§ 2.10.25 - L.R. 15 luglio 1950, n. 63.
Ordinamento della scuola professionale [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:15/07/1950
Numero:63


Sommario
Art. 1.      La scuola, mediante la pratica del lavoro, integrata da elementi di cultura generale, prepara le maestranze per i singoli rami di attività professionali
Art. 4.      Alla istituzione delle singole scuole si provvede con decreto dell'Assessore per la Pubblica Istruzione di concerto con l'Assessore per le Finanze, su conforme parere dell'Assessore per il [...]
Art. 5.      La Scuola Professionale deve avere almeno 60 alunni nelle cinque classi dei due Corsi.
Art. 6.      L'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il Provveditore agli Studi, stabilisce, con suo decreto, caso per caso, il numero complessivo delle classi di ciascuna Scuola.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      La Scuola Professionale è gratuita. Essa non rilascia titolo di studio. Al termine del Corso biennale di qualificazione a coloro che hanno dato prova di idoneità sarà rilasciato un attestato [...]
Art. 9.      La Scuola Professionale è distinta nei seguenti tipi: agrario, industriale, edile, marinaro.
Art. 10.      I programmi di insegnamento di cultura generale e quelli per le esercitazioni di lavoro sono stabiliti con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.
Art. 11.      In uno stesso edificio non possono essere allogate Scuole di diverso tipo.
Art. 12.      I Comuni sono tenuti a provvedere:
Art. 13.      A capo di ogni scuola è un direttore che vigila sullo indirizzo della scuola, sovraintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare e ne risponde.
Art. 14.      Ogni scuola professionale ha un segretario.
Art. 15.      Ogni Scuola Professionale ha un capo-tecnico di ruolo per ciascun Corso, un istruttore pratico di ruolo per ciascuna classe.
Art. 16.      In ogni Scuola Professionale, di due Corsi completi, prestano servizio tre bidelli. Per ogni tre classi in più si assegna un bidello.
Art. 17.      All'ufficio di direttore, di insegnante di cultura generale, di capo tecnico, di segretario, di insegnante di materie nautiche, di istruttore pratico si accede mediante concorso per titoli ed [...]
Art. 18.      Al posto di bidello si accede mediante concorso per titoli.
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      I concorsi per il personale insegnante e non insegnante delle scuole professionali sono indetti dall'Assessorato regionale per la Pubblica Istruzione.
Art. 22.      L'inizio, la durata dell'anno scolastico, i periodi di vacanze sono stabiliti, a seconda dei diversi tipi di scuola, dall'Assessore per la pubblica istruzione.
Art. 23.      Gli alunni, prima di essere iscritti alla prima classe del Corso di tirocinio, sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare se sono fisicamente idonei a sopportare il lavoro del tipo [...]
Art. 24.      Per quanto concerne la frequenza, le sanzioni disciplinari, gli esami e le assenze, valgono le norme del capitolo II del Regolamento di cui al R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Art. 25.      Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni a spese dell'Assessorato della pubblica istruzione.
Art. 26.      Per l'ordinamento interno della scuola si applica il R.D. 30 aprile 1924, n. 965.
Art. 27.      Con la legge del bilancio sarà annualmente autorizzata la spesa occorrente per la attrezzatura tecnica e per il funzionamento delle scuole che gradualmente saranno istituite
Art. 28.      Nell'anno scolastico 1950-51 comincerà a funzionare la prima classe della Scuola Professionale, negli anni successivi saranno istituite, di volta in volta, le altre classi fino al completamento [...]
Art. 29.      Entro un anno dalla istituzione di ciascuna Scuola saranno banditi i concorsi di cui all'art. 21 della presente legge.
Art. 30.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.10.25 - L.R. 15 luglio 1950, n. 63.

Ordinamento della scuola professionale [*].

(G.U.R. 17 luglio 1950, n. 26).

 

Art. 1.

     La scuola, mediante la pratica del lavoro, integrata da elementi di cultura generale, prepara le maestranze per i singoli rami di attività professionali [1].

 

     Artt. 2. - 3. [2].

