§ 1.4.88 - L.R. 3 maggio 1979, n. 73.
Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:03/05/1979
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione siciliana, previsto dall'art. 16 della L.R. 29 luglio 1950, n. 65, e dalla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.
Art. 2.      Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione dei servizi dl quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
Art. 3.      Il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è competente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza [...]
Art. 4.      Il patrimonio del soppresso fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è acquisito direttamente dalla Regione.
Art. 5.      Alla devoluzione delle attività finanziarie provvede il direttore regionale preposto alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, assistito da un [...]
Art. 6.      Entro sei mesi dalla totale devoluzione, il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale presenta al Presidente della Regione un documentato rendiconto [...]
Art. 7.      Le convenzioni ed i contratti stipulati dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza con enti previdenziali, assistenziali, o con altri enti similari, o riguardanti la fornitura di servizi, [...]
Art. 8.      L'obbligo dei versamenti da parte della Regione nei confronti del soppresso fondo, per fitti maturati o in corso di maturazione e non versati, cessa con l'entrata in vigore della presente legge; [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Le somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 13 maggio 1953, n. 34 sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.
Art. 11.      Le somme trattenute e quelle accantonate a termini dell'art. 30 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e non versate al cessato fondo, saranno [...]
Art. 12.      Al pagamento in via provvisoria o definitiva delle pensioni, delle indennità di buonuscita e degli altri assegni di quiescenza, sia diretti che di riversibilità, nonché delle spese di attuazione [...]
Art. 13.      Al pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi si provvede mediante mandati diretti o ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse o ordinativi di pagamento ovvero, a [...]
Art. 14.      Salvo quanto sarà previsto in attuazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, per i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, per i loro familiari a carico, nonché per i beneficiari di [...]
Art. 15.      Il programma assistenziale a favore del personale in servizio o in quiescenza o dei relativi familiari a carico, nonché dei beneficiari di pensioni indirette o di riversibilità, o di assegni [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.     
Art. 18.      Ferme restando le norme di cui alla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al [...]
Art. 19.      Ferme restando, ai fini della determinazione della base pensionabile e delle percentuali del trattamento di quiescenza, le disposizioni della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche [...]
Art. 20.      Per la determinazione dell'equo indennizzo in favore del personale regionale si applicano gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste nell'annessa tabella.
Art. 21.      Fino alla nomina del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, e fino a quando le disponibilità finanziarie del soppresso fondo non saranno affluite [...]
Art. 22.      L'estensione del diritto all'indennità di buonuscita previsto dall'art. 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177, si applica ai dipendenti della Regione con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo [...]
Art. 23.      All'impiegata coniugata o con prole a carico che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto quindici anni di servizio effettivo, qualora presenti le dimissioni con [...]
Art. 24.      I portieri o custodi degli immobili di proprietà del soppresso fondo nonché di quelli adibiti esclusivamente a sedi di uffici
Art. 25.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 37.500 milioni, si fa fronte:
Art. 26.      Sono soppressi l'art. 16 della L.R. 29 luglio 1950, n. 65, il D.P.Reg. 30 giugno 1962, n. 2, nonché ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1979 ad eccezione delle norme contenute negli artt. 18, 19, 20 e 22 che [...]


§ 1.4.88 - L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione.

(G.U.R. 5 maggio 1979, n. 20).

 

Art. 1.

     Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione siciliana, previsto dall'art. 16 della L.R. 29 luglio 1950, n. 65, e dalla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.

     Le attribuzioni già di competenza del soppresso fondo, comprese quelle relative a gestioni separate o speciali, sono svolte direttamente dalla Presidenza della Regione che vi provvede a mezzo della Direzione regionale di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 2.

     Presso la Presidenza della Regione è istituita la Direzione dei servizi dl quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

     Nella tabella A annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, tra le espressioni «Personale e servizi generali» e «Programmazione», è inserita la seguente altra: «Servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale».

     Nell'art. 7 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, il paragrafo «Direzione del personale e dei servizi generali» è sostituito con i seguenti:

     (Omissis).

