§ 1.4.28 - L.R. 21 aprile 1955, n. 37.
Trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:21/04/1955
Numero:37


Sommario
Art. 3.      L'indennità di cui all'articolo precedente non è assorbibile dai miglioramenti di trattamento economico, dipendenti da scatti di stipendio o da sviluppo di carriera. Essa può tuttavia essere [...]
Art. 6.      L'indennità di cui all'annessa tabella A) è attribuita con decorrenza dal 1° luglio 1954, ai componenti ed al personale del Consiglio di giustizia amministrativa ed al personale delle sezioni [...]
Art. 7.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando, per l'onere di cui alla lettere [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.28 - L.R. 21 aprile 1955, n. 37.

Trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale della Regione.

(G.U.R. 21 aprile 1955, n. 20).

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

Art. 3.

     L'indennità di cui all'articolo precedente non è assorbibile dai miglioramenti di trattamento economico, dipendenti da scatti di stipendio o da sviluppo di carriera. Essa può tuttavia essere computata, in relazione al disposto dell'art. 14, lettera q) dello Statuto della Regione, nel caso di futuri miglioramenti deliberati dallo Stato nel trattamento economico del proprio personale.

     Ove tali ultimi miglioramenti non fossero estesi al personale dell'Amministrazione regionale, l'indennità prevista dalla presente legge, sarà, per il personale distaccato presso l'Amministrazione regionale, ridotta dell'importo dei miglioramenti anzidetti [2].

 

     Artt. 4. - 5. [1]

 

     Art. 6.

     L'indennità di cui all'annessa tabella A) è attribuita con decorrenza dal 1° luglio 1954, ai componenti ed al personale del Consiglio di giustizia amministrativa ed al personale delle sezioni della Corte dei conti.

     Nella liquidazione di detta indennità nei confronti del personale di cui al presente articolo, si tiene conto del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando, per l'onere di cui alla lettere b) dell'art. 1 ricadente nell'esercizio in corso, le disponibilità del capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

                               TABELLA A [1]

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Grado                Gruppo               Indennità mensile

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III                  A                        45.000

  IV                  A                        36.000

   V                  A                        30.000

  VI                  A - B                    26.000

VII                  A - B                    24.000

VIII                  A - B - C                22.000

  IX                  A - B - C                20.000

   X                  A - B - C                18.000

  XI                  A - B - C                15.000

XII                  C                        15.000

XIII                  C                        15.000

Commesso capo   Personale subalterno           15.000

I° Commesso        "    "                      15.000

Usciere capo       "    "                      15.000

Usciere            "    "                      15.000

Inserviente        "    "                      15.000

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[1] Disposizioni superate dalla successiva normativa in materia; vedi LL.RR. 29 dicembre 1980, n. 145 e 29 ottobre 1985, n. 41.

[2] L'art. 2 della L.R. 1 febbraio 1963, n. 11, ha soppresso l'indennità ed il relativo importo è stato conglobato nello stipendio.

[1] Disposizioni superate dalla successiva normativa in materia; vedi LL.RR. 29 dicembre 1980, n. 145 e 29 ottobre 1985, n. 41.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[1] Disposizioni superate dalla successiva normativa in materia; vedi LL.RR. 29 dicembre 1980, n. 145 e 29 ottobre 1985, n. 41.