§ 3.18.56 - L.R. 11 aprile 1981, n. 54.
Norme riguardanti gli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:11/04/1981
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le finalità e le competenze istituzionali, l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.), l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Salvo quanto previsto con i successivi articoli, a tutte le deliberazioni dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. di sola esecuzione dei piani di cui all'art. 22 della L.R. 5 marzo 1979, n. [...]
Art. 5.      Ai fini del potenziamento delle strutture dei comparti industriali, anche ai sensi dell'art. 7 della L. 2 maggio 1976, n. 183
Art. 6.      Per la ristrutturazione del settore metalmeccanico, compresa la riconversione dell'ex Elmesa S.p.a., il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 21.750 milioni da [...]
Art. 7.      Per l'avvio alla ristrutturazione delle collegate Gecomeccanica e Finedil, attraverso scorpori o nuove iniziative, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 10.000 [...]
Art. 8.      La Giunta regionale può autorizzare l'E.S.P.I. a concedere fidejussioni per operazioni di credito con istituti finanziatori e banche in favore di società cui partecipino enti o società facenti [...]
Art. 9.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 49.120 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per [...]
Art. 10.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi ad esigenze di investimento della collegata S.p.a. Gestione [...]
Art. 11.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 350 milioni per l'avvio delle nuove iniziative nel settore della acquacoltura.
Art. 12.      I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.S.P.I. a norma dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 59, dell'art. 4 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, e dell'art. 7 della L.R. 14 maggio [...]
Art. 13.      Il patrimonio dell'Az.A.Si. è incrementato dell'importo di lire 3.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze [...]
Art. 14.      Il patrimonio dell'Az.A.Si. è incrementato dell'importo di lire 1.600 milioni per l'avvio di un nuovo intervento nel settore dell'argilla espansa e per l'acquisizione di un'ulteriore [...]
Art. 15.      La Giunta regionale può autorizzare l'Az.A.Si. a concedere fidejussioni per operazioni di credito industriale con istituti finanziatori e banche in favore della società I.M.A.C. per operazioni [...]
Art. 16.      I fondi a gestione separata istituiti presso l'Az.A.Si. a norma dell'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, dell'art. 8 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, e dell'art. 3 della L.R. 18 agosto [...]
Art. 17.      In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 22 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, riguardo alla presentazione di piani settoriali e aziendali per il risanamento delle attività produttive, [...]
Art. 18.      L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono autorizzati ad utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate le residue disponibilità derivanti dalle [...]
Art. 19.      Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato della somma di lire 23.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per [...]
Art. 20.      Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato dell'importo di lire 1.500 milioni da utilizzare per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena.
Art. 21.      Il termine per la redazione, da parte dell'E.M.S., del rendiconto generale, previsto dall'art. 13, primo comma, della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, è prorogato al 30 giugno 1981.
Art. 22.      Per il risanamento e la ristrutturazione dell'attività produttiva della collegata Sicilvetro S.p.a., il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato della somma di lire 3.218 milioni.
Art. 23.      L'importo indicato nel terzo comma dell'art. 15 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, è ridotto a lire 1.194 milioni e 480 mila.
Art. 24.      Le somme di cui all'art. 18 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256, destinate alla definizione delle posizioni debitorie del settore zolfifero nei confronti dell'I.N.A.I.L., possono essere [...]
Art. 25.      I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente [...]
Art. 26.      Nell'attuazione del piano di cui alla L.R. 14 settembre 1979, n. 213 e dell'iniziativa di cui all'art. 5 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, il periodo di un anno richiamato nell'ultimo comma [...]
Art. 27.      I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. a norma dell'art. 3 della L.R. 14 marzo 1975, n. 7, e dell'art. 13 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, sono soppressi.
Art. 28.      L'E.M.S. è autorizzato ad adibire al controllo dei sotterranei delle miniere di zolfo in esercizio unità di personale operaio che abbiano svolto con attitudine ed assiduità almeno una delle [...]
Art. 29.      Le attribuzioni di cui all'art. 6, secondo comma, ed agli artt. 8 e 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all'E.M.S.
Art. 30.      L'E.M.S., previa rinuncia al credito di lire 3 miliardi 377 milioni 626.019 vantato nei confronti della società anonima Miniera Trabonella S.p.a., già compensato in sede di lodo arbitrale con [...]
Art. 31.      L'E.M.S., in applicazione dell'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 107, è inoltre autorizzato a rilasciare, anche attraverso istituti bancari e/o assicurativi, controgaranzia fidejussoria in [...]
Art. 32.      Gli impegni fidejussori che l'E.M.S. è autorizzato ad assumere, in conformità all'articolo precedente, possono superare il limite di 73.500 milioni previsto dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre [...]
Art. 33.      Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato di lire 1.000 milioni da utilizzare per la copertura degli oneri conseguenti al rilascio delle controgaranzie fidejussorie di cui agli articoli [...]
Art. 34.      Il fondo a gestione separata, istituito presso l'E.M.S. a norma degli artt. 5 e 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamento alla collegata SITAS S.p.a., è [...]
Art. 35.      Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato della somma di lire 10.000 milioni da utilizzare per le seguenti finalità:
Art. 36.      Per le finalità indicate nell'art. 4 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, il fondo di dotazione dell'E.M.S. è ulteriormente incrementato della somma di lire 5.000 milioni.
Art. 37.      Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano ai dipendenti degli enti pubblici economici regionali e loro collegate.
Art. 38.      In attesa di ulteriori interventi legislativi di carattere finanziario, l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilità per far [...]
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.      (Omissis)
Art. 41.      L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e previa delibera della Giunta regionale, per esigenze connesse alla realizzazione [...]
Art. 42.      Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione per gli anni 1981 e 1982, le seguenti spese:
Art. 43.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.56 - L.R. 11 aprile 1981, n. 54.

