§ 3.19.29 - L.R. 10 agosto 1978, n. 34.
Interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'economia e per il potenziamento delle strutture civili.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:10/08/1978
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Meccanizzazione agricola).
Art. 2.  (Modalità di intervento e finanziamento).
Art. 3.  (Miglioramenti fondiari).
Art. 4.  (Interventi infrastrutturali in agricoltura).
Art. 5.  (Laghetti artificiali).
Art. 6.  (Strutture commerciali specializzate).
Art. 7.  (Opere irrigue).
Art. 8.  (Manutenzione straordinaria di complessi boscati).
Art. 9.  (Fondo di rotazione E.S.A.).
Art. 10.  (Reintegrazione di spesa).
Art. 11.  (Aree di sviluppo industriale).
Art. 12.  (Credito ad imprese).
Art. 13.  (Imprese beneficiarie).
Art. 14.  (Fondo di garanzia IRFIS).
Art. 15.  (Credito di impianto).
Art. 16.  (Contributo sugli interessi).
Art. 17.  (Bacino di carenaggio nel porto di Palermo).
Art. 18.  (Consorzi di garanzia fidi).
Art. 19.  (Integrazione regionale ai fondi rischi dei consorzi).
Art. 20.  (Credito alle imprese artigiane).
Art. 21.  (Credito per le cooperative).
Art. 22.  (Cooperative edilizie).
Art. 23.  (Pesca).
Art. 24.  (Comuni terremotati).
Art. 25.  (Interventi per le strutture igienico-sanitarie).
Art. 26.  (Fondo per opere pubbliche dei Comuni).
Art. 27.  (Ripartizione del fondo).
Art. 28.  (Settori di interventi).
Art. 29.  (Modalità di intervento).
Art. 30.  (Interessi sui mutui contratti dai Comuni).
Art. 31.  (Interventi per Palermo).
Art. 32.  (Interventi per Messina).
Art. 33.  (Interventi per Catania).
Art. 34.  (Provvedimenti nei territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani).
Art. 35.  (Provvedimenti per le zone particolarmente depresse).
Art. 36.  (Provvidenze per il Comune di Acireale).
Art. 37.  (Modalità di attuazione).
Art. 38.  (Opere comprese in programmi statali).
Art. 39.  (Iniziative turistico-alberghiere).
Art. 40.  (Iniziative edilizie).
Art. 41.  (Completamento di opere).
Art. 42.  (Completamento di opere di interesse turistico).
Art. 43.  (Norme comuni per gli interventi di completamento).
Art. 44.  (Reintegrazioni di spesa).
Art. 45.  (Completamento opere E.S.A. ).
Art. 46.  (Strutture sanitarie).
Art. 47.  (Impianti ed attrezzature sanitarie).
Art. 48.  (Strutture portuali).
Art. 49.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 50.  (Modalità per l'approvazione dei progetti organici e dei programmi).
Art. 51.  (Esecuzione dei lavori).
Art. 52.  (Attuazione della L.R. n. 42/1975).
Art. 53.  (Provvidenze per le cooperative-cantine sociali).
Art. 54.      (Omissis)
Art. 55.      L'importo indicato all'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119, è elevato di lire 40.300 milioni
Art. 56.  (Norma finanziaria).


§ 3.19.29 - L.R. 10 agosto 1978, n. 34.

Interventi straordinari per il sostegno e lo sviluppo dell'economia e per il potenziamento delle strutture civili.

(G.U.R. 12 agosto 1978, n. 35).

 

 

TITOLO I

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

 

CAPO I

AGRICOLTURA E FORESTE

 

Art. 1. (Meccanizzazione agricola).

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un progetto organico di sviluppo e potenziamento della meccanizzazione agricola.

     Il progetto, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, indica, per grandi linee, riferite ai diversi territori provinciali, le previsioni generali dello sviluppo agricolo e del potenziamento della meccanizzazione agricola.

 

     Art. 2. (Modalità di intervento e finanziamento).

     Per le finalità di cui all'articolo precedente sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1978, le seguenti spese:

     - lire 3.000 milioni, per la concessione dei contributi in conto capitale sul prezzo d'acquisto di macchine agricole, ai sensi della L.R. 11 luglio 1952, n. 23, e del secondo comma dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni;

     - lire 2.000 milioni, per la concessione di contributi in conto capitale, ad integrazione delle agevolazioni concesse dallo Stato per l'acquisto di macchine agricole, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni;

     - lire 10.000 milioni, per la concessione dei contributi in conto capitale a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 3. (Miglioramenti fondiari).

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 25.000 milioni.

