§ 1.4.44 - L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.
Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/02/1962
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione della Regione siciliana sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.
Art. 2.      L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora [...]
Art. 3.      L'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 4.      La pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di [...]
Art. 5.      Il diritto alla pensione sia indiretta che di reversibilità si consegue dopo 15 anni di servizio utile.
Art. 6.      L'Amministrazione competente predispone il decreto di collocamento a riposo dell'impiegato per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e li [...]
Art. 7.      Il fondo istituito con l'art. 16 della L. 29 luglio 1950, n. 65
Art. 8.      Il fondo è autorizzato a stipulare, a richiesta degli interessati, polizze di assicurazione sulla vita a favore del personale della Regione, in servizio od in pensione, ai fini dell'estinzione, [...]
Art. 9.      Il programma previdenziale ed assistenziale, in esecuzione del precedente art. 7, comprendente le misure delle borse di studio nonché degli assegni di natalità, nuzialità e lutto, è deliberato [...]
Art. 10.      L'assegno vitalizio previsto al n. 1 dell'art. 7 è commisurato a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione annua, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati e non può comunque [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Il fondo assicura l'assistenza sanitaria e farmaceutica al personale in servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie nonché ai beneficiari di pensioni indirette, di reversibilità o di assegni [...]
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Il fondo, nei riguardi del personale salariato e dei loro familiari, assicura, inoltre, l'assistenza prevista nell'art. 11 della L. 19 gennaio 1942, n. 22, attraverso una convenzione da [...]
Art. 30. 
Art. 31.      Fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico non verrà riordinata, essa sarà considerata costituita dallo stipendio o salario, dalle indennità previste dall'art. 28 [...]
Art. 32.      Gli impiegati in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge che, pur avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, non hanno diritto a pensione ai fini del quarto comma [...]
Art. 33.      Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato o da altre amministrazioni, la Regione corrisponderà la pensione e gli altri assegni di quiescenza, compresa la indennità di buonuscita, [...]
Art. 34.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'I.N.A.D.E.L., in base alla convenzione 8 novembre 1950, anche in favore del personale in quiescenza e del personale salariato, fino [...]
Art. 35.      All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in complessive lire 512.000.000 per l'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 del bilancio dell'esercizio stesso.
Art. 36.      Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile
Art. 37.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.


§ 1.4.44 - L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.

Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.

(G.U.R. 24 febbraio 1962, n. 9).

 

TITOLO I

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

Art. 1.

     Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione della Regione siciliana sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

     I salariati di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini, e del 60° anno di età, se donne.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio, adottati in applicazione dei precedenti commi, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

     Per il personale indicato al primo ed al secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

     Hanno diritto a pensione, dopo quindici anni di servizio effettivo, i dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio a causa di inabilità per motivi di salute. I dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio per aver dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, conseguono il trattamento di quiescenza e previdenza secondo le vigenti disposizioni [1].

 

     Art. 2.

     L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta, in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

     L'impiegata che abbia contratto matrimonio, o sia vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego. Ai fini del compimento dell'anzianità minima prevista al precedente comma per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'impiegata predetta un aumento di servizio utile fino al massimo di 5 anni.

 

     Art. 3.

     L'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

     Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato quando abbia compiuto 40 anni di effettivo servizio e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 4.

     La pensione è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo quindici anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato a norma delle vigenti disposizioni di legge dello Stato e della Regione, fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3]a.

 

     Art. 5.

     Il diritto alla pensione sia indiretta che di reversibilità si consegue dopo 15 anni di servizio utile.

     La misura della pensione indiretta o di reversibilità è così stabilita:

     1) vedova sola, 80%;

     2) vedova con orfani aventi diritto a pensione:

     a) con 1 orfano, 90%;

     b) con 2 o più orfani, 100%;

     3) orfani soli: uno 80%; due 90%; tre o più 100%;

     4) altri aventi diritto:

     a) genitori, 60%;

     b) altri, 50%.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione competente predispone il decreto di collocamento a riposo dell'impiegato per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e li trasmette, con il ruolo di pagamento, almeno 90 giorni prima del raggiungimento del limite suddetto alla Ragioneria regionale, che provvede, entro il termine di 30 giorni, ad inviar gli atti alla Corte dei conti ai fini dell'osservanza del termine stabilito nell'art. 8 della L. 15 febbraio 1958, n. 46.

 

TITOLO II

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

 

     Art. 7.

     Il fondo istituito con l'art. 16 della L. 29 luglio 1950, n. 65 [4], oltre che provvedere al pagamento delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, svolge compiti di previdenza e assistenza a favore del personale in servizio o in quiescenza e dei loro familiari, nonché dei beneficiari di pensione indiretta o di reversibilità, o di assegni vitalizi obbligatori, provvedendo:

     1) al conferimento di assegni vitalizi a favore dell'impiegato dispensato dal servizio per infermità o collocato a riposo per limiti di età, senza diritto a pensione, nonché a favore delle vedove e degli altri congiunti, che non abbiano diritto a pensione di reversibilità, secondo le norme e le condizioni di cui al T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni;

     2) (Omissis) [5];

     3) al ricovero, alla educazione ed alla istruzione degli orfani, in particolari condizioni di bisogno;

     4) al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia e all'estero;

     5) alla liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio, con diritto a pensione ovvero ai loro eredi [5]a;

     6) all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche;

     7) all'assistenza scolastica in aggiunta a quella praticata dai Patronati scolastici [6];

     8) alla erogazione di assegni di natalità, nuzialità e lutto;

     9) (Omissis) [7];

     10) ad attività culturali e ricreative.

 

     Art. 8.

