§ 3.2.16 - L.R. 11 gennaio 1963, n. 3.
Norme finanziarie in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:11/01/1963
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui al decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modificazioni nella L.R. 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, [...]
Art. 2.      L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, a norma del D.L.vo 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella L.R. 14 luglio 1949, n. 33, ed entro i limiti di spesa [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi, all'assistenza tecnica ed alla vigilanza per l'applicazione della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e [...]


§ 3.2.16 - L.R. 11 gennaio 1963, n. 3.

Norme finanziarie in materia di agricoltura.

(G.U.R. 12 gennaio 1963, n. 2).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui al decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modificazioni nella L.R. 11 marzo 1950, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare, entro i limiti di spesa fissati annualmente dalla legge di bilancio, le agevolazioni previste dalle leggi sopra citate.

 

     Art. 2.

     L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, a norma del D.L.vo 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella L.R. 14 luglio 1949, n. 33, ed entro i limiti di spesa annualmente fissati dalla legge di bilancio, alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi, all'assistenza tecnica ed alla vigilanza per l'applicazione della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.

     Per il corrente esercizio finanziario si farà fronte con gli stanziamenti disposti sul cap. 597.

 

     Artt. 5. - 7.

     (Omissis) [2].

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[2] Articoli superati dalla nuova disciplina della materia di cui agli artt. 2, 9, 22 L.R. 6 giugno 1968, n. 14.