§ 5.3.193 - L.R. 14 marzo 1975, n. 7.
Interventi finanziari in favore dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente siciliano per la promozione industriale e provvidenze in favore dei lavoratori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:14/03/1975
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il fondo speciale a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 6.750 milioni.
Art. 2.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai 72 operai della miniera Realmonte licenziati dalla spa CHISADE, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo [...]
Art. 3.      E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 536 milioni per consentire l'utilizzazione dei lavoratori di cui al precedente art. 2 negli organici delle [...]
Art. 4.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è incrementato di lire 1.610 milioni per interventi straordinari [...]
Art. 5.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), previsto dall'art. 7, lett. a, della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di lire 9.000 milioni, di [...]
Art. 6.      Le delibere dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente siciliano per la promozione industriale riguardanti l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge debbono indicare la [...]
Art. 7.      All'onere di lire 17.360 milioni previsto dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 - Fondo [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.193 - L.R. 14 marzo 1975, n. 7.

Interventi finanziari in favore dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente siciliano per la promozione industriale e provvidenze in favore dei lavoratori della miniera Realmonte.

(G.U.R. 15 marzo 1976, n. 11).

 

Art. 1.

     Il fondo speciale a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 6.750 milioni.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai 72 operai della miniera Realmonte licenziati dalla spa CHISADE, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1975, una indennità straordinaria mensile di attesa pari alla retribuzione di fatto percepita fino al 31 dicembre 1974, rapportata a 26 giornate per ogni mese.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 47 milioni.

     Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 [1].

 

     Art. 3.

     E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 536 milioni per consentire l'utilizzazione dei lavoratori di cui al precedente art. 2 negli organici delle unità produttive delle società collegate dell'Ente medesimo, compresa la SOCHIMISI [2].

 

     Art. 4.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è incrementato di lire 1.610 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate ISPEA e SORIM.

 

     Art. 5.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), previsto dall'art. 7, lett. a, della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di lire 9.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per interventi straordinari in favore della collegata spa GECOMECCANICA.

 

     Art. 6.

     Le delibere dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente siciliano per la promozione industriale riguardanti l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge debbono indicare la destinazione vincolata delle somme e sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale, prima

dell'approvazione stessa, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 17.360 milioni previsto dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 - Fondo per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo finanziati dallo Stato - del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 47 milioni previsto dall'art. 2 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

     All'onere di lire 536 milioni previsto dall'art. 3 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 8 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

[2] Vedi l'art. 27, comma 1 e 2, della L.R. 11 aprile 1981, n. 54.