§ 3.19.33 – L.R. 6 maggio 1981, n. 96.
Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:06/05/1981
Numero:96


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento alle scorte).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Finanziamenti di impianto).
Art. 4.  Il fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ).
Art. 5.  (Procedure).
Art. 6.  (Modalità).
Art. 7.  (Gestione del fondo).
Art. 8.  (Fondo di garanzia).
Art. 9.  (Meccanismo di intervento).
Art. 10.  (Soggetti beneficiari).
Art. 11.  (Procedure e misure).
Art. 12.  (Statuti dei consorzi).
Art. 13.  (Integrazione regionale).
Art. 14.  (Contributo interessi).
Art. 15.  (Contributi per spese di gestione a consorzi già costituiti).
Art. 16.  (Contributi per spese di gestione a consorzi da costruire).
Art. 17.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 18.  (Garanzie).
Art. 19.  (Prefinanziamento).
Art. 20.  (Autorizzazione provvisoria).
Art. 21.  (Recupero ambientale).
Art. 22. 
Art. 23.  (Istituzione del fondo).
Art. 24.  (Gestione del fondo).
Art. 25.  (Modalità e procedure).
Art. 26.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 27.  (Comitato amministrativo presso l'I.R.F.I.S.).
Art. 28.  (Procedure abbreviate di nomina).
Art. 29.  (Coordinamento della legge sull'energia solare con la legislazione nazionale).
Art. 30.  (Industrie siciliane produttrici di distillati di vino e liquori).
Art. 31.  (Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese industriali).
Art. 32.  (Aziende industriali molitorie).
Art. 33.  (Riserva delle commesse).
Art. 34.  (Emanazione provvedimenti di occupazione d'urgenza).
Art. 35.  (Abrogazione di norme per le imprese in stato di crisi grave).
Art. 36.  (Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 11 L.R. n. 38 del 1976).
Art. 37.  (Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 12 L.R. n. 38 del 1976).
Art. 38.  (Studi).
Art. 39.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 40.  (Soggetti beneficiari).
Art. 41.  (Programmi di investimento e misure di intervento).
Art. 42.  (Forme di garanzia).
Art. 43.  (Incremento del fondo di rotazione della L.R. n. 26 del 1978).
Art. 44.  (Agevolazioni fiscali).
Art. 45.  (Finanziamenti per iniziative di piccola dimensione).
Art. 46.  (Norma transitoria).
Art. 47.  (Istituzione del fondo di garanzia).
Art. 48.  (Gestione del fondo di garanzia).
Art. 49.  (Istituzione del fondo per concessione del contributo in conto interessi).
Art. 50.  (Gestione del fondo per contributo in conto interessi).
Art. 51.  (Conto giudiziale).
Art. 52.  (Convenzione).
Art. 53.  (Direttive di attuazione).
Art. 54.  (Costituzione di società).
Art. 55.  (Estensione di agevolazioni legislative).
Art. 56.  (Marchio di qualità).
Art. 57.  (Mostre e fiere).
Art. 58.  (Attività promozionale sul mercato interno).
Art. 59.  ( Tipicizzazione degli agrumi siciliani).
Art. 60.  (Contributi per la pubblicizzazione del prodotto tipico).
Art. 61.  (Modalità e misure del contributo).
Art. 62.  (Direttive d'attuazione).
Art. 63.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 64.  (Misura e durata del credito).
Art. 65.  (Criteri).
Art. 66.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 67.  (Misure e durata del credito).
Art. 68.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 69.  (Ufficio di rappresentanza per la Sicilia occidentale).
Art. 70.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 71.  (Autorizzazione di spesa per l'istruttoria).
Art. 72.  (Selettività della ripartizione delle somme).
Art. 73.  (Documentazione necessaria per la concessione del contributo).
Art. 74.  (Agevolazioni fiscali).
Art. 75.  (Funzioni istruttorie).
Art. 76.  (Contributi per l'apprendistato).
Art. 77.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 78.  (Finanziamenti ai Comuni).
Art. 79.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 80.  (Indagine conoscitiva).
Art. 81.  (Obbligo di riserva delle commesse).
Art. 82.  (Integrazione regionale).
Art. 83.  (Statuti dei consorzi).
Art. 84.  (Richiesta della concessione regionale).
Art. 85.  (Misure e modalità dell'integrazione regionale).
Art. 86.  (Forme di garanzia).
Art. 87.  (Incremento del fondo di rotazione).
Art. 88.  (Contributi di gestione a cooperative).
Art. 89.  (Utilizzo dei fondi di cui al regolamento CEE n. 2615 del 1980).
Art. 90.  (Consorzi di garanzia fidi tra cooperative).
Art. 91.  (Statuto dei consorzi di garanzia fidi tra cooperative).
Art. 92.  (Misure di partecipazione).
Art. 93.  (Fondo IRCAC per la partecipazione al fondo rischi).
Art. 94.  (Aperture di linee di credito).
Art. 95.  (Procedure).
Art. 96.  (Finanziamenti a tasso agevolato a favore delle cooperative).
Art. 97.  (Attrezzature portuali).
Art. 98.  (Programmi realizzati ai sensi della L.R. n. 5 del 1975).
Art. 99.  (Soggetti beneficiari della L.R. n. 1 del 1980).
Art. 100.  (Integrazione dei soggetti della L.R. n. 1 del 1980).
Art. 101.  (Regolamentazione della pesca subacquea).
Art. 102.  (Limite per il credito di esercizio peschereccio).
Art. 103.  (Modalità di concessione degli interventi per l'acquacoltura).
Art. 104.  (Garanzie per il credito di esercizio peschereccio).
Art. 105.  (Imprese costruttrici di contenitori in legno).
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 


§ 3.19.33 – L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23, s.o.).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

 

CAPO I

FINANZIAMENTI INDUSTRIALI

 

Art. 1. (Finanziamento alle scorte).

