§ 5.2.25 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e provvedimenti per l'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) e per l'Ente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:28/12/1979
Numero:256


Sommario
Art. 1.      I conti dei residui di cui al penultimo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono allegati soltanto al rendiconto generale dell'Amministrazione regionale.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Entro il mese di maggio 1980 il Governo della Regione provvederà a presentare all'Assemblea regionale apposito disegno di legge per l'ulteriore coordinamento delle norme in materia di bilancio e [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alle ragionerie centrali, controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, [...]
Art. 11.      Le somme provenienti dalle assegnazioni del fondo nazionale ospedaliero, relative agli esercizi 1978 e precedenti, possono essere utilizzate nell'esercizio 1980 con le procedure previste [...]
Art. 12.      Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è incrementato della somma di lire 34.194 milioni quello dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) della somma di [...]
Art. 13.      Ad integrazione degli stanziamenti disposti con l'art. 1 della L.R. 14 settembre 1979, n. 213, per la ristrutturazione del settore produttivo dei sali potassici, il fondo di dotazione [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dagli artt. 4 e 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni.
Art. 15.      L'E.M.S. è autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione dei fondi istituiti ai sensi [...]
Art. 16.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'E.M.S. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato dell'importo complessivo di lire 4.659 milioni, di cui:
Art. 17.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'E.M.S. ai sensi dell'art. 12, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato della somma di lire 520 milioni per far fronte agli oneri [...]
Art. 18.      E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni da destinare al ripianamento dei debiti relativi alla gestione delle miniere di zolfo, sino alla data del 6 giugno 1975, nei confronti [...]
Art. 19.      E' abrogato il quinto comma dell'art. 19 della L.R. 21 dicembre 1978, n. 50.
Art. 20.      Tutte le somme indicate nei precedenti articoli saranno erogate in unica soluzione agli enti interessati.
Art. 21.      All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1980 si provvede utilizzando parte delle [...]
Art. 22.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1980.


§ 5.2.25 - L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e provvedimenti per l'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) e per l'Ente minerario siciliano (E.M.S.).

(G.U.R. 5 gennaio 1980, n. 1).

 

 

TITOLO I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA L.R. 8 LUGLIO 1977, N. 47

 

Art. 1.

     I conti dei residui di cui al penultimo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono allegati soltanto al rendiconto generale dell'Amministrazione regionale.

     Il bilancio di previsione è corredato da una situazione da cui risulti l'ammontare dei residui accertato all'inizio dell'esercizio precedente e la relativa gestione.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Entro il mese di maggio 1980 il Governo della Regione provvederà a presentare all'Assemblea regionale apposito disegno di legge per l'ulteriore coordinamento delle norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana, di cui alla L.R. 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, con le disposizioni di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 468 e, ove compatibili con le esigenze dell'Amministrazione regionale, con le disposizioni di cui alla L. 19 maggio 1976, n. 335.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     Gli uffici dell'Amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alle ragionerie centrali, controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall'Assessore competente o dal dirigente preposto all'ufficio a ciò delegato, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i quattro mesi successivi i rendiconti pervenuti alle ragionerie centrali devono essere inoltrati alla Corte dei conti.

     L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dei provvedimenti legislativi di variazione ed assestamento del bilancio, del rendiconto generale consuntivo e della relazione sulla situazione economica della Regione, nonché nelle operazioni di chiusura dell'esercizio, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, sino al limite previsto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 17 marzo 1979, n. 38, limitatamente ai periodi che saranno stabiliti con i decreti medesimi.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'anno 1979, limitatamente al periodo ottobre-dicembre.

 

     Art. 11.

     Le somme provenienti dalle assegnazioni del fondo nazionale ospedaliero, relative agli esercizi 1978 e precedenti, possono essere utilizzate nell'esercizio 1980 con le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, anche per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e ristrutturazione di stabilimenti ospedalieri.

 

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER L'E.S.P.I. E L'E.M.S.

 

     Art. 12.

     Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è incrementato della somma di lire 34.194 milioni quello dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) della somma di lire 8.000 milioni da destinare alle seguenti finalità:

     a) interventi finanziari relativi alle esigenze di investimento e di gestione delle società collegate;

     b) esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti.

 

     Art. 13.

     Ad integrazione degli stanziamenti disposti con l'art. 1 della L.R. 14 settembre 1979, n. 213, per la ristrutturazione del settore produttivo dei sali potassici, il fondo di dotazione dell'E.M.S. è altresì incrementato della somma di lire 23.900 milioni.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dagli artt. 4 e 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni.

     Sono abrogati il terzo e quarto comma dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35.

 

     Art. 15.

     L'E.M.S. è autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione dei fondi istituiti ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42.

 

     Art. 16.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'E.M.S. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato dell'importo complessivo di lire 4.659 milioni, di cui:

     - lire 1.500 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1978;

     - lire 3.159 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1979.

 

     Art. 17.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'E.M.S. ai sensi dell'art. 12, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato della somma di lire 520 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1979.

     Per il ripianamento finanziario delle gestioni relative agli anni 1975 e 1979 del fondo di cui all'art. 12, lett. b, della richiamata legge n. 42 del 1975, l'E.M.S. è autorizzato ad utilizzare le disponibilità dei finanziamenti erogati, ai sensi dello stesso art. 13, lett. b, per gli anni 1976, 1977 e 1978.

 

     Art. 18.

     E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni da destinare al ripianamento dei debiti relativi alla gestione delle miniere di zolfo, sino alla data del 6 giugno 1975, nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

     La somma di cui al precedente comma sarà assegnata all'E.M.S., il quale provvederà al pagamento in favore dell'I.N.A.I.L. dell'importo dovuto sulla base dell'atto di transazione definitiva sottoscritto dalle parti interessate e approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

 

     Art. 19.

     E' abrogato il quinto comma dell'art. 19 della L.R. 21 dicembre 1978, n. 50.

 

     Art. 20.

     Tutte le somme indicate nei precedenti articoli saranno erogate in unica soluzione agli enti interessati.

     Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle somme autorizzate con il precedente art. 12 sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 21.

     All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1980 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 22.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1980.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 27 maggio 1980, n. 47.

[2] Sostituisce ultimo comma art. 4 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[3] Sostituisce art. 9 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[4] Aggiunge art. 12-bis alla L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[5] Sostituisce art. 13 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 13 giugno 1984, n. 39.