'industria concede aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia alternativa per le spese di investimento fino a 100 miliardi di lire per iniziativa, secondo le modalità stabilite nel complemento di programmazione.

     2. Per investimenti superiori alla soglia dei 100 miliardi di lire si provvede con gli strumenti della programmazione negoziata.

     3. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato altresì a concedere alle imprese contributi a fondo perduto non superiori a lire 5 miliardi, nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per investimenti connessi al miglioramento dell'efficienza energetica, della protezione dall'inquinamento e della difesa del suolo.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 400 miliardi.

     5. I progetti di investimento di cui al presente articolo sono singolarmente notificati alla Commissione europea nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.

     6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.

 

     Art. 69 bis. [103]

     1. Al fine di favorire la progressiva autosufficienza energetica, attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti esclusivamente alternative e rinnovabili, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere l'aiuto di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi di sperimentazione con i comuni, i consorzi per le aree di sviluppo industriale e gli istituti autonomi case popolari per la realizzazione di isole energetiche ovvero di utenze complesse energeticamente autosufficienti per 24 ore su 24, ad elevata sostenibilità ambientale, ad eccezione delle situazioni di emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge.

     2. Al fine di una applicazione combinata delle diverse fonti energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante composto organico è considerato equivalente a combustibile derivato da rifiuti (C.D.R.).

     3. In sede di prima applicazione, in presenza di accordi sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1, i progetti sono presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i contributi sono concessi previa valutazione dei costi e dei benefici effettuata da un'apposita commissione di tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 70. Aiuti per il riuso e riciclo dei rifiuti.

     1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi, non superiori a lire 12 miliardi, finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso e il riciclo di rifiuti e scarti di produzione ovvero per l'utilizzazione delle materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili fondati su tecnologie che salvaguardino l'ambiente. Sono ammesse a contributo anche le spese per l'acquisto di terreni nelle aree occorrenti allo svolgimento delle attività. L'intensità dell'aiuto è pari ai massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, per gli aiuti a finalità regionale.

     2. L'aiuto è concesso altresì per le stesse finalità di cui al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 69 a condizione che venga presentato un progetto integrato per investimenti che siano finalizzati sia al riuso e/o riciclo di rifiuti e scarti di produzione sia alla produzione di energia. Il contributo complessivamente non può superare i massimali previsti per le regioni di cui all'articolo 87, lettera a), paragrafo 3, del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

Capo II

AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 71. Aiuti per l'apprendistato.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti attività industriali.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 350 miliardi.

Capo III

AIUTI "DE MINIMIS"

 

     Art. 72. Finanziamento commesse e contributi in conto interessi. [104]

     1. In favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, si applicano sino al 31 dicembre 2006 i seguenti interventi agevolativi nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea nell'ambito del "de minimis":

     a) contributo in conto interessi previsto dall'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;

     b) finanziamento alle commesse di cui al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, come disciplinato dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;

     c) contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali.

     d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'articolo 20 della legge 18 febbraio 1986, n. 7 [105].

TITOLO VIII

COOPERATIVE SOCIALI

Capo I

AIUTI NON A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 73. Aiuti all'occupazione e alla formazione.

     1. Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni riguardanti gli aiuti all'occupazione e alla formazione previsti dalla presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 74. Cooperative sociali.

     1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali. Le competenze della Regione sono esercitate dall'Assessore per gli enti locali.

TITOLO IX

TURISMO

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

 

     Art. 75. Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica [106]

1. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, un regime di aiuti all’investimento iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, consistente nella erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell’importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento dell’importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere altresì concessi conformemente alle condizioni e ai limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Gli aiuti non possono riguardare gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attività economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione elaborati dalla Regione per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e di selezione delle stesse, la copertura geografica dei vari bandi, i settori e le tipologie di attività ammissibili per ciascun bando in conformità a quanto previsto nei corrispondenti obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell’Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all’annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6.

4. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alla condizione che l’impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l’attività relativa all’investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell’investimento. La violazione di tale impegno comporta l’obbligo in capo all’amministrazione di revocare i contributi concessi e recuperare le quote materialmente erogate. La cessione, nel periodo di cinque anni successivo alla data di entrata a regime dell’investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all’acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessità di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall’amministrazione regionale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente a condizione che il beneficiario, prima dell’avvio dell’investimento, abbia presentato istanza di contributo ed abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell’amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime, pur con riserva di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per data di avvio dell’investimento si intende la data di stipula del primo contratto relativo all’acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all’investimento. L’eventuale accertamento a posteriori dell’avvenuto avvio dell’investimento in data antecedente alla conferma dell’amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, comporta l’obbligo della revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.

7. Per la selezione e gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.

8. Anche successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni contenute all’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, resta ascritta alla competenza dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l’individuazione delle aree geografiche sedi degli investimenti agevolabili con relativa priorità e la indicazione delle tipologie di attività e di investimento prioritarie.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini della comunicazione sull’ammontare degli aiuti prevista dal regolamento comunitario di esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in forza del presente articolo per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare complessivamente l’importo di 490 milioni di euro.

 

     Art. 76. Contributi sulle operazioni di mutuo.

     1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:

     a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico- alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

     b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lettera a).

     2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:

     a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

     b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;

     c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico- alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

 

     Art. 77. Contributi in conto capitale.

     1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 76 è determinato nella misura del 35 per cento del costo ammissibile dell'investimento.

     2. Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione al termine dei lavori ed al collaudo delle opere o con erogazioni graduali in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.

     3. Su richiesta dell'impresa turistica e dietro presentazione di apposita fidejussione può essere concessa una anticipazione pari al 50 per cento del contributo in conto capitale.

     4. L'anticipazione è erogata dopo che l'impresa turistica ha realizzato la quota di investimento a proprio carico, pari alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e quella oggetto del contributo in conto capitale e di quello in conto interessi. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento.

 

     Art. 78. Contributi in conto interessi.

     1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 75 per cento del costo ammissibile dell'investimento [107].

     2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento ed è determinato nella misura del 5 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui [108].

     2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese turistiche finanziate ai sensi degli articoli 76 e seguenti [109].

     2 ter. In ogni caso i contributi sulle operazioni di mutuo di cui agli articoli 76 e seguenti non possono complessivamente superare la misura massima stabilita nel comma 1 [110].

     3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.

 

     Art. 79. Presentazione delle domande.

     1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 76 devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti al fine di classificare l'azienda in base ai requisiti posseduti, nonché esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     2. Possono usufruire dei contributi, oltre ai proprietari dell'impianto, anche le imprese che l'hanno in gestione o in affitto e dimostrino di avere la disponibilità del bene oggetto dell'investimento per tutta la durata del finanziamento richiesto.

 

     Art. 80. Convenzione.

     1. I rapporti tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 76 sono regolati da apposita convenzione che deve indicare:

     a) l'iniziativa da realizzare ed il costo complessivo

dell'investimento ammesso, con esclusione dei costi relativi all'IVA,

comprensivi di competenze tecniche e di eventuali oneri di concessione ed

urbanizzazione;

     b) i termini di inizio dei lavori, che non devono essere precedenti alla presentazione dell'istanza e di attuazione degli stessi;

     c) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto capitale;

     d) l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi da corrispondere direttamente in rate semestrali all'istituto mutuante;

     e) le modalità di controllo e le garanzie da prestarsi a cura del beneficiano.

 

     Art. 81. Vincolo alla destinazione ed all'investimento.

     1. Gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76 sono vincolati alla destinazione ad uso alberghiero per tutta la durata del mutuo. Tale vincolo deve essere registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari competente e trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti prima dell'erogazione del contributo regionale. Il vincolo di destinazione sull'impianto perdura anche in caso di estinzione anticipata, fino all'ipotetica durata del mutuo.

     2. Nel caso di mutamento di destinazione o di chiusura al pubblico dell'attività, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate opportunamente rivalutate.

     3. In caso di fallimento l'istituto di credito deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che sospende immediatamente l'erogazione del contributo con l'adozione di un provvedimento di revoca. In caso di ritardato pagamento l'istituto di credito deve dare immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che provvede a sospendere l'erogazione sino a quando lo stesso istituto non comunichi la regolarizzazione della rata di mutuo da parte dell'impresa interessata.

     4. Per gli impianti e le opere finanziati ai sensi dell'articolo 76, l'investimento dell'impresa beneficiaria deve essere mantenuto per un periodo minimo di cinque anni.

 

     Art. 82. Varianti ai progetti.

     1. Ogni variante di carattere sostanziale che le imprese turistiche intendano apportare ai progetti deve essere sottoposta preventivamente all'esame dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     2. Quando le varianti comportano una spesa inferiore o pari a quella ammessa ai benefici di cui all'articolo 76, sempreché dette varianti siano riconosciute necessarie dagli organi competenti e determinino menomazione dei requisiti tecnici essenziali del progetto che hanno comportato l'inclusione nella graduatoria ed il relativo punteggio, le agevolazioni stesse vengono, a seconda dei casi, ridotte o confermate in relazione alla spesa relativa alle opere che si intendono effettivamente eseguire.

     3. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha facoltà di eseguire accertamenti in ordine ai progetti presentati, nonché al mantenimento della destinazione totale o parziale dell'impianto finanziato ad attività ricettiva.

 

     Art. 83. Divieto di cumulo.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 75 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 76.

     2. In ordine al medesimo investimento i beneficiari non possono cumulare le agevolazioni previste dal presente Titolo con altre agevolazioni previste da normative regionali, statali o comunitarie.

 

     Art. 84. Sanzioni.

     1. La violazione dei contratti di lavoro e/o delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, sancita in sede giudiziaria, dà luogo alla risoluzione del rapporto negoziale ed al recupero dei contributi erogati secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

 

     Art. 85. Sostituzione ed abrogazione di norme.

     1. La normativa di cui al presente titolo sostituisce, per quanto attiene il settore ricettivo, le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che rimangono in vigore solo per quanto è con essa compatibile e per gli interventi già ammessi a finanziamento.