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato della somma di lire 30.000 milioni per il biennio 1981-1982, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 2. (Procedure).

     A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, integrato dall'art. 45 della l r. 21 dicembre 1973, n. 50, il Presidente dell'IRFIS è autorizzato a concedere con provvedimenti d'urgenza, su proposta della direzione generale, finanziamenti alle scorte dirette ed alle commesse, previsti dalla richiamata L.R. n. 51 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni.

     Dei provvedimenti concessivi adottati dal Presidente dell'IRFIS, ai sensi delle disposizioni del precedente comma, è data comunicazione al Comitato amministrativo, di cui all'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, nella successiva riunione.

 

     Art. 3. (Finanziamenti di impianto).

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 20.000 milioni per il triennio 1981-1983, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 .

 

CAPO II

ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI CASSA DEL MEZZOGIORNO

 

     Art. 4. Il fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ).

     E' costituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, a carico del bilancio della Regione un « Fondo di rotazione » di lire 15.000 milioni con un versamento iniziale di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

     Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive ivi compresi i servizi reali di cui all'articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni [1].

     Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 75/IX/88 del 4 febbraio 1988 [2].

     L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 12 ter della legge 29 marzo 1979, n. 91 [3].

     L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo della anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni [4].

     L'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta dalle imprese industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 10.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore di quelle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi della citata L. n. 91 e che non abbiano già ottenuto l'erogazione di alcuna quota del contributo a fondo perduto.

     L'importo dell'anticipazione non può in ogni caso superare il limite di lire 800 milioni.

 

     Art. 5. (Procedure).

     (Omissis) [5].

     Le istanze delle imprese per la richiesta dei benefici, di cui al precedente art. 4, sono inoltrate all'IRFIS per il tramite dell'istituto di credito incaricato dell'istruttoria delle domande di contributo in conto capitale dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno [6] e devono essere esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

     I rapporti tra l'IRFIS, quale istituto gestore del fondo di rotazione, e gli istituti di credito istruttori possono essere regolati anche da convenzione.

 

     Art. 6. (Modalità).

     Le anticipazioni del contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di cui al precedente articolo 4, sono concesse dall'IRFIS mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

     Le operazioni hanno durata massima di anni tre. Nell'ipotesi che, alla scadenza della durata triennale delle aperture di credito concesse e da concedere il contributo in conto capitale non risulti ancora per intero erogato, l'operazione di anticipazione può essere prorogata, alle medesime condizioni di cui agli articoli 4 e seguenti, sino a ventiquattro mesi per la parte dell'anticipazione stessa non estinta.

     Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'articolo 9, comma 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     Le operazioni sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore dell'IRFIS da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le eventuali anticipazioni del contributo medesimo previsto dall'articolo 9, comma 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia stessa.

     L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene in coincidenza con le erogazioni del finanziamento da parte dell'istituto di credito, applicando la percentuale del novanta per cento al contributo in conto capitale spettante in base agli stati di avanzamento ammessi all'erogazione del finanziamento stesso.

     Qualora l'impresa beneficiaria fosse ammessa a fruire anche delle anticipazioni di cui all'articolo 9, comma 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'ammontare delle agevolazioni godute non potrà superare in alcun momento il cento per cento del contributo in conto capitale spettante in base all'ultimo stato di avanzamento approvato ai fini dell'erogazione del finanziamento.

     Le operazioni di anticipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

     La mancata concessione da parte dell'Agenzia delle agevolazioni di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione del contributo in conto capitale.

     Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'impresa industriale non ammessa ai benefici di cui all'ottavo comma, per i programmi di investimento indicati all'articolo 4, di fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni [7].

 

     Art. 7. (Gestione del fondo).

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 4 e a determinare il compenso che non può superare la misura massima prevista dalle vigenti analoghe convenzioni.

     Il parere richiesto per la stipula della convenzione al Consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro 60 giorni dalla richiesta.

     Il compenso di cui al primo comma, che è posto a carico del fondo stesso, va corrisposto al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale all'importo complessivo delle operazioni di anticipazione effettuate.

     (Omissis) [8].

 

CAPO III

FONDO DI GARANZIA PER IL CREDlTO INDUSTRIALE

 

     Art. 8. (Fondo di garanzia).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 9. (Meccanismo di intervento).

     (Omissis) [10].

 

     Art. 10. (Soggetti beneficiari).

     (Omissis) [11].

 

     Art. 11. (Procedure e misure).

     (Omissis) [12].

 

CAPO IV

CONSORZI DI GARANZIA FIDI

 

     Art. 12. (Statuti dei consorzi). [13]

     [(Omissis) [14].]

 

     Art. 13. (Integrazione regionale). [15]

     [(Omissis) [16].]

 

     Art. 14. (Contributo interessi). [17]

     [(Omissis) [18].]

 

CAPO V

FORME ASSOCIATIVE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 

     Art. 15. (Contributi per spese di gestione a consorzi già costituiti).

     Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo delle attività consortili fra piccole e medie imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per altri tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti c.c. e dell'art. 27 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche, fra aziende industriali che hanno già fruito dei contributi triennali previsti dal summenzionato art. 27 della L.R. n. 22 del 1974.

     Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura non superiore al 70 % delle spese di gestione relative alle attività elencate dall'art. 27 della L.R. n. 22 del 1974 effettuate nel triennio dai consorzi che dimostrino di avere effettivamente svolto nel triennio precedente una o più delle attività previste dai loro statuti.

     Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ai consorzi formati da non meno di cinque aziende industriali in possesso dei requisiti indicati dall'art. 28 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 300 milioni di lire nel triennio per ciascun consorzio.

     Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare, comunque, mediante anticipazioni mensili per l'80 % della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 % semestralmente a consuntivo, sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa complessiva di 1.500 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 16. (Contributi per spese di gestione a consorzi da costruire).

     (Omissis) [19].

 

     Art. 17. (Autorizzazione di spesa).

     Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa di lire 1.500 milioni per la materia di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria e lire 1.500 milioni per quelle di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

CAPO VI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 9 DICEMBRE 1980, N. 127

 

          Art. 18. (Garanzie).

     (Omissis) [20].

 

          Art. 19. (Prefinanziamento).

     (Omissis) [21].

 

     Art. 20. (Autorizzazione provvisoria).

     Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, ma non regolarmente denunziate in conformità a quanto disposto dal D.P. Reg. 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime, che intendano proseguire l'esercizio, devono farne richiesta al distretto minerario competente per territorio entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della L.R. n. 127 soprarichiamata, ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lett. d dello stesso comma.

     Nel caso in esame la domanda deve essere corredata anche dalle attestazioni idonee a convalidare la data di inizio delle lavorazioni ed i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 19 della L.R. n. 127 già citata.

 

     Art. 21. (Recupero ambientale).

     Al fine di normalizzare nelle zone già intensamente sfruttate la situazione ambientale, la Commissione prevista nell'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127 dovrà predisporre un censimento delle zone suddette e dei piani di recupero ambientale.

     Il costo di detti piani sarà finanziato con apposita legge regionale e sarà per il 50 % a carico dei proprietari del fondo interessato. In caso di mancato accordo ci si potrà rivalere sul fondo stesso.

     Per le cave di calcareniti della provincia di Trapani, tenendo conto della tipologia costante e del costo relativamente modesto delle opere di recupero ambientale, la somma da versare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi è ridotta ad 1/4 dell'importo stabilito dall'art. 19 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

 

CAPO VII

IMPRESE IN STATO DI CRISI GRAVE

 

     Art. 22.

     Il fondo di cui all'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato di lire 10.000 milioni per la concessione di finanziamenti, sotto forma di aperture di credito di durata non superiore a tre anni, in favore delle imprese aventi sede in Sicilia o operanti in Sicilia da almeno 5 anni impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione nei grandi complessi industriali del settore petrolchimico ubicati in zone del territorio della Regione siciliana colpite da particolari fenomeni di crisi congiunturale e tali riconosciute ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 501.

     L'incremento del fondo di cui al primo comma è effettuato nel biennio 1981-1982 con un versamento iniziale di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e un versamento residuo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

     I finanziamenti di cui al presente articolo sono commisurati al 30 % del fatturato riferito all'esercizio 1980 limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dalle predette imprese presso i complessi petrolchimici di cui al primo comma e sempreché le imprese medesime dimostrino di avere acquisito, al momento della richiesta delle agevolazioni, ordinativi e forniture tali da assicurare la normale prosecuzione delle attività lavorative.

     Le operazioni non possono superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria e sono, in ogni caso, ridotte di 1/3 alla fine del dodicesimo mese e di un altro terzo alla fine del ventiquattresimo mese e sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della presente legge. Le operazioni sono assistite da garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento.

     Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

 

CAPO VIII

LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA [22]

 

     Art. 23. (Istituzione del fondo).

     Presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS) è costituito un fondo a gestione separata di lire 30.000 milioni per ii triennio 1981-83, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, per la concessione diretta o attraverso appositi organismi da promuovere con partecipazione maggioritaria o convenzionare dallo stesso IRFIS, quale gestore del fondo, di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.

     L'intervento del fondo per le suddette operazioni non può, in ogni caso, superare l'importo di lire 500 milioni.

     Ai fini dell'applicazione del presente capo per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazioni di beni mobili e immobili acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

 

     Art. 24. (Gestione del fondo).

     Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, I'IRFIS, previa deliberazione del Comitato amministrativo di cui al successivo comma, può, per conto e quale gestore del fondo, contrarre prestiti, anche in forma obbligazionaria, per un ammontare non superiore al quintuplo dell'originaria consistenza del fondo stesso. Su tali prestiti l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia fideiussoria della Regione siciliana per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

     Alla gestione del fondo, di cui al precedente articolo, sovraintende il Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, al quale spetta in particolare:

     a) deliberare sulla concessione delle operazioni di locazione finanziaria agevolata mobiliare e immobiliare, nonché sulle altre attività del fondo;

     b) deliberare sull'assunzione dei prestiti di cui al presente articolo e sulle relative caratteristiche, condizioni e modalità.

     Per le operazioni di locazione finanziaria agevolata di importo non superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni in materia di concessione previste dall'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 25. (Modalità e procedure).

     Il Comitato regionale per il credito e il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il Comitato amministrativo di cui al precedente articolo, determina le caratteristiche, le modalità e le condizioni delle operazioni di locazione finanziaria agevolata di immobili e mobili di cui al secondo comma dell'art. 24.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 23 e a determinare il compenso da attribuire all'Istituto.

     Il parere richiesto per la stipula della convenzione al Consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro 60 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 26. (Disposizioni di carattere finanziario).

     Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, di cui al precedente art. 23, calcolati con le modalità previste dalla L. n. 45 del 6 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

     (Omissis) [23].

     Alle operazioni di locazione finanziaria agevolata, effettuate ai sensi del presente capo, si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 83, decimo comma, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

 

     Art. 27. (Comitato amministrativo presso l'I.R.F.I.S.).

     (Omissis) [24].

 

     Art. 28. (Procedure abbreviate di nomina).

     Nella prima applicazione della presente legge i componenti di cui alla lett. b del precedente art. 27 sono designati dal Presidente della Regione entro trenta giorni dall'emanazione della legge stessa, previo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale per le questioni istituzionali.

 

     Art. 29. (Coordinamento della legge sull'energia solare con la legislazione nazionale).

