§ 5.3.67 - L.R. 30 dicembre 1957, n. 60.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/12/1957
Numero:60


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della [...]
Art. 2.      Gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui e preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai [...]
Art. 4.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 5.      A decorrere dall'anno finanziario 1957-58, il pagamento delle indennità previste dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, e successiva modificazione: e dalla legge regionale 21 [...]
Art. 6.      Le disposizioni contenute nell'art. 36 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, e nel decreto dell'Assessore regionale per le finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [...]
Art. 7.      All'impegno delle spese sugli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 48, 49, 489, 490 e 491, previa delibera adottata dalla Giunta regionale su richiesta dell'assessore regionale preposto o [...]
Art. 8.      Per la gestione del cap. 13 dello stato di previsione della spesa si applicano le norme contenute nel decreto dell'Assessore regionale per le Finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta [...]
Art. 9.      Le quote della spesa autorizzata con l'art. 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, integrata dalla legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, e modificata dal decreto legislativo [...]
Art. 10.      L'aliquota dell'80 % delle quote della spesa autorizzata con l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, ricadenti negli anni finanziari dal 1957- 1958 al 1963-64, sono trasferite nel [...]
Art. 11.      La quota della spesa autorizzata con la legge regionale 18 febbraio 1956, n. 13, ricadente nell'anno finanziario 1957-58 è trasferita sul bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per [...]
Art. 12.      A decorrere dall'anno finanziario 1957-58 la gestione delle aliquote dell'uno per cento previste dalle norme in vigore è regolata ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17.
Art. 13.      Il Presidente della Regione è autorizzato, sentita la Giunta regionale, ad approvare, con propri decreti, le convenzioni stipulate dall'Assessore regionale per il bilancio con gli Istituti di [...]
Art. 14. 
Art. 15.      In applicazione del contenuto dell'articolo precedente il periodo amministrativo dei bilanci delle Aziende autonome delle terme di Sciacca, delle terme di Acireale e delle terme della Valle dei [...]
Art. 16.      L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad approvare con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, il bilancio della Azienda Autonoma delle Terme della Valle dei Templi di [...]
Art. 17.      A decorrere dall'anno finanziario 1957-58 l'erogazione dello stanziamento derivante dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 1° aprile 1955, numero 21, è effettuata dall'Assessore [...]
Art. 18.      Il Presidente della Regione è autorizzato, in relazione alle finalità previste dai capitoli nn. 49 e 61 (rubrica «Presidenza della Regione») dello stato di previsione della spesa annesso alla [...]
Art. 19.      La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita per L. 60.000.000 per le finalità del [...]
Art. 20.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 105.000.000 (rubrica "Affari Economici"), [...]
Art. 21.      Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 che si inscrive al [...]
Art. 22.      I Per le finalità della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 19571958, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge stessa, la spesa di L. [...]
Art. 23.      Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, peri l'anno finanziario 1957- 58, la spesa di L, 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 523 [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi dell'ultimo comma delta legge stessa, la spesa di L 350.000.000 che [...]
Art. 25.      Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la [...]
Art. 26.      Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso, la spesa di L. [...]
Art. 27.      Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 65.000.000 che si inscrive al capitolo n. 552 (rubrica [...]
Art. 28.      La Regione Siciliana è autorizzata a provvedere, nei casi ritenuti indispensabili, all'arredamento e alla fornitura del materiale didattico degli edifici scolastici costruiti dalla stessa. Per [...]
Art. 29.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 555 e 556 (rubrica « Demanio») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1957.58, la spesa di [...]
Art. 30.      Gli stanziamenti per l'attuazione della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 17, sono destinati anche per le spese di costruzione, trasformazione e manutenzione straordinaria degli edifici.
Art. 31.      E' autorizzata la spesa di L. 19.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Speciale della Zona Industriale di Catania per l'anno finanziario 1957-58, che si inscrive al [...]
Art. 32.      Per le finalità indicate nel capitolo n. 600 (rubrica "Foreste, Rimboschimenti ed Economia Montana") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno [...]
Art. 33.      E' autorizzata la spesa di L. 836.980.000 che si inscrive al capitolo n. 601 (rubrica «Foreste, Rimboschimenti ed Economia Montana») per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle [...]
Art. 34.      Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 19$0, n. 85, concernente la concessione di contributi [...]
Art. 35.      Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata, per L'anno finanziario 1967-58, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge stessa, la spesa di L. 300.000.000 [...]
Art. 36.      Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge stessa, la spesa di L. [...]
Art. 37.      Per gli scopi previsti dal capitolo n. 622 (rubrica «Igiene e Sanità») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa [...]
Art. 38.      Per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 19571958, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 658 (rubrica a Lavori [...]
Art. 39.      Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44, è autorizzato, per ciascuno [...]
Art. 40.      A decorrere dall'anno finanziario 1957-58, l'Amministrazione regionale dei Lavori Pubblici è autorizzata a provvedere all'alberatura delle strade. Ai fini del precedente comma è autorizzata, per [...]
Art. 41.      Per le finalità previste dai capitoli sotto elencati (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale") è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 394.000.000, giusta la [...]
Art. 42.      Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per [...]
Art. 43.      Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, che [...]
Art. 44.      Per le finalità indicate nei capitoli nn. 699, 700 bis e 701 (rubrica a Pesca, Attività Marinare e Artigianato») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, [...]
Art. 45.      Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 46.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno [...]
Art. 47.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione nell'utilizzare la somma inscritta al capitolo n. 715 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme [...]
Art. 48.      Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. lettera c) per la parte concernente il funzionamento delle colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno [...]
Art. 49.      Per le finalità previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 settembre 1951, n. 28, ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, n. 2, è autorizzata per l'anno [...]
Art. 50.      Per le finalità dei capitoli sotto elencati (rubrica «Turismo, Spettacolo e Sport») è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 807.000.000 giusta la seguente ripartizione per [...]
Art. 51.      La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 52.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice [...]
Art. 53.      E' approvato il bilancio del Fondo di Solidarietà i Nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 54.      E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
Art. 55.      E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.
Art. 56.      L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, di [...]
Art. 57.      L'Assessore regionale per il bilancio, sulla proposta del Presidente della Regione, è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, ai capitoli nn. 181 [...]
Art. 58.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.
Art. 59.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1957.