     Il fondo è autorizzato a stipulare, a richiesta degli interessati, polizze di assicurazione sulla vita a favore del personale della Regione, in servizio od in pensione, ai fini dell'estinzione, in caso di decesso, degli oneri derivanti dalle obbligazioni contratte con l'Amministrazione regionale o con altri enti, e comunque da essa garantiti, in attuazione del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni.

     Il premio di assicurazione graverà per il 50% sul fondo, mentre la restante parte sarà trattenuta sullo stipendio o sulla pensione.

 

     Art. 9.

     Il programma previdenziale ed assistenziale, in esecuzione del precedente art. 7, comprendente le misure delle borse di studio nonché degli assegni di natalità, nuzialità e lutto, è deliberato dal consiglio di amministrazione del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 10.

     L'assegno vitalizio previsto al n. 1 dell'art. 7 è commisurato a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione annua, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati e non può comunque essere inferiore al 25% della stessa retribuzione [8].

     L'assegno vitalizio di cui al precedente comma è attribuito nella misura del 50% dell'ultima retribuzione nel caso in cui il dipendente sia deceduto con almeno 10 anni di servizio effettivo [9].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 13.

     Il fondo assicura l'assistenza sanitaria e farmaceutica al personale in servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie nonché ai beneficiari di pensioni indirette, di reversibilità o di assegni vitalizi.

     A tal fine il Fondo provvede alla loro iscrizione all'E.N.P.D.E.D.P. o ad altro Istituto esercitante funzioni analoghe; anticipa, ove occorra, agli aventi diritto, a mezzo di apposite convenzioni con farmacie, le spese per l'assistenza farmaceutica [1]2.

     Agli effetti dell'assistenza, prevista nei precedenti commi, in favore dei familiari si applica l'art. 4 della L. 19 gennaio 1942, n. 22.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 15.

     Il fondo, nei riguardi del personale salariato e dei loro familiari, assicura, inoltre, l'assistenza prevista nell'art. 11 della L. 19 gennaio 1942, n. 22, attraverso una convenzione da stipularsi con un ente assistenziale.

 

TITOLO III

FONDO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

 

     Artt. 16. - 29. [1]4.

 

     Art. 30. [1]5

     Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30% della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili [1]4a.

     Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2% della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo dell'indennità di buonuscita.

     I contributi di quiescenza e di previdenza a carico

dell'Amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70

per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi

precedenti. L'Amministrazione regionale, tuttavia, non provvede

all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti

ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto

comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il

trattamento di quiescenza e previdenza del personale della Amministrazione

regionale [1]5a

     (Omissis) [1]5b

     Salvo quanto sarà determinato in attuazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, il contributo assistenziale è stabilito in misura pari all'aliquota contributiva prevista dalla legislazione vigente a favore dell'istituto assistenziale cui è iscritto il personale regionale in applicazione della L.R. 10 ottobre 1969, n. 38 ed è applicata alle medesime voci retributive previste dalle stesse norme.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31.

     Fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico non verrà riordinata, essa sarà considerata costituita dallo stipendio o salario, dalle indennità previste dall'art. 28 della L. 13 maggio 1953, n. 34, modificata con la L. 2 agosto 1954, n. 35, e dall'art. 2 della L. 21 aprile 1955, n. 37, dalla tredicesima mensilità e da ogni altra indennità continuativa, con esclusione dell'aggiunta di famiglia [1]6.

 

     Art. 32.

     Gli impiegati in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge che, pur avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, non hanno diritto a pensione ai fini del quarto comma dell'art. 1, possono, sempre che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, essere trattenuti sino al conseguimento del diritto a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

 

     Art. 33.

     Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato o da altre amministrazioni, la Regione corrisponderà la pensione e gli altri assegni di quiescenza, compresa la indennità di buonuscita, nella misura intera spettante a norma della presente legge in base al periodo complessivo di servizio, compreso quello riconosciuto a termini dell'art. 8 della L. 13 maggio 1953, n. 34.

     Al recupero della quota parte dovuta dagli enti competenti in relazione al servizio prestato nelle amministrazioni di provenienza, provvederà direttamente l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 34.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'I.N.A.D.E.L., in base alla convenzione 8 novembre 1950, anche in favore del personale in quiescenza e del personale salariato, fino all'entrata in vigore della convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 35.

     All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in complessive lire 512.000.000 per l'esercizio in corso, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 del bilancio dell'esercizio stesso.

 

     Art. 36.

     Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile

dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 37.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

     Coloro che anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge, con decorrenza dalla data stabilita nel primo comma.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 18, secondo comma, L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[2] Comma così modificato con art. 6 L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[3] Commi secondo e terzo abrogati con art. 77 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[3]3a Comma abrogato con art. 12 L.r. 15 giugno 1988, n. 11.

[4] Fondo soppresso con art. 1 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[5] Numero abrogato con art. 18 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[5]5a V. art. 19 L.r. 15 giugno 1988, n. 11.

[6] I patronati scolastici sono stati soppressi con L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 ed i relativi compiti trasferiti ai comuni.

[7] Numero abrogato con art. 15, ultimo comma, L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[8] Comma così modificato con art. 6 L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[9] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[1]10 Articolo abrogato con art. 6, quarto comma, L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[1]11 Articolo abrogato con art. 15 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[1]12 Comma così sostituito con art. 1 L.R. 10 ottobre 1969, n. 38.

[1]13 Articolo abrogato con art. 14, ultimo comma, L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[1]14 Articoli abrogati con art. 26 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[1]15 Articolo così sostituito con art. 9 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[1]14a Il contributo di cui al presente comma è stato incrementato dello 0,50 per cento dall'art. 43 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1]15a Comma aggiunto con art. 17 L.r. 15 giugno 1988, n. 11.

[1]15b Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1]16 Articolo modificato con art. 6 L.R. 1 febbraio 1963, n. 11. V. ora il nuovo testo del precedente art. 30.