§ 5.3.251 - L.R. 31 dicembre 1985, n. 57.
Bilancio di previsione della Regione siciliana e ella Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/12/1985
Numero:57


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. [5a]
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 


§ 5.3.251 - L.R. 31 dicembre 1985, n. 57.

Bilancio di previsione della Regione siciliana e ella Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986- 88.

(G.U.R. 4 gennaio 1986, n. 1 S.O.).

 

Titolo I

BILANCIO ANNUALE

 

Stato di previsione dell'entrata.

 

Art. 1.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1986, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

Totale generale della spesa.

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 18.631.486,6 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1986.

 

Disposizioni generali.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     E' approvato in lire 120.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1986 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 5.

     Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al capitolo 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1986 nell'importo di L. 60.000 milioni.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertare effettive necessità.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1986, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì.

     a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonché ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651, 3652, 3822 e 3828 dello stato di previsione della entrata.

     c) ad effettuare, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli di spesa, relativi ad assegnazioni dello Stato, compresi nella rubrica "Comunicazioni e trasporti", per l'attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 nonché tra gli stanziamenti dei capitoli 48621, 48622, 48623 [1].

     d) ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa 21102 e 21106 per l'attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 99.

 

     Art. 10.

     I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 3723 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'accredito nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali i cui programmi o progetti hanno dato luogo all'accreditamento dei contributi stessi, individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, gli ulteriori programmi o progetti, aventi finalità analoghe, nei limiti, per ciascuna amministrazione, dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente.

     In dipendenza di quanto previsto dal precedente comma l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

 

     Art. 11.

     I contributi connessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3801 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti al capitolo 34110 della spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.

 

     Art. 12.

     Per l'esercizio finanziario 1986, le spese annue predeterminate da speciali disposizioni di legge, sono stabilite nell'importo risultante per ciascun capitolo, dall'allegato 4/ A alla presente legge.

 

Presidenza della Regione.

 

     Art. 13.

     All'adeguamento dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, si provvede con le modalità previste nell'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

 

     Art. 14.

     Per le finalità dell'art. 2, lett. b, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 200 milioni che si iscrive al capitolo 10155.

 

     Art. 15.

     La Presidenza della Regione è autorizzata a provvedere alla redazione dei programmi integrati mediterranei ( PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/ 85 del Consiglio del 23 luglio 1985 mediante affidamento di incarichi a studi professionali o a professionisti associati che abbiano preparazione professionale nei settori delle attività economiche di cui all'art. 2 del citato regolamento comunitario.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 1.500 milioni che si iscrive al capitolo 10159.

     La Presidenza della Regione è altresì autorizzata a disporre interventi per azioni polisettoriali relative all'attuazione dei programmi integrati mediterranei di cui al predetto regolamento CEE Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 4.500 milioni che si iscrive al capitolo 50001.

 

     Art. 16.

     Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1986, le spese di lire 450 milioni, in favore dell'Associazione siciliana della stampa, e di lire 500 milioni per la partecipazione della Regione all'organizzazione, rispettivamente, del Congresso nazionale della stampa, che si terrà in Sicilia nel 1986, e del Giro ciclistico d'Italia al fine di consentire, nel medesimo anno, lo svolgimento di alcune tappe sulle strade siciliane.

     Dette spese si iscrivono, la prima, al capitolo 10160, la seconda, al capitolo 10161.

 

     Art. 17.

     A decorrere dall'anno scolastico 1986- 87 il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68 è elevato a lire 120 mila per gli alunni che frequentano la prima classe e a lire 80 mila per quelli che frequentano la seconda e terza classe.

 

     Art. 18.

     Per le finalità della legge regionale 25 marzo 1983, n. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 60 milioni che si iscrive al capitolo 10754.

 

     Art. 19.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1986, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni all'Azienda speciale aereoporto di Catania ( ASAC) per l'acquisto di attrezzature e per l'inizio dell'attività gestionale dell'aereoporto medesimo, che si iscrive al capitolo 10763.

 

     Art. 20.

     Per le finalità dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1983, n. 31, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 5.700 milioni che si iscrive al capitolo 50364.

