§ 4.2.22 - L.R. 26 febbraio 1954, n. 2.
Costruzioni di edifici da destinare agli uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/02/1954
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, [...]
Art. 2.      Gli edifici possono essere costruiti in condominio con altri enti regionali o acquistati, in tutto o in parte, da enti pubblici territoriali o da camere di commercio, industria ed agricoltura.
Art. 3.      Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente si fa luogo mediante progetti che sono approvati con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.
Art. 4.      Le sedi degli edifici, nonché le esigenze alle quali questi debbono soddisfare, sono determinate dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, con apposito programma comprensivo della [...]
Art. 5.      Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni così ripartiti:
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.22 - L.R. 26 febbraio 1954, n. 2.

Costruzioni di edifici da destinare agli uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia.

(G.U.R. 27 febbraio 1954, n. 9).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonché all'ampliamento ed al riattamento di edifici che facciano parte del demanio della Regione o alla stessa appartengano in proprietà, già destinati o destinabili a sede di detti uffici e di cui si ritiene conveniente la trasformazione.

 

     Art. 2.

     Gli edifici possono essere costruiti in condominio con altri enti regionali o acquistati, in tutto o in parte, da enti pubblici territoriali o da camere di commercio, industria ed agricoltura.

 

     Art. 3.

     Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente si fa luogo mediante progetti che sono approvati con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

     La relativa approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 4.

     Le sedi degli edifici, nonché le esigenze alle quali questi debbono soddisfare, sono determinate dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, con apposito programma comprensivo della utilizzazione delle somme stanziate nell'articolo seguente.

 

     Art. 5.

     Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni così ripartiti:

     lire 30 milioni nell'esercizio 1953-54; lire 120 milioni nell'esercizio 1954-55; lire 150 milioni nell'esercizio 1955-56.

     Alle ulteriori esigenze per il completamento del programma definitivo si provvede, per gli esercizi successivi, con la legge di bilancio.

     L'Assessore alle finanze apporterà al bilancio le variazioni occorrenti.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.