     2. L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ha applicazione esclusivamente con riferimento agli stanziamenti già autorizzati sul capitolo 87523 per gli esercizi finanziari 1998-2000 e per quelli disposti in attuazione della delibera CIPE 5 agosto 1998.

 

     Art. 86. Norma transitoria.

     1. Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in esse previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2, dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento [111].

     2. Il tasso di interesse annuo a carico dei mutuatari per le operazioni di mutuo di cui alla legge 12 giugno 1976, n. 78, è ridotto di 2,5 punti percentuali per i mutui definitivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 [112].

 

     Art. 87. Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale. [113]

     [1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.

     2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:

     a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;

     b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;

     c) la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristica;

     d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;

     e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;

     f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.

     3. Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:

     a) la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;

     b) l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;

     c) la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;

     d) la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;

     e) l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;

     f) l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.

     4. I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL della spesa ammessa a finanziamento.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.

     6. L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 75 per cento della spesa ammissibile [114].

     7. Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.]

Capo II

AIUTI "DE MINIMIS"

 

          Art. 88. Aiuti al bed and breakfast.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione [115].

     1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati [116].

     2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

     4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

     5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.

     6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici [117].

     7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente [118].

     8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

     9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.

     10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure :

     a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;

     b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;

     c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto [119].

     11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

     12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale [120].

     13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

     14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge [121].

 

     Art. 89. Promozione attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale.

     1. Al fine di promuovere le attività agrituristiche, turistiche e artigianali in contesto rurale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli operatori del settore un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di azioni di promozione delle predette attività. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alla realizzazione di materiale divulgativo e promozionale, ivi incluse le spese di consulenza, da diffondere anche su reti telematiche e mezzi di comunicazione di massa.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

     3. Il contributo è concesso nell'ambito del "de minimis". Nel rispetto di tale massimale possono essere ammesse a finanziamento anche le spese per la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere.

 

     Art. 90. Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica [122]

1. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica per la realizzazione di iniziative a sostegno della commercializzazione dell’offerta turistica regionale, finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

2. Il contributo è fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili e documentati.

3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le seguenti attività:

a) realizzazione di materiale pubblicitario esclusivamente riferito alla offerta siciliana commercializzata;

b) organizzazione nella Regione di eventi congressuali, nei periodi da individuarsi con il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al comma 5, al fine della destagionalizzazione;

c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione della partecipazione dell’impresa ad una fiera o mostra in Italia o all’estero;

d) la realizzazione nella Regione di educational tour rivolti ad operatori e giornalisti;

e) la realizzazione di progetti volti a favorire l’integrazione tra le imprese della filiera turistica, promossi da società a partecipazione pubblica o mista pubblica/privata;

f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati per la fruizione delle risorse turistiche dell’Isola e l’accoglienza nelle strutture ricettive.

4. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione della offerta turistica, un contributo di euro 800 mensili, alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica localizzate nel territorio della Regione, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2009. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in misura proporzionale tra l’importo delle richieste che perverranno all’Assessorato e le risorse disponibili, nonché a condizione che:

a) il livello di occupazione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla data del 31 dicembre 2008, non subisca riduzione nel corso del 2009;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e selezione delle stesse, le spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all’attuazione degli interventi..

 

     Art. 91. Contributi per i sistemi di teleprenotazione.

     1. Al fine di sostenere gli operatori turistici che intendono intraprendere azioni di promozione e gestione della commercializzazione dell'offerta turistica, attraverso l'attivazione di sistemi di teleprenotazione centralizzata dell'offerta ricettiva e per la nautica da diporto, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi pari al 50 per cento della spesa ammissibile, sino al massimo di 100 mila euro a consorzi anche temporanei costituiti:

     a) tra gestori di strutture ricettive;

     b) tra gestori di porti turistici o approdi turistici.

     2. Le spese ammissibili sono quelle relative a hardware, software e consulenze informatiche per la realizzazione di pagine WEB.

TITOLO X

CONSORZI FIDI

 

     Art. 92. Fondo di garanzia. [123]

     [1. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo. Le competenze per i consorzi costituiti ai sensi del predetto articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono esercitate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     2. La controgaranzia del fondo regionale è concessa ai consorzi fidi di primo e secondo grado a fronte di garanzie dirette prestate per tutte le operazioni finanziarie poste in essere dal sistema creditizio a breve, medio e lungo termine, prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a sostegno delle attività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite in forma singola o associata.

     3. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e fa capo a un comitato di gestione nominato dal Presidente della Regione, su designazione degli Assessori competenti per materia, e composto rispettivamente da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria, da due dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da due dirigenti dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, da un dirigente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e da tre rappresentanti dei consorzi fidi scelti su terne indicate rispettivamente dai consorzi fidi industriali, commerciali e artigianali.

     4. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90 per cento dell'importo garantito dai consorzi fidi.

     5. La controgaranzia è concessa a condizione che i tassi di interesse applicati alle imprese per le operazioni di finanziamento siano quelli previsti dall'articolo 16.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi fidi di imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

     7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.]

 

     Art. 93. Agevolazioni su operazioni creditizie. [124]

     [1. Gli Assessorati regionali competenti possono affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, che abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo [125].

     2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziate per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.

     3. Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.

     4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado [126].]

 

     Art. 94. Consorzi fidi di primo e di secondo grado. [127]

     [1. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, 6 maggio 1981, n. 96, 23 maggio 1991, n. 34, 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fidejussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.

     2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine [128].

     3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.

     4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003 e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi [129].

     4 bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi [130].

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.]

 

     Art. 95. Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado.

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4 che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.] [131]

     [2. L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno sette consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.] [132]

     [3. L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.] [133]

     [4. Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.] [134]

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia [135].

 

     Art. 96. Contributo spese costituzione e gestione consorzi fidi. [136]

     [1. Per favorire la costituzione dei consorzi di secondo grado di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di nuova costituzione contributi sulle spese di costituzione e su quelle di gestione relative ai primi tre esercizi sociali, in misura decrescente pari rispettivamente al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese sostenute.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10.000 milioni.]

 

     Art. 97. Statuti consorzi fidi. [137]

     [1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:

     a) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;

     b) l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;

     c) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine [138];

     d) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

     e) la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;

     f) la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

     g) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

     2. Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:

     a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi [139];

     b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;

     c) la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;

     d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale [140].

     3. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".

     4. Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati. Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili [141].

     5. Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso [142].

     6. I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione [143].]

 

     Art. 98. Disposizioni esecutive. [144]

     [1. Le disposizioni esecutive concernenti i consorzi fidi continuano ad applicarsi con le modifiche previste dal presente Titolo. I necessari adeguamenti ai vigenti atti normativi esecutivi sono adottati dalle stesse autorità e con le medesime procedure.]

 

     Art. 99. Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca.

     [1. La Regione promuove lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e della pesca singole o associate.] [145]

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente può concedere ai consorzi fidi le seguenti agevolazioni:

     [a) contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese associate nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia] [146];

     b) contributi per l'attività d'informazione, consulenza, assistenza alle imprese agricole singole ed associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché per la prestazione di servizi volti al miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese [147].

     [3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta e non possono essere di importo superiore all'ammontare complessivamente sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi.] [148]

     4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta per un importo non superiore a 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni e per una misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

     [5. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale competente definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi integrativi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.] [149]

     [5 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni.] [150]

 

TITOLO XI

AGRICOLTURA

Capo I

AIUTI ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE

E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

 

     Art. 100. Investimenti nelle aziende agricole.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad applicare, in regime di cofinanziamento, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo previsto dal POR, riguardanti gli interventi per investimenti aziendali. Con le stesse dotazioni possono essere concessi aiuti addizionali per gli investimenti aziendali previsti nel POR riguardanti la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, nonché la conservazione dei paesaggi tradizionali.

     3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

 

     Art. 101. Investimenti nelle aziende agricole: interventi complementari.

     1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 100 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie di sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 100.

     2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

 

     Art. 102. Insediamento dei giovani agricoltori.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare gli interventi volti all'insediamento dei giovani agricoltori previsti all'articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/1999 in conformità alla corrispondente misura del POR 2000-2006.

 

     Art. 103. Misure di sviluppo rurale.

     1. Il piano di sviluppo rurale previsto dalle disposizioni del Capo II, Titolo III, del Regolamento CE n. 1257/1999 è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. All'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     2. Ad integrazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999, sono destinate dotazioni finanziarie regionali per la concessione di finanziamenti supplementari, nel periodo 2000-2006, volti alla realizzazione delle azioni previste ed entro i limiti degli importi autorizzati nel medesimo piano.

     3. Per l'erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria relativi all'individuazione e alle funzioni dell'ente pagatore.

     4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, gli aiuti di cui al Capo IV del Regolamento CE n. 1257/1999, anche in misura inferiore ai massimali fissati all'articolo 12 del predetto Regolamento.

 

     Art. 104. Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere per il periodo 2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti dall'imposizione del vincolo.

     2. Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiano a porre in essere la presente misura agroambientale per un periodo minimo di sei anni.

     3. Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo e ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a definire gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea per la predetta valutazione.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

 

     Art. 105. Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     1. In attuazione del Capo VII, Titolo II, del Regolamento CE n. 1257/1999, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare sostegno finanziario agli investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare dotazioni aggiuntive alle risorse previste nel POR 2000-2006, entro l'importo massimo e alle stesse condizioni previste dal POR, riguardanti gli interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le predette dotazioni possono essere utilizzate come anticipazione sulle quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale per le analoghe azioni previste nel POR 2000-2006.

 

     Art. 106. Interventi complementari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     1. Con le dotazioni aggiuntive di cui all'articolo 105 possono essere finanziati progetti riguardanti settori non contemplati nell'ambito del POR 2000-2006 a condizione che, nel caso in cui comportino un aumento di produzione a livello regionale, esistano sufficienti garanzie che tale produzione trovi sbocchi normali di mercato. La scelta dei settori è effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando che i relativi aiuti possono essere concessi con lo stesso limite all'importo degli investimenti e all'intensità dell'aiuto stabilito all'articolo 105.

     2. I singoli interventi di cui al presente articolo non possono essere posti in esecuzione se non sono stati previamente notificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del trattato CE e autorizzati dalla Commissione europea.

