§ 5.2.9 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 5.
Provvedimenti di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:03/01/1961
Numero:5


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede principale nella Regione e con Casse regionali di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La disdetta prevista dall'art. 1 non produce alcun effetto nel caso in cui la Regione non avesse provveduto ad estinguere entro la scadenza del preavviso i debiti contratti a termini della [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.9 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 5.

Provvedimenti di carattere finanziario.

(G.U.R. 3 gennaio 1961, n. 1).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede principale nella Regione e con Casse regionali di risparmio, per l'affidamento del servizio di cassa del bilancio della Regione e del servizio di cassa del bilancio del fondo di solidarietà, nelle quali, oltre a stabilire le norme per il regolamento del servizio stesso, sia prevista la facoltà della Regione di contrarre prestiti, della durata massima di anni sei con la protrazione non eccedente gli anni cinque, nonché la facoltà di disdetta previo preavviso non superiore ad un anno.

     Le convenzioni previste al comma precedente sono approvate con propri decreti dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     La disdetta prevista dall'art. 1 non produce alcun effetto nel caso in cui la Regione non avesse provveduto ad estinguere entro la scadenza del preavviso i debiti contratti a termini della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

     L'art. 13 della L.R. 30 dicembre 1957, n. 60, è abrogato.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 13 aprile 1966, n. 3.

[1] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 13 aprile 1966, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 L.R. 13 aprile 1966, n. 3.