§ 3.11.52 - L.R. 20 aprile 1976, n. 38.
Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale, per l'Ente minerario siciliano e per l'Azienda asfalti siciliani, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:20/04/1976
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per consentire lo svolgimento dell'attività produttiva delle società collegate all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) nelle more dell'approvazione della legge di [...]
Art. 2.      Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni.
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale di cui all'art. 7, lett. a, della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire [...]
Art. 4.      E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari per il [...]
Art. 5.      A valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1 della presente legge e limitatamente alla somma di lire 3.000 milioni l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato a ricorrere ad [...]
Art. 6.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), previsto dall'art. 6 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed aggiunte, è incrementato di lire 4.000 milioni per [...]
Art. 7.      E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) un fondo a gestione separata di lire 2.000 milioni
Art. 8.      Al personale di cui all'art. 2 della L.R. 14 marzo 1975, n. 7, è corrisposta un'indennità complessiva pari a lire 72.000, quale integrazione del sussidio straordinario percepito per i mesi di [...]
Art. 9.      Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), costituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e [...]
Art. 10.      Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 10.000 milioni per le finalità e gli scopi in esso indicati da destinare alle imprese previste dall'art. 28 [...]
Art. 11.      Il beneficio di cui all'art. 22 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in difetto col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno [...]
Art. 12.      Il beneficio di cui all'art. 23 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in mora col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno [...]
Art. 13.      Il limite contenuto nella lett. a) dell'art. 27 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, non si applica, ai fini dei benefici previsti dall'art. 23 della stessa legge, nei confronti delle società alle [...]
Art. 14.      Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie del 30 % dell'ammontare dei prestiti, aperture [...]
Art. 15.      Possono usufruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 14 le imprese previste dall'art. 28 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      Il fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 7.000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento delle piccole e medie imprese cantieristiche [...]
Art. 20.      Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente articolo non sono cumulabili con quelle previste da analoghe leggi nazionali in materia di ristrutturazione e riconversione di settori in crisi e [...]
Art. 21.      Il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 1.000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali, nei cui [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      Il Presidente della Regione, previa stipula di apposita convenzione, è autorizzato ad anticipare, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, a favore del Consorzio dei [...]
Art. 24.      Il Consorzio dei magazzini generali della Sicilia potrà usufruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 22 e 23 solo se dimostrerà di avere applicato integralmente, a favore dei suoi [...]
Art. 25.      Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste nei precedenti artt. 14, ultimo comma, 22 e 23, sono a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per [...]
Art. 26.      All'onere di lire 67.700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso, si provvede con parte [...]
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.52 - L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale, per l'Ente minerario siciliano e per l'Azienda asfalti siciliani, nonché provvidenze per la piccola e media industria.

(G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20).

 

 

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER L'E.S.P.I., L'E.M.S. E L'AZ.A.SI.

 

Art. 1.

     Per consentire lo svolgimento dell'attività produttiva delle società collegate all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento del piano quadriennale di investimenti dell'Ente di cui all'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente stesso ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 59, è incrementato di lire 26.500 milioni per contributi straordinari alle società collegate sul costo del lavoro.

 

     Art. 2.

     Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale di cui all'art. 7, lett. a, della L.R. 7 marzo 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 700 milioni per esigenze gestionali interne dell'Ente.

 

     Art. 4.

     E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alle società collegate per interventi straordinari per il miglioramento della produttività degli impianti esistenti nelle more dell'approvazione del programma quadriennale di cui all'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

     Le deliberazioni per l'utilizzazione del fondo sono sottoposte alla approvazione dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale ne riferisce preventivamente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 5.

     A valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1 della presente legge e limitatamente alla somma di lire 3.000 milioni l'Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

 

     Art. 6.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), previsto dall'art. 6 della L.R. 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed aggiunte, è incrementato di lire 4.000 milioni per esigenze gestionali interne dell'Ente e per interventi straordinari in favore delle società collegate, con esclusione dell'ISPEA.