 

     Art. 4.

     Alla istituzione delle singole scuole si provvede con decreto dell'Assessore per la Pubblica Istruzione di concerto con l'Assessore per le Finanze, su conforme parere dell'Assessore per il Lavoro e di quello competente per materia:

     L'anzidetto parere si intende favorevole alla istituzione della scuola se non pervenuto all'Assessorato della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla richiesta [6].

 

     Art. 5.

     La Scuola Professionale deve avere almeno 60 alunni nelle cinque classi dei due Corsi.

     Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 50 la Scuola viene soppressa.

     Il numero massimo degli alunni in ciascuna classe è di 20.

 

     Art. 6.

     L'Assessore per la pubblica istruzione, sentito il Provveditore agli Studi, stabilisce, con suo decreto, caso per caso, il numero complessivo delle classi di ciascuna Scuola.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 8.

     La Scuola Professionale è gratuita. Essa non rilascia titolo di studio. Al termine del Corso biennale di qualificazione a coloro che hanno dato prova di idoneità sarà rilasciato un attestato (allegato A) che costituisce titolo preferenziale per le assunzioni di mano d'opera.

 

     Art. 9.

     La Scuola Professionale è distinta nei seguenti tipi: agrario, industriale, edile, marinaro.

     Il tipo agrario è generico o specializzato in economia montana, zootecnica e caseificio e ortoflorofrutticoltura.

     Il Corso biennale di qualificazione del tipo agrario generico può essere specializzato in viticoltura ed enologia, olivicoltura ed oleificio.

     Il tipo industriale ha le seguenti specializzazioni di cui alcune distinte in Sezioni:

     (Omissis) [8];

     Meccanici, con le Sezioni:

     Conduttori di macchine agrarie; montatori; motoristi;

modellisti per fonderie; fonditori; disegnatori di macchine fucinatori; aggiustatori; tubisti; carpentieri in ferro; macchine utensili.

     Elettricisti, con le Sezioni:

     Saldatori elettrici e ossiacetilenici; installatori per impianti a bassa tensione; installatori per impianti ad alta tensione; bobinatori di macchine elettriche; taratori strumenti di misura.

     Chimici, con le Sezioni:

     Conduttori di macchini tipiche delle industrie chimiche (filtri pressa-concentratori-essiccatori); conduttori di impianti per la lavorazione degli olii e dei grassi; chimici conciai; verniciatori; tintori, enotecnici.

     Falegnami; Tessili; Conservieri; Tipografi ed affini;

     Cartotecnici; Vetrai; Minerari.

     Il tipo edile ha le seguenti specializzazioni:

     Scalpellini e marmisti; Decoratori e stuccatori; Murifabbri;

     Cementisti; Asfaltatori.

     Il tipo marinaro ha le seguenti specializzazioni [9]:

     a) padrone marittimo;

     b) motorista navale;

     c) maestro d'ascia.

     Altre specializzazioni non previste dalla presente legge potranno essere istituite con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, su deliberazione della Giunta regionale [1]0.

 

     Art. 10.

     I programmi di insegnamento di cultura generale e quelli per le esercitazioni di lavoro sono stabiliti con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione.

 

     Art. 11.

     In uno stesso edificio non possono essere allogate Scuole di diverso tipo.

 

     Art. 12.

     I Comuni sono tenuti a provvedere:

     a) ai locali scolastici ed alla loro manutenzione e, per le Scuole di tipo agrario, ai poderi la cui estensione è stabilita, di volta in volta, nel decreto di istituzione della scuola, a seconda della specializzazione della medesima;

     b) all'impianto ed alla fornitura di acqua potabile;

     c) all'illuminazione dei locali scolastici.

     L'arredamento dei locali scolastici, la fornitura del materiale di cancelleria e di lavoro, compresa tutta l'attrezzatura necessaria a ciascuna specializzazione, spettano alla Regione.

 

     Art. 13.

     A capo di ogni scuola è un direttore che vigila sullo indirizzo della scuola, sovraintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare e ne risponde.