     Nella prima attuazione della presente legge la nomina a direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza è effettuata in soprannumero rispetto alla dotazione prevista dall'art. 13 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2. Il posto predetto sarà riassorbito al verificarsi della prima vacanza nella dotazione organica della qualifica di direttore regionale.

 

     Art. 3.

     Il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è competente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza provvisorio e definitivo, di riconoscimento, valutazione e ricongiungimento di servizi ai fini di quiescenza e previdenza nonché di quelli da emettersi in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 15.

 

     Art. 4.

     Il patrimonio del soppresso fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è acquisito direttamente dalla Regione.

     Di detto patrimonio:

     - le disponibilità finanziarie sono versate in capitoli di entrata del bilancio della Regione che saranno istituiti con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

     - i titoli di credito, comunque denominati, sono presi in consegna dal cassiere regionale, fino alla loro totale estinzione;

     - gli immobili sono iscritti nei registri di consistenza dei beni patrimoniali indisponibili o disponibili, a seconda che siano o non siano adibiti a sedi di uffici regionali.

 

     Art. 5.

     Alla devoluzione delle attività finanziarie provvede il direttore regionale preposto alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, assistito da un comitato nominato con decreto del Presidente della Regione e composto di sei membri di cui tre dirigenti o equiparati e tre dipendenti del ruolo amministrativo, con qualifica non inferiore ad assistente.

     I tre dirigenti sono prescelti dal Presidente della Regione rispettivamente tra i consiglieri del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale, tra i dirigenti del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e tra i dirigenti del ruolo amministrativo in servizio presso quest'ultimo Assessorato.

     I tre dipendenti del ruolo amministrativo sono designati dalle maggiori confederazioni sindacali.

     Alla devoluzione delle attività immobiliari provvede la Presidenza della Regione previa comunicazione da parte del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dell'elenco analitico di esse, accompagnato dai documenti attestanti il titolo di proprietà.

     Dell'avvenuto regolare completamento delle predette operazioni è dato atto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     Con il medesimo decreto si provvede allo scioglimento del comitato.

 

     Art. 6.

     Entro sei mesi dalla totale devoluzione, il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale presenta al Presidente della Regione un documentato rendiconto della gestione a decorrere dall'ultimo rendiconto approvato, accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.

 

     Art. 7.

     Le convenzioni ed i contratti stipulati dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza con enti previdenziali, assistenziali, o con altri enti similari, o riguardanti la fornitura di servizi, la manutenzione del patrimonio immobiliare e le affittanze impegnano la Presidenza della Regione come se gli stessi fossero stati stipulati direttamente dalla medesima.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso patrimonio immobiliare saranno curati dalla Presidenza della Regione.

     Le convenzioni stipulate con l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa del fondo cessano di avere vigore coevamente al trasferimento delle disponibilità di cassa al bilancio della Regione.

     I depositi liberi, con esclusione del conto di movimento, effettuati dal fondo presso istituti di credito saranno, a cura del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, estinti ed i relativi importi comprensivi degli interessi maturati dovranno essere versati nel bilancio della Regione con imputazione ai capitoli che saranno istituiti ai sensi del precedente art. 4.

     Il conto di movimento, istituito presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa, sarà estinto e le relative disponibilità versate nel bilancio della Regione il primo del mese successivo all'agibilità dei capitoli di spesa appositamente istituiti per gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

 

     Art. 8.

     L'obbligo dei versamenti da parte della Regione nei confronti del soppresso fondo, per fitti maturati o in corso di maturazione e non versati, cessa con l'entrata in vigore della presente legge; parimenti nessuna restituzione è dovuta per la parte dei fitti dal fondo stesso riscossi anticipatamente.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10.

     Le somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 13 maggio 1953, n. 34 sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 11.

     Le somme trattenute e quelle accantonate a termini dell'art. 30 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e non versate al cessato fondo, saranno versate nel bilancio della Regione con imputazioni ai capitoli che saranno istituiti a termini dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 12.

     Al pagamento in via provvisoria o definitiva delle pensioni, delle indennità di buonuscita e degli altri assegni di quiescenza, sia diretti che di riversibilità, nonché delle spese di attuazione del programma assistenziale e previdenziale, si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale, ai sensi della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, anche in attesa della registrazione dei provvedimenti e salvo il recupero in sede di liquidazione del trattamento definitivo delle somme non dovute.

     Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, qualora non possa erogarsi il trattamento definitivo, viene corrisposto al pensionato, ai sensi dell'art. 3, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. In relazione ai predetti servizi viene altresì determinata provvisoriamente l'indennità di buonuscita.

     Con le modalità di cui al precedente comma si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

 

     Art. 13.

     Al pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi si provvede mediante mandati diretti o ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse o ordinativi di pagamento ovvero, a richiesta del creditore, mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, ai sensi dell'articolo 15, lettere b e c, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati che si avvalgono del pagamento a mezzo di accreditamento in conto corrente, devono fare pervenire, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza, certificato di esistenza in vita [2].

     Il pagamento delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, nonché della tredicesima mensilità, è effettuato alle stesse scadenze previste per il pagamento delle competenze al personale in servizio.

 

     Art. 14.

     Salvo quanto sarà previsto in attuazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, per i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, per i loro familiari a carico, nonché per i beneficiari di pensioni indirette di riversibilità o di altri assegni di quiescenza si applicano, in materia di assistenza sanitaria e farmaceutica, le disposizioni vigenti per l'istituto cui è in atto iscritto il personale regionale.

     Le integrazioni relative all'assistenza sanitaria e farmaceutica, già previste dal secondo comma dell'art. 13 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, anteriormente alla modifica apportata dall'art. 1 della L.R. 10 ottobre 1969, n. 38, sono fatte salve limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della L.R. 10 ottobre 1969, n. 38, e la data del 30 giugno 1972.

     L'art. 14 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.

 

     Art. 15.

     Il programma assistenziale a favore del personale in servizio o in quiescenza o dei relativi familiari a carico, nonché dei beneficiari di pensioni indirette o di riversibilità, o di assegni vitalizi obbligatori, è predisposto da un comitato composto:

     a) dal segretario generale della Presidenza della Regione, presidente;

     b) dal direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

     c) dal direttore regionale del personale e dei servizi generali;

     d) da tre dipendenti regionali in servizio e da un dipendente in quiescenza, designati dal Presidente della Regione;

     e) da tre dipendenti regionali in servizio e da un dipendente in quiescenza, designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali.

     Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

     Il comitato dura in carica tre anni. I componenti di cui alle lett. d) ed e) possono essere riconfermati per una sola volta.

     Il programma assistenziale, tra l'altro, deve prevedere:

     1) educazione, istruzione e ricovero degli orfani di dipendenti, in particolari condizioni di bisogno;

     2) conferimento di borse di studio ai figli a carico dei dipendenti in servizio o in quiescenza e di titolari di pensioni e di assegni vitalizi, che intendono frequentare scuole medie superiori o corsi universitari e di studi superiori o di perfezionamento. I relativi bandi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione;

     3) assegni di natalità, nuzialità e lutto;

     4) attività culturali e ricreative, anche sotto forma di convenzioni e contributi per agevolare la partecipazione del personale ad attività espletate da altri enti od associazioni:

     5) contributi a cooperative di consumo tra i dipendenti in servizio o in quiescenza per le spese di impianto e di gestione di spacci di vendita. Alle predette cooperative l'Amministrazione regionale può concedere in uso gratuito i locali necessari;

     6) sussidi a circoli ricreativi per i dipendenti della Regione in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative e per prestazioni di servizi sociali. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività ricreative può essere autorizzato l'uso di locali demaniali, con un canone di locazione ridotto al decimo del normale canone locativo.

     Il programma, proposto annualmente dal predetto comitato, è approvato con decreto del Presidente della Regione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Il comitato determina per gli interventi di cui ai nn. 4 e 5 del presente articolo l'utilizzazione dei relativi stanziamenti e vigila sull'attuazione dell'intero programma.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 500 milioni. L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la concessione di piccoli prestiti previsti al n. 9 dell'art. 7 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2. [3].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     I prestiti contratti o da contrarre con gli istituti di credito ai sensi della L.R. 13 settembre 1956, n. 47, continuano ad essere garantiti dall'Amministrazione regionale - Assessorato bilancio e finanze - ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

     Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emanerà apposito regolamento di esecuzione tenendo conto anche delle norme di cui alla L.R. 13 settembre 1956, n. 47, in quanto compatibili con la presente legge.