 

     Art. 107. Servizi innovativi e qualità.

     1. Alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un contributo per spese riguardanti:

     a) l'acquisizione di certificazione di sistemi di qualità e di gestione ambientale, compresi i sistemi obbligatori di igiene e sicurezza dei processi e dei prodotti, incluse le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica, per la certificazione sanitaria e di qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;

     b) l'utilizzazione di software, servizi e consulenze, legati ai processi di informatizzazione dell'azienda e all'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, all'introduzione di tecnologie pulite;

     c) l'utilizzazione di ausiliari biologici e relativi servizi di assistenza per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti agroalimentari.

     2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Sono escluse le spese per impianti ed attrezzature.

     3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli ed alimentari, accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia. Il contributo è concesso a totale copertura delle spese sostenute per la costituzione del consorzio ed in misura decrescente per le spese di avviamento e gestione pari al 100 per cento per il primo anno e in misura decrescente del 20 per cento per gli anni successivi fino a un massimo di cinque anni.

     4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste istruisce le richieste per sottoporle direttamente alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.

     5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

 

     Art. 108. Apicoltura e bachicoltura [151].

     1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del P.O.R., i seguenti requisiti:

     a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;

     b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;

     c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

     3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro per azienda associata.

     4. Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

     5. Sono abrogati gli articoli 4 e 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65.

 

     Art. 109. Allevamenti di struzzi.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli e associati, anche all'interno di un'azione di riconversione degli allevamenti avicoli, aiuti agli investimenti per l'impianto, l'ampliamento, il miglioramento qualitativo degli allevamenti di struzzi, nonché per la realizzazione o l'adeguamento di strutture per la macellazione e la lavorazione dei relativi prodotti.

     2. Gli aiuti sono concessi a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR, i seguenti requisiti:

     a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali;

     b) dimostrazione della redditività dell'azienda oggetto dell'intervento;

     c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

     3. L'aiuto è concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti fino a 500.000 euro per azienda singola e a 1.500.000 euro per azienda associata. Tali limiti possono essere aumentati rispettivamente a 1.000.000 di euro per azienda singola e 2.500.000 di euro per azienda associata nel caso di investimenti per la macellazione e lavorazione dei relativi prodotti.

     4. Sono ammessi a finanziamento, nell'ambito degli investimenti aziendali:

     a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all'allevamento di struzzi, alla macellazione delle carni e alla lavorazione dei relativi prodotti;

     b) la realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature mobili;

     c) il primo acquisto dei capi di allevamento per l'avvio dell'attività;

     d) l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti per l'utilizzazione idrica.

     5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione o l'adeguamento, anche attraverso la realizzazione di apposite linee di macellazione, dei macelli gestiti da enti e soggetti pubblici, per la macellazione delle carni degli struzzi fino al 50 per cento della spesa. La rimanente parte è a carico degli enti locali e altri soggetti pubblici.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 18 miliardi.

 

     Art. 110. Elicicoltura.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti agli investimenti per l'impianto e l'ampliamento degli allevamenti di chiocciole nonché per la loro trasformazione e commercializzazione. L'aiuto è concesso alle piccole e medie imprese, costituite in forma singola o associata, nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate e per investimenti fino a 500.000 di euro per azienda singola e a 1.500.000 di euro per azienda associata [152].

     2. Sono ammessi a finanziamento:

     a) l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali, compresa la costruzione di recinzioni, adibiti all'allevamento delle chiocciole nonché alla loro trasformazione e commercializzazione;

     b) la ricerca idrica e la realizzazione di impianti di irrigazione.

     3. I regimi di aiuto previsti dal presente articolo sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 26 del 4 aprile 1962.

     3 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 3 milioni di euro [153].

 

     Art. 111. Crediti a breve termine.

     1. Per fare fronte alle difficoltà di accesso al credito, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere prestiti agevolati a breve termine aventi durata annuale per le spese di conduzione e gestione aziendale alle imprese di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato CE.

     2. Il prestito di cui al comma 1 è rinnovabile di anno in anno alle stesse condizioni.

     3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interesse nella misura definita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e autorizzata dalla Commissione europea.

     4. Nel rispetto delle finalità delle misure di aiuto di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste definisce nelle schede tecniche di accompagnamento al testo e nelle fasi successive del procedimento di controllo comunitario gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di compatibilità comunitaria, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle relative raccomandazioni e disposizioni comunitarie attuative in materia di notifica.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

 

     Art. 112. Organizzazioni dei produttori.

     1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare dei contributi anche le organizzazioni dei produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori di intervento. In quest'ultimo caso sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

     2. L'importo dei contributi può raggiungere la misura massima del 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi dell'anno stesso. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di costituzione o di ampliamento dell'attività. Sono ammissibili ai contributi le spese riguardanti:

     a) i costi per ottenere la disponibilità della sede

dell'organizzazione;

     b) l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e le attrezzature informatiche;

     c) i costi del personale;

     d) le spese necessarie per il funzionamento ordinario;

     e) l'assistenza tecnica ed economica;

     f) l'assistenza giuridica e commerciale.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

 

     Art. 113. Massimali degli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

     1. Gli aiuti rientranti nella disciplina della sezione 14 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02, previsti dalla presente legge, in particolare quelli concernenti l'assistenza tecnica ed economica, giuridica e commerciale fornita alle organizzazioni dei produttori, la formazione professionale, la contabilità aziendale, la partecipazione a fiere, possono essere concessi fino a totale copertura della spesa entro l'importo globale massimo di 100.000 euro per beneficiario finale per un periodo massimo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, entro il 50 per cento dei costi ammissibili. Viene concesso tra le due possibilità l'aiuto di entità superiore. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si considera beneficiaria la persona che fruisce dei servizi.

 

     Art. 114. Organizzazioni interprofessionali.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi alle organizzazioni interprofessionali con sede operativa in Sicilia per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera agroalimentare i cui effetti avvantaggino tutti i settori della filiera medesima. In particolare i programmi possono riguardare le seguenti azioni:

     a) ricerche e osservatori di mercato;

     b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;

     c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità. Le azioni finanziate sono quelle previste dall'articolo 126, comma 2, lettere b) e c) per gli interventi sulla promozione.

     2. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e del 50 per cento per l'azione di cui alla lettera c) del comma 1.

     3. Per organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

     4. Le organizzazioni interprofessionali nello svolgimento della loro azione tengono conto degli interessi dei consumatori e perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

     a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

     b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso ricerche o studi di mercato;

     c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

 

     Art. 115. Avviamento di servizi, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese e società di servizi, aventi come scopo esclusivo la fornitura di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione per il settore agricolo e agroalimentare, un aiuto finalizzato all'avvio dell'attività in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

 

     Art. 116. Aiuti per l'apprendistato.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 100 miliardi.

 

     Art. 117. Formazione professionale in agricoltura.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere azioni per la formazione di imprenditori agricoli o forestali al fine dell'acquisizione delle competenze e conoscenze professionali adeguate allo sviluppo agricolo, forestale e rurale, nonché di quelle connesse all'attuazione delle misure agroambientali degli strumenti di programmazione comunitaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

 

     Art. 118. Sostegno all'attività forestale.

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse ambientali e forestali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti ai soggetti in possesso di superfici non agricole o di terreni agricoli con evidenti e perduranti condizioni di abbandono per investimenti volti all'incremento del patrimonio boschivo e/o alla realizzazione del manto vegetale, in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

     2. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di investimenti per il mantenimento e miglioramento dei soprassuoli forestali al fine di conservare e potenziare il grado di naturalità e di biodiversità ambientale di aree di particolare interesse e l'ottenimento di un corretto assetto ecomorfologico del territorio, nonché a promuovere la funzione economica, ecologica e sociale del bosco attraverso la realizzazione e/o il recupero di infrastrutture al servizio della fruizione pubblica e ricreativa in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

     3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per investimenti finalizzati

all'utilizzazione boschiva, alla prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni silvane in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

 

     Art. 119. Opere di miglioramento fondiario.

     1. Al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli imprenditori agricoli, del mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree rurali e della conservazione dei paesaggi tradizionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi agli imprenditori agricoli, in forma individuale od associata, per interventi volti alla conservazione di elementi del patrimonio rurale facenti parte dei fattori produttivi. L'aiuto è concesso, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della produttività, nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 75 per cento nelle zone svantaggiate, per investimenti di importo massimo di lire 1.000 milioni per aziende singole e di lire 2.000 milioni per aziende associate.

     2. Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento della capacità produttiva, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può concedere un aiuto supplementare unicamente a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di materiali tradizionali necessari per la conservazione del patrimonio architettonico rurale. In quest'ultimo caso l'aiuto è concesso fino al 75 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti, fino a un importo massimo di lire 200 milioni per azienda singola e 500 milioni per azienda associata.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

 

     Art. 120. Contabilità aziendale.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale agraria per almeno un quinquennio, un aiuto per un importo complessivo pari a lire 5.000.000 per azienda, che è erogato nell'anno successivo a quello della chiusura di ciascun esercizio contabile, ripartito in cinque quote annuali di lire 1.000.000.

     2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di accesso e di erogazione dell'aiuto.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 14 miliardi.

 

     Art. 121. Ricomposizione fondiaria.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposita convenzione valida per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario. A tal fine l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare interventi di ricomposizione fondiaria in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

 

     Art. 122. Ricomposizione fondiaria: interventi aggiuntivi.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si avvale dell'organismo fondiario nazionale, attraverso apposite convenzioni da stipulare per il periodo 2000-2006, per l'attività di riordino fondiario e per iniziative volte a incrementare la trasparenza e la mobilità del mercato fondiario e a favorire l'accesso, in particolare dei giovani agricoltori, al fattore produttivo fondiario, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 30 miliardi.

 

     Art. 123. Indennità compensativa pregressa.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999.

     2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.

 

     Art. 124. Contributi in favore delle associazioni di produttori riconosciute e dei gruppi di produttori agrumicoli e ortofrutticoli in prericonoscimento.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi di avviamento in favore delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CE n. 1035/72, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2200/96.

     2. L'importo massimo di tali contributi, in conformità all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al 5 per cento, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento [154].

