§ 5.2.20 - L.R. 6 maggio 1976, n. 45.
Norme concernenti i servizi di cassa e di tesoreria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:06/05/1976
Numero:45


Sommario
Art. 1.      I servizi di cassa dell'Amministrazione regionale e delle gestioni autonome regionali sono unificati ed affidati paritariamente al Banco di Sicilia ed alla Cassa centrale di risparmio Vittorio [...]
Art. 2.      Per la regolamentazione dei servizi di cassa di cui al precedente articolo è stipulata tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e gli istituti di credito interessati unica [...]
Art. 2-bis.      L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze effettua semestralmente, o comunque quando ne ravvisi l'esigenza, verifiche sull'andamento della gestione dei servizi di cassa
Art. 3.      Resta ferma la facoltà della Regione di contrarre prestiti con le modalità e nei termini di cui alla L.R. 3 gennaio 1961, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 4.      In deroga alle norme regionali emanate in materia è fatto obbligo agli enti pubblici regionali o finanziati in via principale dalla Regione di affidare, con apposita convenzione, ad uno degli [...]
Art. 4-bis.      Le convenzioni di cui al precedente art. 4 sono soggette ai controlli previsti dalle leggi vigenti e devono essere immediatamente comunicate all'Assessorato regionale del bilancio e delle [...]
Art. 4-ter.      I tassi di interesse a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agevolato, che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare, sono determinati annualmente dal comitato regionale [...]
Art. 4-qua ter.
Art. 5.      Le convenzioni che in atto regolano i servizi di cassa e tesoreria della Regione, delle gestioni autonome e degli enti di cui alla presente legge, nonché di ogni altro servizio che comporti [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.20 - L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

Norme concernenti i servizi di cassa e di tesoreria.

(G.U.R. 8 maggio 1976, n. 26).

 

Art. 1.

     I servizi di cassa dell'Amministrazione regionale e delle gestioni autonome regionali sono unificati ed affidati paritariamente al Banco di Sicilia ed alla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.

     Gli istituti di credito di cui alla presente legge collaborano con la Regione per l'attuazione degli obiettivi di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'attività di programmazione.

     Sono tenuti, inoltre, ad assicurare, nei termini di cui all'articolo 8 della legge 1 marzo 1986, n. 64, l'equiparazione dei tassi di interesse attivi e passivi praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale [1].

     Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze una Commissione presieduta dall'Assessore e composta:

     - dai presidenti o dai direttori generali degli istituti che espletano il servizio di cassa dell'Amministrazione regionale;

     - dai direttori regionali dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

     - da un rappresentante della Banca d'Italia.

     La Commissione elabora trimestralmente un rapporto concernente l'andamento del mercato creditizio, con particolare riferimento ai tassi attivi e passivi praticati ed all'entità dei flussi di credito agevolato da destinare al sostegno dei settori e comparti produttivi.

     Il rapporto è trasmesso alla Commissione legislativa «Finanza, bilancio e programmazione» della Assemblea regionale siciliana ed alla Banca d'Italia.

     Il rapporto paritario si applica a tutte le giacenze di cassa dipendenti dal bilancio regionale [1]a.

 

     Art. 2.

     Per la regolamentazione dei servizi di cassa di cui al precedente articolo è stipulata tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e gli istituti di credito interessati unica convenzione, alla quale si applica il disposto del secondo comma dell'art. 52 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, con la espressa osservanza delle seguenti condizioni generali:

     1) con effetto dal 1° gennaio 1987 sui saldi giornalieri di cassa sono corrisposti interessi, con capitalizzazione semestrale, al tasso pari al tasso ufficiale di sconto diminuito della percentuale del 18 per cento se il tasso ufficiale di sconto medesimo è superiore alla misura del 10 per cento e al tasso pari a quello ufficiale di sconto ridotto della percentuale del 15 per cento per misure del tasso ufficiale di sconto pari o inferiori al 10 per cento.

     Il tasso di cui sopra non potrà, in nessun caso, risultare inferiore a quello corrisposto dal Tesoro sulle contabilità speciali fruttifere ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

     Gli interessi suindicati sono versati alla Regione alla chiusura di ciascun semestre con valuta 1° gennaio e 1° luglio successivi [2]a;

     2) la commissione complessivamente spettante agli istituti di credito, a titolo di compenso e rimborso spese, è commisurata al 2 per mille sul movimento generale di cassa, con esclusione dei movimenti figurativi disposti con titoli speciali da estinguere, a norma dell'art. 408 del regolamento di contabilità generale di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome, di enti ed aziende a partecipazione regionale e di enti locali oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture, nonché con esclusione dei movimenti di versamento e prelevamento relativi ai conti correnti intrattenuti con la Tesoreria dello Stato [2]b;

