§ 5.3.127 - L.R. 4 giugno 1970, n. 5.
Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:04/06/1970
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1 gennaio 1970 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione, per i settori di Amministrazione di seguito riportati:
Art. 2.      Le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1969 ai termini delle suddette norme abrogate continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.
Art. 3.      I posti di professore di ruolo, di aiuto e di assistente nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali, con leggi della Regione, è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni [...]
Art. 4.      I decreti legislativi del Presidente della Regione siciliana 19 maggio 1953, n. 4 e 2 aprile 1954, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge [...]
Art. 5.      Le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20; 13 marzo 1959, n. 6; 31 maggio 1960, n. 19; 9 ottobre 1965, n. 28 sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974.
Art. 6.      Le leggi regionali 9 dicembre 1949, n. 65; 3 aprile 1954, n. 8; 23 gennaio 1957, n. 5; 4 aprile 1960, n. 11 e 31 maggio 1960, n. 14, sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Il personale di ruolo delle scuole professionali regionali e quello di cui all'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15 , che non possa trovare adeguata utilizzazione presso le scuole [...]
Art. 9.      Gli emolumenti spettanti al personale di cui al precedente articolo, nonché i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, continueranno a gravare sul capitolo 17401 del bilancio della Regione [...]
Art. 10.      Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.127 - L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(G.U.R. 4 giugno 1970, n. 27).

 

Art. 1.

     Con effetto dal 1 gennaio 1970 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione, per i settori di Amministrazione di seguito riportati:

     Agricoltura e foreste

     art. 4 della legge regionale 24 febbraio 1951, n. 21;

     legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15;

     legge regionale 10 febbraio 1958, n. 4;

     art. 7, secondo comma e art. 11 lett. b, della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15;

     art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3 e artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 18 luglio 1952, n. 39;

     artt. 5 e 6, n. 3 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26.

     Enti locali

     art. 1, lett. b, della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28;

     art. 25, lett. a, della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15.

     Industria e commercio

     art. 3 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 11;

     legge regionale 30 dicembre 1960, n. 52;

     artt. 28 e 30, lett. b, della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15.

     Lavori pubblici

     legge regionale 21 luglio 1949, n. 36;

     legge regionale 14 giugno 1957, n. 32;

     legge regionale 24 giugno 1957, n. 37;

     art. 6, lettere b, c, d, e, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

     Pubblica istruzione

     artt. 7 e 25, ultimo comma, della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63 e successive modifiche;

     art. 7 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9 sostituito con la legge regionale 17 aprile 1965, n. 10.

     Igiene e sanità

     artt. 1, secondo comma, e art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1.

     Turismo, comunicazioni e trasporti

     art. 15 e 32 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     Le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1969 ai termini delle suddette norme abrogate continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

 

     Art. 3.

     I posti di professore di ruolo, di aiuto e di assistente nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali, con leggi della Regione, è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni con le Università interessate, sono soppressi a decorrere dalla data di scadenza delle convenzioni in atto vigenti e comunque non oltre l'anno accademico 1973- 74.

 

     Art. 4.

     I decreti legislativi del Presidente della Regione siciliana 19 maggio 1953, n. 4 e 2 aprile 1954, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

 

     Art. 5.

     Le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20; 13 marzo 1959, n. 6; 31 maggio 1960, n. 19; 9 ottobre 1965, n. 28 sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974.

 

     Art. 6.

     Le leggi regionali 9 dicembre 1949, n. 65; 3 aprile 1954, n. 8; 23 gennaio 1957, n. 5; 4 aprile 1960, n. 11 e 31 maggio 1960, n. 14, sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973- 1974.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     Il personale di ruolo delle scuole professionali regionali e quello di cui all'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15 , che non possa trovare adeguata utilizzazione presso le scuole medesime, viene impiegato, a decorrere dal 1 ottobre 1970, e nelle more della ristrutturazione della scuola professionale, presso l'Amministrazione centrale e periferica della Regione e presso uffici da questa dipendenti, nonché, ove ne facciano richiesta, presso uffici periferici dell'Amministrazione statale che esplichino servizio per conto e nell'interesse della Regione.

     L'utilizzazione del predetto personale sarà disposta con provvedimenti dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, sentite le amministrazioni interessate.

 

     Art. 9.

     Gli emolumenti spettanti al personale di cui al precedente articolo, nonché i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, continueranno a gravare sul capitolo 17401 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1970 e, per gli esercizi finanziari successivi, sui capitoli corrispondenti della rubrica pubblica istruzione, e saranno corrisposti direttamente dall'Assessorato della pubblica istruzione, mediante aperture di credito in favore del consegnatario cassiere che provvederà ai pagamenti dietro dichiarazione di prestato servizio rilasciata dalle amministrazioni interessate.

 

     Art. 10.

     Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione.

     Nessun compenso è altresì dovuto ai dipendenti della Regione che vengano chiamati a far parte dei comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godano di contributi a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo della stessa.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 giugno 1975, n. 38.