     3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai gruppi di produttori che hanno presentato un piano di riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE n. 2200/96 aiuti per la costituzione e l'avviamento da erogarsi nei cinque anni successivi alla data di prericonoscimento e comunque non oltre il settimo anno. L'aiuto è concesso a copertura delle spese di costituzione e avviamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento CE 20/98 e comunque entro i seguenti massimali:

     a) fino a 100.000 euro per anno, per il primo e secondo anno;

     b) fino a 80.000 euro, per il terzo anno;

     c) fino a 60.000 euro, per il quarto anno;

     d) fino a 50.000 euro, per il quinto anno.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

 

     Art. 125. Commercializzazione prodotti agroalimentari.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare azioni al fine di promuovere la ricerca di sbocchi di mercato e valorizzare le produzioni tipiche e/o di qualità in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

 

     Art. 126. Promozione prodotti agroalimentari.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.

     2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:

     a) la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;

     b) iniziative nei diversi circuiti distributivi;

     c) attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;

     d) missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.

     3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c) è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.

     4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.

     6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali [155]:

     a) prima fascia, fino a un massimo di lire 100 milioni;

     b) seconda fascia, fino a un massimo di lire 50 milioni;

     c) terza fascia, fino a un massimo di lire 20 milioni [156].

     7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

 

     Art. 127. Modifica all'articolo 10 L.R. n. 24/87. [157]

 

     Art. 128. Consorzi di tutela e di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per le spese di costituzione e avviamento di consorzi di tutela e/o di commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per ogni altra spesa stabilita nelle corrispondenti misure del POR 2000-2006 ed in conformità alle stesse.

 

     Art. 129. Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali.

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti per gli investimenti per opere infrastrutturali in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000- 2006.

 

     Art. 130. Interventi per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato e difesa dalle calamità naturali.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti per l'introduzione di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di infrastrutture a carattere interaziendale e per la ricostituzione del patrimonio agricolo danneggiato purché tali interventi assicurino il mantenimento della produzione aziendale ai livelli presenti prima del verificarsi dell'evento calamitoso in conformità alle corrispondenti misure del POR 2000-2006.

 

     Art. 131. Interventi per la difesa dalle calamità naturali: premi assicurativi.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede agli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati, un aiuto pari all'80 per cento del premio assicurativo inerente la copertura delle perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali e ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali conformemente a quanto stabilito negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02. L'aiuto è concesso altresì nella misura del 50 per cento del premio assicurativo per la copertura delle perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, ad epizoozie e a fitopatie.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 35 miliardi.

 

     Art. 132. Danni causati da avverse condizioni atmosferiche.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni ed ai mezzi di produzione causati da gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità e venti sciroccali. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno.

     2. Nel caso di danni alle produzioni, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 20 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, in conformità a quanto previsto negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.

     3. Nel caso di danni ai mezzi di produzione poliennali, le relative perdite devono raggiungere la soglia minima del 10 per cento della produzione per il raccolto successivo a quello dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. La perdita reale complessiva relativa agli anni in cui la produzione è compromessa deve essere superiore ai livelli di soglia indicati al comma 2.

     4. Nel caso di danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste riconosce un indennizzo pari al 100 per cento dei costi effettivi per il ristoro dei danni stessi, a prescindere dal livello della soglia minima.

     5. Il valore dell'aiuto pagabile a titolo di indennizzo per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della produzione, rapportato al valore della produzione media per il prezzo medio, riferiti entrambi al periodo esaminato per la determinazione delle soglie di cui ai commi precedenti. Nel calcolo dell'aiuto devono essere considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 133 per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 400 miliardi.

 

     Art. 133. Danni causati da eventi eccezionali.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare a favore dei soggetti di cui all'articolo 132 aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.

     2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è condizionata all'autorizzazione comunitaria del provvedimento di intervento che deve essere specificatamente notificato alla Commissione europea. Il provvedimento è trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana contestualmente alla sua notifica alla Comunità europea.

 

     Art. 134. Aiuti agli allevatori.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli allevatori, singoli o associati, che aderiscono a piani di risanamento sanitario predisposti dalle autorità veterinarie o che per disposizioni di queste ultime hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto 11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.

     2. L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre anni.

     3. Al fine di evitare la sovracompensazione delle perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono decurtati eventuali altri benefici percepiti in attuazione di interventi pubblici per le stesse finalità.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.

 

     Art. 135. Ricerca nel settore agricolo.

     1. Al fine di assicurare lo sviluppo delle conoscenze nel settore primario, il trasferimento delle innovazioni, l'introduzione di nuove tecnologie nei prodotti o nei processi produttivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano regionale triennale della ricerca applicata e sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il piano triennale prevede anche linee di ricerca applicative riguardanti i metodi di produzione a basso impatto ambientale in analogia con quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del piano triennale, è autorizzato a stipulare, a seguito di selezione attraverso bandi pubblici, convenzioni con enti pubblici di ricerca e sperimentazione e con i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88. A questi ultimi sono destinate il 50 per cento delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Sono ammessi a finanziamento per l'importo complessivo i costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. I progetti di ricerca devono prevedere un diretto coinvolgimento dei Servizi allo sviluppo regionali facenti capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, nel rispetto delle linee individuate nel piano triennale, specifiche attività in risposta alle esigenze degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Devono inoltre prevedere la realizzazione di specifiche attività di trasferimento dei risultati a favore degli operatori regionali, nazionali, comunitari interessati ai risultati della ricerca.

     3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca volti alla messa a punto di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, di nuovi servizi o che comportino il miglioramento di quelli già esistenti, un contributo pari al 50 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 75 per cento lordo, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;

     b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrino all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" 96/C 45/06.

     4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle imprese che presentano progetti di ricerca precompetitiva volti alla concretizzazione dei risultati della ricerca di cui al comma 3 o di altri progetti di ricerca applicata già realizzati, da destinare ad un'immediata utilizzazione o immissione sul mercato, nella misura pari al 25 per cento dei costi connessi all'esecuzione delle attività previste nei progetti di ricerca e ritenuti ammissibili in conformità a quanto disposto nell'allegato II della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06". L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elevare il livello di aiuto, fino a un massimo del 50 per cento lordo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) maggiorazione del 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese;

     b) maggiorazione del 15 per cento per progetti di ricerca i cui obiettivi rientrano all'interno di progetti o programmi specifici realizzati nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a riconoscere ulteriori maggiorazioni, nel rispetto del limite massimo indicato, nei casi previsti dalla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 96/C 45/06.

     5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste destina il 70 per cento delle risorse finanziarie ai progetti di ricerca fondamentale previsti al comma 2, il 20 per cento ai progetti di ricerca industriale previsti al comma 3 ed il restante 10 per cento ai progetti per l'attività di sviluppo precompetitiva prevista dal comma 4.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

Capo II

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 136. Zone svantaggiate.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a proporre la ridefinizione delle zone svantaggiate del territorio isolano, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 1257/1999.

 

     Art. 137. Giusto indennizzo.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a procedere all'esproprio o all'occupazione temporanea dei terreni necessari al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 1.2.3 del POR 2000-2006 e al pagamento delle relative indennità calcolate ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 non trovano applicazione i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

     3. [158].

 

     Art. 138. Osservatori regionali per le malattie delle piante.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad erogare agli osservatori regionali per le malattie delle piante le somme necessarie per l'effettuazione dei controlli relativi alla determinazione dei residui di fitofarmaci sulle colture delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dalle misure del piano di sviluppo rurale adottato in attuazione del Regolamento CE 1257/99. I controlli possono essere effettuati anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati abilitati nell'ambito della rete di controllo del Ministero per le politiche agricole e forestali per il territorio regionale.

 

     Art. 139. Modifica all'articolo 55 l.r. n. 97/1981.

     1. L'importo di spesa previsto dall'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire 500 milioni.

 

     Art. 140. Istruttoria ed erogazione degli aiuti.

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può affidare l'istruttoria e la valutazione dei singoli interventi e/o l'erogazione dei relativi stanziamenti dei regimi di aiuto per il settore agricolo all'IRCAC ovvero, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

     2. Gli oneri derivanti dall'affidamento dell'istruttoria a società od enti esterni all'Amministrazione e dalle relative ispezioni e controlli sono posti a carico degli stanziamenti relativi ai singoli regimi di aiuto.

 

     Art. 141. Norme di procedura.

     1. Nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Titolo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, delle azioni e degli interventi contenuti nel POR 2000-2006.

     2. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.

     3. Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo rurale sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, se intervenuta la decisione comunitaria di approvazione dello stesso Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso Piano di sviluppo rurale.

     4. Le disposizioni della presente legge contenenti regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono essere poste in esecuzione se non sono state previamente notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n. 26/1962.

     5. Per la valutazione delle proposte e per l'approvazione dei progetti relativi alle misure del POR 2000-2006 afferenti al FEOGA l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla costituzione, laddove necessario, di appositi comitati per la valutazione e la selezione dei progetti secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di misura nell'ambito del complemento di programmazione. Relativamente ai compensi spettanti ai componenti dei predetti comitati si applica quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

 

     Art. 141 bis. Programma di sviluppo rurale [159]

1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro-alimentare e dei territori rurali, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007-2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 e al predetto regolamento CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, per la competitività del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell’occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo LEADER.

2. La proposta di PSR è adottata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. Con delibera della Giunta regionale sono, altresì, adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni.

3. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007-2013.

4. L’Autorità di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006.

5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all’Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dall’approvazione.

 

     Art. 141 ter. Diversificazione verso attività non agricole [160]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l’occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attività delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attività non agricole ad integrazione del reddito dell’impresa agricola, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 90 milioni di euro.

 

     Art. 141 quater. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese [161]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 33 milioni di euro.

 

     Art. 141 quinquies. Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali [162]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, allo scopo di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto iii) e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 313 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato:

a) nel caso di investimenti, conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura;

b) nel caso di servizi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 25 milioni di euro.

 

     Art. 141 sexies. Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale [163]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto i) e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 28 milioni di euro.