     Il direttore, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, è assistito da un Consiglio di direzione costituito dagli insegnanti di cultura generale, di religione, da un capo-tecnico e da un istruttore pratico.

 

     Art. 14.

     Ogni scuola professionale ha un segretario.

     Se la scuola superi 250 [1]1 alunni, il segretario è coaudiuvato da un applicato di segreteria non di ruolo, fornito almeno di diploma di scuola media di 1° grado o di avviamento professionale [1]2.

 

     Art. 15.

     Ogni Scuola Professionale ha un capo-tecnico di ruolo per ciascun Corso, un istruttore pratico di ruolo per ciascuna classe.

     Nella sezione padroni marittimi delle scuole professionali marittime l'insegnamento delle materie nautiche è affidato ad insegnanti muniti, almeno, di diploma degli istituti nautici.

     L'insegnamento della lingua straniera sarà affidato ad insegnanti muniti del diploma di laurea in lingue estere [1]3.

 

     Art. 16.

     In ogni Scuola Professionale, di due Corsi completi, prestano servizio tre bidelli. Per ogni tre classi in più si assegna un bidello.

 

     Art. 17.

     All'ufficio di direttore, di insegnante di cultura generale, di capo tecnico, di segretario, di insegnante di materie nautiche, di istruttore pratico si accede mediante concorso per titoli ed esami.

     Ai concorsi per l'Ufficio di direttore possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria, per le scuole professionali di tipo agrario; del diploma di laurea in discipline pratiche o ingegneria navale, per le scuole di tipo marinare; del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale, limitatamente alle scuole di tipo industriale con specializzazione per vetrai, enotecnici o conservieri; del diploma di laurea in lingue o in lettere o in materie letterarie, o in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali per le scuole professionali di tipo alberghiero; del diploma di laurea in ingegneria per tutti gli altri tipi [1]4.

     A quelli per l'insegnamento delle lingue, nelle scuole che lo prevedono, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in lingue o lettere moderne [1]4.

     Ai concorsi per l'insegnamento di materie giuridiche, possono essere ammessi i laureati in giurisprudenza, a quelli per insegnanti di Storia dell'Arte, coloro che sono in possesso del diploma di maturità artistica di seconda sezione, a quelli per l'insegnamento di merceologia, i laureati in economia e commercio o in scienze naturali [1]4.

     Ai concorsi per insegnanti di cultura generale possono essere ammessi coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale [1]5.

     Ai concorsi per capo tecnico possono partecipare:

     a) per le scuole di tipo agrario, i periti agrari;

     b) per le scuole di tipo industriale, i periti industriali;

     c) per le scuole di tipo edile, i geometri;

     d) per le scuole di tipo marinaro, i diplomati macchinisti, capitani e costruttori.

     "e) per le scuole di tipo alberghiero, i diplomati di istituti per il turismo [1]6.

     Ai concorsi per istruttore pratico possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di licenza di scuola media di 1° grado o titolo equipollente, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale o di attestato di qualificazione rilasciato da una scuola professionale regionale [1]7.

     E' facoltà dell'Assessore per la Pubblica Istruzione di prescindere dal titolo di studio, ove si verifichi la mancanza di aspiranti istruttori pratici che ne siano in possesso [1]8.

     Ai concorsi per segretario possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di istituti di istruzione media di 2° grado [1]9.

 

     Art. 18.

     Al posto di bidello si accede mediante concorso per titoli.

     Il titolo di studio richiesto è il compimento di istruzione elementare [2]0.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [2]1.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [2]1.

 

     Art. 21.

     I concorsi per il personale insegnante e non insegnante delle scuole professionali sono indetti dall'Assessorato regionale per la Pubblica Istruzione.

     Il ruolo organico di ciascuna scuola professionale è determinato in conformità dell'annessa tabella A.

     Gli organici di ciascuna scuola professionale non compresa nella tabella A saranno determinati con decreto dell'Assessore per la Pubblica Istruzione.

     Gli organici delle scuole previsti nell'allegata tabella A possono essere modificati con decreto dell'Assessore per la Pubblica Istruzione avendo riguardo alle effettive necessità delle scuole.