Norme riguardanti gli enti economici regionali.

(G.U.R. 15 aprile 1981, n. 18).

 

Art. 1.

     Ferme restando le finalità e le competenze istituzionali, l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.), l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) per l'avvio di iniziative tendenti, nel quadro del riordino delle partecipazioni pubbliche regionali, al risanamento delle aziende del gruppo, svolgono interventi diretti al riequilibrio economico delle gestioni e al conseguimento di livelli adeguati di produttività.

     A tal fine l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. provvedono prioritariamente:

     a) al riassetto finanziario delle società;

     b) all'eventuale scorporo dei comparti e, in partecipazione anche con altri operatori, alla loro ristrutturazione o riconversione;

     c) ai nuovi investimenti necessari per l'attività produttiva.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Salvo quanto previsto con i successivi articoli, a tutte le deliberazioni dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. di sola esecuzione dei piani di cui all'art. 22 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, nonché a quelle relative alla utilizzazione dei fondi di rotazione a gestione separata per i finanziamenti alle scorte, si applicano le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 13 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e nel quarto comma dell'art. 10 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61.

 

     Art. 5.

     Ai fini del potenziamento delle strutture dei comparti industriali, anche ai sensi dell'art. 7 della L. 2 maggio 1976, n. 183 [4], è disposta l'attuazione di un progetto organico di sviluppo articolato in base alle finalità ed alle autorizzazioni di spesa di cui ai successivi artt. 6, 7, 10, 35 e 36.

     Il progetto organico è predisposto dall'Assessore regionale per l'industria ed è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     Per la ristrutturazione del settore metalmeccanico, compresa la riconversione dell'ex Elmesa S.p.a., il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 21.750 milioni da utilizzarsi per esigenze di investimento ed interventi connessi con la costituzione di società.

     Agli scorpori ed alla costituzione di nuove società nonché ai relativi interventi finanziari previsti nel piano predisposto dall'E.S.P.I. si procederà con le modalità previste nel precedente art. 3.

 

     Art. 7.

     Per l'avvio alla ristrutturazione delle collegate Gecomeccanica e Finedil, attraverso scorpori o nuove iniziative, il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 10.000 milioni.

     Per altri interventi, ristrutturazioni e urgenti operazioni di risanamento, da effettuarsi anche mediante scorpori, il fondo suddetto è altresì incrementato della somma di lire 15.000 milioni.

     Per i relativi interventi finanziari si applicano le disposizioni cui al precedente art. 3.

 

     Art. 8.

     La Giunta regionale può autorizzare l'E.S.P.I. a concedere fidejussioni per operazioni di credito con istituti finanziatori e banche in favore di società cui partecipino enti o società facenti capo alle partecipazioni pubbliche nazionali, anche in concorso con altri privati, per almeno il 25 per cento del capitale sociale.

     Le fidejussioni possono essere concesse per la quota di pertinenza E.S.P.I. a condizione che siano prestate per la propria quota anche dagli altri soci.