     Le agevolazioni previste dal precedente comma, il cui importo contributivo per beneficiario non può superare il limite massimo di lire 60 milioni, sono concesse per le iniziative riguardanti: le piantagioni e le relative strutture occorrenti ed i lavori connessi di preparazione e sistemazione del terreno; le opere ed i lavori di ricerca, captazione provvista e distribuzione di acqua per uso irriguo; le stalle e le strutture zootecniche connesse.

 

     Art. 4. (Interventi infrastrutturali in agricoltura).

     Sono disposte, per il periodo 1978-1980, le autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere:

     a) per la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a dell'art. 3 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, lire 10.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978;

     b) per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, lire 10.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978;

     c) per opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, lire 12.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978;

     d) per laghetti artificiali, lire 5.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     La spesa disposta dalle lett. a, b e c del precedente comma è destinata all'attuazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di un progetto organico di miglioramento e potenziamento della rete stradale a servizio dell'agricoltura.

     Per le opere di costruzione e riattamento delle strade interpoderali, il contributo è determinato nella misura del 95 % della spesa ritenuta ammissibile.

     Sono abolite tutte le disposizioni legislative incompatibili con il precedente comma.

     Con la spesa prevista alla lett. c è altresì finanziabile un programma di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento di opere in corso di definizione.

     Alla realizzazione degli interventi disposti dalla lett. a del presente articolo si provvede a mezzo di concessioni da affidare con preferenza ai Comuni.

 

     Art. 5. (Laghetti artificiali).

     La spesa prevista dalla lett. d del precedente art. 4 è destinata all'attuazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di un progetto organico per la concessione a favore di agricoltori singoli od associati di contributi per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di laghetti artificiali da destinare a finalità zootecniche.

     L'ammontare del contributo è determinato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste secondo il disposto di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

     Rientrano fra le spese ammesse a contributo le opere complementari strettamente indispensabili, nonché quelle per le opere di distribuzione e per l'acquisto del suolo necessario all'esecuzione dell'invaso.

     Per le opere ammesse a finanziamento sulla base di leggi statali è concesso un contributo regionale integrativo nella misura massima del 10 % e sempre che la somma dei due contributi non superi l'85 % della spesa ritenuta ammissibile.

     Per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni.

     All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale previsti dal presente articolo, si provvede all'anticipazione di cui al comma secondo dell'art. 4 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

 

     Art. 6. (Strutture commerciali specializzate).

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione, nelle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche di particolare rilevanza economica, di strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti.

     L'esecuzione delle strutture previste dal presente articolo è affidata in concessione ai Comuni. La gestione può essere affidata in concessione a Comuni, ad enti pubblici, a cooperative o loro consorzi, ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione, nonché a consorzi a partecipazione maggioritaria che possono essere istituiti dai Comuni medesimi, dagli enti pubblici, dalle cooperative e loro consorzi e dalle associazioni di produttori anzidette, con imprese abilitate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici [1].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

          Art. 7. (Opere irrigue).

     Per far fronte alle immediate esigenze connesse alla regolare prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue previste dalla L.R. 16 agosto 1974, n. 35, è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 55.000 milioni, di cui lire 25.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     Con la predetta somma si fa fronte altresì agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresa la quota necessaria per il reintegro delle somme corrisposte, a carico delle disponibilità della stessa L.R. 16 agosto 1974, n. 35, per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

 

     Art. 8. (Manutenzione straordinaria di complessi boscati).

     In aggiunta allo stanziamento ordinario di bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per opere di manutenzione straordinaria dei complessi boscati e delle infrastrutture in essi esistenti.

 

     Art. 9. (Fondo di rotazione E.S.A.).

     Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato per l'esercizio finanziario 1978 di lire 3.000 milioni.

     Al fondo restano altresì acquisite, per le finalità istituzionali dello stesso, le somme relative ai rientri di cui agli interventi previsti dagli artt. 16 e 18 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74.

 

     Art. 10. (Reintegrazione di spesa).

     Allo scopo di assicurare la definizione e la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 8.000 milioni per interventi destinati al reintegro delle somme corrisposte per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base dello stanziamento, predispone un programma delle opere da eseguire.

 

CAPO II

INDUSTRIA

 

     Art. 11. (Aree di sviluppo industriale).

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad attuare un progetto organico per la realizzazione o il completamento di opere previste dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, di strutture riguardanti servizi comuni e sociali all'interno delle aree stesse, nonché per il completamento delle opere già finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi delle LL.RR. 27 febbraio 1965, n. 4, e 28 novembre 1970. n. 48.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la complessiva spesa di lire 9.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 12. (Credito ad imprese).