§ 5.3.67 - L.R. 30 dicembre 1957, n. 60.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

(G.U.R. 30 dicembre 1957, n. 69).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     Gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui e preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3.

     Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. L'iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

 

     Art. 4.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge. S Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

 

     Art. 5.

     A decorrere dall'anno finanziario 1957-58, il pagamento delle indennità previste dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, e successiva modificazione: e dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, è disposto con la diretta imputazione a capitolo di spesa compreso nella parte effettiva del bilancio inscritto nella rubrica della Presidenza della Regione. Il fondo speciale istituito con l'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, a decorrere dalla gestione della competenza dell'anno finanziario 1957-58 è soppresso.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni contenute nell'art. 36 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, e nel decreto dell'Assessore regionale per le finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 ottobre 1953, n. 50, sono sostituite dalle seguenti.

     Alla liquidazione degli assegni al personale, escluso quello salariato, in servizio nei vari rami dell'Amministrazione centrale della Regione, alla liquidazione delle indennità al personale addetto ai Gabinetti e alla liquidazione delle indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, provvede, a decorrere dal 1° luglio 1957, la Presidenza della Regione.

     Agli effetti del comma precedente, i singoli rami di Amministrazione o gli organi interessati devono trasmettere alla Presidenza della Regione:

     a) gli schemi dei mandati relativi agii assegni;

     b) gli schemi dei mandati relativi alla indennità di gabinetto;

     c) gli schemi dei mandati relativi alle indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37; i quali, firmati dal Presidente della Regione o da; un solo delegato, sono inviati per le successive incombenze agli organi di controllo;

     d) i decreti di nomina, di promozione e di ogni e qualsiasi altra variazione nello stata giuridico ed economico del personale i quali, emanati dall'Assessore del ramo dell'Amministrazione presso il quale il personale stesso giuridicamente dipende, sono, dal Presidente della Regione o da un suo delegato, convalidati per l'assunzione del relativo impegno sul competente capitolo di spesa con la seguente formula stesa in calce ai decreti medesimi:

     «Visto: Si impegni la spesa sul capitolo n....

     dell'esercizio.....e corrispondenti de gli esercizi successivi ».

     e inviati per le successive incombenze agli organi di controllo.

