§ 3.6.54 - L.R. 28 aprile 1972, n. 29.
Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:28/04/1972
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della Sochimisi, per l'anno 1972, è costituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo speciale, a gestione separata, di [...]
Art. 2.      La somma di cui all'articolo precedente viene versata all'Ente minerario siciliano, da parte dell'Amministrazione regionale, in tre quote quadrimestrali anticipate.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Il fondo previsto dall'art. 1 della presente legge è depositato, alle medesime condizioni previste nella convenzione per il servizio di cassa della Regione, presso l'istituto di credito cui è [...]
Art. 5.      I provvedimenti o le autorizzazioni di spesa che eccedano la disponibilità del fondo speciale previsto dalla presente legge sono nulli.
Art. 6.      Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Ente minerario siciliano trasmetterà all'Assessorato dell'industria e del commercio l'elenco completo dei dipendenti, alla data del 28 [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.54 - L.R. 28 aprile 1972, n. 29.

Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo.

(G.U.R. 29 aprile 1972, n. 20).

 

Art. 1.

     Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della Sochimisi, per l'anno 1972, è costituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo speciale, a gestione separata, di lire 18.600 milioni.

     E' fatto divieto all'Ente minerario siciliano di erogare alla Sochimisi somme eccedenti le disponibilità del predetto fondo.

     La violazione di tale divieto comporta, oltre che la nullità degli atti, la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'Ente minerario siciliano.

 

     Art. 2.

     La somma di cui all'articolo precedente viene versata all'Ente minerario siciliano, da parte dell'Amministrazione regionale, in tre quote quadrimestrali anticipate.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Il fondo previsto dall'art. 1 della presente legge è depositato, alle medesime condizioni previste nella convenzione per il servizio di cassa della Regione, presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa del bilancio della Regione.

     Gli interessi attivi maturati sul fondo sono versati in entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 5.

     I provvedimenti o le autorizzazioni di spesa che eccedano la disponibilità del fondo speciale previsto dalla presente legge sono nulli.

 

     Art. 6.

     Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Ente minerario siciliano trasmetterà all'Assessorato dell'industria e del commercio l'elenco completo dei dipendenti, alla data del 28 marzo 1972, della Sochimisi e delle società zolfifere gestite dalla Sochimisi stessa, con la specificazione individuale della qualifica e della retribuzione complessiva spettante a tale data.

     Le eventuali variazioni del trattamento economico e normativo derivante dall'applicazione delle contrattazioni collettive esistenti e future sono comunicate all'Assessorato dell'industria e del commercio con le stesse modalità indicate al primo comma.

     E' fatto divieto agli amministratori di procedere all'assunzione di nuovo personale, con qualsivoglia qualifica ed a qualunque titolo.

     Qualunque nuova assunzione o qualsiasi modifica della posizione normativa o retributiva del personale, al di fuori dell'ipotesi prevista al secondo comma del presente articolo, comporta la responsabilità personale e solidale di chi la dispone.

     E' fatto altresì divieto di utilizzare, per distacchi presso la Sochimisi e le società zolfifere collegate, personale estraneo.

     La violazione delle disposizioni previste nei due commi precedenti comporta la nullità degli atti e la responsabilità personale e solidale di chi li ha disposti.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 13 L.R. 25 maggio 1979, n. 100.

[2] Norma finanziaria.