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato della somma di lire 10.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1978, per le seguenti finalità:

     a) concessione di mutui per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;

     b) concessione di mutui ad aziende di estrazione e di lavorazione del marmo, singole ed associate, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e per la conseguente commercializzazione;

     c) concessione di finanziamenti commisurati al 50 % dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve a favore delle imprese operanti nei territori meridionali previste da leggi statali e regionali, sempre che non fruiscano dl altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve, conclusi con imprese pubbliche o private la cui esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

     Si applicano, per quanto attiene alle modalità dei mutui e finanziamenti di cui al comma precedente, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 22 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, come modificato con l'art. 16 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

 

     Art. 13. (Imprese beneficiarie).

     Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono concesse alle imprese industriali le quali:

     a) abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità o, se superiore, abbiano investimenti fissi non superiori a 10.000 milioni. Sono escluse in ogni caso le imprese di produzione di energia elettrica; petrolchimiche, di raffinazione di olii minerali, di produzione di cemento, qualunque sia il numero di dipendenti o entità di investimenti;

     b) assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.

     Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, i limiti di cui alla lett. a del precedente comma vanno riferiti all'intero complesso.

 

     Art. 14. (Fondo di garanzia IRFIS).

     Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, quale risulta sostituito dall'art. 23 della L.R. 18 luglio 1974, n 22, l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare anche direttamente le disponibilità del fondo previsto dall'art. 5 della predetta L.R. 5 agosto 1957, n. 51, per la concessione di finanziamenti delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento.

     I finanziamenti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore ad anni sei in relazione ai periodi di invecchiamento dei vini marsala previsti dalla L. 4 novembre 1950, n. 1069, e relativo regolamento.

     Possono assumere la forma di:

     a) contratto di mutuo garantito da regolare certificato di pegno rilasciato a norma dell'art. 13 del D.L. 16 settembre 1955, n. 836, convertito in L. 15 novembre 1955, n. 1037;

     b) apertura di credito garantita da regolare certificato di pegno di cui alla lett. a.

     L'utilizzo dei finanziamenti non può in ogni momento superare l'ammontare del costo di produzione delle scorte di invecchiamento e, comunque, nel caso dell'apertura di credito, il valore predetto al netto dei ritiri della merce, al valore del costo di produzione originale, via effettuati dall'impresa finanziata.

     Compatibilmente con le disponibilità e con le richieste, l'apertura di credito potrà essere successivamente riutilizzata, ferma restando la durata massima dell'operazione in anni sei e fino all'importo originariamente accordato, sempre che la ditta finanziata dimostri di avere immesso nei magazzini fiduciari ulteriori partite di merce in invecchiamento e le abbia costituite in pegno in favore dell'istituto finanziatore. Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 15. (Credito di impianto).

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modificazioni, destinato alla concessione di finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali è incrementato per l'esercizio finanziario 1978 di lire 4.000 milioni.

     L'importo di cui al comma precedente è destinato alla concessione di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali di cui alla lett. a dell'art. 13 della presente legge.

     Sui finanziamenti concessi ai sensi del primo comma si applica il tasso agevolato di interesse previsto dall'art. 12 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

 

     Art. 16. (Contributo sugli interessi).

     Per la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali indicate dall'art. 49 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati ottenuti in base alla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 49 della legge regionale citata, è autorizzato il limite triennale di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979 e 1980.

 

     Art. 17. (Bacino di carenaggio nel porto di Palermo).

     Allo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400 mila tonnellate, è autorizzata la concessione a favore della società « Bacino di Palermo », ad integrazione dei contributi concessi a norma dell'art. 2 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 58, di un ulteriore contributo di lire 8.000 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979.

 

     Art. 18. (Consorzi di garanzia fidi).

     In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'art. 30 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie in modo da ridurre il costo delle operazioni stesse del 5 %.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa di lire 1.300 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 [2].

 

     Art. 19. (Integrazione regionale ai fondi rischi dei consorzi).

     Per le finalità previste dagli artt. 30 e 33 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per il periodo 1979-1980, la spesa di lire 1.800 milioni.

 

CAPO III

ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - PESCA

 

     Art. 20. (Credito alle imprese artigiane).

     Il fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) a norma dell'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni, è ulteriormente incrementato per l'esercizio finanziario 1978 di lire 4.000 milioni.

     Tale apporto è destinato alla concessione, a favore di imprese artigiane, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di attrezzi e di macchine, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, lett. c, della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modificazioni.

 

     Art. 21. (Credito per le cooperative).

     Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è ulteriormente incrementato, per l'esercizio finanziario 1978, di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 22. (Cooperative edilizie).

     Per la concessione, alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi, dei contributi in annualità previsti dalla L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, l'ulteriore limite di impegno venticinquennale di lire 2.500 milioni.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni creditizie e contributive previste dalla legislazione regionale a favore di cooperative edilizie e loro consorzi possono essere concesse esclusivamente per la realizzazione di un numero di alloggi non superiore al numero dei soci prenotatari esistenti alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni medesime per ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative.

 

     Art. 23. (Pesca).

     Per la concessione, a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, dei contributi previsti dall'art. 3, lett. a, b e c, e dall'art. 5, lett. a e b, della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 4.000 milioni.

     Il fondo di rotazione di cui all'art. 10 della predetta legge è incrementato di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

 

     Art. 24. (Comuni terremotati).

     Nei Comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968, di cui agli ultimi due commi dell'art. 27, per i finanziamenti previsti dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 1978, n. 26, recante provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva, relativi alla costruzione dei locali da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, che insistono sulle aree demaniali dei piani di trasferimento dei comuni predetti, si prescinde dalla concessione della garanzia reale, gravando le eventuali perdite sul fondo di rotazione di cui all'art. 9 della stessa legge regionale.

 

 

TITOLO II

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CIVILI

 

CAPO I

PROVVEDIMENTI PER I COMUNI

 

     Art. 25. (Interventi per le strutture igienico-sanitarie).

     Gli Assessori regionali per i lavori pubblici, per la sanità, per il territorio e l'ambiente sono autorizzati a predisporre un programma - da deliberarsi dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori predetti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - di interventi nel settore delle opere igienico-sanitarie nei Comuni i quali presentino carenze strutturali di particolari gravità, nonché di opere acquedottistiche esterne ai centri abitati anche a servizio di più Comuni, comprese quelle relative a captazione di acque.

     Il programma di cui al comma precedente prevede altresì l'integrazione di finanziamenti anche statali per il completamento delle opere relative a depuratori di acque reflue, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

     Il programma individua gli interventi da eseguire, con priorità per quelli per cui esistano già progetti esecutivi, il coordinamento dei medesimi con gli interventi già avviati, i tempi di realizzazione e le priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo.

     All'attuazione del programma provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli Assessorati regionali competenti in base alle norme vigenti. All'attuazione degli interventi relativi a strutture igienicosanitarie dei Comuni che presentano carenze strutturali di particolare gravità provvede l'Assessorato regionale della sanità [3].

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     Almeno il 40 % della somma di cui al comma precedente è destinata al completamento di impianti di depurazione.

 

     Art. 26. (Fondo per opere pubbliche dei Comuni).

     E' autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 122.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, per la costruzione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di competenza dei Comuni, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 27. (Ripartizione del fondo).

     La somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue:

     a) lire 190 milioni ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     b) lire 290 milioni ai Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

     c) lire 850 milioni ai Comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

     d) lire 950 milioni ai Comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

     e) lire 1.000 milioni ai Comuni capoluoghi di provincia, con esclusione di Palermo, Catania e Messina.

     L'assegnazione di cui alle lett. a, b, c e d del precedente comma è determinata tenendo conto, per ciascun Comune, della cifra più elevata risultante dai dati ufficiali degli ultimi due censimenti della popolazione.

     Per ciascuno dei Comuni terremotati di Contessa Entellina, Montevago, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Vita, la cifra spettante ai sensi del primo comma del presente articolo è aumentata di lire 60 milioni.

     Per ciascuno dei Comuni terremotati di Calatafimi, Camporeale Gibellina, Menfi, Partanna, Salemi, Sambuca, S. Margherita, S. Ninfa la cifra spettante ai sensi del primo comma del presente articolo è aumentata di lire 100 milioni.

 

     Art. 28. (Settori di interventi).

     I fondi assegnati ai sensi degli articoli precedenti sono utilizzati dai Comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igienico-sanitari, con particolare riguardo alle reti fognanti.

     Gli stessi fondi possono essere utilizzati, per opere di competenza comunale diverse da quelle previste dal comma precedente, esclusivamente qualora non sussistano dimostrate e gravi esigenze relative alle opere ed impianti ivi indicati, ovvero la realizzazione e la sistemazione di questi risultino assicurate mediante finanziamenti, già effettivamente utilizzabili, sulla base di leggi statali o regionali.

     Le circostanze di cui al comma precedente devono risultare dalla delibera consiliare di approvazione del programma di cui al successivo articolo.