 

     Art. 141 septies. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale [164]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, allo scopo di innalzare l’attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto iii) e 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 20 milioni di euro.

 

     Art. 141 octies. Indennità compensativa [165]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all’entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell’entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonché sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 53 milioni di euro.

5. L’attuazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.

 

     Art. 141 nonies. Formazione e informazione degli operatori economici [166]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un’efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Per i soggetti pubblici il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 22 milioni di euro.

 

     Art. 141 decies. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato (CE) [167]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione, favorendo la ristrutturazione e l’ammodernamento del sistema produttivo agro-industriale ai fini di un miglioramento del rendimento economico delle attività e del riposizionamento delle imprese sui mercati, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla trasformazione di prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo Allegato I del Trattato, conformemente alla misura 123 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Nel settore della silvicoltura, il sostegno è limitato alle microimprese ed è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 50 milioni di euro.

 

     Art. 141 undecies. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale [168]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunità di mercato attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell’ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti dalle misure del PSR Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 124 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 con particolare riguardo per il settore vitivinicolo, per il settore olio d’oliva e arboricoltura da legno.

2. Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato (CE), il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 46 milioni di euro.

 

     Art. 141 duodecies. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi [169]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui all’articolo 52, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. I beneficiari sono l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.

 

     Art. 141 terdecies. Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale [170]

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di consentire la definizione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale per la costituzione di partenariati fra soggetti pubblici e privati, attraverso l’animazione territoriale e lo sviluppo delle competenze necessarie alla valorizzazione delle opportunità degli assi III e IV del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera d) e 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 341 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 22 milioni di euro.

 

TITOLO XII

PESCA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 142. Principi generali e finalità.

     1. Gli interventi previsti dal presente titolo sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale, anche attraverso lo studio ed il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, la pesca e l'acquacoltura;

     b) introduzione di strumenti gestionali innovativi applicativi del principio di sussidiarietà al fine di snellire le procedure e coinvolgere direttamente i produttori e le associazioni di categoria;

     c) introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento sistematico della gestione delle risorse marine;

     d) incremento delle produzioni e valorizzazione delle produzioni della pesca marittima siciliana, dell'acquacoltura, esercitata in acque marine, dolci e salmastre, e della maricoltura;

     e) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, aumento del consumo dei prodotti ittici;

     f) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici;

     g) miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo;

     h) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca siciliana lungo la filiera ittica fino al consumatore;

     i) incremento delle potenzialità produttive della pesca costiera siciliana;

     l) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, alla maricoltura ed all'acquacoltura;

     m) regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali capacità produttive del mare, anche mediante l'adozione di piani specializzati di settore;

     n) incentivazione della cooperazione, dei consorzi di impresa e delle associazioni dei produttori;

     o) incentivi alla riconversione delle imbarcazioni da pesca;

     p) sviluppo e potenziamento dell'acquacoltura nelle acque marine, salmastre ed interne;

     q) istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;

     r) miglioramento e potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca, ammodernamento, incremento e razionalizzazione delle strutture a terra, ivi comprese le infrastrutture portuali connesse all'attività di pesca e le ex saline;

     s) riorganizzazione e sviluppo della rete di lavorazione, distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

     t) potenziamento delle strutture centrali e periferiche necessarie per la gestione amministrativa, la regolamentazione dello sforzo di pesca e per la programmazione;

     u) disciplina della pesca sportiva in acque marine e interne;

     v) tutela dei consumatori, miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano e sua salvaguardia;

     z) recupero e utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;

     aa) istituzione di un sistema di aggiornamento destinato a migliorare la professionalità dei pescatori rispetto al rapporto risorse-mercati;

     bb) intensificazione e sviluppo dei rapporti in materia di pesca tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo;

     cc) salvaguardia dei sistemi di pesca aventi rilevanza storico- culturale.

 

     Art. 143. Intesa istituzionale Stato-Regione.

     1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a definire un'intesa istituzionale in materia di gestione della flotta e di licenze di pesca con il Ministero per le politiche agricole e forestali in cui prevedere che:

     a) siano condivisi gli obiettivi da perseguire per singola misura flotta, per segmento di pesca ed in funzione degli squilibri regionali rispetto al Programma di orientamento pluriennale (POP);

     b) la Regione individui le modalità attraverso le quali le misure saranno attuate;

     c) l'istruttoria e l'intero iter procedurale venga svolto dalla Regione;

     d) la Regione trasmetta i risultati per il coordinamento e l'attuazione allo Stato.

 

     Art. 144. Programma regionale della pesca.

     1. Ai fini dello sviluppo dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche è adottato un programma regionale della pesca di durata triennale che tenga conto delle diverse realtà marittime regionali.

     2. Il programma è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, previo parere della Commissione legislativa competente, nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento per le flotte da pesca approvato dalla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2792/99. Sulla proposta di programma è sentito il Consiglio regionale per la pesca.

     3. E' facoltà dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca adottare programmi d'uso delle aree marine ai fini della diversificazione della pesca per tipologie e settori territoriali.

     4. Per la redazione del programma di cui al comma 1 e di quelli di cui al comma 3 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, previa apposita convenzione, di soggetti pubblici e privati esperti in materia, nonché ad utilizzare i risultati delle indagini scientifiche ed economiche realizzate nell'ambito del programma di ricerche di cui all'articolo 176 concernente le attività di ricerca.

     5. Il Programma regionale persegue gli obiettivi e disciplina gli aspetti di seguito indicati:

     a) analisi del settore dell'economia ittica e dello stato dell'ambiente;

     b) individuazione degli obiettivi di sviluppo nell'ambito delle politiche comunitarie nazionali e dei relativi programmi di finanziamento;

     c) attività in mare della pesca marittima e sviluppo dell'acquacoltura anche nelle acque interne e della maricoltura;

     d) strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e misure promozionali di incentivazione dei servizi e della qualità dei prodotti ittici, anche a tutela dei consumatori;

     e) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, acquacoltura e maricoltura;

     f) elaborazione di programmi d'uso delle aree marine.

 

     Art. 145. Programma d'uso delle aree marine.

     1. Il programma d'uso delle aree marine è predisposto entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge ed identifica:

     a) le aree marine da destinare alla maricoltura e gli spazi terrestri necessari allo svolgimento di tale attività;

     b) le aree della fascia costiera terrestre da destinare alle infrastrutture necessarie alla sicurezza della navigazione;

     c) le aree marine da destinare al riposo biologico e al ripopolamento.

 

     Art. 146. Tutela e valorizzazione delle risorse marine.

     1. Ai fini della tutela, accrescimento e valorizzazione delle risorse biologiche marine, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in attuazione dei programmi d'uso delle aree marine determina con proprio decreto:

     a) aree di riposo biologico;

     b) aree di ripopolamento.

     2. Il decreto di cui al comma 1 prescrive le modalità di attuazione ed individua i criteri di gestione delle aree di tutela biologica, compresi i divieti temporanei o permanenti delle attività di pesca e/o turistico- sportive.

 

     Art. 147. Commissione consultiva regionale della pesca. [171]

     1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca, Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;

e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;

f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.);

g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);

h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani di cui all'articolo 4;

i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;

j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;

k) un rappresentante della Federazione italiana operatori commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FlOPS);

l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);

m) un rappresentante dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo "Giovanni Tumbiolo";

n) il presidente del Distretto della pesca;

o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;

p) un docente per ciascuna delle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo Rettore;

q) tre esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico - Messina (IST);

s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, Stazione Zoologica Anton Dorhn;

u) un rappresentante del cluster tecnologico nazionale economia del mare "Blue Italian Growth Technology Cluster";

v) un rappresentante di Confcommercio;

w) un rappresentante di Confesercenti;

x) una rappresentante dell'associazione "Donne di mare" [172].

     2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.

     3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso.

 

     Art. 148. Competenze del Consiglio. [173]

     1. Il Consiglio, oltre ad essere sentito sulla proposta di programma regionale, esprime parere sugli atti normativi che disciplinano la pesca nelle acque compartimentali della Regione e su quelli di ordine generale previsti dalla legislazione vigente.

     2. L'Assessore può chiedere il parere del Consiglio:

     a) su progetti di legge e di regolamento;

     b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche e alle ricerche nel campo dell'acquacoltura e maricoltura;

     c) sui problemi di ordine generale relativi al settore della pesca.

 

     Art. 149. Tipologie di pesca. [174]

     1. Alla pesca professionale, alla pesca artigianale e alla pesca scientifica si applica la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 150. Pesca speciale.

     1. Per attività di pesca speciale si intende quella relativa alla pesca dei ricci di mare, del novellame, delle spugne e delle altre specie individuate con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Tale attività è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio.

 

     Art. 151. Pesca sportiva e occasionale.

     1. L'attività sportiva della pesca marittima è disciplinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere del Consiglio, che preveda l'istituzione di una autorizzazione regionale per lo svolgimento delle relative attività.

     2. La pesca occasionale è libera, fatte salve le limitazioni degli attrezzi previste per la pesca sportiva ed i divieti e le limitazioni localmente imposti.

     3. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'autorizzazione alla pesca sportiva è rilasciata dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base della normativa statale.

 

     Art. 152. Ittiturismo e pescaturismo.

     1. I pescatori professionisti, singoli o associati, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o di una struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con l'attività di pescaturismo ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca.

     2. Alle attività di pescaturismo si applica la normativa prevista dall'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi regolamenti di attuazione.

 

     Art. 153. Programmazione negoziata.

     1. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi del presente Titolo, l'Amministrazione regionale promuove le iniziative da attuarsi mediante gli strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 154. Conferenza regionale della pesca.

     1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad indire annualmente una conferenza regionale della pesca che coinvolga anche i Paesi comunitari facenti parte della Conferenza delle regioni periferiche marittime per le problematiche della pesca nel Mediterraneo.

 

     Art. 155. Sostituzione componenti equipaggi.

     1. I titolari delle diverse imprese di pesca che, per motivi di forza maggiore, sono costretti a modificare la composizione degli equipaggi, devono provvedere alla comunicazione delle modifiche prima che l'imbarcazione interessata prenda il mare, attraverso apposita nota consegnata alle autorità marittime competenti.

