§ 2.9.17 - L.R. 27 dicembre 1958, n. 28.
Provvidenze per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:27/12/1958
Numero:28


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata:
Art. 2.      Condizione essenziale per l'assunzione delle rette a carico del bilancio regionale è che il ricoverando versi in stato di effettiva indigenza.
Art. 3.      I fondi destinati alle finalità della presente legge sono ripartiti per provincia, dall'Assessore competente, tenendo conto del rapporto tra gli indigenti di ciascuna provincia e quelli della [...]
Art. 4.      L'accertamento dello stato di indigenza è compiuto dall'Assessorato competente.
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1958-59 la spesa di lire un miliardo e cento milioni alla quale si fa fronte con le disponibilità del capitolo n. [...]
Art. 6.      In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 2, il pagamento delle rette e dei contributi relativi al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ha luogo in base ad [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.17 - L.R. 27 dicembre 1958, n. 28.

Provvidenze per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.

(G.U.R. 27 dicembre 1958, n. 75).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) al pagamento di rette per il ricovero di minori, vecchi o inabili al lavoro, presso istituti di assistenza all'infanzia, case dei fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione, gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza o di beneficenza ed istruzione;

     b) (Omissis) [1].

     Il pagamento delle rette e la concessione dei contributi sono disposti con decreto dell'Assessore regionale per la solidarietà sociale.

     Nei decreti è stabilito l'obbligo del rendiconto e ne sono fissati i termini e le modalità.

 

     Art. 2.

     Condizione essenziale per l'assunzione delle rette a carico del bilancio regionale è che il ricoverando versi in stato di effettiva indigenza.

     Gli orfani di entrambi i genitori sono preferiti ad ogni altro minore.

     Il pagamento dei contributi e delle rette ha luogo trimestralmente, previa presentazione di apposita contabilità da parte degli enti ricoveranti.

     L'Assessore competente accerta, mediante ispezioni o indagini di volta in volta disposte, l'osservanza degli obblighi assunti dagli enti ricoveranti.

     Nei casi più gravi di inadempienza, l'Assessore competente, oltre a promuovere e adottare gli opportuni provvedimenti, revoca i contributi concessi e dispone il passaggio dei ricoverati in altri istituti.

 

     Art. 3.

     I fondi destinati alle finalità della presente legge sono ripartiti per provincia, dall'Assessore competente, tenendo conto del rapporto tra gli indigenti di ciascuna provincia e quelli della intera regione.

     Il numero degli indigenti è desunto dall'elenco dei poveri di ogni Comune.

 

     Art. 4.

     L'accertamento dello stato di indigenza è compiuto dall'Assessorato competente.

     In sede di conferma dei provvedimenti di ricovero adottati nei passati esercizi, l'Assessore competente provvede all'esclusione dai benefici dei ricoverati per i quali venga accertata l'insussistenza dello stato di indigenza.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1958-59 la spesa di lire un miliardo e cento milioni alla quale si fa fronte con le disponibilità del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 2, il pagamento delle rette e dei contributi relativi al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ha luogo in base ad una contabilità complessiva da presentarsi all'uopo da ciascun istituto.

 

     Art. 7.

     Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.