 

     Art. 29. (Modalità di intervento).

     Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dei fondi, delibera il programma di impiego della somma assegnata al Comune e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     La comunicazione di tale assegnazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     La deliberazione di cui al primo comma non è sottoposta ai controlli previsti dalla L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, ed è immediatamente esecutiva, tranne quella di cui all'ultimo comma del precedente art. 28.

     Per l'esecuzione delle opere e per i relativi pagamenti si applicano le disposizioni della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

     Il finanziamento è revocato di diritto qualora le Amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1980 [4].

 

     Art. 30. (Interessi sui mutui contratti dai Comuni).

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere a carico del bilancio della Regione gli interessi per i mutui contratti dai Comuni, ai sensi delle norme vigenti, per la realizzazione di opere di competenza degli enti locali.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno venticinquennale di lire 200 milioni.

 

CAPO II

PROVVEDIMENTI PER LE AREE METROPOLITANE

 

     Art. 31. (Interventi per Palermo).

     Per l'esecuzione di un piano organico di interventi nei settori indicati nel successivo quarto comma, sulla base di scelte di priorità ispirate fondamentalmente ai criteri di eliminazione delle più gravi carenze nella dotazione di strutture civili nonché del più tempestivo impiego dei fondi, è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni da assegnare al Comune di Palermo.

     Per l'esecuzione di opere ed impianti necessari per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture del porto di Palermo è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

     Le spese autorizzate dai precedenti commi sono iscritte nel bilancio 1978 in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per le finalità di cui al primo e al secondo comma.

     Il piano di utilizzazione delle somme di cui al primo comma del presente articolo, è deliberato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso deve avere riguardo, nell'ordine, ai seguenti settori di intervento:

     a) opere di impianti igienico-sanitari, con assoluta priorità per le reti idriche e fognanti;

     b) completamento di opere di competenza comunale, purché il relativo finanziamento integrativo possa garantire la definizione dell'opera. A carico della quota di spesa destinata ai completamenti non può procedersi, sotto alcuna forma, al pagamento di compensi per revisione prezzi contrattuali relativamente ai lavori già eseguiti;

     c) opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del Comune a servizio dei complessi di alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui si manifestano le più gravi carenze.

     Per quanto non previsto dal precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

     Le opere e gli impianti di cui al secondo comma del presente articolo, sono individuati, sulla base delle previsioni del piano regolatore del porto di Palermo, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.

     Agli interventi provvede l'Ente autonomo porto di Palermo, sulla base dei progetti redatti a cura dell'Ente medesimo.

     A tale fine le somme relative alla realizzazione dei progetti sono accreditate al legale rappresentante dell'ente portuale interessato, a norma delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 32. (Interventi per Messina).

     E' autorizzata, per il periodo 1978-1980, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, da assegnarsi al Comune di Messina per l'esecuzione di un piano organico di interventi, finalizzato al più tempestivo impiego dei fondi nei settori appresso indicati, sulla base di scelte di priorità dirette fondamentalmente al potenziamento ed allo sviluppo delle attrezzature industriali e commerciali pubbliche, delle strutture civili e degli impianti culturali.

     Il piano di utilizzazione delle somme assegnate al Comune deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Esso deve avere riguardo ai seguenti settori di intervento:

     a) ristrutturazione delle reti idriche interne;

     b) costruzione per il centro annonario di impianti di deposito e di stoccaggio dei prodotti agricoli e di derrate alimentari per il rifornimento del centro urbano e dell'area circostante, nonché per il soddisfacimento delle specifiche esigenze delle correnti commerciali di transito, relative a prodotti agricoli e alimentari, determinate dalle particolari caratteristiche dei collegamenti viarii e ferroviari tra la Sicilia ed il continente;

     c) ristrutturazione, ripristino, costruzione di impianti socioculturali;

     d) opere di urbanizzazione primaria e secondaria legate a rilevanti esigenze di risanamento urbano.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

     Al fine di completare le infrastrutture dell'area industriale del porto di Messina è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la concessione all'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con D.P Reg. 10 novembre 1953, n. 270/A, di lire 5.000 milioni per la realizzazione di un secondo bacino di carenaggio atto a ricevere navi sino a 20.000 tonnellate.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 33. (Interventi per Catania).

     E' autorizzata per il periodo 1978-1980 la complessiva spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, da assegnarsi al Comune di Catania per l'esecuzione di un piano organico di interventi nei settori appresso indicati, sulla base di scelte di priorità ispirate fondamentalmente ai criteri di eliminazione delle più gravi carenze nella dotazione di strutture civili nonché del più tempestivo impiego dei fondi.

