§ 1.4.65 - L.R. 23 marzo 1971, n. 7.
Ordinamento degli uffici e del personale della Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/03/1971
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Organizzazione degli uffici).
Art. 2.  (Consiglio di direzione).
Art. 3.  (Uffici e servizi).
Art. 4.  (Gruppi di lavoro).
Art. 5.  (Conferenza dei dirigenti).
Art. 6.  (Organizzazione degli uffici periferici).
Art. 7.  (Principi generali).
Art. 8.  (Pubblicità dell'attività amministrativa).
Art. 9.  (Tempestività dell'attività amministrativa).
Art. 10.  (Qualifiche).
Art. 11.  (Organici).
Art. 12.  (Attribuzioni del direttore regionale).
Art. 13.  (Attribuzioni del dirigente).
Art. 14.  (Attribuzioni dell'assistente).
Art. 15.  (Attribuzioni dello stenodattilografo,
Art. 16.  (Attribuzioni dell'agente tecnico).
Art. 17.  (Attribuzioni del commesso).
Art. 18.  (Attribuzioni dell'operaio).
Art. 19.  (Nomina a direttore regionale).
Art. 20.  (Concorso per la qualifica di dirigente).
Art. 21.  (Concorso per la qualifica di assistente).
Art. 22.  (Concorso per le qualifiche di stenodattilografo, di operatorearchivista e di dattilografo).
Art. 23.  (Concorso per la qualifica di agente tecnico e di commesso).
Art. 24.  (Concorso per la qualifica di operaio).
Art. 25.  (Norme generali sui concorsi).
Art. 26.  (Qualifiche ed organici).
Art. 27.  (Attribuzioni delle qualifiche).
Art. 28.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 29.  (Qualifiche ed organici).
Art. 30.  (Attribuzioni delle qualifiche).
Art. 31.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 32.  (Qualifiche ed organici).
Art. 33.  (Attribuzioni delle qualifiche).
Art. 34.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 35.  (Qualifiche ed organici).
Art. 36.  (Attribuzioni delle qualifiche).
Art. 37.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 38.  (Qualifiche ed organici).
Art. 39.  (Attribuzioni delle qualifiche).
Art. 40.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 41.  (Ispettorato regionale sanitario. Nomina ed attribuzioni).
Art. 42.  (Qualifiche ed organici).
Art. 43.  (Attribuzioni delle qualifiche).
Art. 44.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 45.  (Qualifica ed organico).
Art. 46.  (Attribuzioni della qualifica).
Art. 47.  (Accesso alla qualifica).
Art. 48.  (Qualifiche ed organici).
Art. 49.  (Requisiti generali).
Art. 50.  (Prova e tirocinio).
Art. 51.  (Norme applicabili).
Art. 52.  (Responsabilità verso l'amministrazione).
Art. 53.  (Giurisdizione della Corte dei conti).
Art. 54.  (Obbligo di denunzia).
Art. 55.  (Norme applicabili).
Art. 56.  (Trattamento economico).
Art. 57.  (Inquadramento nella qualifica di direttore regionale).
Art. 58.  (Inquadramento nella qualifica di dirigente).
Art. 59.  (Passaggio alla qualifica di dirigente mediante colloquio).
Art. 60.  (Passaggio alla qualifica di dirigente mediante esame).
Art. 61.  (Inquadramento nella qualifica di assistente).
Art. 62.  (Passaggio alla qualifica di assistente).
Art. 63.  (Colloquio per il passaggio ad assistente).
Art. 64.  (Inquadramento nella qualifica di archivista dattilografo).
Art. 65.  (Passaggio alla qualifica di archivista dattilografo).
Art. 66.  (Inquadramento nelle qualifiche di agente tecnico e commesso).
Art. 67.  (Inquadramento nella qualifica di operaio).
Art. 68.  (Applicazione della legge al personale degli uffici periferici).
Art. 69.  (Disposizioni generali).
Art. 70.  (Disposizioni particolari per taluni ruoli tecnici).
Art. 71.  (Inquadramento in soprannumero).
Art. 72.  (Personale dei ruoli ad esaurimento).
Art. 73.  (Personale dei ruoli speciali transitori ed in soprannumero).
Art. 74.  (Disposizioni particolari).
Art. 75.  (Trattamento economico).
Art. 76.  (Personale della scuola professionale).
Art. 77.  (Riliquidazione delle pensioni).
Art. 78.  (Commissione per l'attuazione della riforma).
Art. 79.  (Regolamento di esecuzione).
Art. 80.  (Consigli provvisori di direzione).
Art. 81.  (Ufficio della Regione in Roma).
Art. 82.  (Uffici stampa e documentazione).
Art. 83.  (Servizio prestato da dipendenti regionali presso enti pubblici o presso l'Amministrazione regionale).
Art. 84.  (Riconoscimenti di servizi prestati anteriormente all'immissione nei ruoli regionali).
Art. 85.  (Inquadramento del personale in servizio presso uffici regionali).
Art. 86.  (Principi sull'organizzazione degli uffici che saranno trasferiti dallo Stato).
Art. 87.  (Norme applicabili).
Art. 88.  (Trasferimenti di personale).
Art. 89.  (Vacanze di posti).
Art. 90.  (Abrogazione di norme).
Art. 91.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 92.  (Finanziamento degli oneri a carico del fondo di quiescenza).