     (Omissis) [25].

 

     Art. 30. (Industrie siciliane produttrici di distillati di vino e liquori).

     A valere sul fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati finanziamenti agevolati alle industrie siciliane produttrici di liquori, sciroppi e distillati (brandy e grappa).

     I finanziamenti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore ad anni sei in relazione ai periodi di invecchiamento (brandy e grappa) previsti per legge.

     L'ammontare dei finanziamenti è determinato sulla base della documentazione fiscale prodotta dalle aziende beneficiarie e relativa al prodotto (alcool) utilizzato nel corso dell'ultimo anno di produzione e dell'incidenza su di esso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti (alcool etilico).

     Si applicano, per quanto attiene alle modalità e alla durata dei finanziamenti di cui al comma precedente, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 22 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, modificato dall'art. 16 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

 

     Art. 31. (Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese industriali).

     Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma terzo, della L. 5 dicembre 1978, n. 787, alle esposizioni debitorie derivanti da operazioni di finanziamento concesse alle imprese industriali siciliane a valere sui fondi di cui alla L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, valgono gli stessi tassi agevolati contrattualmente applicati alle originarie operazioni di mutuo in base alle normative regionali in materia.

 

     Art. 32. (Aziende industriali molitorie).

     (Omissis) [26].

 

     Art. 33. (Riserva delle commesse).

     (Omissis) [27].

 

     Art. 34. (Emanazione provvedimenti di occupazione d'urgenza).

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 e successive modifiche, i provvedimenti di occupazione d'urgenza, di espropriazione e di asservimento dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di opere industriali, ivi comprese le condotte di gas naturali anche di provenienza estera, sono adottati dall'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 35. (Abrogazione di norme per le imprese in stato di crisi grave).

     Gli artt. 3 e 4 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, e la L.R. 1 agosto 1978, n. 24, sono abrogati.

 

     Art. 36. (Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 11 L.R. n. 38 del 1976).

     Il residuo dello stanziamento di cui all'art. 11 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, sempre che non venga utilizzato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la finalità di cui al sopracitato art. 11 della L.R. n. 38 del 1976, viene portato ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

 

     Art. 37. (Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 12 L.R. n. 38 del 1976).

     Le disponibilità residue al 31 dicembre 1979 del fondo di cui all'art. 12 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, sempre che non vengano utilizzate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al fondo di cui all'art. 13 della legge stessa.

     I piani di ammortamento conseguenti all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 38 del 1976 possono riguardare anche mutui per intero scaduti.

 

     Art. 38. (Studi).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, sulla base di proposte dallo stesso formulate ed approvate anno per anno dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Le disposizioni della L.R. 30 dicembre 1960, n. 49, non si applicano all'Assessorato regionale dell'industria.

     L'Assessore regionale per l'industria è altresì autorizzato a sostenere le spese necessarie per la partecipazione a fiere campionarie [28].

 

     Art. 39. (Autorizzazione di spesa).

     Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione siciliana di lire 500 milioni annui.

     Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di 250 milioni.

 

TITOLO II

INTERVENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

 

CAPO I

FINANZIAMENTO DI IMPIANTO

 

     Art. 40. (Soggetti beneficiari).

     (Omissis) [29].

 

     Art. 41. (Programmi di investimento e misure di intervento).

     (Omissis) [30].

 

     Art. 42. (Forme di garanzia).

     (Omissis) [31].

 

     Art. 43. (Incremento del fondo di rotazione della L.R. n. 26 del 1978).

     Il fondo di rotazione, previsto dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 1978, n. 26, è aumentato di lire 20.000 milioni per il biennio 1982-1983.

 

     Art. 44. (Agevolazioni fiscali).

     Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui alla L.R. n. 26 del 1978, modificata con la presente legge, si applicano le disposizioni previste dal titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

     Art. 45. (Finanziamenti per iniziative di piccola dimensione).

     Per i programmi di investimento che comportano spese per opere di adattamento, impianti, attrezzature ed arredamenti di importo non superiore a lire 30 milioni, ivi compresa la quota per scorte nel limite del 30 per cento dei citati investimenti, previsti dai soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche, che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno tre anni, il finanziamento ha durata non superiore a sette anni, di cui un anno di preammortamento, ed è consentito in misura non superiore al 75 per cento della spesa complessiva.

     Per le operazioni di cui al comma precedente, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, è fissato nella misura del 6 per cento.

     Le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo sono perfezionate con il solo rilascio da parte delle imprese beneficiarie, anche in deroga alle norme statutarie dell'IRFIS, di cambiali per ogni singola scadenza prevista all'atto del finanziamento.

     Se il finanziamento riguarda, in tutto o in parte, l'acquisto di automezzi per uso commerciale, sarà acquisita ipoteca automobilistica ai sensi del regio decreto legislativo 15 marzo 1927, n. 436 [32].

 

     Art. 46. (Norma transitoria).

     Le domande di finanziamento presentate ai sensi della precedente L.R. 4 agosto 1978, n. 26, e che non siano state ancora deliberate dal Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della stessa legge saranno esaminate a norma del titolo II, capo I, della presente legge.

 

CAPO II

CREDITO Dl ESERCIZIO

 

     Art. 47. (Istituzione del fondo di garanzia).

     Al fine di facilitare l'accesso al credito di esercizio dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche, che abbiano svolto da almeno tre anni attività continuativa nell'ambito della Regione siciliana, è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 4.000 milioni destinato alla copertura del 4 per cento delle perdite derivanti dai prestiti che gli istituti medesimi effettueranno, fino all'importo di lire 100.000 milioni, ai sensi dell'art. 49 [33].

     Al fondo istituito ai sensi del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 6 000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 ed un versamento residuo di lire 14.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 48. (Gestione del fondo di garanzia).