     Il piano di utilizzazione delle somme assegnate al Comune deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso deve avere riguardo ai seguenti settori di intervento:

     a) opere di impianti igienico-sanitari con priorità per le reti idriche e fognanti;

     b) strutture viarie per il collegamento di assi stradali di grande comunicazione o di prevalente interesse economico, da affidare per l'esecuzione, ove necessario, anche ad altri enti pubblici;

     c) strutturazione organica e funzionale della zona di piano regolatore destinata ai fini commerciali mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione delle opere di urbanizzazione;

     d) interventi nell'ambito delle zone di recupero, individuati in conformità con le previsioni del piano regolatore, diretti, anche mediante demolizione e ricostruzione, al ripristino, adeguamento e potenziamento del patrimonio edilizio e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla realizzazione di alloggi-parcheggio necessari per il trasferimento dei nuclei familiari soggetti a sgombero durante il periodo degli interventi sopra indicati;

     e) aree omogenee espropriate nell'ambito del parco territoriale urbano;

     f) assi viari di piano regolatore in funzione dell'attuazione di essi con particolare riguardo ai centri direzionali;

     g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del Comune con priorità per quelle a servizio dei complessi di alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui si manifestino le più gravi carenze;

     h) costruzione e gestione diretta di alloggi popolari da destinare a sfrattati a causa dell'esecuzione di opere pubbliche.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

 

     Art. 34. (Provvedimenti nei territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani).

     A sostegno e potenziamento dell'economia agricola delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 20.000 milioni per il periodo 1978-1980; di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

     Il programma delle opere, predisposto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è approvato dalla Giunta regionale.

     Per la realizzazione dell'opera di collegamento dell'asse viario Siracusa-Cassibile con l'asse viario industriale è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, di cui 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     Il Comune di Siracusa, al quale è assegnata la somma di cui al precedente comma, può procedere alla realizzazione dell'opera anche con affidamento mediante convenzioni o concessioni.

     Per la realizzazione nel porto di Trapani di un secondo bacino di carenaggio della capacità di sollevamento di non più di 4.000 tonnellate, nonché la dotazione di attrezzature per la migliore utilizzazione del bacino esistente e del nuovo, è autorizzata a favore della società « Bacino di carenaggio » di Trapani la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni ripartito in due quote di lire 3.000 milioni ciascuna da erogarsi negli esercizi 1978-1979.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 della presente legge.

     Gli enti locali ammessi ai finanziamenti di cui al primo comma sono tenuti al rispetto delle modalità previste dall'art. 29 della presente legge, in quanto compatibili.

 

     Art. 35. (Provvedimenti per le zone particolarmente depresse).

     Per la realizzazione di un programma aggiuntivo di opere di viabilità vicinale, rurale, interpoderale e di bonifica, nonché di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le zone particolarmente depresse, con speciale riguardo a quelle dell'interno dell'Isola è autorizzata, per il periodo 1978-80, la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, di cui 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     Le zone previste dal precedente comma sono individuate con decreto di concerto degli Assessori per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     Il programma delle opere, predisposto dagli Assessori per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici secondo le direttive della Giunta regionale e sottoposto al preventivo parere della Commissione per la programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato dalla Giunta regionale.

     All'attuazione delle opere incluse nel programma si provvede ai sensi della vigente legislazione per l'esecuzione di opere di interesse agricolo o di competenza degli enti locali.

 

     Art. 36. (Provvidenze per il Comune di Acireale).

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare in favore del Comune di Acireale contributi per riparazioni o ricostruzione di fabbricati siti nella frazione Guardia del predetto Comune e di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati o distrutti - ivi compresi quelli di cui si sia resa necessaria la demolizione - dagli eventi sismici dell'agosto 1973.

     Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R 26 maggio 1973, n. 21, e le disposizioni recate dall'articolo seguente.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300 milioni.

 

     Art. 37. (Modalità di attuazione).

     Per la concessione di contributi sulla spesa effettuata o da effettuare per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di cui al precedente articolo, i proprietari degli stessi dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, al Comune di Acireale apposita richiesta corredata dei necessari preventivi di spesa o, per le opere già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, i relativi consuntivi.

     Il Consiglio comunale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce, proporzionalmente ai danni accertati tra gli aventi diritto, la somma di cui all'articolo precedente previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale in ordine alla diretta riconducibilità dei danni lamentati agli eventi sismici dell'agosto 1973 e in ordine alla congruità dei costi indicati in sede di preventivo o in sede di consuntivo.