     2. Nel caso in cui la sostituzione di uno o più membri dell'equipaggio avvenga con personale diverso da quello già avviato al lavoro le imprese provvedono a regolarne la posizione lavorativa entro i cinque giorni successivi al primo imbarco.

     3. Presso le Capitanerie di porto della Sicilia è istituito l'elenco della gente di mare reperibile per la sostituzione di componenti di equipaggi assenti per cause di forza maggiore. A tali elenchi attingono le imprese di pesca obbligate al completamento dell'equipaggio momentaneamente incompleto.

 

     Art. 156. Uffici periferici della pesca. [175]

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le marinerie siciliane e le associazioni di categoria, istituisce con proprio decreto, nel territorio della Regione, uffici decentrati del dipartimento della pesca, determinandone i compiti e le rispettive dotazioni organiche.

     2. Gli uffici decentrati del dipartimento della pesca hanno sede nei locali che i comuni e/o le province regionali territorialmente competenti rendono disponibili.

     3. Al funzionamento degli uffici di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Capo II

AIUTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

 

     Art. 157. Dotazioni aggiuntive per aiuti volti al rinnovo delle flotte e ammodernamento delle imbarcazioni da pesca.

     1. Con dotazioni aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie statali l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede aiuti alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da almeno un anno alla data di richiesta del premio ed ivi esercitanti prevalentemente l'attività di pesca, per l'arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni applicando le condizioni ed i massimali previsti dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 2792/99.

     2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca concede altresì aiuti ai pescatori e agli armatori, singoli ed associati, che risiedono nel territorio della Regione da almeno un anno e che esercitano attività di pesca da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni, per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento e/o adeguamento delle navi nel rispetto di quanto stabilito nel programma pluriennale di orientamento.

     3. L'aiuto di cui al comma 1 e l'aiuto di cui al comma 2 sono alternativi tra loro.

     4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata, l'adeguamento per la nuova unità è consentito fino al 100 per cento della somma delle caratteristiche tecniche delle unità ritirate.

     5. In caso di fusione di unità adibite allo strascico esercenti la pesca costiera ravvicinata o la pesca mediterranea l'adeguamento è consentito nella misura del 100 per cento dell'unità maggiormente dimensionata, incrementata del 50 per cento di ciascuna delle altre unità.

     6. In via sperimentale e limitatamente alla durata del primo Programma regionale per la pesca, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca autorizza la concessione degli aiuti di cui al presente articolo, anche nel caso di nuove costruzioni di natanti di proprietà di imprese di pesca singole o associate munite di licenza multipla, secondo quanto determinato in sede comunitaria e nazionale.

     7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 15 miliardi.

 

     Art. 158. Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici riguardanti l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Sono ammessi a finanziamento i progetti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature, compresi gli strumenti informatici e telematici, anche ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo. Possono accedere ai contributi gli operatori del settore, singoli o associati, ivi compresi i consorzi formati da produttori, armatori, trasformatori e commercianti all'ingrosso, nonché le aziende ittico-conserviere. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di cui alla lettera b) del punto 2.4 dell'allegato III del Regolamento CE n. 2792/99.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati da idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

 

     Art. 159. Contributi per il potenziamento attrezzature porti di pesca.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per dotare i porti di pesca di impianti ed attrezzature destinati a:

     a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento ed immagazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;

     b) coadiuvare le attività delle navi da pesca, in particolare attraverso il potenziamento delle strutture di rifornimento di carburante e di ghiaccio, l'approvvigionamento idrico e la manutenzione e riparazione delle navi da pesca attraverso la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento dei cantieri navali e scali di alaggio;

     c) sistemare le banchine allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

     2. Il contributo di cui al comma 1, nel caso di progetti realizzati da soggetti privati non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile; nel caso di progetti realizzati da organismi pubblici il predetto contributo può finanziare fino alla totalità della spesa.

 

     Art. 160. Acquacoltura e maricoltura.

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti aventi ad oggetto l'acquacoltura e la maricoltura e per lavori di sistemazione o miglioramento di circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio secondo la definizione comunitaria di cui all'articolo 13 del Regolamento CE n. 2792/99.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento delle spese ammissibili. Il contributo può essere elevato d'importo, per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 per cento del costo totale ammissibile, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente. In quest'ultimo caso i progetti sono corredati di idoneo studio di impatto ambientale atto a comprovare la predetta riduzione di effetti sull'ambiente.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 80 miliardi.

 

     Art. 161. Contributi per l'acquisto di navi d'occasione.

     1. Nel rispetto del tonnellaggio complessivo della flotta, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai pescatori, armatori e/o cooperative di imprese di pesca, singole e associate, operanti nei compartimenti marittimi della Sicilia, aiuti per l'acquisto di navi d'occasione sotto forma di contributi in conto capitale in misura non superiore alla metà dell'importo del premio per l'acquisto di nuove unità. Nel rispetto dell'importo massimo previsto, l'Assessorato può stabilire che l'aiuto sia concesso con intensità decrescente in rapporto alla vetustà dell'imbarcazione.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi purché coesistano le seguenti condizioni:

     a) che il natante all'atto dell'acquisto non superi l'età di dieci anni;

     b) sia dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono l'attività di pesca per almeno dieci anni ancora;

     c) che il natante sia munito di licenza di pesca.

     3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta per la stessa imbarcazione.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 7 miliardi.

 

     Art. 162. Accesso al credito d'esercizio.

     1. Al fine di superare le difficili condizioni d'accesso al credito, alle imprese che esercitano attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia possono essere concessi aiuti d'importo non superiore ai premi assicurativi corrisposti dalle stesse imprese a fronte di garanzie per prestiti contratti con istituti di credito di durata non superiore a 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, per fare fronte al fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione sono sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita del pescato. L'aiuto è concesso per premi assicurativi d'importo complessivo fino a un massimo del 2 per cento del valore della garanzia.

     2. L'aiuto di cui al comma 1 si applica altresì ai prestiti di conduzione e gestione di durata annuale contratti da imprese di acquacoltura e maricoltura e da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 l'aiuto è concesso, nella stessa misura, sui prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 2 di preammortamento, e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi 3 anni per le spese di gestione.

     4. L'aiuto è concesso a condizione che gli istituti di credito applichino alle operazioni di credito tassi di interesse non superiori di 2 punti percentuali ai tassi di riferimento stabiliti per il settore della pesca dalla Commissione europea.

     5. L'aiuto è accordato a fronte di prestiti di durata non superiore a 12 mesi, di cui 3 di preammortamento, e per un importo massimo commisurato alla stazza lorda del natante secondo la seguente tabella:

     a) natanti con stazza lorda fino a 10 TSL.: L. 15 milioni;

     b) natanti con stazza lorda da 10 a 50 TSL.: L. 30 milioni;

     c) natanti con stazza lorda da 50 a 100 TSL.: L. 60 milioni;

     d) natanti con stazza lorda superiore a 100 T.: L. 120 milioni.

     6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 2 miliardi.

 

     Art. 163. Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti ittici.

     1. Nel rispetto delle norme di cui all'art. 15, comma 2 e 3, lettera i), del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato è autorizzato a concedere aiuti per progetti in materia di definizione e applicazione di sistemi di miglioramento e di controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici, e dell'impatto ambientale. Gli aiuti possono essere concessi fino a totale copertura delle spese purché i progetti abbiano durata limitata e risultino di interesse collettivo.

 

     Art. 164. Interventi per la promozione dei prodotti.

     1. Ai fini della promozione della ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi in favore delle iniziative collettive di cui alle misure ed alle condizioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 2792/99. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento nei casi di iniziative realizzate da soggetti pubblici e del 60 per cento nel caso in cui è prevista la partecipazione di beneficiari privati.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 3 miliardi.

 

     Art. 165. Servizi innovativi e qualità.

     1. Alle imprese addette alle attività di pesca, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici l'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo per spese riguardanti:

     a) l'adozione di sistemi di qualità, di sistemi obbligatori di igiene, sicurezza e qualità dei prodotti, di sistemi di audit ambientale e ogni altro investimento immateriale utile alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti, nonché per le spese inerenti l'ottenimento di marchi di qualità e il rispetto dei relativi disciplinari, ivi comprese le spese per la formazione e riqualificazione del personale e per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica;

     b) l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione anche per la vendita dei prodotti, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite.

     2. Il contributo è erogato fino al 75 per cento delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo non superiore a L. 200 milioni. Nel caso in cui le norme sui controlli di qualità siano obbligatorie il contributo è concesso a totale copertura della spesa. Le spese ammissibili e ogni altra disposizione attuativa sono definite nel complemento di programmazione del POR 2000-2006. La disciplina contenuta nel complemento di programmazione si applica anche agli interventi previsti dal presente articolo finanziati con fondi regionali.

     3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può altresì concedere contributi, sino all'importo di lire 500 milioni e al 70 per cento della spesa, per la costituzione e l'avviamento in Sicilia di organismi terzi di controllo delle denominazioni di origine protette dei prodotti ittici accreditati in conformità alla vigente disciplina in materia e per la realizzazione dei laboratori di prova idonei alla certificazione.

     4. Ai fini della procedura di registrazione comunitaria l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca istruisce le richieste da sottoporre alla Commissione europea per il rilascio dell'autorizzazione riguardante le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 e della normativa comunitaria di settore per i prodotti non disciplinati dai predetti Regolamenti.

     5. Per assicurare il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione europea, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è istituito un albo degli organismi di controllo delle indicazioni geografiche, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti ittici. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può affidare l'attività di controllo ad autorità pubbliche ovvero ad organismi privati. L'affidamento ad organismi privati avviene sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera della Giunta regionale.

     6. Per la costituzione e l'avviamento di consorzi di tutela dei marchi di qualità dei prodotti l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare contributi fino a totale copertura della spesa e per un importo comunque non superiore a L. 300 milioni. Le spese di avviamento sono ammesse a finanziamento per i primi cinque anni dalla costituzione e sono comprensive delle spese per il personale, per gli studi preliminari, la consulenza e l'assistenza tecnica per l'ottenimento dei marchi, la promozione e la pubblicità a tutela del prodotto e la stesura dei disciplinari di produzione.