 

     Art. 7.

     All'impegno delle spese sugli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 48, 49, 489, 490 e 491, previa delibera adottata dalla Giunta regionale su richiesta dell'assessore regionale preposto o destinato al ramo di Amministrazione cui la spesa da impegnarsi si riferisce, provvede il Presidente della Regione - dietro invio, ove occorra, delle relative autorizzazioni di spesa - con la formula indicata alla lettera d) del precedente articolo.

     All'impegno delle spese sugli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 503 e 504, previa delibera adottata dalla Giunta regionale su richiesta dell'Assessore regionale preposto o destinato al ramo di Amministrazione cui la spesa da impegnare si riferisce, provvede l'Assessore regionale per gli affari economici dietro invio, ove occorra, delle relative autorizzazioni di spesa con la formula indicata alla lettera d) del precedente articolo.

     Per i pagamenti da disporsi sugli impegni assunti a termini dei commi precedenti si provvede analogamente a quanto previsto per le lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.

 

     Art. 8.

     Per la gestione del cap. 13 dello stato di previsione della spesa si applicano le norme contenute nel decreto dell'Assessore regionale per le Finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 ottobre 1953, n. 50.

 

     Art. 9.

     Le quote della spesa autorizzata con l'art. 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, integrata dalla legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, e modificata dal decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, e dalla legge di ratifica 4 luglio 1952, n. 18, ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1960-61 sono trasferite nel bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale con la seguente ripartizione per esercizio:

     es. 1957-58 L. 1.000.000.000

     es. 1958-59 L. 1.500.000.000

     es. 1959-60 L. 1.500.000.000

     Gli impegni assunti al 30 giugno 1957 a valere sulle quote della spesa autorizzata con le leggi indicate nel comma precedente ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1960-61 si intendono assunti sul bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale.

     L'Assessore regionale competente provvederà ad emanare - ove occorra decreti per ripartire sulle assegnazioni per gli anni finanziari 1958-59 e 19591960 del bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale le somme già impegnate sugli stanziamenti relativi agli anni finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 del bilancio regionale.

 

     Art. 10.

     L'aliquota dell'80 % delle quote della spesa autorizzata con l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, ricadenti negli anni finanziari dal 1957- 1958 al 1963-64, sono trasferite nel bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale con la seguente ripartizione per esercizio:

     es. 1957-58 L. 1.200.000.000

     es. 1958-59 L. 4.000.000.000

     es. 1959-60 L. 5.600.000.000

     Gli impegni assunti al 30 giugno 1957 a valere sulle quote della spesa autorizzata con la legge regionale indicata nel comma precedente ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1963-64 si intendono assunti sul bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale.

     L'Assessore regionale competente provvederà ad emanare - ove occorra - i decreti per ripartire sulle assegnazioni per gli anni finanziari 1958-59 e 1959-60 del bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale le somme già impegnate sugli stanziamenti relativi agli anni finanziari dal 1958-59 al 1963-64 del bilancio regionale.

 

     Art. 11.

     La quota della spesa autorizzata con la legge regionale 18 febbraio 1956, n. 13, ricadente nell'anno finanziario 1957-58 è trasferita sul bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'esercizio 1957-58.

     Gli impegni assunti al 30 giugno 1957 sulla quota ricadente nell'anno finanziario 1957-58 della spesa autorizzata con la legge indicata nel comma precedente si intendono assunti sul bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale.

 

     Art. 12.

     A decorrere dall'anno finanziario 1957-58 la gestione delle aliquote dell'uno per cento previste dalle norme in vigore è regolata ai sensi del D.Lgs.P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad istituire nella categoria III, per l'attuazione della norma di cui al comma precedente, apposito capitolo di entrata al quale affluiranno le aliquote dell'uno per cento, sia se afferenti al bilancio regionale, sia se afferenti al bilancio del fondo di Solidarietà, non che apposito capitolo di spesa sui quali imputare le spese per la programmazione, la progettazione, la gestione, la vigilanza, il collaudo delle opere.

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sui capitoli n. 563, 564, 565, 566, 567, 595 bis, 595 ter, 595 quater, 595 quinquies, 595 sexies, 595 septies, 643, 644, 645, 646, 647, 648 nonché su quelli concernenti gli accentramenti dell'aliquota dell'uno per cento, saranno trasferiti sul capitolo di spesa di cui al comma precedente.