     Il fondo di cui al primo comma è determinato, per l'anno 1979, nell'importo di lire 4.000 milioni.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, che verranno determinati in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, e che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge medesima, si provvede con il contributo di ciascun anno per fondo credito a carico dei dipendenti, con i rientri per rate di ammortamento dei prestiti concessi e, ove necessario, con parte dell'incremento delle entrate della Regione.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 18.

     Ferme restando le norme di cui alla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli.

     (Omissis) [12].

     Per gli assegni vitalizi obbligatori, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni del T.U. 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modifiche.

     La misura del trattamento minimo stabilito dall'art. 14 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30, per i titolari di assegni vitalizi, è estesa, dalla medesima decorrenza, ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità di misure inferiori.

     Gli assegni vitalizi facoltativi previsti al n. 2 dell'art. 7 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, sono soppressi.

 

     Art. 19.

     Ferme restando, ai fini della determinazione della base pensionabile e delle percentuali del trattamento di quiescenza, le disposizioni della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di pensioni privilegiate si applicano al personale regionale le norme statali, salvo quanto previsto dalla L.R. 25 aprile 1969, n. 11.

     Per i dipendenti regionali le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, la pensione privilegiata è pari al 100% della base pensionabile calcolata sul trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio utile aumentata di anni dieci.

     Qualora le infermità o lesioni siano ascrivibili ad una categoria della citata tabella A, diversa dalla prima, la pensione è commisurata a quella calcolata sulla base del servizio utile aumentato di anni dieci ai fini giuridici, economici e di quiescenza; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 60% né superiore al 100% della base pensionabile.

     Le maggiorazioni di servizio di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336.

     Sulla base dei criteri fissati nei precedenti commi si provvede alla riliquidazione delle pensioni privilegiate in corso con decorrenza dalla data della loro liquidazione ma comunque non anteriore al 1° luglio 1970 [13].

     Nei riguardi degli aventi diritto cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, l'aumento previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo è computato per il conseguimento dei successivi gradi e qualifiche della carriera di appartenenza comunque conseguibili e per l'attribuzione degli aumenti periodici [14].

     Al fine del conseguimento di tali successive qualifiche, a prescindere dalla disponibilità di posti in organico, si fa riferimento soltanto all'anzianità minima nella qualifica inferiore o nella carriera richiesta dalla disciplina giuridica sugli avanzamenti di carriera, vigente all'epoca della cessazione dal servizio, per l'ammissione a scrutini, concorsi ed esami [15].

 

     Art. 20.

     Per la determinazione dell'equo indennizzo in favore del personale regionale si applicano gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste nell'annessa tabella.

     [Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono a carico dell'Amministrazione, oltre le spese previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle relative a viaggi e soggiorni sostenute dall'interessato e dall'eventuale accompagnatore] [16].

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21.

     Fino alla nomina del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, e fino a quando le disponibilità finanziarie del soppresso fondo non saranno affluite all'entrata del bilancio della Regione e non siano stati istituiti i relativi capitoli di spesa secondo la previsione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, al pagamento delle pensioni, degli assegni vitalizi, delle indennità di buonuscita e di ogni e qualsiasi altro onere già facente carico al bilancio del fondo di quiescenza, non soppressi in forza della presente legge, provvedono, con imputazione al relativo conto di cassa, i servizi del soppresso fondo secondo le formalità e le modalità già in vigore.

     Degli importi pagati a termini del presente articolo dovrà essere tenuto conto nel rendiconto previsto dall'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 22.

     L'estensione del diritto all'indennità di buonuscita previsto dall'art. 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177, si applica ai dipendenti della Regione con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma del predetto articolo.

 

     Art. 23.