§ 1.4.65 - L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

Ordinamento degli uffici e del personale della Amministrazione regionale.

(G.U.R. 24 marzo 1971, n. 14).

 

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE E NORME

SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

Art. 1. (Organizzazione degli uffici).

     Gli uffici dell'Amministrazione regionale sono organizzati in conformità alle norme della presente legge.

     Presso i rami di amministrazione previsti dalla L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione, sono istituiti le direzioni regionali, gli uffici e gli ispettorati indicati nella tabella «A», annessa alla presente legge.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di gabinetto, che ha la composizione e le competenze previste dalle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 2. (Consiglio di direzione). [1]

 

     Art. 3. (Uffici e servizi).

     Nell'ambito delle direzioni, uffici ed ispettorati indicati nel precedente art. 1 sono istituiti gruppi di lavoro.

     Presso la Presidenza della Regione è istituito un servizio ispettivo centrale, che provvede ad ispezioni ordinarie almeno triennali per ciascuna Amministrazione e ad ispezioni straordinarie.

     Le ispezioni sono disposte dal Presidente della Regione.

     Per la formulazione di concrete proposte sui provvedimenti da adottare per eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché per semplificare le procedure e ridurre il costo dei servizi, il dirigente deve acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti.

     I rappresentanti degli utenti sono nominati, per ciascuna Amministrazione centrale della Regione, dal Presidente della Regione, che li sceglie su terne designate dalle organizzazioni, enti o associazioni relative alle categorie direttamente interessate all'attività dell'Amministrazione.

 

     Art. 4. (Gruppi di lavoro).

     Ai gruppi di lavoro indicati nell'art. 3 è attribuita la trattazione di materie ed affari omogenei. I gruppi sono formati da uno o più dirigenti, da assistenti e da archivisti-dattilografi, in numero adeguato ai compiti del gruppo. Qualora nel gruppo vi siano più dirigenti, ad uno di essi è conferita la funzione di dirigere il gruppo.

     Il numero e le competenze dei gruppi di lavoro sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Consiglio di direzione.

 

     Art. 5. (Conferenza dei dirigenti).

     Presso ogni Amministrazione regionale è istituita la conferenza dei dirigenti presieduta dal direttore regionale. Essa si riunisce periodicamente per esprimere pareri sulle linee fondamentali dell'azione amministrativa.

 

     Art. 6. (Organizzazione degli uffici periferici).

     L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale si uniformano ai principi della presente legge.

CAPO II

NORME SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 7. (Principi generali).

     Nell'impostazione e nello svolgimento del lavoro degli uffici vengono adottate opportune tecniche di controllo e di organizzazione, informate a criteri di speditezza ed economicità, allo scopo di assicurare la migliore efficienza dell'azione amministrativa con l'applicazione dei più moderni criteri di razionalizzazione del lavoro, anche mediante la istituzione, presso ciascuna Amministrazione, di appositi gruppi di organizzazione e metodo.

     L'attività amministrativa deve in ogni caso essere organizzata in modo da garantire l'autonomia e la responsabilità dei singoli operatori salvo i casi di avocazione dell'istruttoria da disporsi con provvedimento motivato.

     L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze e denunce avanzate dai cittadini.

 

     Art. 8. (Pubblicità dell'attività amministrativa).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9. (Tempestività dell'attività amministrativa).

     Nell'ambito di ciascuna Amministrazione il dirigente preposto al gruppo organizzazione e metodo ed i dirigenti dei gruppi di lavoro periodicamente prendono in esame le relazioni rispettivamente di gruppo e di carico concernenti gli affari in corso ed, ove rilevino, in relazione alla natura di essi, un ritardo ingiustificato nella trattazione, provvedono alla contestazione del medesimo nei confronti rispettivamente del dirigente e dell'assistente.

     Entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione l'impiegato può presentare le proprie giustificazioni.