     La carriera e il trattamento economico del personale insegnante e non insegnante sono regolati in conformità dell'annessa tabella B nella quale sono indicate le classi di stipendio per ciascuna categoria di personale ed i corrispondenti coefficienti della tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 e al D.P.R. 13 marzo 1958, n. 165.

     Al personale delle scuole professionali sono applicabili le disposizioni contenute nello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvate con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché in quanto compatibili, le disposizioni particolari concernenti il personale delle scuole professionali statali.

     Al personale incaricato ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, compete il trattamento economico corrispondente al coefficiente iniziale della rispettiva carriera secondo l'annessa tabella B.

     L'Assessore per la P.I. determina, con proprio decreto, le norme di esecuzione concernenti i concorsi e le commissioni giudicatrici.

     Con regolamento è determinato quant'altro attiene allo stato giuridico del personale e al ordinamento scolastico delle scuole professionali [2]4.

 

     Art. 22.

     L'inizio, la durata dell'anno scolastico, i periodi di vacanze sono stabiliti, a seconda dei diversi tipi di scuola, dall'Assessore per la pubblica istruzione.

 

     Art. 23.

     Gli alunni, prima di essere iscritti alla prima classe del Corso di tirocinio, sono sottoposti a visita medica allo scopo di accertare se sono fisicamente idonei a sopportare il lavoro del tipo di scuola cui aspirano.

 

     Art. 24.

     Per quanto concerne la frequenza, le sanzioni disciplinari, gli esami e le assenze, valgono le norme del capitolo II del Regolamento di cui al R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

     La cultura generale viene impartita oralmente dall'insegnante anche per mezzo di esercitazioni pratiche.

 

     Art. 25.

     Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni a spese dell'Assessorato della pubblica istruzione.

     All'uopo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

     (Omissis) [2]5.

 

     Art. 26.

     Per l'ordinamento interno della scuola si applica il R.D. 30 aprile 1924, n. 965.

     Per quanto concerne l'amministrazione finanziaria della scuola si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato [2]6.

 

     Art. 27.

     Con la legge del bilancio sarà annualmente autorizzata la spesa occorrente per la attrezzatura tecnica e per il funzionamento delle scuole che gradualmente saranno istituite [2]7.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 28.

     Nell'anno scolastico 1950-51 comincerà a funzionare la prima classe della Scuola Professionale, negli anni successivi saranno istituite, di volta in volta, le altre classi fino al completamento dei singoli corsi.

 

     Art. 29.

     Entro un anno dalla istituzione di ciascuna Scuola saranno banditi i concorsi di cui all'art. 21 della presente legge.

     Fino a quando non saranno banditi i concorsi, il personale della Scuola Professionale sarà assunto per incarico dall'Assessore per la pubblica istruzione.

     Il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole professionali è regolato da apposite graduatorie provinciali compilate dai provveditori agli studi in base al ordinanza annuale dell'Assessorato per la Pubblica Istruzione [2]8.

 

     Art. 30.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegato

     (Omissis).

 

 


[*] L'art. 1 della L.R. 1 agosto 1974, n. 34, ha disposto la soppressione delle scuole professionali di cui alla presente legge.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 16 giugno 1965, n. 15.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[7] Articolo abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1970, dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[8] Parole abrogate dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30. +(9)+ Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[9] 

[1]10 Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30. +(11)+ Limite così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]11

[1]12 Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[1]13 Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'art. 4 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[1]14 Il testo dell'originario 2° comma è così modificato ed integrato per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]14 Il testo dell'originario 2° comma è così modificato ed integrato per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]14 Il testo dell'originario 2° comma è così modificato ed integrato per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]15 Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]16 Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]17 Parole aggiunte dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]18 Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[1]19 Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[2]20 Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[2]21 Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[2]21 Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[2]24 Articolo, già modificato dall'art. 8 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30, e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

[2]25 Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30. L'ultimo comma del presente articolo è stato successivamente abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1970, dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[2]26 Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[2]27 Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 1952, n. 30.

[2]28 Articolo così modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.