 

     Art. 21.

     Per le finalità della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 106 milioni che si iscrive al capitolo 50401.

 

     Art. 22.

     Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     I contributi di cui al precedente comma sono iscritti al capitolo 3742 dell'entrata ed al capitolo 50474 della spesa.

 

     Art. 23.

     Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono prorogate per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 24.

     Per la partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione ( CINSEDO), con sede in Roma, la Presidenza della Regione è autorizzata ad erogare annualmente allo stesso Centro un contributo, il cui ammontare, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, sarà iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 150 milioni di cui lire 125,5 milioni per contributi relativi agli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione e l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

     E' abrogato l'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36.

 

     Art. 25.

     E' istituito presso la Presidenza della Regione un fondo per sussidi straordinari a favore delle cooperative "Mugnai e pastai della Valle del Platani" di Casteltermini, "Poligraf" di Palermo e "SAMOS" con sede in Ragusa.

     Per i sussidi relativi, il Presidente della Regione è autorizzato ad emettere provvedimenti nell'ambito dello stanziamento di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1986.

 

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 26.

     E' autorizzata la spesa di lire 70.862 milioni, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1986, che si iscrive al capitolo 56901.

 

     Art. 27.

     Il fondo di rotazione dell'ESA è autorizzato ad utilizzare le proprie disponibilità, come riduzione di previsioni operative che si riferiscono allo stanziamento disposto dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, per altre finalità d'istituto, riservando la somma di lire 1.000 milioni per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 116, ad integrazione dei prestiti le cui domande sono pervenute al fondo entro il 31 gennaio 1984.

 

     Art. 28.

     Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, che si iscrive al capitolo 55322.

 

     Art. 29.

     Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al capitolo 55566.

 

     Art. 30.

     Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 5.000 milioni che si iscrive al capitolo 55659. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.

     La spesa di cui al precedente comma è destinata prioritariamente al finanziamento dei progetti presentati nell'anno 1985, non finanziati a causa dell'esaurimento dei fondi in precedenza a tal fine autorizzati.

 

     Art. 31.

     Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, modificato dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 100.000 milioni, che si iscrive al capitolo 55677.

 

     Art. 32.

     Per le finalità dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 13.000 milioni, che si iscrive al capitolo 55678.

 

     Art. 33.

     Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, modificati dall'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e dell'art. 33 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 è autorizzata per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, che si iscrive al capitolo 55679.

 

     Art. 34.

     Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 9.000 milioni, che si iscrive al capitolo 56452.

 

     Art. 35.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 16.000 milioni, che si iscrive al capitolo 56920.

 

     Art. 36.

     Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, modificato dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni, che si iscrive al capitolo 56921.

 

     Art. 37. [2].

 

Assessorato regionale degli enti locali.

 

     Art. 38.

     A valere sullo stanziamento del capitolo 18703, è concesso, per l'anno finanziario 1986, alla Federazione siciliana dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE), con le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 9, un sussidio straordinario di lire 200 milioni.

 

     Art. 39.

     A valere sullo stanziamento del capitolo 19025, la somma di lire 14.000 milioni può essere assegnata ai comuni per la realizzazione di programmi avviati nell'anno 1985 per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

 

Assessorato regionale dell'industria.

 

     Art. 40. [3].

 

     Art. 41.

     Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al capitolo 25004.

 

     Art. 42.

     Per le finalità previste dall'art 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 12.000 milioni, che si iscrive al capitolo 64945.

 

     Art. 43.

     Il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per le finalità previste al secondo comma dello stesso articolo, è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 2.000 milioni.

     La spesa relativa si iscrive al capitolo 64954.

 

     Art. 44.

     La spesa autorizzata con l'art. 35 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, per la realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche, è incrementata, per l'anno finanziario 1986, di 41.000 milioni e si iscrive al capitolo 65576.

 

     Art. 45.

     Per le finalità di cui all'art. 5 ed all'art. 6, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni. Per le finalità di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 20.000 milioni.

     La relativa spesa si iscrive al capitolo 25303.

