§ 2.10.139 - L.R. 3 giugno 1975, n. 38.
Soppressione delle scuole sussidiarie e sistemazione del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:03/06/1975
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Le scuole sussidiarie istituite con la L.R. 23 settembre 1947, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse con decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in [...]
Art. 2.      E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, con la decorrenza indicata nell'articolo precedente, un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle soppresse scuole [...]
Art. 3.      Per il collocamento nel ruolo previsto dall'articolo precedente è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei ruoli degli [...]
Art. 4.      Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2, sarà utilizzato nei doposcuola ed in altre attività scolastiche, amministrative, parascolastiche, nonché in attività integrative della [...]
Art. 5.      Al personale collocato nel ruolo previsto dall'art. 2, è attribuito lo stato giuridico ed economico spettante agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali.
Art. 6.      Al personale immesso nel ruolo previsto dall'art. 2, il servizio prestato in qualità di incaricato presso le scuole sussidiarie, anche con mansioni diverse dall'effettivo insegnamento, è [...]
Art. 7.      Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del [...]
Art. 8.      Il servizio non di ruolo prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente al collocamento nel ruolo di cui al precedente art. 2, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e [...]
Art. 9.      Il personale immesso nel ruolo istituito con la presente legge può essere destinato, oltre che alle attività indicate nel precedente art. 4, a prestare servizio presso i provveditorati agli [...]
Art. 10.      Con apposita ordinanza, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione disciplinerà le modalità da assegnare ai trasferimenti adottando i criteri vigenti per gli insegnanti elementari di ruolo [...]
Art. 11.      Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2 dipende dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione ed è amministrato, agli effetti economici, dal provveditorato agli studi [...]
Art. 12.      Agli insegnanti delle scuole sussidiarie cessati dal servizio dal 1° ottobre 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge con o senza diritto a pensione da parte dell'Istituto [...]
Art. 13.      Sono abrogate - per quanto in contrasto con la presente legge - le leggi regionali: 23 settembre 1947, n. 13; 23 aprile 1957, n. 25; 4 aprile 1960, n. 10; 9 giugno 1960, n. 20; 12 aprile 1967, [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario in corso in lire 5.000 milioni, si fa fronte quanto a lire 2.950 milioni con lo stanziamento del cap. [...]


§ 2.10.139 - L.R. 3 giugno 1975, n. 38.

Soppressione delle scuole sussidiarie e sistemazione del personale.

(G.U.R. 4 giugno 1975, n. 24).

 

Art. 1.

     Le scuole sussidiarie istituite con la L.R. 23 settembre 1947, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse con decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, con la decorrenza indicata nell'articolo precedente, un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle soppresse scuole sussidiarie.

     In detto ruolo possono accedere gli insegnanti già mantenuti in servizio ai sensi della L.R. 12 aprile 1967, n. 45, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per il collocamento nel ruolo previsto dall'articolo precedente è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei ruoli degli insegnanti elementari dello Stato.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà i termini e le modalità per l'immissione in ruolo del personale previsto dal precedente articolo, mediante concorso per soli titoli; i criteri da adottarsi per l'immissione in ruolo di detto personale sono quelli stabiliti dallo Stato per i concorsi magistrali.

 

     Art. 4.

     Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2, sarà utilizzato nei doposcuola ed in altre attività scolastiche, amministrative, parascolastiche, nonché in attività integrative della scuola aventi anche carattere assistenziale, ricreativo ed educativo che tendano alla attuazione della scuola a tempo pieno.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente con proprio decreto le attività cui adibire le insegnanti immesse nel ruolo previsto dal precedente art. 2, nell'ambito di quelle previste dalla legislazione vigente, in base alle proposte di una commissione composta:

     - dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     - dal direttore della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

     - dai provveditori agli studi della Sicilia;

     - da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative [1].

     La commissione è presieduta dall'Assessore e, in sua assenza, dal direttore regionale; le funzioni di segretario sono svolte da un assistente in servizio presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

     La commissione, entro il mese di giugno di ciascun anno, propone all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle richieste degli enti interessati, un piano di utilizzazione del personale di ruolo di cui al precedente art. 2, e, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce sulla situazione complessiva del personale del ruolo ad esaurimento nonché sulla relativa utilizzazione nell'anno scolastico precedente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la commissione è integrata da tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti nel territorio della Regione [2]

 

     Art. 5.