 

     Art. 9.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 49.120 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'Ente.

 

     Art. 10.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi ad esigenze di investimento della collegata S.p.a. Gestione servizi.

     Per l'utilizzazione della somma indicata nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 11.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato dell'importo di lire 350 milioni per l'avvio delle nuove iniziative nel settore della acquacoltura.

 

     Art. 12.

     I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.S.P.I. a norma dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 59, dell'art. 4 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, e dell'art. 7 della L.R. 14 maggio 1976, n. 76, sono soppressi. Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al fondo di dotazione dell'Ente.

     Le assegnazioni in favore dell'E.S.P.I. a norma dell'art. 34 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, modificato con l'art. 5 della L.R. 8 luglio 1977, n. 53, nonché a norma dell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 51, si intendono disposte ad incremento del fondo di dotazione.

 

     Art. 13.

     Il patrimonio dell'Az.A.Si. è incrementato dell'importo di lire 3.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'Azienda.

 

     Art. 14.

     Il patrimonio dell'Az.A.Si. è incrementato dell'importo di lire 1.600 milioni per l'avvio di un nuovo intervento nel settore dell'argilla espansa e per l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione azionaria nella società per azioni Kerazasi.

 

     Art. 15.

     La Giunta regionale può autorizzare l'Az.A.Si. a concedere fidejussioni per operazioni di credito industriale con istituti finanziatori e banche in favore della società I.M.A.C. per operazioni di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti esistenti.

     Le fidejussioni di cui al precedente comma non possono superare il limite di lire 2.000 milioni e possono essere concesse per la quota di pertinenza Az.A.Si. a condizione che siano prestate per la propria quota anche dagli altri soci.

 

     Art. 16.

     I fondi a gestione separata istituiti presso l'Az.A.Si. a norma dell'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, dell'art. 8 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, e dell'art. 3 della L.R. 18 agosto 1978, n. 42 sono soppressi.

     Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al patrimonio dell'Azienda.

 

     Art. 17.

     In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 22 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, riguardo alla presentazione di piani settoriali e aziendali per il risanamento delle attività produttive, l'Az.A.Si., l'E.S.P.I. e l'E.M.S. sono autorizzati a derogare all'obbligo della presentazione del piano quadriennale di investimento previsto dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

 

     Art. 18.

     L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono autorizzati ad utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate le residue disponibilità derivanti dalle assegnazioni disposte, a norma degli artt. 1, 3 e 7 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, per il pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 23 quater e dell'art. 23 quinquies della L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 19.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato della somma di lire 23.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna all'Ente.

 

     Art. 20.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato dell'importo di lire 1.500 milioni da utilizzare per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena.

     L'intervento autorizzato con il precedente comma è sostitutivo di quello previsto nell'ambito del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, già approvato dalla Giunta regionale.

     Nelle more dell'erogazione della somma indicata al primo comma, l'E.M.S. è autorizzato ad anticipare l'importo corrispondente a valere sulle attuali proprie disponibilità con obbligo di successiva reintegrazione.

 

     Art. 21.

     Il termine per la redazione, da parte dell'E.M.S., del rendiconto generale, previsto dall'art. 13, primo comma, della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, è prorogato al 30 giugno 1981.

     Alla stessa data è prorogato, altresì, il termine per la presentazione del programma previsto dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100.

 

     Art. 22.

     Per il risanamento e la ristrutturazione dell'attività produttiva della collegata Sicilvetro S.p.a., il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato della somma di lire 3.218 milioni.

     Per fare fronte alle medesime finalità l'E.M.S. è autorizzato ad utilizzare anche l'importo di lire 1.842 milioni già assegnato alla predetta società in applicazione dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1978, n. 43.

 

     Art. 23.

     L'importo indicato nel terzo comma dell'art. 15 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, è ridotto a lire 1.194 milioni e 480 mila.

     L'E.M.S. è autorizzato a sostituirsi all'E.S.P.I. nelle fidejussioni da quest'ultimo prestate in favore delle società Chimica Arenella e Sicilvetro, relativamente ai debiti coritratti con istituti di credito anteriormente al trasferimento all'E.M.S. delle società stesse.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato dell'importo di lire 3.880 milioni da destinare al ripianamento dell'esposizione debitoria verso l'E.S.P.I. in conseguenza del trasferimento delle società Chimica Arenella, Sicilvetro e Gecomeccanica.