     L'Amministrazione regionale provvederà ad accreditare al fondo a gestione separata costituito presso l'EMS per le finalità di cui al precedente comma, le somme occorrenti ad inizio di ciascun trimestre, sulla scorta delle documentate richieste dell'EMS.

     L'EMS è autorizzato a procedere alla compensazione tra i fondi istituiti con la legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, fermo restando l'obbligo della rendicontazione prevista.

 

     Art. 46.

     Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 50.000 milioni.

     Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato al finanziamento di piani di ristrutturazione e di risanamento finanziario di piccole e medie imprese industriali che versino in stato di crisi per difficoltà economico - finanziarie, ma che abbiano concrete prospettive di ripresa.

     L'Assessore regionale per l'industria, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emanerà direttive per l'utilizzazione del fondo secondo le finalità di cui ai superiori commi, acquisito il parere della competente Commissione industria dell'Assemblea regionale siciliana.

     L'IRFIS, entro 60 giorni dalla emanazione delle direttive, è tenuto a trasmettere all'Assessore per l'industria un piano di interventi predisposto sulla base di tutte le domande pervenute e della relativa istruttoria tecnico - finanziaria.

     L'Assessore dà comunicazione di detto piano alla Commissione legislativa per l'industria dell'Assemblea regionale.

     I provvedimenti di finanziamento sono deliberati dal comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, per una durata non superiore a 15 anni, di cui due di preammortamento, e sono gravati dell'interesse del 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.

     I finanziamenti di cui al presente articolo sono assistiti da privilegio o da ipoteca sui beni aziendali e da garanzia sussidiaria della Regione.

     La relativa spesa si iscrive al capitolo 65114.

 

     Art. 47.

     I benefici di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni possono essere concessi alle imprese industriali che siano in difetto con il pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 dicembre 1981 e sino al 31 dicembre 1985.

     Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, impartisce le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

     Per le finalità del presente articolo i fondi di rotazione istituiti presso l'IRFIS ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 sono incrementati rispettivamente di lire 5.000 milioni ciascuno.

     Gli eventuali residui delle somme stanziate con il precedente comma sono utilizzati per le originarie finalità dei suddetti fondi di rotazione.

     La relativa spesa si iscrive al capitolo 65116.

 

     Art. 48.

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere con proprio decreto in favore della Srl Termoblock di Palermo un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, e per l'importo massimo di lire 500 milioni, della spesa occorrente per la riattivazione del complesso industriale attraverso il ripristino degli immobili e degli impianti o anche mediante acquisto di nuovi impianti e attrezzature che si rendessero necessari.

     La relativa spesa si iscrive al capitolo 64969.

     Il Comitato amministrativo previsto dall'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è autorizzato a concedere, sul fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, un finanziamento a tasso di interesse del 3 per cento annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, fino alla totale copertura della spesa occorrente alla riattivazione dello stabilimento al netto del contributo di cui al primo comma e alla dismissione delle passività onerose correnti, così come determinato dalla direttiva emanata dall'Assessore regionale per l'industria in attuazione dell'art. 21 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.

     Il finanziamento di cui al comma precedente è assistito da garanzie reali aziendali e dalla garanzia sussidiaria della Regione.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 132.

 

     Art. 49. [4].

 

Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 50.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali, contestualmente al contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 35, un contributo annuo per la manutenzione delle strade provinciali.

 

     Art. 51.

     Per le finalità dell'art. 9, lett. b, della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 1.200 milioni che si iscrive al capitolo 29606.

 

     Art. 52.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 5.000 milioni, che si iscrive al capitolo 68551.

 

     Art. 53.

     Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni, che si iscrive al capitolo 68557.

 

     Art. 54.

     Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni, che si iscrive al capitolo 68561.

 

     Art. 55.

     Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al capitolo 68574.

 

     Art. 56.

     Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni, che si iscrive al capitolo 68575.

 

     Art. 57.

     Per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 68580.

 

     Art. 58.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.500 milioni, che si iscrive al capitolo 68585.

     Il limite massimo previsto dall'art. 3 della legge regionale di cui al comma precedente è rideterminato, sino all'ultimazione dei lavori, nella misura prevista dagli eventuali aggiornamenti apportati al limite massimo di intervento a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

 

     Art. 59.

     Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno 1986, il limite venticinquennale di impegno di lire 2.500 milioni, che si iscrive al capitolo 68586.

 

     Art. 60.

     Per le finalità dell'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1986 l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 10.000 milioni, che si iscrive al capitolo 68587.

 

     Art. 61.

     Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni, che si iscrive al capitolo 68590.

 

     Art. 62.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare interventi di consolidamento, anche se di competenza degli enti locali, pure nei comuni non dichiarati espressamente da consolidare, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni.

 

     Art. 63.

     Per consentire la definizione ed integrale applicazione del disposto dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, completando l'erogazione finanziaria ai comuni individuati dalla stessa norma è autorizzata la spesa di lire 51.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1986, che si iscrive al capitolo 70788.

     Il termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, già prorogato con l'art. 20 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione.

 

     Art. 64. [5].

 

     Art. 65.[5a]

     A decorrere dal 1 gennaio 1986, gli assegni familiari concessi agli artigiani, a norma della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive aggiunte e modificazioni sono elevati a lire 200 mila annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, da liquidare in due semestralità posticipate.

     L'assegno di parto previsto dall'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, modificato dall'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 81, elevato dal secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 240 mila.

     In favore della lavoratrice artigiana che usufruisce dell'assegno di parto previsto dall'art. 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è corrisposto un assegno integrativo di lire 140 mila. La convenzione con l'INPS prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 può essere stipulata anche per un triennio.

 

     Art. 66. [6].

 

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e

della pesca.

 

     Art. 67.

     Per le finalità previste dall'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 3.000 milioni, che si iscrive al capitolo 35358.

 

     Art. 68.

     Allo scopo di aprire sbocchi commerciali alle ceramiche artistiche siciliane, la Siciltrading Spa è autorizzata a porre in essere idonee iniziative promozionali per la commercializzazione di detti prodotti nei mercati nazionali ed internazionali.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 600 milioni che si iscrive al capitolo 35360. Detta somma verrà versata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca alla Siciltrading Spa a totale capitale pubblico previa approvazione di un programma da sottoporre preventivamente al parere della Commissione "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 69.

     Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno venticinquennale di lire 2.000 milioni, che si iscrive al capitolo 75229.

 

     Art. 70.

     Per le finalità dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione di cui allo art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni è incrementato per l'esercizio finanziario 1986 di lire 40.000 milioni, che si iscrive al capitolo 75256.

 

     Art. 71.

     Il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni è incrementato di lire 2.000 milioni per operazioni di credito agevolato di gestione in favore di cooperative di lavoratori o società di cui all'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46 per la gestione di stabilimenti industriali.

     La relativa spesa si iscrive al capitolo 75256.

     Per la durata delle operazioni, il tasso e le garanzie si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46 e all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 30.

 

     Art. 72.

     Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, in applicazione dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ulteriormente incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 20.000 milioni.

     La spesa relativa si iscrive al capitolo 75413. Si applicano le disposizioni dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

 

     Art. 73.

     Per le finalità di cui agli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 6.000 milioni, di cui 3.000 milioni per l'integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese commerciali, che si iscrive al capitolo 75415, e lire 3.000 milioni per la integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese artigiane, che si iscrive al capitolo 75613.

 

     Art. 74.

     Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 2.000 milioni, che si iscrive al capitolo 75416.

 

     Art. 75.

     Il fondo di rotazione previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato, per l'anno finanziario 1986, di lire 10.000 milioni.

     La spesa relativa si iscrive al capitolo 75451.

 

     Art. 76.

     Il limite di spesa di cui al secondo comma dell'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è elevato a lire 300 milioni.

 

  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica

istruzione.

 

     Art. 77.

     A valere sullo stanziamento relativo al capitolo 38054 per l'esercizio finanziario 1986, le somme di lire 2.000 milioni, 250 milioni e 250 milioni sono destinate, rispettivamente, all'Istituto nazionale del dramma antico con sede in Siracusa, al Museo Mandralisca con sede in Cefalù ed al Museo degli arazzi con sede in Marsala.