     Al personale collocato nel ruolo previsto dall'art. 2, è attribuito lo stato giuridico ed economico spettante agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali.

     Detto personale è esonerato dal compimento del periodo di prova.

 

     Art. 6.

     Al personale immesso nel ruolo previsto dall'art. 2, il servizio prestato in qualità di incaricato presso le scuole sussidiarie, anche con mansioni diverse dall'effettivo insegnamento, è riconosciuto, a domanda come servizio di ruolo agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

     Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato, in aggiunta a quello di cui al precedente comma, agli stessi effetti nella misura di due terzi ed ai soli fini economici per il restante un terzo.

 

     Art. 7.

     Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 5.

     Alla relativa erogazione provvede il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante gestione speciale da disciplinare con apposito regolamento.

     La Regione siciliana è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

 

     Art. 8.

     Il servizio non di ruolo prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente al collocamento nel ruolo di cui al precedente art. 2, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, verso pagamento del contributo di riscatto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con riferimento agli emolumenti percepiti alla data di presentazione della domanda.

     Al recupero ed al successivo versamento al Fondo di quiescenza dei contributi pagati anteriormente alla immissione in ruolo provvederà direttamente l'Amministrazione regionale che, a tal fine, è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita convenzione.

     L'importo dei contributi recuperati già a carico dei dipendenti, è computato ai fini della determinazione degli oneri gravanti sugli stessi per effetto della disposizione del precedente comma.

 

     Art. 9.

     Il personale immesso nel ruolo istituito con la presente legge può essere destinato, oltre che alle attività indicate nel precedente art. 4, a prestare servizio presso i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e le direzioni didattiche.

     Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per la pubblica istruzione, di concerto con i provveditori agli studi della Sicilia per le parti di competenza, determina annualmente il numero delle unità di personale da impiegare, in ogni provincia, nei compiti di cui al precedente comma, tenendo conto, nel determinare la misura, delle esigenze funzionali degli uffici e dei rispettivi organici in relazione alle attività in cui il personale così impiegato sarà addetto.

 

     Art. 10.

     Con apposita ordinanza, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione disciplinerà le modalità da assegnare ai trasferimenti adottando i criteri vigenti per gli insegnanti elementari di ruolo delle scuole statali.

 

     Art. 11.

     Il personale immesso nel ruolo di cui al precedente art. 2 dipende dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione ed è amministrato, agli effetti economici, dal provveditorato agli studi della provincia ove presta servizio.

     Per il pagamento delle retribuzioni l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare in favore dei provveditori agli studi aperture di credito preventive annuali di importo complessivo pari agli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 12.

     Agli insegnanti delle scuole sussidiarie cessati dal servizio dal 1° ottobre 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge con o senza diritto a pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta un'indennità di buonuscita da liquidare nella misura e con le modalità previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n 1033, limitatamente al servizio prestato nelle scuole sussidiarie.

     La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa per un anno.

 

     Art. 13.

     Sono abrogate - per quanto in contrasto con la presente legge - le leggi regionali: 23 settembre 1947, n. 13; 23 aprile 1957, n. 25; 4 aprile 1960, n. 10; 9 giugno 1960, n. 20; 12 aprile 1967, n. 45; 5 aprile 1972, n. 23; nonché l'art. 7 della L.R. 4 giugno 1970, n. 5, e gli artt. 20 e 21 della L.R. 27 dicembre 1969, n. 51.

 

     Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario in corso in lire 5.000 milioni, si fa fronte quanto a lire 2.950 milioni con lo stanziamento del cap. 17351 del bilancio della Regione, concernente stipendi ed altri assegni fissi per gli insegnanti delle scuole sussidiarie per l'anno finanziario 1975, e quanto a lire 2.050 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi si provvede con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione di tutte le spese autorizzate per le scuole sussidiarie.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 28 L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

[2] Comma aggiunto con art. 28 L.R. 2 gennaio 1979, n 1.