 

     Art. 7.

     E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) un fondo a gestione separata di lire 2.000 milioni [1] per interventi straordinari in favore delle società collegate.

     Limitatamente all'IMAC le disponibilità di tale fondo non possono essere utilizzate per pagamento di debiti, fino alla nomina dell'amministratore unico della Società.

     A valere sullo stanziamento previsto dal presente articolo l'Azienda asfalti siciliani è autorizzata a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

 

     Art. 8.

     Al personale di cui all'art. 2 della L.R. 14 marzo 1975, n. 7, è corrisposta un'indennità complessiva pari a lire 72.000, quale integrazione del sussidio straordinario percepito per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1975, nonché della retribuzione relativa al periodo 1° aprile-8 maggio 1975.

     Detta somma fa carico allo stanziamento disposto con l'art. 3 della legge suddetta, al quale fanno carico altresì, le quote contributive relative all intero periodo 1° gennaio-8 marzo 1975, per il quale periodo è riconosciuta a tutti gli effetti la continuazione del rapporto di lavoro precedente.

 

 

TITOLO II

PROVVIDENZE PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

 

     Art. 9.

     Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), costituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 10.

     Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 10.000 milioni per le finalità e gli scopi in esso indicati da destinare alle imprese previste dall'art. 28 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 11.

     Il beneficio di cui all'art. 22 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in difetto col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1973 al 31 dicembre 1975.

     Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni.

     Restano ferme le modalità previste dal citato art. 22 per quanto riguarda la garanzia ed il contributo sugli interessi per i mutui aventi le caratteristiche di cui al primo comma che siano stati effettuati da istituti ed aziende di credito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modifiche.

 

     Art. 12.

     Il beneficio di cui all'art. 23 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, può essere concesso alle imprese industriali che siano in mora col pagamento delle rate semestrali da non prima del 30 giugno 1974 al 31 dicembre 1975.

     Per le finalità del presente articolo il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni.

 

     Art. 13.

     Il limite contenuto nella lett. a) dell'art. 27 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, non si applica, ai fini dei benefici previsti dall'art. 23 della stessa legge, nei confronti delle società alle quali partecipano, in posizione maggioritaria, gli enti economici regionali. Per tali società il beneficio si applica per le rate di mutuo non pagate da non prima del 30 giugno 1969 al 31 dicembre 1975.

     Per le finalità del presente articolo il fondo di cui all'ultimo comma del richiamato art. 23 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è incrementato di lire 700 milioni.

 

     Art. 14.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie sussidiarie del 30 % dell'ammontare dei prestiti, aperture di credito ed anticipazioni, effettuati da istituti e aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio, nonché un contributo sugli interessi, nella misura del 30 %, gravanti su dette operazioni.

     Per le imprese a prevalente capitale degli enti pubblici regionali la garanzia sussidiaria di cui al comma precedente può essere concessa nella misura del 60%.

     Per le imprese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge la garanzia può essere concessa limitatamente a prestiti ed aperture di credito ed anticipazioni aggiunti a quelli in essere e non cessati nell'ultimo anno.

     La garanzia ed il contributo sugli interessi sono concessi per non oltre 18 mesi, su operazioni effettuate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, purché non si tratti di rinnovi di operazioni preesistenti.

     In ogni caso la garanzia aggiuntiva opererà sulle somme mobilitate dalle banche in eccedenza alle cifre mobilitate nello stesso periodo dell'anno precedente.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti e le aziende di credito danno comunicazione alla Presidenza della Regione - Ragioneria generale - ed all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio dell'ammontare prevedibile dei prestiti.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere garanzie per un importo complessivo di lire 10.000 milioni e contributi per non oltre lire 1.000 milioni.

     Per le garanzie previste dal comma precedente è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 20731 del bilancio medesimo.

 

     Art. 15.

     Possono usufruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 14 le imprese previste dall'art. 28 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [4].

