§ 2.10.117 - L.R. 16 giugno 1965, n. 15.
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole professionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:16/06/1965
Numero:15


Sommario
Art. 1.      In attesa della definitiva strutturazione delle scuole professionali regionali, il corso degli studi previsto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, è modificato come [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione su proposta del direttore, può autorizzare il finanziamento di sezioni staccate di ciascuna scuola, anche in Comuni diversi da quello in cui [...]
Art. 3.      Il personale incaricato nelle scuole professionali regionali fino a tutto l'anno scolastico 1958-59, è ammesso a partecipare ai concorsi speciali per titoli che saranno espletati secondo le [...]
Art. 4.      Il personale al quale sia stato conferito l'incarico posteriormente al 30 settembre 1959 fino al 30 settembre 1964, sarà comunque mantenuto in servizio fino alla regolamentazione definitiva [...]
Art. 5.      E' vietata l'assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo.
Art. 6.      Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli attuali stanziamenti di bilancio della rubrica pubblica istruzione.
Art. 7.      Per tutto quanto non previsto dalla presente legge rimangono in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 15 luglio 1950, n. 63 e successive modificazioni.
Art. 8.      I concorsi speciali per titoli riservati al personale delle scuole professionali regionali, espressamente elencati nella colonna a) della annessa tabella A), sono banditi con l'osservanza delle [...]
Art. 9.      Per i posti di direttore e di preside-direttore amministrativo sono indetti concorsi distinti per tipo di scuola, in relazione al titolo di studio richiesto; per quelli di direttore tecnico [...]
Art. 10.      Le commissioni giudicatrici dispongono per ogni tipo di concorso complessivamente di punti 100, così ripartiti:
Art. 11.      Alle domande di ammissione ai concorsi debbono essere allegati tutti i titoli valutabili, secondo le tabelle annesse ai relativi bandi di concorso, nonché gli eventuali titoli che, a parità di [...]
Art. 12.      Con decreto dell'Assessore per la Pubblica istruzione è costituita una commissione per ogni tipo di concorso.
Art. 13.      Compiuta la valutazione dei titoli, le commissioni procedono alla formazione della graduatoria di merito, nella quale i concorrenti vengono iscritti nell'ordine determinato dalla somma dei punti [...]
Art. 14.      Le graduatorie sono depositate per 15 giorni nelle sedi dell'Assessorato della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi della Sicilia. Del deposito è dato avviso mediante affissione [...]
Art. 15.      L'Assessore, esaminati i ricorsi pervenuti, nonché gli atti ad essi relativi, può rettificare le graduatorie anche d'ufficio, dopo aver sentito la relativa commissione giudicatrice e quindi lo [...]
Art. 16.      Le graduatorie, di ciascun tipo di concorso, previa registrazione alla Corte dei conti, vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Art. 17.      Le graduatorie vengono successivamente pubblicate negli albi dell'Assessorato della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, rimanendovi affisse fino a quando non siano stati [...]
Art. 18.      Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione condizionata delle graduatorie, l'Assessorato notificherà a ciascun vincitore con lettera [...]
Art. 19.      Trascorso il termine utile per la presentazione dei documenti di rito, l'Assessore pronuncerà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione ai concorsi, nei confronti dei [...]
Art. 20.      I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria, nei posti in organico.
Art. 21.      Quando più vincitori aspirano alla stessa sede, la preferenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.
Art. 22.      La nomina e comunicata al vincitore dall'Assessorato, con lettera raccomandata, contenente l'indicazione della scuola assegnata e del giorno in cui dovrà assumere servizio.
Art. 23.      I provvedimenti di nomina vengono pubblicati nell'albo dell'Assessorato entro il giorno in cui la nomina stessa è comunicata all'interessato; detta pubblicazione ha tutti gli effetti di legge, [...]
Art. 24.      I provvedimenti di decadenza dalla nomina vengono comunicati con lettera raccomandata agli interessati e sono affissi altresì all'albo dell'Assessorato.
Art. 25.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione


§ 2.10.117 - L.R. 16 giugno 1965, n. 15.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole professionali.

(G.U.R. 19 giugno 1965, n. 25).

 

Art. 1.

     In attesa della definitiva strutturazione delle scuole professionali regionali, il corso degli studi previsto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, è modificato come segue :

     a) classe preparatoria, della durata di un anno, alla quale possono essere ammessi gli alunni prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 1 dicembre 1962, n. 1859;

     b) corso di qualificazione, di durata biennale, al quale possono essere ammessi gli alunni in possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o di titolo equipollente, gli alunni che abbiano superato il corso di tirocinio già previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 63, nonché gli alunni che abbiano frequentato la classe preparatoria di cui alla lettera a) del presente articolo, superando il relativo esame di idoneità;

     c) corso di specializzazione, della durata di un anno, al quale possono essere ammessi alunni in possesso dell'attestato conseguito alla fine del corso di qualificazione.

