§ 3.18.110 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:18/12/2021
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 4.  Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 12.  Norme in materia di liquidazione dei Consorzi ASI.
Art. 13.  Ampliamento agglomerati siti nelle aree di sviluppo industriale.
Art. 14.  Modifiche e abrogazione di norme.
Art. 15.  Norma finale.


§ 3.18.110 - L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie.

(G.U.R. 24 dicembre 2021, n. 59 - S.O. n. 74)

 

CAPO 1

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: ". Tra le predette opere infrastrutturali, le strade sono cedute al comune competente per territorio, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso al soggetto gestore";

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: ", ivi inclusa la gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese di cui al comma 1 nel rispetto delle relative discipline, anche al fine di rafforzare la ricerca e l'innovazione, sostenere la digitalizzazione, sostenere interventi per l'internazionalizzazione e l'export";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'Irsap può attivare presso le sue articolazioni territoriali, senza ulteriori oneri, sportelli di assistenza alle imprese ricadenti nei territori di rispettiva competenze, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, lettere h) e i).".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "e proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di costruzione di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 16";

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'Irsap:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.".

 

     Art. 4. Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"1. Il consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. È composto:

a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;

b) da due componenti individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;

c) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese;

d) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

1-bis. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, le organizzazioni rappresentative legittimate di cui alle lettere c) e d) del comma 1 propongono una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di genere.".

2. Al comma 2, lettera h), dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012 dopo la parola "adotta" sono inserite le parole "gli atti regolamentari ed".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1" sono soppresse;

b) al comma 2 le parole "nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1" sono soppresse;

c) al comma 6 le parole con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati" sono soppresse.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 è sostituito dal seguente: "Gli uffici di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, si articolano in strutture di dimensione intermedia le quali possono comprendere uno o più uffici periferici.".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, quarto periodo, le parole "acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta" sono soppresse;

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso:

c) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "In tali aree, fino all'approvazione definitiva dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, in deroga alle previsioni dei piani regolatori vigenti, possono essere autorizzati indifferentemente insediamenti di tipo industriale o artigianale nel rispetto degli indici di zona dei vigenti piani. Sulle suddette aree trovano applicazione le procedure di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni che si intendono estese anche agli immobili che insistono sulle aree da espropriare".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica" sono sostituite dalle parole ", nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo";

b) al comma 2 le parole "di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati" sono sostituite dalle parole "dell'avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati";

c) al comma 9, dopo la parola "acquirente" la parola "di" è sostituita dalle parole "a non alienare l'immobile e a";

d) al comma 9 le parole da "cinque anni" fino a "iniziati" sono sostituite dalle parole "tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli.";

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Al fine di favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree siciliane di crisi industriale complessa, fermo restando quanto previsto dal comma 9, il prezzo di vendita è diminuito del 50%. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

f) all'inizio del comma 11 le parole da "Trascorsi" fino a "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'Irsap, può mutare la medesima attività ovvero trasferire l'immobile ad altri soggetti, fatto salvo l'obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13 e del mantenimento del vincolo di destinazione urbanistica. L'Istituto, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni, nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato. Entro dieci giorni la delibera è trasmessa all'organo di vigilanza regionale";

g) al comma 13 le parole "sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri" sono soppresse;

h) al comma 14 è aggiunto il seguente periodo "In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'Irsap.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, le parole "pari al cinque" sono sostituite dalle parole "pari al quindici" e le parole "al sette" sono sostituite dalle parole "al quindici".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente "Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione.";

c) dopo il sesto periodo è inserito il seguente "L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.".

2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "entro 120 giorni dalla data di insediamento" sono soppresse;

b) alla lettera c bis) dopo le parole "in liquidazione" sono aggiunte le parole "prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione o";

c) dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente:

"c ter) richiedere a Irfis-FinSicilia o ad altro istituto di credito finanziamenti, con rientro secondo piani di ammortamento, da erogare, previa adeguata istruttoria, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, occorrenti per fare fronte alle spese di gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e ad ogni altra operazione finalizzata alla liquidazione di ciascun Consorzio ASI.".

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole "Trascorso il termine di cui al comma 2," sono soppresse.

5. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole "La Ragioneria generale della Regione" sono sostituite dalle parole "Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia".

6. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2," sono soppresse;

b) alla fine sono inseriti i seguenti periodi "Tutte le determine adottate dai commissari liquidatori, ad eccezione di quelle indicate nel periodo successivo, sono immediatamente esecutive e vanno trasmesse all'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro adozione. Le determine concernenti atti dispositivi del patrimonio immobiliare, modalità di selezione del contraente e bilanci possono essere annullate per motivi di legittimità dall'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro ricezione; decorso detto termine le determine si intendono approvate ed esecutive. Entro 15 giorni dalla ricezione delle determine dei commissari liquidatori, l'Assessorato regionale dell'economia può disporne la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti; detta sospensione può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'Assessorato regionale dell'economia può disporne l'annullamento per motivi di legittimità.".