     Lo stanziamento relativo al Museo Mandralisca, nelle more della ridefinizione dell'assetto istituzionale del museo stesso, è destinato prioritariamente al pagamento del personale in servizio.

 

     Art. 78.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, l'ulteriore spesa di lire 60 milioni, che si iscrive al capitolo 38093.

 

     Art. 79.

     I contributi previsti dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33 sono fissati, per l'esercizio finanziario 1986, rispettivamente in lire 240 milioni, lire 180 milioni e lire 77 milioni e si iscrivono al capitolo 38094.

 

     Art. 80.

     Gli importi dei sussidi indicati nella tabella prevista dall'art. 48 della legge regionale 30 maggio 1984 n. 36, relativamente al capitolo 38101, sono fissati, per l'esercizio finanziario 1986, nell'ordine seguente: lire 120 milioni, lire 120 milioni, lire 120 milioni, lire 100 milioni, lire 120 milioni, lire 120 milioni e lire 90 milioni.

 

     Art. 81.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed enti indicati nell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, per l'importo di lire 3.000 milioni, relativamente alle attività svolte dagli enti medesimi nell'anno 1985.

     La predetta somma si iscrive al capitolo 38114 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986.

 

     Art. 82.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 19868 un contributo straordinario di lire 2.200 milioni alla "Fondazione Andrea Biondo di Palermo", che si iscrive al capitolo 38115, destinato al ripianamento della situazione debitoria.

 

     Art. 83.

     Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni, che si iscrive al capitolo 77855.

 

     Art. 84.

     Per le finalità dell'art. 58 sesto comma, lett. c, e dell'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 166.910 milioni e di lire 10.000 milioni, che si iscrivono ai capitoli 79209 e 79353.

 

Assessorato regionale della sanità.

 

     Art. 85.

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare, per l'anno finanziario 1986, un contributo straordinario di lire 500 milioni all'Associazione provinciale handicappati collaborata dagli artisti contemporanei casa famiglia "Cesare Terranova" da destinare all'acquisto di una casa - famiglia per handicappati gravi e detta spesa si iscrive al capitolo 82608.

 

     Art. 86.

     Sugli stanziamenti relativi ai capitoli 81502 e 81505 per l'esercizio finanziario 1985 l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad assumere impegni entro e non oltre il 31 gennaio 1986.

 

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

 

     Art. 87.

     Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 200 milioni, che si iscrive al capitolo 45003.

 

     Art. 88.

     Per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1986, le seguenti spese.

     - per la realizzazione delle opere previste nelle lettere a, b, g, h, i, lire 2.175 milioni, che si iscrivono al capitolo 85804.

     - per la realizzazione delle opere previste nelle lettere c e d, lire 1.425 milioni, che si iscrivono al capitolo 85805.

     - per la realizzazione delle opere previste dalla lett. e, lire 650 milioni, che si iscrivono al capitolo 85806.

 

     Art. 89.

     I termini di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 90.

     Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 91.

     Il termine previsto al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 74, per predisporre ed attuare i programmi relativi ad opere ed interventi urgenti, è prorogato al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 92. [7].

 

  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Art. 93.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 16.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al capitolo 47703.

 

     Art. 94.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 4.400 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che si iscrive al capitolo 47704.

 

     Art. 95.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 3.260 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al capitolo 47705.

 

     Art. 96.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 19868 la spesa di lire 8.800 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti provinciali per il turismi, che si iscrive al capitolo 47711.

 

     Art. 97.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1986, un contributo di lire 6.000 milioni al comitato organizzatore della manifestazione "Taormina arte", anche in relazione alle iniziative realizzate negli anni precedenti, che si iscrive al capitolo 47712.

 

     Art. 98.

     Per le finalità dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 51.500 milioni, che si iscrive al capitolo 87372.

     Nella spesa di cui al precedente comma è compresa la somma di lire 1.500 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del santuario "Madonna delle lacrime".

 

     Art. 99.

     Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite ventennale di impegno di lire 10.000 milioni, che si iscrive al capitolo 87503.

 

     Art. 100.

     Per le finalità richiamate all'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 2.400 milioni, che si iscrive al capitolo 87511.