     Al pagamento dei contributi provvede il sindaco mediante mandati nominativi a seguito del collaudo dei lavori, da eseguirsi a cura del Comune entro 60 giorni dalla richiesta di collaudo da parte degli interessati.

 

CAPO III

OPERE ED INTERVENTI VARI

 

     Art. 38. (Opere comprese in programmi statali).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai sensi dell'art. 7, lett. a, della L. 2 maggio 1976, n. 183, la realizzazione di opere pubbliche incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, trasferite alla competenza della Regione in forza della legge predetta.

     Il programma delle opere di cui al comma precedente è approvato dalla Giunta regionale.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 65.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 39. (Iniziative turistico-alberghiere).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione dell'art. 7, lett. b, della L. 2 maggio 1976, n. 183, agevolazioni creditizie in favore delle iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976.

     All'istruttoria e al finanziamento delle iniziative di cui al comma precedente l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede ai sensi della L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

     A tal fine le iniziative in questione sono considerate in via di istruttoria, ai sensi dell'art. 19 della citata L.R. 12 giugno 1976, n. 78. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative statali concernenti le iniziative finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno per quanto attiene alla data di inizio dei relativi lavori.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 40. (Iniziative edilizie).

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli istituti di credito pubblici mutuanti interessi su mutui finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata e necessari a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 %, oltre al rimborso del capitale.

     Il frazionamento del mutuo dev'essere effettuato entro il biennio dalla data di inizio dei lavori, pena la decadenza dal contributo.

     I mutui di cui al precedente primo comma vengono erogati ai sensi della L. 27 maggio 1975, n. 166, e gli interventi sono realizzati a mezzo delle imprese indicate al primo comma dell'art. 11 della stessa legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 41. (Completamento di opere).

     Allo scopo di consentire il completamento di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali, è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la complessiva spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     Della predetta somma, 27.000 milioni sono destinati ai completamenti di edilizia scolastica con esclusione, in ogni caso, per le opere di edilizia universitaria, 20.000 milioni a quelli di edilizia ospedaliera e 3.000 milioni sono destinati ai completamenti delle opere previste dai piani per gli asili nido predisposti ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché della L.R. 22 luglio 1972, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sullo stanziamento di cui al presente articolo non possono essere disposti, sotto nessuna forma, pagamenti a titolo di compensi per revisione di prezzi relativi ai lavori già eseguiti.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione e l'Assessore regionale per l'igiene e la sanità, sulla scorta delle richieste avanzate dagli enti competenti, formulano gli elenchi indicando i relativi fabbisogni di spesa.

 

     Art. 42. (Completamento di opere di interesse turistico).

     Per il completamento delle opere pubbliche di interesse turistico, già finanziate ai sensi delle LL.RR. 27 febbraio 1965, n. 4, e 28 novembre 1970, n. 48, riguardanti impianti sportivi, teatri ed infrastrutture con esclusione di quelle aeroportuali, è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     A carico della spesa di cui al presente articolo non può procedersi, sotto alcuna forma, al pagamento di compensi per revisione prezzi relativamente a lavori già eseguiti.

     Il programma delle opere da finanziare ai sensi del presente articolo deve essere deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 43. (Norme comuni per gli interventi di completamento).

     Per le modalità di esecuzione di lavori concernenti le opere di cui ai precedenti artt. 41 e 42 e per i relativi pagamenti valgono, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme concernenti le opere cui gli interventi si riferiscono.

     Nei programmi degli interventi di completamento, una quota pari al 15 % delle assegnazioni relative a ciascuna categoria di opere o a ciascun settore di intervento, deve essere accantonata quale fondo di riserva da utilizzare per la concessione, da parte dell'Assessore regionale competente, di finanziamenti integrativi riconosciuti necessari in relazione ad accertate maggiori esigenze, e sempre che l'ulteriore finanziamento assicuri il completamento dell'opera - o del lotto funzionale di essa - cui si riferisce.

     Nei finanziamenti per interventi di completamento disposti ai sensi degli artt. 41 e 42 della presente legge, è compresa una quota per revisione dei prezzi contrattuali, secondo le norme regionali vigenti.

 

     Art. 44. (Reintegrazioni di spesa).

     Allo scopo di assicurare la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.700 milioni per interventi suppletivi destinati al reintegro delle somme corrisposte per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base dello stanziamento, predispone il programma delle opere da eseguire.

 

     Art. 45. (Completamento opere E.S.A. ).

     Per il completamento di opere pubbliche di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, da realizzare con fondi regionali e previste nei programmi di cui alle LL.RR. 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata, per il periodo 1978-1980, la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, di cui lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1978.