7. Al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali, " sono soppresse;

b) le parole "da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "fornite a titolo gratuito dall'Irsap secondo criteri omogenei approvati con delibera del consiglio di amministrazione dell'Irsap entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore";

c) alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese giovanili di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, start up di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni, imprese vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni.";

d) la cifra "120" è sostituita dalla cifra "30";

e) il periodo "I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto." è sostituito dai seguenti "Il 20 per cento dei proventi, eventualmente residuati al termine delle operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. Il restante 80 per cento dei proventi è attribuito, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni, alle imprese delle aree industriali di competenza secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. I beni, mobili e immobili, eventualmente residuati, una volta ultimate le operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. I Commissari liquidatori, definite le operazioni di liquidazione, con motivata determina e su richiesta dell'Irsap, trasferiscono allo stesso Istituto i centri direzionali da destinare ad iniziative imprenditoriali per la creazione di hub dell'innovazione digitale, incubatori di imprese e similari.".

8. Al comma 9-bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "privi di insediamento produttivo" fino a "strumentali, " sono soppresse;

b) le parole "dall'Irsap" sono sostituite dalle parole "di concerto con l'Irsap";

c) dopo le parole "progetto di insediamento." sono aggiunti i seguenti periodi "Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita è pubblicato sul sito internet di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione e dell'Irsap nonché sul sito istituzionale di Unioncamere. Le verifiche della conformità agli strumenti pianificatori vigenti dell'iniziativa da realizzare sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'Irsap nell'ambito delle funzioni al medesimo Istituto ascritte.".

9. Al comma 9-quater dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole "dal competente Ufficio del Genio Civile" sono sostituite dalle parole "dall'Irsap".

 

CAPO II

Disposizioni varie

 

     Art. 12. Norme in materia di liquidazione dei Consorzi ASI.

1. Al fine di garantire la effettività del processo di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione e tenuto conto della complessità delle posizioni debitorie in essere, i commissari liquidatori provvedono a redigere i bilanci fino all'esercizio 2020 entro la data del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni. Per le anzidette finalità, i commissari liquidatori sono autorizzati a formalizzare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come recepita in Sicilia, preliminari al conferimento degli incarichi professionali di cui al primo periodo.

2. Al comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 dopo le parole "per ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione", sono aggiunte le parole "e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatone senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa".

3. Il compenso di ciascun commissario liquidatore, tenuto conto della particolare complessità delle attività imposte dalla normativa vigente, è determinato per ogni Consorzio nei limiti della fascia "A" di cui al Decreto Presidenziale 20 gennaio 2012 previsti per il rappresentante legale ridotti del 20 per cento.

 

     Art. 13. Ampliamento agglomerati siti nelle aree di sviluppo industriale.

1. Al fine accelerare i processi di crescita del sistema produttivo regionale, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive promuove l'ampliamento delle aree di sviluppo industriale esistenti mediante l'inclusione di aree confinanti alle stesse, anche con differenti destinazioni urbanistiche, in deroga agli articoli 1 e 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, su iniziativa di soggetti privati per la realizzazione di insediamenti produttivi.

2. Per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, i soggetti privati presentano al comune territorialmente competente istanza per la valutazione preliminare in materia urbanistica, ambientale e sulla sussistenza dell'interesse pubblico generale. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al sindaco ovvero al presidente del consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Le istanze favorevolmente esitate dal comune sono proposte da quest'ultimo all'Irsap che valuta l'ammissibilità delle iniziative produttive da realizzare su aree confinanti gli agglomerati industriali esistenti e di competenza dell'Irsap nel limite di inclusione del 10 per cento dell'estensione dell'area industriale.

3. La richiesta di inclusione alla confinante area di sviluppo industriale, positivamente valutata dal comune territorialmente competente ai sensi del comma 2, è trasmessa all'Irsap. Tali iniziative imprenditoriali devono essere corredate dai pareri di Via, Vas e della relativa documentazione tecnica ed amministrativa.

4. Gli enti e le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere all'interno della Conferenza di cui al presente articolo. Qualora l'esito della Conferenza risulti favorevole alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti, il verbale è trasmesso ai Consigli comunali delle amministrazioni territorialmente competenti e sottoposto alla votazione degli organi consiliari. L'esito positivo della votazione in ordine alle modifiche degli strumenti urbanistici vigenti determina l'inclusione dell'insediamento nell'area di sviluppo industriale di riferimento.

5. Le opere di urbanizzazione necessarie alle nuove aree incluse nell'agglomerato industriale esistente al temine del processo di cui ai commi da 1 a 4, prima della realizzazione dello stabilimento produttivo, sono realizzate a cura e spese dei soggetti che intendono insediarsi e prima della realizzazione dello stabilimento produttivo. Le opere di urbanizzazione di cui sopra sono consegnate per la gestione ai comuni competenti.

6. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è tenuto, in presenza di aree industriali confinanti con centri abitati e ove siano presenti spazi adeguati, a porre in essere misure di compensazione ambientale, non di carattere economico, volte alla mitigazione degli impatti delle zone industriali sul territorio circostante, anche attraverso la realizzazione di zone boscate o fasce vegetate nei limiti della propria disponibilità di bilancio.

 

     Art. 14. Modifiche e abrogazione di norme.

1. Il comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5. Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni;

b) l'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni;

c) il comma 9 dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.";

d) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.