     7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 15 miliardi.

 

     Art. 166. Piccola pesca costiera.

     1. Per piccola pesca costiera si intende la pesca praticata da natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a 12 metri.

     2. La capacità complessiva della flotta siciliana di piccola pesca costiera, ad esclusione di pescherecci a strascico, può essere sostituita e può essere beneficiaria di aiuti pubblici per il ritiro e per il rinnovo, a condizione che l'aiuto complessivo non superi l'importo del costo d'acquisto della nuova imbarcazione.

     3. I proprietari di navi e/o i nuclei familiari di pescatori attivi nel settore della piccola pesca costiera costituiti in forma associata possono presentare progetti collettivi in forma integrata riguardanti lo sviluppo o l'ammodernamento dell'attività di pesca. Tali progetti possono in particolare concernere le iniziative di cui al punto 4, dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 2792/99.

     4. I progetti di cui ai commi precedenti ricevono un contributo forfettario fino al 100 per cento della spesa ammissibile entro un ammontare massimo di 150.000 euro per progetto.

     5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 21 miliardi.

 

     Art. 167. Riconversione a fini turistici.

     1. I benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 2792/99 si applicano anche alle imbarcazioni definitivamente trasformate per la loro destinazione a fini turistici previa rinunzia alla licenza di pesca.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 10 miliardi.

 

     Art. 168. Incentivi per la prima occupazione.

     1. Agli operatori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, ivi compresi i consorzi di filiera formati da produttori e/o armatori e/o trasformatori e/o trasportatori e commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni previste a favore delle imprese artigiane per l'avvio all'occupazione attraverso la stipula di contratti di apprendistato.

     2. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni marinare e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti.

     3. I contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore di cui al comma 2 che abbia adempiuto l'obbligo scolastico e comunque fino al compimento del ventesimo anno di età.

     4. Il contributo relativo a ciascun lavoratore di cui al comma 2 è erogato per non più di venticinque giornate lavorative su base mensile, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto per il contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

     5. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la prima erogazione dei contributi è effettuata dopo otto mesi dall'assunzione, mentre le successive erogazioni dei contributi sono effettuate per quadrimestri posticipati in misura pari all'80 per cento delle percentuali di cui al comma 3 della spesa documentata dalle imprese ittiche. L'erogazione del contributo a saldo è effettuata entro il primo semestre.

     6. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è altresì autorizzato a concedere alle imprese ittiche di cui al comma 2, che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo d'apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.

     7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di L. 70 miliardi.

 

     Art. 169. Contributi per la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca.

     1. Al fine di promuovere la formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e alle attività di trasformazione e/o

commercializzazione ed in applicazione dell'articolo 15, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a totale copertura della spesa sostenuta.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di L. 20 miliardi.

 

     Art. 170. Misure di carattere socio-economico. [176]

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento.

     2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6.

 

     Art. 171. Azioni realizzate dagli operatori del settore.

     1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, lettere b) e d) del Regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000.

 

     Art. 172. Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico.

     1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali [177].

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato [178].

     3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.

     5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 [179].

     6. Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, un contributo ordinario da ripartire in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 3 [180].

     7. [181].

 

     Art. 173. Interventi a favore delle imbarcazioni destinate alla pesca tradizionale del pescespada.

     1. Al fine di permettere il mantenimento dei sistemi tradizionali di pesca del pescespada a mezzo d'imbarcazioni dette "feluche", l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è autorizzato a concedere ai titolari delle predette imbarcazioni da pesca aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30 per cento delle spese ammissibili, per l'acquisto di nuove imbarcazioni previa demolizione di quelle dismesse o per l'ammodernamento di quelle esistenti, da adibire esclusivamente alla pesca del pescespada.

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 1 miliardo.

 

     Art. 174. Organizzazioni dei produttori.

     1. Allo scopo di incentivare la costituzione e agevolare il funzionamento delle organizzazioni dei produttori riconosciute, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:

     a) aiuti alle organizzazioni di produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, d'importo non superiore per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2 e all'1 per cento del valore della produzione commercializzata dalle suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20 per cento delle spese di gestione delle organizzazioni;

     b) aiuti alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. L'importo dell'aiuto non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il 60, il 50 e il 40 per cento delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.

     2. Le organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione siciliana e che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, hanno titolo a presentare progetti a valere sulle iniziative di cui all'articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/99.

     3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 2,5 miliardi.

 

     Art. 175. Arresto temporaneo delle attività di pesca.

     1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000- 2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dell'attività di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento.

     3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi.

     5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.

 

     Art. 176. Attività di ricerca.

     1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca, acquacoltura e maricoltura sono promosse dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in relazione alle esigenze del comparto.

     2. Le linee di ricerca devono essere dettagliate e rivolte al superamento dei limiti di sviluppo del settore o all'acquisizione di informazioni necessarie all'Amministrazione.

     3. In sede di prima applicazione, sono ammessi a finanziamento i programmi di ricerca presentati da ICRAM, CNR, università, consorzi di ripopolamento ittico e altri enti pubblici di ricerca e società ad essi collegate. Per i programmi successivi si provvede con apposito decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

 

     Art. 177. Contributi per la gestione della fascia costiera.

     1. Al fine di realizzare il ripopolamento e il riequilibrio ecologico dei mari siciliani l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può concedere un contributo in conto capitale per le spese inerenti a progetti di ricerca industriale finalizzati alla conoscenza delle risorse ittiche, ricerche bio-economiche e monitoraggio delle acque appositamente autorizzate.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile in favore di consorzi costituiti tra pescatori e/o armatori e/o cooperative, di associazioni di produttori, di enti pubblici e privati.

     3. I contributi di cui al presente articolo vengono erogati dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in via anticipata per il 40 per cento, previa presentazione di fideiussioni bancarie o assicurative o dei consorzi di garanzia collettiva fidi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.

     4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 3 miliardi.

 

     Art. 178. Calamità naturali ed eventi eccezionali.

     1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:

     a) alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis);

     b) all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti

     (Omissis) [182].

     2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi.

 

     Art. 179. Vigilanza, controllo e sorveglianza sulle attività di pesca.

     1. Per lo svolgimento dei poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza sulla pesca esercitati dall'Amministrazione regionale per il tramite delle Capitanerie di porto, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare imbarcazioni appositamente attrezzate, anche al fine della salvaguardia della vita umana a mare, nonché per interventi di pronto soccorso medico con personale sanitario a bordo, da assegnare alle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti competenti per territorio nell'ambito della Regione siciliana.

     2. Al fine di dotare le imbarcazioni di cui al comma 1 del personale sanitario necessario, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare, anche per il tramite delle Capitanerie, apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

     3. Per gli stessi scopi istituzionali di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad acquistare, prevedendone la relativa manutenzione, beni strumentali, ivi comprese attrezzature informatiche per il trattamento e la gestione dei dati del settore e a contribuire, in misura non superiore al 30 per cento, alle spese di gestione della componente aereo ed elicotteristica in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia per l'espletamento degli specifici servizi di istituto.

     4. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di porto, a provvedere alla realizzazione, potenziamento e ristrutturazione di opere infrastrutturali strettamente connesse all'esercizio della vigilanza sull'attività di pesca e della salvaguardia della vita umana a mare.

     5. Ai fini del potenziamento e completamento di un sistema di ascolto radio di tutti gli uffici marittimi della Sicilia, allo scopo di perseguire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, l'Assessorato, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è autorizzato a realizzare una rete radio automatizzata da collegare con la centrale operativa del suddetto comando e con le stazioni di secondo livello, che saranno ubicate presso le direzioni marittime di Catania e Palermo.

     6. In relazione a quanto previsto dal comma 5 e allo scopo preciso di assicurare la più immediata ed economica assistenza, facilitando le operazioni di ricerca e soccorso alle imbarcazioni da pesca che si trovino in situazioni di emergenza, nonché il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pesca è fatto obbligo ai proprietari di natanti da pesca di stazza superiore a 10 TSL e iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, di dotarsi di un sistema di radiolocalizzazioni delle navi da pesca da collegare con la centrale operativa di cui al comma 5. Per l'acquisto della suddetta attrezzatura, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi in conto capitale fino a un massimo dell'80 per cento della spesa necessaria.

     7. L'impianto di cui al comma 6 deve essere mantenuto in continuo e regolare esercizio e deve essere assicurata l'acquisizione da parte della centrale operativa di cui al comma 5, dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE n. 1489/97 del 29 luglio 1997, con la frequenza di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del predetto Regolamento CE n. 1489/97, dettate per il caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione installato a bordo dei natanti.

     8. Al fine di assicurare un più immediato ed efficace coordinamento delle attività di pianificazione, vigilanza e controllo che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e il Corpo delle Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere nel settore della pesca e delle attività marinare, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concordare con il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la costituzione, presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di un ufficio di coordinamento, con personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera della Sicilia, i cui oneri di funzionamento per quanto attiene ai locali, alle attrezzature e ai beni strumentali necessari, sono a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     9. Restano altresì a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli oneri derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al comma 8 per missioni anche all'estero che possono essere autorizzate dall'Assessore, salve le prescrizioni regolamentari del Corpo delle Capitanerie di porto, per lo svolgimento di compiti attinenti alle funzioni istituzionali del medesimo Assessorato.

     10. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 20 miliardi.

 

     Art. 180. Modalità alternative di pagamento degli aiuti.

     1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto.

Capo III

DISCIPLINA DELLE ACQUE INTERNE

 

     Art. 181. Tutela e incremento della fauna ittica delle acque interne.

     1. L'Assessore regionale al territorio, al fine della tutela, dell'incremento e della valorizzazione delle risorse biologiche delle acque interne individua i seguenti obiettivi:

     a) salvaguardia e incremento della fauna delle acque interne;

     b) sistemazione di bacini idrografici ai fini di una migliore protezione e sviluppo degli ecosistemi esistenti;

     c) orientamento delle specie biologiche più rispondenti alle iniziative di carattere socio-economico per la crescita delle comunità interne;

     d) regolamentazione dell'attività di prelievo e pesca in relazione alle potenzialità biologiche di ciascun bacino;

     e) regolamentazione dell'attività di pesca sportiva;

     f) azioni di controllo igienico-sanitario;

     g) azioni in favore della ricerca scientifica per la migliore conoscenza delle acque interne e per lo sviluppo dei fattori collaterali produttivi;

     h) sviluppo e coordinamento dei rapporti con enti e organizzazioni pubbliche e private coinvolte nella gestione del settore;

     i) incentivazione della pesca nelle acque interne.