     Trascorso detto termine, i funzionari di cui al primo comma, qualora ritengano ancora ingiustificato il ritardo contestato, trasmettono gli atti al gruppo affari del personale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

     Qualora il riconoscimento della sussistenza degli addebiti si concluda con provvedimento che infligge la censura, l'impiegato è altresì soggetto al ritardo di sei mesi nel conseguimento degli aumenti periodici di stipendio. Restano salvi i maggiori ritardi previsti dalla legge, nel caso che siano inflitte sanzioni più gravi della censura.

     La contestazione indicata nel primo comma può essere promossa anche dall'Assessore, dal direttore regionale e dal servizio ispettivo, che, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, rilevino il ritardo suindicato. In tal caso i funzionari, a carico dei quali sia constatata l'omissione della contestazione, sono soggetti alle stesse sanzioni previste nel comma precedente.

 

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

CAPO I

RUOLO AMMINISTRATIVO

Sezione I

Qualifiche ed organici

 

     Art. 10. (Qualifiche).

     Il personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale è distinto nelle seguenti qualifiche:

     - direttore regionale;

     - dirigente;

     - assistente;

     - stenodattilografo, operatore-archivista, dattilografo;

     - agente tecnico, commesso, operaio [3].

 

     Art. 11. (Organici).

     Il numero dei posti per ciascuna delle qualifiche indicate nel precedente articolo è stabilito, per il ruolo del personale amministrativo della Regione, nella tabella «B» annessa alla presente legge.

     La ripartizione numerica del personale dello stesso ruolo tra la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali è determinata ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previa audizione della Commissione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale [4].

     Il personale è assegnato alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed il Consiglio di direzione dell'Amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica effettuata in attuazione del comma precedente [5].

     I direttori regionali sono preposti alle Direzioni regionali con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale [6].

     I direttori regionali non preposti alle direzioni regionali possono essere incaricati dal Presidente della Regione dello svolgimento di incarichi speciali [7].

Sezione II

Attribuzioni delle qualifiche

 

     Art. 12. (Attribuzioni del direttore regionale).

     Il direttore regionale esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti; provvede sulle materie a lui delegate dal capo dell'Amministrazione e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività amministrativa; propone al capo dell'Amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza dell'Amministrazione; coordina l'attività dei gruppi di lavoro; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

     In particolare, nell'ambito delle competenze della direzione cui è preposto, il direttore regionale predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e cura l'elaborazione delle proposte di variazione in corso di esercizio; propone l'assegnazione ai gruppi di lavoro dei dirigenti e dispone i movimenti del restante personale, ferme restando le competenze in materia del consiglio di direzione; provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il capo dell'Amministrazione, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; vista le richieste di parere agli organi consultivi da sottoporre al capo dell'Amministrazione.

     Il direttore regionale, inoltre, può essere delegato, rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale alla Presidenza - anche per gli affari allo stesso delegati - e dai competenti Assessori regionali, a:

     a) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal capo dell'Amministrazione, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 200 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, a provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

     b) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori, forniture e servizi, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 100 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

     c) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

     d) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 10 milioni, emanando i conseguenti provvedimenti finali;

     e) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi, salvo quelli espressamente riservati al capo dell'amministrazione da specifiche norme, e salva in ogni caso la facoltà del capo dell'Amministrazione di avocare i singoli affari;

     f) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione che comportino impegni di spesa non superiore a 500 milioni di lire.

     Il direttore regionale preposto alla Segreteria generale assume la denominazione di Segretario generale della Presidenza della Regione e, oltre ai compiti indicati nei precedenti commi, cura il coordinamento delle questioni attinenti a problemi di carattere generale dell'attività amministrativa regionale, in attuazione di deliberazioni adottate al riguardo dalla Giunta regionale e con proposte di iniziative al Presidente della Regione [8].

 

     Art. 13. (Attribuzioni del dirigente).

     Il dirigente esercita funzioni di direzione, di impulso, di istruzione ed, eventualmente, di ispezione. Adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalle leggi o dai regolamenti e da delega del capo dell'Amministrazione o del direttore regionale; propone al capo dell'Amministrazione i singoli provvedimenti finali negli affari di competenza del gruppo; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

     Il dirigente cui è conferita la funzione di dirigere il gruppo di lavoro, ferme restando le attribuzioni di cui al comma precedente, coordina gli affari attribuiti al gruppo normalmente mediante conferenze con gli altri dirigenti ed assistenti, e ne riferisce periodicamente al direttore regionale; vigila sul corretto adempimento degli obblighi di servizio da parte degli operatori del gruppo; sottopone in ogni caso al capo dell'Amministrazione o al direttore regionale i provvedimenti finali relativi agli affari assegnati al gruppo formulando osservazioni sugli schemi proposti dagli altri dirigenti.