     Alle spese per il raggiungimento delle finalità del presente articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati, per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, dall'art. 33 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 19.

     Il fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 7.000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento delle piccole e medie imprese cantieristiche siciliane, impegnate in programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione degli impianti aziendali aventi particolare interesse economico e sociale.

     I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi dal Comitato amministrativo di cui all'art. 45 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, hanno durata massima di anni quindici di cui cinque di utilizzo e preammortamento, non devono gravare sui mutuatari, per interessi ed ogni altro onere accessorio, in misura superiore al 3 % annuo e sono commisurati al 70 % della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, ivi comprese le scorte di materie prime e semilavorati e le eventuali passività da ripianare nel limite rispettivamente del 40 e del 30 per cento dei nuovi investimenti fissi.

     Le operazioni saranno garantite unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'art. 3 del D.L.vo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dai privilegi sulle scorte ai sensi dell'art. 5 della L. 16 aprile 1954, n. 135. Per i cantieri ubicati in zone marittime demaniali potrà prescindersi dall'acquisizione dei privilegi immobiliari e comunque comportanti le autorizzazioni previste dal codice della navigazione.

 

     Art. 20.

     Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente articolo non sono cumulabili con quelle previste da analoghe leggi nazionali in materia di ristrutturazione e riconversione di settori in crisi e possono essere concesse anche ad imprese che presentino domanda per rilevare impianti cantieristici di cui al primo comma del predetto art. 19 o per effettuare apporti finanziari negli stessi sempre al fine di realizzare programmi di riorganizzazione e conversione dei cantieri medesimi assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali.

 

     Art. 21.

     Il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 1.000 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali, nei cui confronti siano anche in atto procedure concorsuali per l'attuazione di programmi di riattivazione, riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione anche mediante modificazione della struttura aziendale e produttiva che consentano di rafforzarne l'efficienza e che permettano il recupero dei livelli occupazionali.

     I finanziamenti di cui al primo comma sono concessi dal Comitato amministrativo previsto dall'art. 45 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, hanno la durata massima di 15 anni, di cui cinque di utilizzo e preammortamento, e sui mutuatari non devono gravare interessi e altri oneri accessori in misura superiore al 3% annuo della spesa occorrente per la realizzazione dei programmi, ivi comprese le scorte di materie prime e di semilavorati e le eventuali passività da ripianare.

     Le operazioni sono garantite esclusivamente da privilegi sugli impianti e macchinari, nonché da privilegi sulle scorte ai sensi della normativa statale attualmente in vigore.

 

     Art. 22.

     (Omissis)[5].

 

     Art. 23.

     Il Presidente della Regione, previa stipula di apposita convenzione, è autorizzato ad anticipare, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, a favore del Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia la somma di lire 600 milioni da destinare al ripianamento delle passività del Consorzio medesimo.

     Detta somma sarà rimborsata all'Amministrazione regionale in dieci rate annuali senza interessi, a decorrere dall'esercizio 1978.

 

     Art. 24.

     Il Consorzio dei magazzini generali della Sicilia potrà usufruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 22 e 23 solo se dimostrerà di avere applicato integralmente, a favore dei suoi dipendenti, il contratto collettivo nazionale della categoria a partire dal 1° aprile 1975.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 25.

     Le spese autorizzate dalla presente legge, con esclusione di quelle previste nei precedenti artt. 14, ultimo comma, 22 e 23, sono a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso.

 

     Art. 26.

     All'onere di lire 67.700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi approvato con L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     All'onere di lire 150 milioni previsto dall'art. 14, ultimo comma, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con L.R. 25 ottobre 1975, n. 69.

     All'onere di lire 28 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 22 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 23 e ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Fondo soppresso con art. 16 L.R. 11 aprile 1981, n. 54.

[2] Sostituisce art. 22 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[3] Modifica art. 27 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[4] Comma sostitutivo dell'art. 33 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[5] Modifica art. 1 L.R. 1 marzo 1975. n. 2.