     Gli istituti di credito gestori, in caso di mancato rimborso dei prestiti di cui all'articolo precedente, provvedono ad addebitare il fondo di cui all'art. 47 di 1/5 della perdita subita, previo espletamento delle procedure esecutive per il recupero dei crediti [34].

 

     Art. 49. (Istituzione del fondo per concessione del contributo in conto interessi).

     E' istituito, altresì, presso gli istituti di credito gestori, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 12.000 milioni per la concessione di un contributo in conto interessi annuo sui prestiti di cui al precedente art. 47.

     I prestiti, erogati anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 30 milioni, possono avere durata massima non superiore a 36 mesi ed essere rimborsati in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo del 6 per cento comprensivo di ogni altro onere accessorio.

     Ai fini dell'applicazione del tasso di interesse agevolato, il contributo, da porre a carico del fondo di cui al primo comma e con le modalità di cui all'art. 50, sarà pari alla differenza tra il prime rate ABI vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni ed il tasso di interesse agevolato come sopra fissato.

     Al fondo di cui al primo comma del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1981, un versamento di lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e un residuo versamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983 [35].

 

     Art. 50. (Gestione del fondo per contributo in conto interessi).

     Dopo il perfezionamento delle operazioni, ciascun istituto addebita il fondo di cui al precedente art. 49, da esso gestito, delle quote di contributi in conto degli interessi che andranno via via maturando sulle singole operazioni calcolati nella misura risultante dal disposto del citato art. 49.

 

     Art. 51. (Conto giudiziale).

     Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli istituti gestori provvedono a redigere il conto giudiziale dei movimenti operati sui fondi di cui agli artt. 47 e 49 del presente capo.

     Le perdite eccedenti l'importo del fondo di garanzia assegnato a ciascun istituto gestore ai sensi del precedente art. 47 restano a carico dell'istituto interessato.

     Gli interessi maturati sulle giacenze dei fondi di cui alla presente legge sono accreditati dagli istituti gestori ad incremento dei fondi stessi.

 

     Art. 52. (Convenzione).

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi di cui agli artt. 47 e 49.

     Il parere richiesto per la stipula della convenzione al Consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro 60 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 53. (Direttive di attuazione).

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, determina con proprio decreto le direttive di attuazione delle provvidenze previste, dai capi I e II del presente titolo.

 

CAPO III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SICILIANI

 

     Art. 54. (Costituzione di società).

     L'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono autorizzati a costituire, con la FIME-Trading e altri enti a partecipazione pubblica nazionale, una società regionale per la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti siciliani.

     Alla società di cui al precedente comma possono partecipare altresì le cooperative e loro consorzi, le associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, gli enti a partecipazione pubblica nazionale e regionale, nonché gli istituti e le aziende di credito [36].

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo i fondi di dotazione dell'ESPI e dell'IRCAC sono incrementati di lire 250 milioni ciascuno per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 55. (Estensione di agevolazioni legislative).

     (Omissis) [37].

 

CAPO IV

ATTIVITA' PROMOZIONALE

 

     Art. 56. (Marchio di qualità).

     Lo stanziamento previsto dall'art. 11 della L.R. 28 giugno 1966, n. 14, titolo I, iscritto al cap. 35313 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981 - rubrica Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - è elevato di lire 50 milioni da destinare esclusivamente a spese per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, dell'immagine e delle funzioni del marchio regionale di qualità e per ogni informazione relativa allo stesso.

 

     Art. 57. (Mostre e fiere).

     Lo stanziamento del cap. 35352 del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario, per le finalità di cui all'art. 1, lett. b, della L.R. 22 aprile 1964, n. 6, è elevato di lire 150 milioni.

 

     Art. 58. (Attività promozionale sul mercato interno).

     (Omissis) [38].

 

     Art. 59. ( Tipicizzazione degli agrumi siciliani).

     (Omissis) [39].

 

     Art. 60. (Contributi per la pubblicizzazione del prodotto tipico).

     (Omissis) [40].

 

     Art. 61. (Modalità e misure del contributo).

     (Omissis) [41].

 

     Art. 62. (Direttive d'attuazione).

     (Omissis) [42].

 

     Art. 63. (Autorizzazione di spesa).

     (Omissis) [43].

 

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

 

CAPO I

CREDITO DI ESERCIZIO

 

     Art. 64. (Misura e durata del credito).

     La misura massima dei finanziamenti per credito di esercizio, previsti dall'art. 1, lett. a della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è elevata a lire 10 milioni.

     La durata massima dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo è determinata in 28 mesi, dei quali quattro di preammortamento.

 

          Art. 65. (Criteri).

     (Omissis) [44].

 

     Art. 66. (Autorizzazione di spesa).

     Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio, è incrementato, per il triennio 1981- 83, di lire 40.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

CAPO II

CREDITO DI IMPIANTO

 

     Art. 67. (Misure e durata del credito).

     La misura dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, concessi nella forma di mutuo per un importo non superiore all'85 % della spesa documentata, previsti dall'art. 1, lett. c, della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, è elevata a lire 75 milioni [45].

     La durata massima del mutuo relativo ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, è elevata a quindici anni, di cui due di preammortamento.

 

     Art. 68. (Autorizzazione di spesa).

     Il fondo di rotazione per le finalità di cui al precedente art. 67, istituito con l'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per il triennio 1981-83, di lire 30.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 69. (Ufficio di rappresentanza per la Sicilia occidentale).

     1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) è autorizzata ad istituire a Palermo un ufficio operativo abilitato a svolgere tutti i servizi di istituto.

     2. Al fine di realizzare il decentramento delle attività di istituto la CRIAS è altresì autorizzata ad aprire uffici nelle altre città capoluogo di provincia [46].

 

CAPO III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

 

     Art. 70. (Autorizzazione di spesa).

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1975, n. 41 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per il triennio 1981-1983, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1981.

