§ 5.2.34 - L.R. 13 giugno 1984, n. 39.
Norme per la gestione automatizzata provvisoria dei bilanci della Regione e dei servizi contabili dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:13/06/1984
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fino all'attivazione del servizio informativo regionale istituito con l'art. 2 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, è autorizzato ad affidare [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 3.      Sino all'attivazione del sistema informativo regionale, per la gestione automatizzata dei dati relativi all'accertamento, alla riscossione ed al versamento delle entrate regionali, nonché dei [...]
Art. 4.      L'art. 9 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256 e successive modifiche, è abrogato.
Art. 5.      Per le finalità della presente legge, lo stanziamento del cap. 20211 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 700 milioni.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.34 - L.R. 13 giugno 1984, n. 39.

Norme per la gestione automatizzata provvisoria dei bilanci della Regione e dei servizi contabili dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

(G.U.R. 16 giugno 1984, n. 26).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, fino all'attivazione del servizio informativo regionale istituito con l'art. 2 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, è autorizzato ad affidare al Banco di Sicilia, nel quadro della collaborazione prevista dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, la predisposizione e la gestione automatizzata delle attività concernenti i bilanci della Regione ed i servizi di competenza dell'Assessorato.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione della durata di un anno, rinnovabile per eguali periodi.

     Limitatamente alla stipula della convenzione di cui al presente articolo, i limiti di somma indicati nell'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sono elevati a lire 1.300 milioni.

 

     Art. 3.

     Sino all'attivazione del sistema informativo regionale, per la gestione automatizzata dei dati relativi all'accertamento, alla riscossione ed al versamento delle entrate regionali, nonché dei dati relativi alla finanza pubblica d'interesse regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione, promuovendo le opportune intese con le competenti amministrazioni centrali dello Stato ai fini degli occorrenti collegamenti con i rispettivi sistemi informativi ovvero con gli uffici periferici dalle stesse dipendenti [1].

 

     Art. 4.

     L'art. 9 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256 e successive modifiche, è abrogato.

     L'attuazione della convenzione stipulata ai sensi della disposizione suindicata continua fino all'attivazione del servizio previsto dalla presente legge, comunque non oltre il 14 ottobre 1984.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge, lo stanziamento del cap. 20211 del bilancio della Regione è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, di lire 700 milioni.

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 - «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 9 L.R. 15 maggio 1986, n. 25.