     Al termine del corso di specializzazione, agli alunni che hanno dato prova di idoneità sarà rilasciato un attestato agli stessi fini ed effetti di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1950, n. 63.

     Non è ammessa alcuna abbreviazione della durata dei corsi.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione su proposta del direttore, può autorizzare il finanziamento di sezioni staccate di ciascuna scuola, anche in Comuni diversi da quello in cui questa ha sede, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 15 luglio 1950, n. 63, purché vi siano almeno 20 alunni.

 

     Art. 3.

     Il personale incaricato nelle scuole professionali regionali fino a tutto l'anno scolastico 1958-59, è ammesso a partecipare ai concorsi speciali per titoli che saranno espletati secondo le norme contenute nel titolo II della presente legge per i posti di cui alla annessa tabella organica, purché, alla data della pubblicazione della presente legge, abbia compiuto almeno due anni di lodevole servizio e, se insegnante, abbia espletato l'incarico per almeno 6 ore settimanali.

     Ai fini di cui al comma precedente, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21.

 

     Art. 4.

     Il personale al quale sia stato conferito l'incarico posteriormente al 30 settembre 1959 fino al 30 settembre 1964, sarà comunque mantenuto in servizio fino alla regolamentazione definitiva della struttura e dell'ordinamento dell'istruzione professionale in Sicilia, con l'applicazione delle norme previste dall'art. 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21. La predetta legge di ristrutturazione ne regolerà l'inquadramento con successive norme.

 

     Art. 5.

     E' vietata l'assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo.

 

     Art. 6.

     Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli attuali stanziamenti di bilancio della rubrica pubblica istruzione.

     Per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvederà con legge di bilancio.

 

     Art. 7.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge rimangono in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 15 luglio 1950, n. 63 e successive modificazioni.

 

TITOLO II

 

     Art. 8.

     I concorsi speciali per titoli riservati al personale delle scuole professionali regionali, espressamente elencati nella colonna a) della annessa tabella A), sono banditi con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

 

     Art. 9.

     Per i posti di direttore e di preside-direttore amministrativo sono indetti concorsi distinti per tipo di scuola, in relazione al titolo di studio richiesto; per quelli di direttore tecnico delle scuole alberghiere si prescinde dal titolo di studio.

     Per i posti di insegnante di cultura generale, di lingua straniera, di storia dell'arte, di merceologia, di legislazione turistica, nonché per i posti di segretario, di applicato di segreteria e di bidello, è indetto rispettivamente concorso unico nell'ambito dei posti previsti per ciascuna categoria, prescindendo dal tipo e dalla specializzazione delle singolo scuole.

     Per i posti di capotecnico sono indetti concorsi distinti in relazione al titolo di studio richiesto. Si bandisce un solo concorso quanto per attività tecniche diverse è richiesto un titolo di studio identico. Ove si prescinda dal titolo di studio, ai sensi dell'art 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21, per l'ammissione al concorso si ha riguardo allo specifico settore nel quale il candidato ha prestato servizio Per i posti di istruttore pratico i concorsi sono distinti per tipo di scuola, e, per le ammissione agli stesi, si ha riguardo allo specifico settore nel quale il candidato ha prestato servizio.

     Può partecipare a ciascun concorso il personale di cui all'art 3, il quale rivestiva la qualifica prevista, in corrispondenza del concorso steso, nella colonna b) della annessa tabella A) sempre che l'aspirante, alla scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, sia in possesso del titolo di studio indicato nella corrispondente colonna c) della tabella medesima, ove non ricorrano le eccezioni precedentemente indicate.

 

     Art. 10.

     Le commissioni giudicatrici dispongono per ogni tipo di concorso complessivamente di punti 100, così ripartiti:

     a) titoli di cultura: 20 per 100;

     b) titoli di servizio: 70 per 100;

     c) titoli professionali: 5 per 100;

     d) benemerenze previste dall'art 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nei primi diciassette numeri: 5 per 100.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione stabilirà entro i limiti predetti il punteggio da attribuire ai singoli titoli mediante apposita bolla da allegare ai bandi di concorso.

     Il servizio prestato nelle scuole professionali regionali è valutato in rapporto al periodo nel quale e stato effettuato e con riferimento al rendimento dato, sulla base dei rapporti informativi annuali.

 

     Art. 11.

     Alle domande di ammissione ai concorsi debbono essere allegati tutti i titoli valutabili, secondo le tabelle annesse ai relativi bandi di concorso, nonché gli eventuali titoli che, a parità di merito, danno diritto alla precedenza stabilita dall'ultimo comma dell'art 5 del D.P.R 10 gennaio 1957, n 3.

     Non possono essere valutati i titoli pervenuti successivamente alle scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

     Le attestazioni di servizio relative ai direttori vengono rilasciate dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, su domanda degli interessati.