 

     Art. 71. (Autorizzazione di spesa per l'istruttoria).

     Per l'espletamento dei compiti istruttori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni, di cui lire 300 milioni per l'anno 1981.

 

     Art. 72. (Selettività della ripartizione delle somme).

     Le somme di cui ai precedenti articoli sono ripartite tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tenuto conto del volume degli investimenti risultanti dalle istanze presentate in ciascuna provincia nell'anno 1979.

 

     Art. 73. (Documentazione necessaria per la concessione del contributo).

     (Omissis) [47].

 

     Art. 74. (Agevolazioni fiscali).

     Le disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, devono intendersi riferite, nel tempo, alle agevolazioni previste per il credito all'artigianato dal titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

     Art. 75. (Funzioni istruttorie).

     (Omissis) [48].

 

CAPO IV

APPRENDISTATO

 

     Art. 76. (Contributi per l'apprendistato).

     (Omissis) [49].

     Gli artt. 4, 6 e 7 della L.R. 6 marzo 1976, n. 22, sono abrogati.

 

     Art. 77. (Autorizzazione di spesa).

     Per le finalità del precedente art. 76 è autorizzata in favore delle imprese artigiane la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

CAPO V

ZONE ARTIGIANE

 

     Art. 78. (Finanziamenti ai Comuni).

     1. Per l'esecuzione delle spese di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai Comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 % dell'ammontare complessivo deliberato dal Consiglio comunale.

     2. I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della L. n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della L.R. n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica e popolare.

     3. Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo.

     4. Il contributo è accordato anche per:

     a) la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali, da cedersi in locazione ad imprese singole o associate;

     b) la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento.

     c) la costruzione di centri servizi integrati e di reti di servizio informatiche [50].

     5. Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento [51].

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, che va ripartita in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 8.500 milioni per lo esercizio finanziario 1988.

     7. Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree [52].

     7 bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all’interno delle aree artigianali [53].

 

     Art. 79. (Autorizzazione di spesa).

     Per le finalità del precedente art. 78 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 500 milioni.

     Per i successivi esercizi è, altresì, autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

 

CAPO VI

PROVVEDIMENTI GENERALI

 

     Art. 80. (Indagine conoscitiva).

     L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con enti e/o istituti specializzati, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per effettuare un'indagine conoscitiva sull'artigianato siciliano.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 81. (Obbligo di riserva delle commesse).

     L'amministrazione regionale, gli enti locali e le aziende da essi dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti pubblici regionali e le società da essi controllate sono tenuti a riservare alle imprese artigiane operanti nel territorio della regione, nonché ai consorzi di cui alle lettere a, b e c dell'art. 51 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, il 50 per cento delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possono essere effettuate dalle stesse imprese o consorzi.

     I soggetti di cui al comma precedente, tenuti alla osservanza delle disposizioni ivi previste, sono determinati con decreto del presidente della Regione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     I soggetti determinati con il decreto suddetto sono tenuti a presentare annualmente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca una relazione contenente i dati relativi alle forniture e alle lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese artigiane.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese private, quale che sia la loro ragione sociale e il settore nel quale le stesse operano, che acquisiscano contributi da parte della Regione o conseguano finanziamenti comunque garantiti dalla stessa.

     La inosservanza di detto obbligo comporta la revoca dei benefici ai quali le suddette imprese siano state ammesse.

     Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi [54].

 

TITOLO IV

INTERVENTI INTESI A PROMUOVERE L'ASSOCIAZIONISMO DI IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANE

 

     Art. 82. (Integrazione regionale). [55]

     [Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali e artigiane della Regione, favorendone l'accesso al credito di esercizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi, costituiti secondo apposite convenzioni con istituti di credito, dalle imprese stesse riunite in uno o più consorzi di garanzia fidi, basati sul principio della mutualità e senza scopo di lucro.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono autorizzate a promuovere la costituzione di consorzi per gli effetti di cui al precedente comma.

     Da parte dei consorzi, i cui fondi rischi siano integrati con il contributo regionale, non possono essere concesse garanzie ad imprese nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di amministrazione controllata.]

 

     Art. 83. (Statuti dei consorzi). [56]

     [Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al precedente art. 82 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:

     a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziali;

     b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso [57];

     c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

     d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio ed istituto di credito finanziatore;

     e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

     Gli statuti dei consorzi devono altresì prevedere:

     1) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca [58];

     2) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     3) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

     4) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione in entrata al bilancio della Regione siciliana.]

 

     Art. 84. (Richiesta della concessione regionale). [59]

     [La domanda per l'integrazione da parte della Regione dei fondi rischi di cui al precedente art. 82 deve essere presentata, a cura del presidente del consorzio, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che provvede all'istruttoria.

     Essa va corredata dai seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 1978, n. 26, modificato dall'art. 40 della presente legge per le piccole e medie imprese commerciali, e dall'art. 1 della L. 25 luglio 1956, n. 860;

     c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;

     d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, di cui al precedente art. 82.]

 

     Art. 85. (Misure e modalità dell'integrazione regionale). [60]

     [L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

     a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano non meno di duecento imprese commerciali o artigiane, esclusi i consorzi costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 8, lettera b, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche, per i quali il numero minimo di imprese aderenti è fissato in cinquanta;

     b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di duecento imprese commerciali o artigiane, esclusi i consorzi costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 8, lettera b, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche, per i quali il numero minimo di imprese aderenti è fissato in cento.

     Ai fini dell'integrazione da parte della Regione, il monte fideiussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fideiussioni di importo superiore.

     Le camere di commercio, che promuovono la costituzione dei consorzi, sono autorizzate ad integrare esclusivamente l'ammontare del fondo rischi sino alla concorrenza del 20 %.

     Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

     La concessione dell'integrazione dà parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     Ogni qualvolta le imprese consorziali procedono all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

     L'intervento della Regione, comunque, non può eccedere, in totale, l'importo di lire 500 milioni per i consorzi ai quali aderiscano meno di cento imprese e l'importo di lire 2.000 milioni per i consoni con più di cento imprese.

     L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni [61].]

 

     Art. 86. (Forme di garanzia). [62]

     [Dai consorzi di imprese commerciali, di cui ai precedenti articoli, possono essere, altresì, garantiti i mutui a medio termine contratti dai propri consociati ai sensi del titolo II della L.R. 4 agosto 1978, n. 26.]

 

TITOLO V

INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE

 

     Art. 87. (Incremento del fondo di rotazione).

     Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, per il biennio 1982-1983, della somma di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 88. (Contributi di gestione a cooperative).

     (Omissis) [63].

 

     Art. 89. (Utilizzo dei fondi di cui al regolamento CEE n. 2615 del 1980).

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 % della spesa ammessa, per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologia e di assistenza aventi per scopo la realizzazione delle attività indicate all'art. 4, n. 1, lett. c, del regolamento CEE n. 2615 del 7 ottobre 1980, a servizio delle piccole e medie imprese associate.

     Per le stesse finalità l'IRCAC è autorizzato ad effettuare in favore delle medesime associazioni le operazioni di credito a medio termine per l'acquisto di macchinari e attrezzature strettamente necessari, secondo le modalità fissate dalla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, nonché dal relativo regolamento di applicazione.

     Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere concesso, nella misura massima del 20 % della spesa ammessa, anche ad integrazione di contributi eventualmente concessi da altri enti comunitari o statali.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il biennio 1981-1982, la spesa di lire 1.200 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 90. (Consorzi di garanzia fidi tra cooperative). [64]

     [1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a costituire uno o più consorzi di garanzia fidi tra cooperative aventi sede ed operanti in Sicilia, regolarmente iscritte nei registri prefettizi, al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio, mediante fidejussione agli istituti ed aziende di credito che effettueranno finanziamenti alle consorziate [65].]

 

     Art. 91. (Statuto dei consorzi di garanzia fidi tra cooperative). [66]

     [1. Lo statuto dei consorzi di cui all'articolo 90 deve espressamente ed inderogabilmente contenere le norme relative ai requisiti di mutualità e deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     2. Lo statuto di cui al comma 1 deve espressamente prevedere:

     a) i requisiti delle cooperative per la partecipazione al consorzio;

     b) l'importo del concorso al fondo rischi da parte delle singole cooperative consorziate;

     c) l'importo dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ogni cooperativa consorziata;

     d) la gestione del fondo rischi, che deve essere depositato ed erogato a cura dell'IRCAC;

     e) la partecipazione, sia in seno al consiglio di amministrazione che al collegio sindacale del consorzio, di un rappresentante nominato dall'IRCAC;

     f) che non siano concesse garanzie a cooperative nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione controllata;

     g) che la fidejussione sia consentita per il massimo del 50 per cento del finanziamento e fatta salva la preventiva escussione del debitore [67].]

 

     Art. 92. (Misure di partecipazione). [68]

     [Il concorso delle cooperative consorziate al totale del fondo per la garanzia fidi è pari al 50 %, restando a carico dell'IRCAC l'integrazione del rimanente 50 %.

     Gli aumenti del fondo di garanzia fidi sono deliberati dall'assemblea del consorzio ed approvati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Giunta regionale.]

 

     Art. 93. (Fondo IRCAC per la partecipazione al fondo rischi). [69]

     [Per le finalità di cui al precedente articolo è costituito presso l'IRCAC un fondo a gestione separata di lire 1.500 milioni, da utilizzare per la partecipazione al fondo rischi del consorzio.

     E' autorizzata la relativa spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981 .]

 

     Art. 94. (Aperture di linee di credito).

     Al fine di incrementare il volume dei finanziamenti agevolati a favore degli enti indicati all'art. 1 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito indicati all'art. 1 della L.R. 6 maggio 1976, n. 45, apposita convenzione per la costituzione di linee di credito per porre in essere tutte le operazioni di credito di cui alla L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, nonché le operazioni di credito di cui alle norme istitutive dei fondi a gestione separata presso l'IRCAC.

     Alle operazioni di credito poste in essere a valere sulle linee di credito di cui al presente articolo viene esteso il rimborso degli oneri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 17 marzo 1979, n. 37, nonché la garanzia fideiussoria di cui all'art. 4 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche.

 

     Art. 95. (Procedure).

     Al fondo di cui al punto 4 dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, affluiranno gli interessi posti a carico dei beneficiari dei finanziamenti concessi dall'IRCAC in virtù del precedente art. 88, nella misura stabilita per le altre operazioni creditizie effettuate dal medesimo Istituto.

     Nei limiti consentiti dal fondo di cui al comma precedente e per le somme effettivamente utilizzate l'IRCAC corrisponderà agli istituti di credito, che hanno consentito le linee di credito di cui al precedente articolo, gli interessi, computati al tasso previsto dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti l'IRCAC, entro il mese di dicembre di ogni anno.

 

     Art. 96. (Finanziamenti a tasso agevolato a favore delle cooperative).

     L'IRCAC è autorizzato a concedere a cooperative e loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato per la contrazione di mutui bancari di durata non superiore ad anni 15, per la totale copertura delle onerosità passive, debitamente documentate e quantificate alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti dall'ammasso di olive da mensa effettuato nell'anno 1978 e relative spese di gestione [70].

     Per tali finanziamenti l'IRCAC è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni, il fondo di cui all'art. 3 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28.

     Per le finalità del presente articolo il fondo contributi interessi dell'IRCAC viene incrementato della somma annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modifiche, e le norme di gestione dell'IRCAC.

