§ 1.4.51 - L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.
Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:01/02/1963
Numero:11


Sommario
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Fermo restando il disposto dell'art. 31 della L. 23 febbraio 1962, n. 2, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge, provvederà, con decorrenza [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi diretti, indiretti o di riversibilità, è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un dodicesimo del trattamento annuo di [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.51 - L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 2 febbraio 1963, n. 5).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     (Omissis) [2].

     Alla corresponsione dei compensi può provvedersi a mezzo di aperture di credito da effettuarsi in conformità alle norme regionali vigenti.

     Nel Bollettino ufficiale del personale di ciascuna Amministrazione è pubblicato mensilmente l'elenco nominativo del personale che ha prestato lavoro straordinario con l'indicazione del numero delle ore retribuite.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Fermo restando il disposto dell'art. 31 della L. 23 febbraio 1962, n. 2, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge, provvederà, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi sulla base degli emolumenti conglobati e degli adeguamenti previsti dalla presente legge.

     La parola «contributiva» contenuta negli artt. 4, primo comma, 10 e 30 della legge sopra citata, è soppressa, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con decorrenza da tale data la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.

     Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 19 febbraio 1942, n. 22, sostituito dall'art. 2 del D.L. 22 febbraio 1948, n. 147, concernente la concessione di indennità ed assegni al personale salariato, va computato sull'intero importo lordo conglobato del salario e delle quote di aggiunta di famiglia previste dalla presente legge.

     L'indennità di buona uscita, prevista dall'art. 7, n. 5, della L. 23 febbraio 1962, n. 2, è corrisposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in misura pari a tanti dodicesimi degli emolumenti fissi e continuativi, in godimento all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio effettivo o considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore, nonché gli anni di servizio prestato dal personale a contratto tipo, inquadrato nei ruoli regionali in virtù dell'art. 3 della L. 13 maggio 1953, n. 34, e quelli riconosciuti utili dal secondo comma dell'art. 2 della L. 12 maggio 1959, n. 19.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 9.

     Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi diretti, indiretti o di riversibilità, è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un dodicesimo del trattamento annuo di quiescenza.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [8].

     Le disposizioni contenute nell'art. 6 della L. 21 aprile 1955, n. 37, si applicano anche al personale degli uffici di cui al D.L. 2 marzo 1948, n. 142, aventi sede nella Regione.

     Il terzo comma dell'art. 6 della L. 21 aprile 1955, n. 37, è abrogato.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articoli ormai cessati di efficacia.

[2] Il primo ed il secondo comma dell'articolo sono stati abrogati dalla L.R. 10 agosto 1968, n. 28.

[3] Articolo non riportato perché cessato di efficacia.

[4] Integra l'art. 10 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.

[5] Articolo non riportato perché cessato di efficacia.

[6] Comma già sostituito dall'art. 17 L.R. 3 maggio 1979, n. 73, ora abrogato dall'art. 24 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[7] Articolo abrogato dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[8] I primi due commi dell'articolo sono stati abrogati dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[5] Articolo non riportato perché cessato di efficacia.