 

     Art. 182. Specie oggetto di tutela e salvaguardia e definizione di acque interne.

     1. Ai fini del presente Titolo sono considerati oggetto di tutela e salvaguardia la fauna ittica, la flora e tutte le risorse biologiche presenti nelle acque interne.

     2. Agli effetti del presente Titolo vengono considerate acque interne tutte le risorse idriche regionali di superficie.

     3. I corpi idrici di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali, che sfociano a mare, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi stessi, sono anch'essi classificati come acque interne.

 

     Art. 183. Classificazione delle acque interne ai fini della pesca.

     1. Ai fini della pesca, le acque interne del territorio regionale vengono classificate in acque principali e acque secondarie.

     2. Vengono considerate acque principali quelle che consentono, per portata, vastità delle stesse e condizioni fisico-biologiche, l'uso di reti e attrezzi idonei alla grande cattura.

     3. Sono considerate acque secondarie quelle destinate esclusivamente alla pesca di tipo dilettantistico, nelle quali è vietata la pesca con attrezzi per la grande cattura.

 

     Art. 184. Disposizioni attuative della pesca nelle acque interne.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto detta la disciplina dell'attività di pesca e per la tutela della fauna e della flora ittica nelle acque interne.

     2. Al rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne provvede la provincia regionale competente per territorio.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI

 

     Art. 185. Oggetto procedimenti e moduli organizzativi.

     1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

     2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.

     3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

     4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.

     5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante l’affidamento in house secondo i requisiti e le modalità di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono [183].

     6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto dell'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

 

     Art. 186. Procedura automatica.

     1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.

     2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.

     3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

     4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.

     5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

     6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.

     7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis".

     8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede all'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

 

     Art. 187. Procedura valutativa.

     1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande.

     2. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

     3. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

     4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

     5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 188. Procedura negoziale.

     1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

     2. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che, a tal fine, tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

 

     Art. 189. Procedura d'erogazione.

     1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, sgravi fiscali e contributivi.

     2. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazione dell'intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni del presente Titolo.

     3. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 2 per il contributo in conto capitale. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle disposizioni generali previste all'articolo 16 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

     4. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all'articolo 16 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla fase delle rate d'ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'istituto bancario, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di un'erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota d'interessi.

     5. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

 

     Art. 190. Ispezioni e controlli.

     1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

     2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'amministrazione competente ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.

     3. Nel caso in cui le verifiche vengano condotte tramite dipendenti dell'amministrazione competente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

     4. I criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente, da emanarsi entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 191. Revoca dei benefici e sanzioni.

     1. In caso d'assenza di uno o più requisiti per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi.

     2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

     3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

     4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

     5. Per le restituzioni di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

     6. Le somme restituite ai sensi dei commi 3 e 4 sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

 

     Art. 192. Programmazione degli interventi.

     1. Il Presidente della Regione, di intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e, per quanto concerne gli interventi in materia di occupazione, con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sulla base dei documenti di cui all'articolo 193, predispone annualmente una relazione, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella quale sono indicati:

     a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico regionale in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

     b) lo stato di attuazione delle singole normative;

     c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

 

     Art. 193. Monitoraggio.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 192, ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione anche finanziario di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

     2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità dell'intervento.

     3. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale, per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:

     a) lo stato di attuazione finanziaria con riferimento ai movimenti intervenuti sugli stanziamenti;

     b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

     d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire ed i possibili risultati conseguibili.

 

     Art. 194. Norme transitorie.

     1. Fino a quando non saranno rese esecutive le disposizioni del presente Titolo, per la concessione ed erogazione degli aiuti di Stato continuano ad applicarsi le norme procedurali vigenti e le specifiche disposizioni previste dalla presente legge.

     2. Le disposizioni del presente Titolo in ogni caso possono essere applicate agli interventi del POR Sicilia 2000-2006 in quanto compatibili e non contrastanti con la disciplina attuativa del POR stesso contenuta nel Complemento di programmazione.

TITOLO XIV

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO

 

     Art. 195. Organismi di cooperazione internazionale. [184]

     1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro- mediterranea.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.

     3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo [185].

     4. Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale [186].

     5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni. Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione delle quote sociali [187].

     5 bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede me-diante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione [188].

     6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso la Federazione medesima.

     7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

     8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

     9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 196. Interventi di solidarietà internazionale.

     1. La Regione siciliana partecipa alle attività di cooperazione, allo sviluppo e ad interventi di solidarietà internazionale, in conformità agli indirizzi, ai criteri ed ai vincoli stabiliti dalla normativa statale e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari in materia.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere e a finanziare iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato ed in particolare dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo, a sostenere, promuovere e realizzare interventi di aiuto nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea, anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative ed interventi possono essere concepiti e programmati con la collaborazione degli enti locali della Regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di promozione allo sviluppo dei paesi extraeuropei.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 2000. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

RIGUARDANTI I REGIMI DI AIUTO

 

     Art. 197. Abrogazioni e norme transitorie.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che non siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge.

     2. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, richiamate, integrate o modificate dalla presente legge continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".

     3. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge fino a quando non è definita positivamente la procedura di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.

 

     Art. 198. Norme di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

 

     Art. 199. Massimali d'intervento.

     1. L'intensità degli aiuti previsti dalla presente legge va intesa come limite massimo dell'aiuto che può essere concesso ai soggetti beneficiari. In relazione alle disponibilità di bilancio l'Assessore regionale competente può stabilire riduzioni al predetto limite previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 200. Disposizioni finali.

     1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006 e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto [189].

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni di spesa.

     3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.

 

     Art. 201.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 100 della L.R. 3 maggio 2001 , n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[8] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[10] Articolo inserito dall'art. 60 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2011, n. 15.

[12] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[13] Comma modificato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 e così sostituito dall’art. 32 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[14] Lettera già modificata dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.

[15] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.

[16] Lettera modificata dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così sostituita dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

[18] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

[19] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

[20] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 5 luglio 2004, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 5 luglio 2004, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[23] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, nel testo rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.

[24] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[25] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[27] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[28] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[29] Lettera soppressa dall’art. 65 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[30] Comma così modificato dall’art. 65 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[31] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[32] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[33] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[34] Articolo modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così sostituito dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[35] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[36] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[37] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[40] Articolo sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[41] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[42] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[43] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[44] Articolo modificato dall’art. 125 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[46] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[47] Modifica la lettera a), comma 3, art. 2 della L.R. 28 agosto 1997, n. 31.

[48] Comma aggiunto dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[49] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[51] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[52] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[53] Comma così modificato dall'art. 111 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[54] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[55] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[56] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[57] Sostituisce il comma 1, art. 27 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[58] Modifica il comma 2, art. 27 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[59] Sostituisce il comma 3, art. 27 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[60] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 28 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[61] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[62] Sostituisce i commi 3 e 4, art. 53 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[63] Aggiunge un comma all'art. 53 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[64] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 54 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[65] Articolo modificato dall'art. 111 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[66] Modifica il comma 1, art. 58 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[67] Sostituisce i commi 2, 3, 4 e 5, art. 58 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[68] Sostituisce l'art. 59 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[69] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[70] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[71] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[72] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[73] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[74] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[75] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[76] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[77] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

[78] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[79] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[80] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[81] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[82] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[83] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 19 agosto 1999, n. 16.

[84] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[85] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2011, n. 23 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[86] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[87] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2012, n. 1.

[88] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[89] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[90] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[91] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[92] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[93] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

[94] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[95] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[96] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[97] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[98] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[99] Lettera già modificata dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20 e abrogata dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[101] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[102] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[103] Articolo inserito dall’art. 9 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[104] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 7 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.

[105] Lettera aggiunta dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[106] Articolo modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[107] Comma così sostituito dall’art. 74 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[108] Comma così sostituito dall’art. 74 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[109] Comma inserito dall’art. 74 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[110] Comma inserito dall’art. 74 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[111] Comma così modifcato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[112] Comma aggiunto dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[113] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 3.

[114] Comma così modifcato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[115] Comma così modificato dall’art. 77 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[116] Comma aggiunto dall’art. 77 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[117] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[118] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[119] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[120] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[121] Comma aggiunto dall’art. 77 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[122] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[123] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[124] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[125] Comma già modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così ulteriormente modificato dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[126] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 5 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[127] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[128] Comma già modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[129] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16 e dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[130] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[131] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[132] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[133] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[134] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[135] Comma aggiunto dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così sostituito dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[136] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[137] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[138] Lettera già modificata dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così ulteriormente modificata dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[139] Lettera così modificata dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[140] Lettera così modificata dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[141] Comma già modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[142] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[143] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[144] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[145] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[146] Lettera modificata dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e abrogata dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[147] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63 e così modificato dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15..

[148] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[149] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[150] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[151] Articolo così sostituito dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[152] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[153] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[154] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[155] Alinea così modificato dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[156] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[157] Sostituisce il comma 5, art. 10 della L.R. 27 maggio 1987, n. 24.

[158] Modifica la lettera c), comma 1, art. 29 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[159] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[160] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[161] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[162] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[163] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[164] Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[165] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[166] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[167] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[168] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[169] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[170] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[171] Articolo sostituito dall'art. 30 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[172] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 20 giugno 2019, n. 9.

[173] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 giugno 2019, n. 9.

[174] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 giugno 2019, n. 9.

[175] Articolo così sostituito dall’art. 125 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[176] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[177] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[178] Comma sostituito dall’art. 10 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2007, n. 21.

[179] Comma così modificato dall’art. 125 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[180] Comma già sostituito dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 125 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[181] Comma abrogato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[182] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.

[183] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63 e così modificato dall'art. 61 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[184] Articolo così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[185] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[186] Comma così modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[187] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[188] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[189] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.