     L'E.S.P.I. è autorizzato ad utilizzare la disponibilità di cui sopra per le finalità indicate nel precedente art. 9.

 

     Art. 24.

     Le somme di cui all'art. 18 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256, destinate alla definizione delle posizioni debitorie del settore zolfifero nei confronti dell'I.N.A.I.L., possono essere utilizzate prescindendo da atto transattivo qualora sia possibile beneficiare di provvedimenti legislativi nazionali di contenuto analogo a quello dell'art. 23 quater della L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 25.

     I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente incrementati della somma di lire 5.140 milioni e della somma di lire 506 milioni per far fronte ai maggiori oneri relativi alle gestioni dell'esercizio 1980, nonché rispettivamente della somma di lire 13.900 milioni e della somma di lire 1.100 milioni per far fronte agli oneri relativi alle gestioni dell'esercizio 1981.

 

     Art. 26.

     Nell'attuazione del piano di cui alla L.R. 14 settembre 1979, n. 213 e dell'iniziativa di cui all'art. 5 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, il periodo di un anno richiamato nell'ultimo comma dell'art. 17 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è elevato a tre anni.

 

     Art. 27.

     I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. a norma dell'art. 3 della L.R. 14 marzo 1975, n. 7, e dell'art. 13 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, sono soppressi.

     Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al fondo di dotazione dell'Ente.

     Le assegnazioni in favore dell'E.M.S. a norma dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, sostituito con l'art. 1 della L.R. 20 luglio 1977, n. 59, nonché l'anticipazione di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, comprensiva degli interessi maturati a favore della Regione e la somma di cui all'art. 1 della L.R. 25 maggio 1979, n. 100, si intendono disposte ad incremento del fondo di dotazione dell'Ente.

 

     Art. 28.

     L'E.M.S. è autorizzato ad adibire al controllo dei sotterranei delle miniere di zolfo in esercizio unità di personale operaio che abbiano svolto con attitudine ed assiduità almeno una delle mansioni di minatore o fuochino o armatore ed abbiano frequentato con profitto apposito corso di qualificazione e specializzazione.

     L'E.M.S. è autorizzato altresì a disporre modifiche nell'inquadramento del personale in forza presso il settore zolfifero per riconosciute esigenze connesse con il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e l'aumento della produttività all'interno di ciascuna unità mineraria.

 

     Art. 29.

     Le attribuzioni di cui all'art. 6, secondo comma, ed agli artt. 8 e 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all'E.M.S.

     A tal fine presso lo stesso Ente è istituito un fondo a gestione separata al quale sono trasferite le disponibilità del cap. 33026 del bilancio della Regione per l'anno 1981, incrementato della somma di lire 8.477 milioni, per le esigenze relative all'esercizio finanziario medesimo.

     Le spese autorizzate dagli artt. 13, lett. a, e 15 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni dal 1982 al 1985 sono destinate all'incremento del fondo di cui al precedente comma per le esigenze relative agli stessi esercizi.

     L'E.M.S. è autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione del fondo.

 

     Art. 30.

     L'E.M.S., previa rinuncia al credito di lire 3 miliardi 377 milioni 626.019 vantato nei confronti della società anonima Miniera Trabonella S.p.a., già compensato in sede di lodo arbitrale con debiti dell'Amministrazione regionale verso la stessa società, a seguito della definitiva estinzione del relativo giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, è autorizzato a ridurre del predetto importo il proprio fondo di dotazione.

 

     Art. 31.

     L'E.M.S., in applicazione dell'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 107, è inoltre autorizzato a rilasciare, anche attraverso istituti bancari e/o assicurativi, controgaranzia fidejussoria in favore della SNAM del gruppo E.N.I., in proporzione alla propria partecipazione al capitale della SIGAT, con sede in Palermo, e fino a quando quest'ultima sarà azionista al 50 per cento della TMPC di Jersey, a fronte degli impegni che la SNAM, nella sua originaria qualità di socio al 50 per cento della TMPC, ha fornito e sarà chiamata a fornire a fronte dei finanziamenti che la stessa TMPC ha assunto ed assumerà per la realizzazione e gestione del tratto relativo al canale di Sicilia del metanodotto Algeria-Italia.

 

     Art. 32.

     Gli impegni fidejussori che l'E.M.S. è autorizzato ad assumere, in conformità all'articolo precedente, possono superare il limite di 73.500 milioni previsto dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 107, soltanto per effetto di:

     a) interessi ed altri oneri accessori o comunque attinenti a finanziamenti;

     b) maggiori oneri derivanti da eventuali oscillazioni dei cambi sugli impegni in valuta estera.