     Al capitolo di entrata di cui al secondo comma del presente articolo affluiranno le disponibilità alla chiusura dell'esercizio 1956-57 degli accentramenti delle aliquote autorizzate con disposizioni precedenti.

 

     Art. 13.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, sentita la Giunta regionale, ad approvare, con propri decreti, le convenzioni stipulate dall'Assessore regionale per il bilancio con gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di Solidarietà nazionale, per il regolamento del servizio stesso, nelle quali sia previsto la facoltà della Regione di contrarre prestiti, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, la cui misura annuale non può superare il limite massimo previsto dall'art. 2 del Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544.

     Tali convenzioni possono essere stipulate con Istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede principale nella Regione o con Casse regionali di risparmio. Nelle medesime deve essere prevista la facoltà di disdetta previo preavviso non superiore ad un anno.

     La disdetta, però, non produce alcun effetto nel caso in cui la Regione non avesse provveduto ad estinguere entro la scadenza del preavviso i debiti contratti a termini del presente articolo. L'utilizzazione dei mezzi derivanti dalla contrattazione dei prestiti è fatta con legge regionale.

 

     Art. 14. [1].

 

     Art. 15.

     In applicazione del contenuto dell'articolo precedente il periodo amministrativo dei bilanci delle Aziende autonome delle terme di Sciacca, delle terme di Acireale e delle terme della Valle dei Templi di Agrigento relativi all'esercizio finanziario che ha inizio dal 1° luglio 1957, ha la durata di 18 mesi.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad approvare con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, il bilancio della Azienda Autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento relativo al periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958 e ad apportare le variazioni al bilancio regionale dipendenti dall'iscrizione dell'eventuale contributo a pareggio al cui ammontare si farà fronte utilizzando le disponibilità del capitolo n. 23 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 17.

     A decorrere dall'anno finanziario 1957-58 l'erogazione dello stanziamento derivante dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 1° aprile 1955, numero 21, è effettuata dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione mediante aperture di credito emesse a favore dei Provveditori agli studi, i quali provvederanno a ripartire le somme loro accreditate a ciascun Patronato scolastico in base alla popolazione del relativo comune seguendo le modalità contabili che saranno emanate con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio, da registrare alla Corte dei conti.

 

     Art. 18.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, in relazione alle finalità previste dai capitoli nn. 49 e 61 (rubrica «Presidenza della Regione») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, a stipulare con Enti e con liberi professionisti apposite convenzioni da approvarsi con decreto da registrare alla Corte dei conti.

     Con la convenzione prevista dal comma precedente sarà fissata, oltre la durata, la misura forfettaria del compenso dovuto per gli studi, servizi e prestazioni speciali indicati nella convenzione stessa.

 

     Art. 19.

     La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita per L. 60.000.000 per le finalità del capitolo n. 499 (rubrica «Presidenza della Regione») e per lire 90.000.000 per le finalità del capitolo n. 656 (rubrica "Lavori Pubblici").

 

     Art. 20.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 105.000.000 (rubrica "Affari Economici"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 503 L. 20.000.000

     Cap. n. 504 L. 15.000.000

     Cap. n. 505 L. 70.000.000

 

     Art. 21.

     Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 che si inscrive al capitolo n. 518 (rubrica «Agricoltura») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 22.

     I Per le finalità della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 19571958, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge stessa, la spesa di L. 130.000.000 che si inscrive al capitolo n. 520 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 23.

     Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, peri l'anno finanziario 1957- 58, la spesa di L, 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 523 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi dell'ultimo comma delta legge stessa, la spesa di L 350.000.000 che si inscrive al capitolo n. 524 (rubrica a Agricoltura») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 25.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di lire 52.000.000 (rubrica «Agricoltura») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 529 L. 4.000.000

     Cap. n. 530 L. 1.000.000

     Cap. n. 531 L. 10.000.000

     Cap. n. 533 L. 5.000.000

     Cap. n. 534 L. 1.000.000

     Cap. n. 535 L. 6.000.000

     Cap. n. 536 L. 20.000.000

     Cap. n. 537 L. 5.000.000

 

     Art. 26.

     Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 550 (rubrica a Agricoltura a) dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 27.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 65.000.000 che si inscrive al capitolo n. 552 (rubrica «Amministrazione Civile») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 28.

     La Regione Siciliana è autorizzata a provvedere, nei casi ritenuti indispensabili, all'arredamento e alla fornitura del materiale didattico degli edifici scolastici costruiti dalla stessa. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 100.000.000 che si inscrive al capitolo n. 553 (rubrica «Demanio») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 29.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 555 e 556 (rubrica « Demanio») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1957.58, la spesa di L. 250.000.000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 555 L. 200.000.000

     Cap. n. 556 L. 50.000.000

 

     Art. 30.

     Gli stanziamenti per l'attuazione della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 17, sono destinati anche per le spese di costruzione, trasformazione e manutenzione straordinaria degli edifici.

 

     Art. 31.

     E' autorizzata la spesa di L. 19.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Speciale della Zona Industriale di Catania per l'anno finanziario 1957-58, che si inscrive al capitolo n. 560 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 32.

     Per le finalità indicate nel capitolo n. 600 (rubrica "Foreste, Rimboschimenti ed Economia Montana") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 100.000.000.

 

     Art. 33.

     E' autorizzata la spesa di L. 836.980.000 che si inscrive al capitolo n. 601 (rubrica «Foreste, Rimboschimenti ed Economia Montana») per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste 'Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-58.

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 19$0, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e; per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno 'finanziario 1957-58, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale predetto, la spesa di L. 650.000.000 (rubrica «Igiene e Sanità»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 609 L. 500.000.000

     Cap. n. 610 L. 50.000.000

     Cap. n. 611 L. 100.000.000

 

     Art. 35.

     Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata, per L'anno finanziario 1967-58, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge stessa, la spesa di L. 300.000.000 che si inscrive al capitolo n. 614 (rubrica «Igiene e Sanità») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 36.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge stessa, la spesa di L. 130.000.000 che si attribuisce quanto a L. 30.000.000 e quanto a lire 100.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge predetta (capitoti nn. 620 e 621 della rubrica a Igiene e Sanità»).

 

     Art. 37.

     Per gli scopi previsti dal capitolo n. 622 (rubrica «Igiene e Sanità») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 300.000.000.

 

     Art. 38.

     Per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 19571958, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 658 (rubrica a Lavori Pubblici») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 39.

     Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1957-58 e 1958-59, il limite trentacinquennale di impegno di L. 150.000.000.

 

     Art. 40.

     A decorrere dall'anno finanziario 1957-58, l'Amministrazione regionale dei Lavori Pubblici è autorizzata a provvedere all'alberatura delle strade. Ai fini del precedente comma è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 20.000.000 che si inscrive al capitolo n. 675 (rubrica "Lavori Pubblici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 41.

     Per le finalità previste dai capitoli sotto elencati (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale") è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 394.000.000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 676 L. 5.000.000

     Cap. n. 677 L. 20.000.000

     Cap. n. 678 L. 25.000.000

     Cap. n. 679 L. 12.000.000

     Cap. n. 680 L. 14.000.000

     Cap. n. 681 L. 5.000.000

     Cap. n. 682 L. 3.000.000

     Cap. n. 683 L. 3.000.000

     Cap. n. 684 L. 20.000.000

     Cap. n. 686 L. 20.000.000

     Cap. n. 687 L. 7.000.000

     Cap. n. 688 L. 50.000.000

     Cap. n. 691 L. 10.000.000

     Cap. n. 692 L. 5.000.000

     Cap. n. 693 L. 10.000.000

     Cap. n. 694 L. 10.000.000

     Cap. n. 695 L. 15.000.000

     Cap. n. 696 L. 20.000.000

     Cap. n. 697 L. 120.000.000

     Cap. n. 698 L. 20.000.000

 

     Art. 42.

     Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo medesimo è fissato, per l'anno finanziario 1957-58, in L. 450 milioni che si attribuisce al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale"), da destinare:

     a) quanto a L. 40.000.000 per le 'finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonché per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     c) quanto a L. 400.000.000 per gli altri cantieri- scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri- scuola sono adottati dal. l'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

     Art. 43.

     Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, che si inscrive al capitolo n. 689 (rubrica «Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

     Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo Siciliano per l'Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori disoccupati» e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

     a) la emanazione del decreto di concessione di finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici. è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico del materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

     b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio Tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare lo ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia. sia per quantità che per qualità, nonché la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

     Art. 44.

     Per le finalità indicate nei capitoli nn. 699, 700 bis e 701 (rubrica a Pesca, Attività Marinare e Artigianato») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 110.500.000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 699 L. 70.000.000

     Cap. n. 700 L. 8.000.000

     Cap. n. 700 bis L. 22.500.000

     Cap. n. 701 L. 10.000.000

 

     Art. 45.

     Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58 la spesa di lire 725.000.000 (rubrica "Pubblica Istruzione"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 396 L. 590.000.000

     Cap. n. 397 L. 9.000.000

     Cap. n. 399 L. 500.000

     Cap. n. 400 L. 3.000.000

     Cap. n. 401 L. 4.000.000

     Cap. n. 402 L. 500.000

     Cap. n. 403 L. 10.000.000

     Cap. n. 404 L. 25.000.000

     Cap. n. 405 L. 3.000.000

     Cap. n. 706 L. 10.000.000

     Cap. n. 707 L. 70.000.000

 

     Art. 46.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno finanziario 19$7- 58 è fissato in L. 9.000.000 che si inscrive al capitolo n. 711 (rubrica a Pubblica Istruzione» dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 47.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione nell'utilizzare la somma inscritta al capitolo n. 715 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nel. l'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 83, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

 

     Art. 48.

     Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. lettera c) per la parte concernente il funzionamento delle colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 721 (rubrica «Pubblica Istruzione») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 49.

     Per le finalità previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 settembre 1951, n. 28, ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 70.000.000 che si inscrive al capitolo n. 727 (rubrica "Solidarietà Sociale") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 50.

     Per le finalità dei capitoli sotto elencati (rubrica «Turismo, Spettacolo e Sport») è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 807.000.000 giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 740 L. 20.000.000

     Cap. n. 741 L. 25.000.000

     Cap. n. 742 L. 25.000.000

     Cap. n. 743 L. 90.000.000

     Cap. n. 744 L. 10.000.000

     Cap. n. 746 L. 20.000.000

     Cap. n. 748 L. 200.000.000

     Cap. n. 749 L. 70.000.000

     Cap. n. 750 L. 65.000.000

     Cap. n. 753 L. 240.000.000

     Cap. n. 754 L. 40.000.000

     Cap. n. 756 L. 2.000.000

 

     Art. 51.

     La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nel. l'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

 

     Art. 52.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 53.

     E' approvato il bilancio del Fondo di Solidarietà i Nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 54.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

 

     Art. 55.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

 

     Art. 56.

     L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, di quella di Acireale e di quella della Valle dei Templi di Agrigento, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

 

     Art. 57.

     L'Assessore regionale per il bilancio, sulla proposta del Presidente della Regione, è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, ai capitoli nn. 181 bis dell'entrata e 771 bis della spesa dell'annesso bilancio, rispettiva. mente, le entrate e le uscite dell'Azienda Speciale Anagrafe Bestiame.

 

     Art. 58.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

 

 

            +---------------------------------------+

            |               RIEPILOGO               |

            |                                       |

            |       Entrate e spese effettive       |

            |---------------------------------------|

            |Entrata               L. 57.501.835.000|

            |Spesa                 L. 57.101.835.000|

            |Differenza          + L.    400.000.000|

            |---------------------------------------|

            |         Movimento di capitali         |

            |---------------------------------------|

            |Entrata               L.     68.570.000|

            |Spesa                 L.    468.570.000|

            |Differenza            L.    400.000.000|

            |---------------------------------------|

            |            Partite di giro            |

            |---------------------------------------|

            |Entrata               L.  7.425.750.000|

            |Spesa                 L.  7.425.750.000|

            |                                       |

            |Differenza            L.              0|

            |---------------------------------------|

            |          Riassunto generale           |

            |---------------------------------------|

            |Entrata               L. 64.996.155.000|

            |Spesa                 L. 64.996.155.000|

            |                                       |

            |Differenza            L.              0|

            +---------------------------------------+

 

 

     Art. 59.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1957.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 21 del Decreto Lgs.P.Reg. 20 dicembre 1954, n. 12.