 

     Art. 12.

     Con decreto dell'Assessore per la Pubblica istruzione è costituita una commissione per ogni tipo di concorso.

     Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale direttivo sono presiedute da un ispettore centrale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e sono altresì composte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo ispettivo del predetto Assessorato, nonché da un funzionario degli analoghi ruoli dell'Assessorato dell'industria e del commercio o dell'Assessorato dell'agricoltura o delle foreste, con qualifica non inferiore a capo divisione.

     Per il personale tecnico od insegnante, di segreteria e di servizio, lo commissioni sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a capo divisione e sono altresì composte da due funzionari dello stesso Assessorato con qualifica non inferiore a consigliere.

     I segretari delle commissioni sono nominati tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato della Pubblica istruzione.

     Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che siano parenti od affini sino al quarto grado, tra di loro o con alcuno dei concorrenti.

 

     Art. 13.

     Compiuta la valutazione dei titoli, le commissioni procedono alla formazione della graduatoria di merito, nella quale i concorrenti vengono iscritti nell'ordine determinato dalla somma dei punti attribuiti per le varie categorie di titoli.

     A parità di merito, i concorrenti vengono collocati nella graduatoria secondo l'ordine di precedenza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nelle singole graduatorie, a fianco del nome di ogni concorrente, deve essere indicato il punteggio attribuito a ciascuna categoria di titoli ed il totale complessivo nonché l'eventuale requisito di invalido di guerra o assimilato, di invalido per fatto di guerra o per servizio, di ex combattente o assimilato, ed in caso di parità di punti, il titolo che dà diritto alla precedenza.

 

     Art. 14.

     Le graduatorie sono depositate per 15 giorni nelle sedi dell'Assessorato della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi della Sicilia. Del deposito è dato avviso mediante affissione ai relativi albi.

     Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro lo stesso termine, presentare ricorso all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

 

     Art. 15.

     L'Assessore, esaminati i ricorsi pervenuti, nonché gli atti ad essi relativi, può rettificare le graduatorie anche d'ufficio, dopo aver sentito la relativa commissione giudicatrice e quindi lo approva con suo decreto, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei concorrenti inscritti dei requisiti richiesti per la immissione nei ruoli.

 

     Art. 16.

     Le graduatorie, di ciascun tipo di concorso, previa registrazione alla Corte dei conti, vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi, giurisdizionali o straordinario, avverso l'ordine di graduatoria e avverso il punteggio assegnato ai concorrenti.

 

     Art. 17.

     Le graduatorie vengono successivamente pubblicate negli albi dell'Assessorato della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, rimanendovi affisse fino a quando non siano stati nominati gli ultimi concorrenti aventi diritto.

     Sulle graduatorie pubblicate negli albi devono essere annotati gli eventuali ricorsi, il relativo esito, nonché la pronuncia di decadenza.

 

     Art. 18.

     Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione condizionata delle graduatorie, l'Assessorato notificherà a ciascun vincitore con lettera raccomandata, il posto occupato e la votazione complessiva riportata, invitandolo, con la stessa lettera, a presentare i documenti di rito e ad elencare in ordine di preferenza le sedi desiderate.

 

     Art. 19.

     Trascorso il termine utile per la presentazione dei documenti di rito, l'Assessore pronuncerà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione ai concorsi, nei confronti dei concorrenti che risulteranno privi dei requisiti richiesti dai bandi o che non abbiano presentato, entro i prescritti termini, la documentazione richiesta.

 

     Art. 20.

     I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria, nei posti in organico.

 

     Art. 21.

     Quando più vincitori aspirano alla stessa sede, la preferenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

     Qualora il vincitore non abbia inviato, entro il prescritto termine, la dichiarazione relativa alle sedi richieste, o quando queste non sono più disponibili, l'assegnazione e fatto d'ufficio.

 

     Art. 22.

     La nomina e comunicata al vincitore dall'Assessorato, con lettera raccomandata, contenente l'indicazione della scuola assegnata e del giorno in cui dovrà assumere servizio.

     Il vincitore che non assuma il servizio entro il termine stabilito è dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'Assessore una proroga che non può superare il massimo di due mesi. Scaduta la proroga il vincitore che non abbia assunto servizio è, del pari, dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso.

 

     Art. 23.

     I provvedimenti di nomina vengono pubblicati nell'albo dell'Assessorato entro il giorno in cui la nomina stessa è comunicata all'interessato; detta pubblicazione ha tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli eventuali controinteressati.

 

     Art. 24.

     I provvedimenti di decadenza dalla nomina vengono comunicati con lettera raccomandata agli interessati e sono affissi altresì all'albo dell'Assessorato.

     Se il vincitore si trovi in servizio militare di leva consegue la nomina con 1'assegnazione della sede ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumerà servizio.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.