 

     Art. 33.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato di lire 1.000 milioni da utilizzare per la copertura degli oneri conseguenti al rilascio delle controgaranzie fidejussorie di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 34.

     Il fondo a gestione separata, istituito presso l'E.M.S. a norma degli artt. 5 e 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamento alla collegata SITAS S.p.a., è incrementato di lire 21.000 milioni.

 

     Art. 35.

     Il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato della somma di lire 10.000 milioni da utilizzare per le seguenti finalità:

     a) realizzazione delle opere e gallerie di ricerca mineraria nelle formazioni cainitiche di Mandre e Cozzo Campana;

     b) avvio della realizzazione degli impianti di depurazione dei residui reflui di lavorazione dei sali potassici;

     c) costruzione di una strada industriale di collegamento alla strada nazionale della miniera di salgemma di contrada Raffo in Petralia Soprana;

     d) prosecuzione dei lavori della diga Gibbesi.

 

     Art. 36.

     Per le finalità indicate nell'art. 4 della L.R. 5 marzo 1979, n. 17, il fondo di dotazione dell'E.M.S. è ulteriormente incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

     I predetti incrementi possono essere anche utilizzati per la realizzazione dell'acquedotto del Carboy, anche ai fini

dell'approvvigionamento idrico del comune di Sciacca.

 

     Art. 37.

     Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano ai dipendenti degli enti pubblici economici regionali e loro collegate.

 

     Art. 38.

     In attesa di ulteriori interventi legislativi di carattere finanziario, l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilità per far fronte alle esigenze di gestione interne e delle società collegate per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1981.

 

     Art. 39.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 40.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 41.

     L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e previa delibera della Giunta regionale, per esigenze connesse alla realizzazione delle iniziative previste nella presente legge, può anticipare, in relazione alla situazione di cassa della Regione, in una o più soluzioni, nel corrente anno finanziario e fino ad un massimo del 50 per cento, la spesa prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1982.

     In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - saranno istituiti apposito capitolo di spesa per la concessione della anticipazione, nonché apposito capitolo di entrata per il recupero della anticipazione medesima.

     I versamenti in entrata del bilancio della Regione per il recupero delle anticipazioni concesse sono disposti direttamente dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria, a valere sugli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 1982 sui corrispondenti capitoli di spesa.

 

     Art. 42.

     Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione per gli anni 1981 e 1982, le seguenti spese:

 

 

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                           1981         1982             Totali

                                     (in milioni di lire)

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Art. 6                   10.000       11.750             21.750

Art. 7                   15.000       10.000             25.000

Art. 9                   49.120          /               49.120

Art. 10                   2.000          /                2.000

Art. 11                     350          /                  350

Art. 13                   3.500          /                3.500

Art. 14                   1.600          /                1.600

Art. 19                  23.500          /               23.500

Art. 20                     500        1.000              1.500

Art. 22                   1.500        1.718              3.218

Art. 23                   3.880          /                3.880

Art. 25                   5.646       15.000             20.646

Art. 29                   8.477          /                8.477

Art. 33                     500          500              1.000

Art. 34                  15.000        6.000             21.000

Art. 35                  10.000          /               10.000

Art. 36                   5.000          /                5.000

                      -----------    ------------       ---------

                        155.573       45.968            201.541

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     All'onere di lire 155.573 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

     - quanto a lire 5.119 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21160;

     - quanto a lire 66.090 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751;

     - quanto a lire 33.500 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60759;

     - quanto a lire 5.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60760;

     - quanto a lire 3.864 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 91010 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981;

     - quanto a lire 42.000 milioni, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 7 della L. 2 maggio 1976, n. 183, comprese tra le disponibilità del cap. 60763 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1982, previsto in lire 45.968 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma (Fondi ordinari

- spese in conto capitale) », mediante riduzione di pari importo delle

relative disponibilità.

 

     Art. 43.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 18 febbraio 1986, n. 7.

[2] Modifica art. 22 L.R. 5 marzo 1979, n. 17.

[4] Modifica art. 6 L.R. 4 giugno 1980, n. 54.

[3] Integra art. 3 L.R. 18 agosto 1978, n. 4.

[4] Modifica art. 6 L.R. 4 giugno 1980, n. 54.