§ 2.10.110 - L.R. 11 gennaio 1963, n. 7.
Provvidenze a favore della facoltà di agraria dell'Università di Catania e della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:11/01/1963
Numero:7


Sommario
Art. 1.      In aggiunta ai finanziamenti già previsti da precedenti disposizioni di legge, il Governo della Regione è autorizzato ad erogare un ulteriore contributo annuo di L. 50 milioni alla facoltà di [...]
Art. 2.      A decorrere dall'anno accademico 1962-63, e per la durata di dieci anni, il Governo della Regione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di L. 50 milioni alla facoltà di economia e [...]
Art. 3.      L'Assessore alla pubblica istruzione approva annualmente con suo decreto il piano di utilizzazione del contributo previsto all'art. 1 su proposta del Preside della facoltà di agraria.
Art. 4.      Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede mediante prelievo dal capitalo 65 dello stato di previsione della spesa per [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.110 - L.R. 11 gennaio 1963, n. 7.

Provvidenze a favore della facoltà di agraria dell'Università di Catania e della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

(G.U.R. 12 gennaio 1963, n. 2).

 

Art. 1.

     In aggiunta ai finanziamenti già previsti da precedenti disposizioni di legge, il Governo della Regione è autorizzato ad erogare un ulteriore contributo annuo di L. 50 milioni alla facoltà di agraria dell'Università di Catania per potenziare le attrezzature didattiche e scientifiche, le ricerche sperimentali e la conduzione dell'azienda agricola della Facoltà stessa.

     Il predetto contributo decorre dall'anno accademico 1962-63 ed avrà la durata di 10 anni ,

     Limitatamente all'esercizio finanziario 1962-63, viene disposto un contributo straordinario di lire 50 milioni per le stesse finalità di cui al primo comma.

 

     Art. 2.

     A decorrere dall'anno accademico 1962-63, e per la durata di dieci anni, il Governo della Regione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di L. 50 milioni alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

     In relazione a detto contributo devesi intendere integrata la convenzione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 692.

 

     Art. 3.

     L'Assessore alla pubblica istruzione approva annualmente con suo decreto il piano di utilizzazione del contributo previsto all'art. 1 su proposta del Preside della facoltà di agraria.

 

     Art. 4.

     Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede mediante prelievo dal capitalo 65 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.