 

     Art. 101.

     Per le finalità richiamate dall'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 15.000 milioni, che si iscrive al capitolo 87512.

 

     Art. 102. [8].

     Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 20.000 milioni che si iscrive al capitolo 88872.

     All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 88873 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo .

 

     Art. 103.

     A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 47651, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti corrisponderà all'Azienda autonoma di turismo di Palermo e Monreale contributi fino all'ammontare di lire 300 milioni per manifestazioni effettuate nell'anno 1985.

 

     Art. 104.

     Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al capitolo 88404.

 

     Art. 105.

     Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 106.

     Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33 relative all'integrazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 per gli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 32.600 milioni.

     L'integrazione di lire 32.600 milioni per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 riguarda le aziende private, per l'esercizio finanziario 1984 le aziende pubbliche e quelle private.

 

Azienda delle foreste demaniali.

 

     Art. 107.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1986, allegato al bilancio annuale della Regione (Appendice n. 1).

 

Capitoli aggiunti.

 

     Art. 108.

     A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1986 (Annesso n. 1).

 

Indice cronologico degli atti.

 

     Art. 109.

     Alla presente legge è allegato "l'indice cronologico degli atti" (Annesso n. 2).

 

Disposizione varie.

 

     Art. 110.

     I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1985 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli 1198, 1398 e 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.

 

     Art. 111.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1986, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.

     Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     Le disposizioni sulla ripartizione dei fondi del bilancio della Regione di cui all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 non si applicano per gli stanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. b, della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23.

 

     Art. 112.

     La predisposizione dei programmi di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è rinviata all'esercizio finanziario 1987.

 

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 113.

     E' approvato in lire 47.323.576,4 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1986-1988.

 

     Art. 114.

     E' approvato il bilancio pluriennale della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1986- 1988, allegato al bilancio pluriennale della Regione (Appendice n. 1).

 

     Art. 115.

     Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1987 e 1988 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi.

 

     Art. 116.

     Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1986- 1988 non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione, rispettivamente, all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

 

Titolo III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI DIVERSE.

 

Quadro generale riassuntivo.

 

     Art. 117.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 e per il triennio 1986-1988 con i relativi allegati.

 

Elenco n. 5

 

     Art. 118.

     Alla presente legge è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1986 - 1988 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

 

Mutui

 

     Art. 119. [9].

     Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di lire 1.900.000 milioni di cui lire 1.200.000 milioni a carico dell'anno 1988 e lire 700.000 milioni a carico dell'anno 1989 [10]. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa del bilancio della Regione.

     Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, previsti negli importi indicati nel quadro seguente, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti .

Oneri per ammortamento e interessi

(importi in milioni di lire)

 

 

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     ANNI   Mutuo anno 1988   Mutuo anno 1989   Totale

1.200.000          700.000

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     1988        155.880                        155.880

     1989        155.880           90.930       246.810

     1990        155.880           90.930       246.810

     1991        155.880           90.930       246.810

     1992        155.880           90.930       246.810

     1993        300.431           90.930       391.361

     1994        300.431          175.251       475.682

     1995        300.431          175.251       475.682

     1996        300.431          175.251       475.682

     1997        300.431          175.251       475.682

     1998        300.431          175.251       475.682

     1999        175.251                        175.251

 

 

Entrata in vigore.

 

     Art. 120.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1986.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera così integrata dall'art. 21, comma 2, della L.R. 17 febbraio 1986, n. 7.

[2] Modifica l'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 6 maggio 1981, n. 81.

[3] Aggiunge un comma all'art. 38 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[4] Sostituisce l'art. 107 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[5] Modifica l'art. 1 della L.R. 16 novembre 1984, n. 98.

[5a] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 23.

[6] Aggiunge due commi all'art. 10 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[7] Modifica il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 14.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 17 febbraio 1986, n. 7.

[9] Articolo già modificato dall'articolo 69 della L.R. 30 dicembre 1986, n. 36 e così sostituito dall'art. 33 della L.R. 26 marzo 1988 n. 5

[10] Vedi gli artt. 3 e 4 della L.R. 16 novembre 1988 n. 42.