     Le disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo si applicano, altresì, in favore delle industrie conserviere che hanno effettuato, nella decorsa campagna, operazioni di trasformazione del pomodoro fruendo degli interventi di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83.

     Per le finalità di cui al precedente comma il fondo contributi interessi dell'IRCAC è incrementato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di lire 100 milioni.

 

TITOLO VI

INTERVENTI PER LA PESCA E ALTRE ATTIVITA'

 

     Art. 97. (Attrezzature portuali).

     Il contributo di cui all'art. 2 della L.R. 27 febbraio 1950, n. 13 e successive aggiunte e modifiche, è elevato sino alla misura massima del 98 %.

     Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 98. (Programmi realizzati ai sensi della L.R. n. 5 del 1975).

     Per le finalità di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, limitatamente ai programmi realizzati sino alla data del 31 dicembre 1980, è autorizzata, per il biennio 1981-82, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 99. (Soggetti beneficiari della L.R. n. 1 del 1980).

     (Omissis) [71].

 

     Art. 100. (Integrazione dei soggetti della L.R. n. 1 del 1980).

     (Omissis) [72].

 

     Art. 101. (Regolamentazione della pesca subacquea).

     (Omissis) [73].

 

     Art. 102. (Limite per il credito di esercizio peschereccio).

     (Omissis) [74].

 

     Art. 103. (Modalità di concessione degli interventi per l'acquacoltura).

     (Omissis) [75].

 

     Art. 104. (Garanzie per il credito di esercizio peschereccio).

     (Omissis) [76].

 

     Art. 105. (Imprese costruttrici di contenitori in legno).

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese e cooperative costruttrici di contenitori in legno per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, che abbiano svolto nel territorio della Regione siciliana attività continuativa da almeno 3 anni, un contributo in conto capitale del 10 % sull'ammontare dei costi sostenuti nell'anno 1980, risultanti da regolari fatture, per l'acquisto della materia prima del loro prodotto.

     Il beneficio previsto dal precedente comma è concesso alle imprese e cooperative che dimostrino di avere applicato i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 106.

     Ai fondi istituiti in applicazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della L. n. 1041 del 25 novembre 1971.

 

     Art. 107.

     Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi degli artt. 5, 6, 7, lett. a, della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, il tasso d'interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 4%.

     Il tasso di cui al precedente comma si applica alle operazioni di finanziamento contrattualmente perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge e si applica anche alle operazioni di finanziamento con forma di contratto di mutuo già perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interessi ancora a scadere [77].

 

     Art. 108.

     Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1981-1983 le seguenti spese (in milioni di lire):

     All'onere di lire 51.750 derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 163.050 milioni per l'anno 1982 e in lire 90.050 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 109.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Gli originari commi secondo, terzo e quarto sono stati così sostituiti con art. 37 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[2] Gli originari commi secondo, terzo e quarto sono stati così sostituiti con art. 37 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[3] Gli originari commi secondo, terzo e quarto sono stati così sostituiti con art. 37 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[4] Gli originari commi secondo, terzo e quarto sono stati così sostituiti con art. 37 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[5] Commi primo e secondo abrogati con art. 14 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[6] Così sostituito con art. 38 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[7] Articolo così sostituito con art. 39 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[8] Comma abrogato con art. 13 L.R. 13 dicembre 1983 n 119.

[11] Articolo abrogato con art. 9 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119

[12] Articolo abrogato con art. 10 L.r 13 dicembre 1983, n. 119.

[13] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[14] Sostituisce art. 31 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[15] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[16] Sostituisce art. 33 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[17] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[18] Sostituisce art. 18 L.R. 10 agosto 1978, n. 34.

[19] Sostituisce art. 27 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[23] Comma abrogato con art. 13 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[27] Modifica art. 29 L r. 18 luglio 1974, n. 22.

[28] Comma aggiunto con art. 40 L.R. 31 dicembre 1985, n. 57.

[29] Sostituisce art. 8 L.R. 4 agosto 1978, n. 26.

[30] Sostituisce art. 9 L.R. 4 agosto 1978, n. 26.

[32] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[33] Comma così sostituito con art. 15 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[34] Articolo sostituito con art. 26 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[35] Articolo così modificato con art. 16 L.R. 9 maggio 1986, n. 23.

[36] Comma così sostituito con art. 15 L.R. 23 maggio 1991. n. 36.

[37] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 23 maggio 1991. n. 36.

[39] Articolo abrogato con art. 36 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[40] Articolo abrogato con art. 36 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[41] Articolo abrogato con art. 36 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[42] Articolo abrogato con art. 36 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[43] Articolo abrogato con art. 36 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[44] Sostituisce art. 2 L.R. 7 maggio 1977, n. 31.

[46] Articolo così sostituito con art. 26 L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[49] Il primo comma sostituisce art. 2 L.R. 6 marzo 1976, n. 22.

[50] Lettera così modificata dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[51] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

[52] Articolo così modificato con art. 61 L.R. 18 febbraio, n. 3, a sua volta modificato con art. 37 L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[53] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[54] Comma così sostituito con art. 60 L.R. 18 febbraio, n. 3.

[55] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[56] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[57] Lettera modificata dall'art. 7 della L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e così sostituita dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[58] Punto così modificato con art. 7 L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

[59] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[60] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[61] Articolo così modificato con art. 11 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.

[62] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[63] Sostituisce art. 31 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[64] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[65] Articolo così sostituito con art. 19 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[66] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[67] Articolo così sostituito con art. 20 L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[68] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[69] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[70] Comma così modificato con art. 57 L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

[73] Sostituisce art. 27 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[74] Modifica art. 8-bis L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[75] Sostituisce art. 22 L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

[77] Articolo così sostituito con art. 49 L.R. 31 dicembre 1985, n. 37.