§ 3.3.44 - L.R. 29 ottobre 1964, n. 26.
Provvidenze per l'impianto di serre e fungaie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:29/10/1964
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Sono sussidiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni, nonché della L. 3 gennaio 1961, n. 3, la costruzione [...]
Art. 2.      Ai beneficiari della presente legge può essere inoltre concesso un concorso, in misura pari al 5% della somma mutuata, nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito agrario [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La garanzia fideiussoria che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'I.R.C.A.C., ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1963, n. 12, [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di:


§ 3.3.44 - L.R. 29 ottobre 1964, n. 26.

Provvidenze per l'impianto di serre e fungaie.

(G.U.R. 31 ottobre 1964, n. 47).

 

Art. 1.

     Sono sussidiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni, nonché della L. 3 gennaio 1961, n. 3, la costruzione di impianti di serre e le opere destinate alla protezione delle colture florortifrutticole e le opere per il razionale impianto di fungaie ivi compresa la sistemazione delle grotte naturali adibite alla coltura.

     L'importo delle opere da ammettere a contributo non può superare lire 40.000.000 [1].

 

     Art. 2.

     Ai beneficiari della presente legge può essere inoltre concesso un concorso, in misura pari al 5% della somma mutuata, nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito agrario eventualmente effettuate, per far fronte alla spesa non coperta dal contributo, con istituti di credito esercenti il credito agrario.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     La garanzia fideiussoria che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'I.R.C.A.C., ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1963, n. 12, si estende anche alle operazioni che questo effettuerà in applicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di:

     1) lire 550.000.000 annui, a partire dall'esercizio 1965, per le finalità di cui agli artt. 1 e 2;

     2) lire 500.000.000, nell'esercizio 1965, ad integrazione del fondo a disposizione dell'I.R.C.A.C. per sovvenire alle esigenze di cui all'art. 3;

     3) (Omissis) [4].

     Per l'esercizio 1 luglio 1964-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di:

     a) lire 25.000.000 per le finalità di cui agli artt. 1 e 2;

     b) lire 10.000.000 per le finalità di cui all'art. 3;

     c) lire 500.000 per le finalità di cui all'art. 5.

     Le somme gravanti sull'esercizio corrente saranno prelevate dal cap. 69 del bilancio.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

 

 


[1] Importo così elevato dall'art. 13 L.R. 27 maggio 1980, n. 47.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[4] Punto abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giungo 1970, n. 5.