     Per completamenti di altre opere fino alla loro definizione è autorizzata, per lo stesso periodo, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978.

     E', altresì, autorizzata, per l'anno finanziario 1978, in favore dell'E.S.A., la spesa di lire 8.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per il completamento di opere relative ad industrie agrarie a sostegno delle attività zootecniche e lire 5.000 milioni per il completamento di un programma di elettrificazione rurale.

     Il programma degli interventi di cui ai commi precedenti, predisposto dall'E.S.A. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     A carico della spesa di cui al presente articolo non può procedersi, sotto alcuna forma, al pagamento di compensi per revisione prezzi relativamente a lavori già eseguiti.

 

     Art. 46. (Strutture sanitarie).

     L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere agli enti ospedalieri i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione - anche mediante adeguamento, trasformazione e sistemazione di strutture già esistenti - delle opere edilizie necessarie per l'attuazione dei compiti demandati agli enti ospedalieri stessi.

     Per l'esecuzione delle opere edilizie si applicano le norme vigenti nella Regione siciliana in materia di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

     I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati sulla base di un programma predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, in relazione alle richieste avanzate dagli enti ospedalieri interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978. la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 47. (Impianti ed attrezzature sanitarie).

     Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 possono essere utilizzate le somme provenienti dalle assegnazioni del fondo nazionale ospedaliero relative agli esercizi precedenti.

 

     Art. 48. (Strutture portuali).

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, sulla base di un apposito piano, alla realizzazione di opere marittime indifferibili e urgenti, nonché di opere di completamento e di manutenzione straordinaria, ivi comprese le piccole attrezzature connesse con le attività commerciali, nei porti di seconda, terza e quarta classe della seconda categoria. Nel piano possono essere comprese infrastrutture portuali e relativi accessi ai fini di potenziare il traffico commerciale derivante da attività industriali estrattive.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è, altresì, autorizzato a provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere indicate nel precedente comma.

     Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata, per il periodo 1978-1979, la spesa di lire 14.500 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978.

     Per le finalità del secondo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 500 milioni.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 49. (Dichiarazione di pubblica utilità).

     Tutte le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

 

     Art. 50. (Modalità per l'approvazione dei progetti organici e dei programmi).

     I progetti organici, i piani, i programmi di opere e di finanziamento, nonché la localizzazione ed individuazione degli interventi previsti dalla presente legge. predisposti dagli Assessori regionali competenti sulla base di direttive deliberate dalla Giunta regionale e sottoposti al preventivo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale, sono approvati dalla Giunta regionale.

     Dei progetti organici, dei piani, dei programmi di opere e dei finanziamenti definitivamente approvati si dà comunicazione alle Commissioni legislative competenti, nonché a quella per la programmazione.

 

     Art. 51. (Esecuzione dei lavori).

     Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, di competenza di enti diversi dalla Regione, e per quanto non previsto dagli articoli precedenti e dalle norme da essi richiamate, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di opere pubbliche degli enti locali finanziate dalla Regione.

     Per le opere di competenza della Regione, o la cui esecuzione sia comunque a questa demandata, restano ferme le norme vigenti.

 

     Art. 52. (Attuazione della L.R. n. 42/1975).

     Il progetto-obiettivo previsto dall'art. 1 della L.R. 8 giugno 1975, n. 42, può essere finanziato anche a stralci.

     Ai fini dell'acceleramento della spesa, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato, previa delibera della Giunta regionale, a delegare i consorzi per le aree di sviluppo industriale costituiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, e gli enti locali di cui all'art. 4 della L.R. 14 maggio 1976, n. 75, a procedere alla progettazione ed all esecuzione delle opere previste nel progetto-obiettivo o nei relativi stralci, di cui al comma precedente.

 

     Art. 53. (Provvidenze per le cooperative-cantine sociali).

     A favore delle cooperative-cantine sociali è autorizzato, per l'anno 1978, un contributo di lire 300 per ogni quintale di uva conferito da destinare alle spese di gestione.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 2.400 milioni.

 

     Art. 54.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 55.

     L'importo indicato all'art. 5 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119, è elevato di lire 40.300 milioni.

 

     Art. 56. (Norma finanziaria).

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e seguenti, si provvede con le risorse finanziarie indicate nell'annessa tabella.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così sostituito dall'art. 44 L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 14 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[3] Comma così modificato dall'art. 74 L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

[4] Comma così sostituito dall'art. 28, lett. a, L.R. 27 maggio 1980, n. 47.

[5] Comma abrogato con art. 6 L.R. 27 maggio 1987, n. 27.

[6] Modifica art. 2 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.