     3) gli istituti di credito sono obbligati a tenere contabilità separate per la gestione dei fondi del bilancio regionale e delle relative appendici nonché ad istituire sottoconti di cassa intestati alle gestioni autonome regionali ed a quelle altre gestioni, di pertinenza regionale, introdotte o individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

     4) gli interessi attivi o passivi saranno attribuiti alle singole gestioni in rapporto all'effettivo andamento delle correlative situazioni di cassa;

     5) gli istituti di credito provvederanno a livellare tra loro periodicamente le giacenze; tali operazioni, ai fini del calcolo della commissione, non sono computate nel movimento generale di cassa e devono essere effettuate senza perdita di valuta per la Regione;

     6) agli enti economici regionali potranno essere corrisposte, a condizioni agevolate, limitate anticipazioni su stanziamenti autorizzati con legge regionale;

     7) periodicamente, ed in ogni caso trimestralmente, gli istituti di credito, fermo restando l'invio della situazione giornaliera di cassa, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze l'estratto conto complessivo degli incassi e dei pagamenti, riferiti alle gestioni regionali, con separata menzione dei titoli di spesa prenotati nonché gli estratti conto delle gestioni intestate agli enti di cui al successivo art. 4 e dei fondi di cui all'art. 35 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 [2].

 

     Art. 2-bis.

     L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze effettua semestralmente, o comunque quando ne ravvisi l'esigenza, verifiche sull'andamento della gestione dei servizi di cassa [3].

 

     Art. 3.

     Resta ferma la facoltà della Regione di contrarre prestiti con le modalità e nei termini di cui alla L.R. 3 gennaio 1961, n. 5, e successive modificazioni.

     L'ammontare complessivo della scopertura, in relazione alla situazione della cassa Regione, è fissato in 200.000 milioni con remunerazione pari a quella corrisposta sulle giacenze di cassa regionali, maggiorata di 3 punti [4].

     Gli istituti di credito provvederanno a far fronte in misura paritaria alle eventuali occorrenze finanziarie della Regione sotto forma di scoperture o di prestiti.

 

     Art. 4.

     In deroga alle norme regionali emanate in materia è fatto obbligo agli enti pubblici regionali o finanziati in via principale dalla Regione di affidare, con apposita convenzione, ad uno degli istituti di credito di cui all'art. 1 della presente legge, il proprio servizio di cassa e/o tesoreria.

 

     Art. 4-bis.

     Le convenzioni di cui al precedente art. 4 sono soggette ai controlli previsti dalle leggi vigenti e devono essere immediatamente comunicate all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze [5].

 

     Art. 4-ter.

     I tassi di interesse a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agevolato, che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare, sono determinati annualmente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio [6].

     Alle predette operazioni si applica il tasso complessivo di riferimento previsto dalla normativa statale con la stessa decorrenza in essa indicata ed indipendentemente dall'adozione di provvedimenti di attuazione [7].

 

     Art. 4-quater.

     Alla chiusura di ciascun anno finanziario, gli interessi contabilizzati in favore della Regione sulle giacenze di cassa, comunque ad essa pertinenti, sono versati in conto entrata del bilancio regionale direttamente dagli istituti di credito, previo visto sull'estratto conto apposto dai legali rappresentanti degli enti.

     Qualora gli enti non provvedono all'apposizione del visto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto, gli istituti di credito dispongono l'immediato versamento alla Regione delle somme contabilizzate, con valuta 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'estratto conto [7].

 

     Art. 5.

     Le convenzioni che in atto regolano i servizi di cassa e tesoreria della Regione, delle gestioni autonome e degli enti di cui alla presente legge, nonché di ogni altro servizio che comporti l'affidamento di fondi ad istituti di credito mantengono la loro validità fino alla stipula della nuove convenzioni, le cui condizioni previste dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1982 [8].

     Ai depositi degli enti di cui al precedente art. 4 saranno praticate le stesse condizioni vigenti tra i predetti istituti e l'Amministrazione regionale.

     Gli interessi maturati sui fondi versati ai predetti enti dalla Regione, saranno, a chiusura di esercizio, contabilizzati a favore del bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 20 febbraio 1989, n. 4.

[1]1a Articolo, già integrato con art. 1 L.R. 5 agosto 1982, n. 94, successivamente così modificato con art. 2 L.R. 10 marzo 1987, n. 9.

[2]2a Punto così sostituito con art. 3 L.R. 10 marzo 1987, n. 9.

[2]2b Punto così sostituito con art. 4 L.R. 10 marzo 1987, n. 9.

[2] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

[3] Articolo aggiunto con art. 3 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

[4] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

[5] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

[6] Comma così sostituito con art. 8 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[7] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

[7] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

[8] Comma così sostituito con art. 8 L.R. 5 agosto 1982, n. 94.