     All'impiegata coniugata o con prole a carico che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto quindici anni di servizio effettivo, qualora presenti le dimissioni con effetto da una data anteriore allo scadere di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ed abbia alla data delle dimissioni una età inferiore a 60 anni e una anzianità di servizio effettivo non superiore a 20 anni, l'aumento di servizio di cinque anni, previsto dal terzo comma dell'art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è concesso integralmente.

     Se, alla data di decorrenza delle dimissioni, l'impiegata possiede una anzianità di servizio effettivo superiore a 20 anni, l'aumento di servizio è limitato a quello necessario al conseguimento di venticinque anni di servizio effettivo, ferme restando le altre condizioni previste al comma precedente.

 

     Art. 24.

     I portieri o custodi degli immobili di proprietà del soppresso fondo nonché di quelli adibiti esclusivamente a sedi di uffici

dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana da data anteriore al 1° gennaio 1974, sono inquadrati nel ruolo previsto dalla L.R. 25 aprile 1969, n. 10, e successive modifiche, per l'espletamento delle predette mansioni.

 

     Art. 25.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 37.500 milioni, si fa fronte:

     - quanto a lire 4.000 milioni con la cessazione delle spese previste ai capitoli 10701 e 10703 del bilancio della Regione per l'esercizio 1979;

     - quanto a lire 33.500 milioni con parte delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 4 della presente legge.

     Agli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi, che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a termini dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con i contributi di cui all'art. 9 della presente legge, a carico dei dipendenti, e con la cessazione dell'onere per contributi di quiescenza e previdenza, a carico dell'Amministrazione regionale.

     Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, non utilizzate per le finalità della legge medesima, sono destinate all'incremento del cap. 60751 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 

     Art. 26.

     Sono soppressi l'art. 16 della L.R. 29 luglio 1950, n. 65, il D.P.Reg. 30 giugno 1962, n. 2, nonché ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1979 ad eccezione delle norme contenute negli artt. 18, 19, 20 e 22 che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO

Ammontare massimo e minimo dell'equo indennizzo per il personale dipendente

dell'Amministrazione della Regione siciliana [17]

------------------------------------------------------------------

A) Categorie di

menomazione di cui

alla tabella A)        Importo massimo        Importo minimo

allegata al D.P.Rep.

23 dicembre 1978,

n. 915

------------------------------------------------------------------

Prima categoria        Tre volte l'importo    Tre volte l'importo

                       annuo della classe     annuo della classe

                       di stipendio più       di stipendio più

                       elevata della          elevata della

                       qualifica di           qualifica di

                       assistente             assistente diminuito

                                              del 4%

 

Seconda categoria      95% dell'importo       95% dell'importo

                       massimo stabilito      minimo stabilito

                       per la prima categoria per la prima

                                              categoria

 

Terza categoria        78% dell'importo       78% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

 

Quarta categoria       64% dell'importo       64% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

 

Quinta categoria       47% dell'importo       47% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

 

Sesta categoria        30% dell'importo       30% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

 

Settima categoria      15% dell'importo       15% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

 

Ottava categoria       9% dell'importo        9% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

B) Categorie di

menomazione di cui

alla tabella B)        Importo massimo        Importo minimo

allegata al D.P.Rep.

23 dicembre 1978,

n. 915

------------------------------------------------------------------

Per tutte le categorie

ivi previste           3% dell'importo        3% dell'importo

                       massimo stabilito per  minimo stabilito per

                       la prima categoria     la prima categoria

                       della tabella A        della tabella A

 

 

 


[1] Sostituisce art. 30 L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.

[2] Comma così sostituito con art. 18 L.r. 15 giugno 1988, n. 11.

[3] Articolo così modificato con art. 22 L.r. 15 giugno 1988, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[5] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[6] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[8] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[9] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[11] Sostituisce il secondo comma dell'art. 9 L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.

[12] Il secondo comma dell'articolo sostituisce l'ultimo comma dell'art. 1 L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.

[13] Commi così sostituiti dall'art. 47 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[14] Commi così sostituiti dall'art. 47 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[15] Commi così sostituiti dall'art. 47 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[16] Comma aggiunto con art. 7 L.r. 17 febbraio 1987, n. 8 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[17] V. nuova disciplina in L.r. 17 febbraio 1987, n. 8.