     Ove ricorrano esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa il dirigente del gruppo può proporre con richiesta motivata, l'avocazione dell'affare al direttore regionale, il quale può affidare la predisposizione e/o la proposta del provvedimento finale ad altro operatore, informando contemporaneamente il gruppo organizzazione e metodo.

     Dei casi di avocazione e della relativa motivazione è data comunicazione nelle relazioni di gruppo di cui al primo comma del precedente art. 9 [9].

 

     Art. 14. (Attribuzioni dell'assistente).

     L'assistente provvede agli adempimenti istruttori richiesti degli affari affidatigli dal dirigente, con potere di firma dei relativi atti; predispone i provvedimenti finali; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascia certificati; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

 

     Art. 15. (Attribuzioni dello stenodattilografo,

dell'operatore-archivista e del dattilografo).

     Lo stenodattilografo, oltre alle mansioni previste per il dattilografo, disimpegna mansioni di stenografia a mano e a macchina provvedendo alla conseguente riproduzione dattilografica dei testi.

     L'operatore-archivista disimpegna mansioni di archivio, di protocollo e di registrazione di atti, anche mediante l'impiego di macchine, e coadiuva nei compiti di istruzione contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti agli assistenti.

     Il dattilografo disimpegna mansioni di copiatura a macchina e gli adempimenti direttamente connessi [10].

 

     Art. 16. (Attribuzioni dell'agente tecnico).

     Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli ed all'esercizio o manutenzione degli impianti in conformità all'annessa tabella «C» [11].

 

     Art. 17. (Attribuzioni del commesso).

     Il commesso disimpegna il servizio di anticamera; regola l'accesso del pubblico; esegue il trasporto dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio; vigila a che sia mantenuto l'ordine e la pulizia degli uffici.

     Art. 18. (Attribuzioni dell'operaio).

     Gli operai svolgono compiti di carattere manuale inerenti ai servizi dell'amministrazione; eseguono il trasporto di mobili e suppellettili e svolgono i compiti inerenti ai mestieri indicati nella tabella «C», annessa alla presente legge [12].

Sezione III

Accesso alle qualifiche

 

     Art. 19. (Nomina a direttore regionale).

     Il direttore regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

     La Giunta regionale delibera la nomina tra i dirigenti ed equiparati dei ruoli dell'Amministrazione regionale che abbiano almeno quindici anni di servizio effettivo nella qualifica, avuto riguardo anche alla qualità del servizio prestato, agli incarichi espletati, ai titoli posseduti ed all'anzianità nella qualifica [13].

 

     Art. 20. (Concorso per la qualifica di dirigente).

     Alla qualifica di dirigente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio, o scienze statistiche.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 21. (Concorso per la qualifica di assistente).

     Alla qualifica di assistente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

 

     Art. 22. (Concorso per le qualifiche di stenodattilografo, di operatorearchivista e di dattilografo).

     Alle qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo si accede mediante pubblici concorsi per esami ai quali sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di primo grado.

     Per accedere alle prove previste dall'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, per i concorsi per le qualifiche di stenodattilografo e di dattilografo, gli aspiranti debbono superare, rispettivamente, una prova preliminare di stenografia, consistente nella trascrizione sotto dettatura di un brano alla velocità di 80 parole al minuto e nella relativa dattiloscrittura, e una prova preliminare di dattilografia consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità di 200 battute al minuto [15].

 

     Art. 23. (Concorso per la qualifica di agente tecnico e di commesso).

     Alla qualifica di agente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli o per esami, o per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola elementare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico e, per la specializzazione di addetto alla conduzione di autoveicoli, che siano, altresì, in possesso della patente di guida non inferiore al grado D.

     L'esame consiste in un componimento di italiano ed in una prova pratica volta ad accertare l'idoneità tecnica necessaria per l'assolvimento delle mansioni connesse, rispettivamente, alla conduzione degli autoveicoli o all'esercizio o manutenzione degli impianti e delle macchine.

     La nomina in prova per la specializzazione di addetto alla conduzione di autoveicoli è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

     Alla qualifica di commesso si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola elementare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico [16].

 

     Art. 24. (Concorso per la qualifica di operaio).

     Alla qualifica di operaio si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento pratico, al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare.

     Al personale con qualifica di operaio dell'Amministrazione regionale sono applicabili le norme sullo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale relative agli agenti tecnici, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni.

 

     Art. 25. (Norme generali sui concorsi).

     Ai concorsi previsti dalla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato.

CAPO II

RUOLI TECNICI

Sezione I

1. Ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale.

 

     Art. 26. (Qualifiche ed organici).

     Il ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione comprende le seguenti qualifiche:

     - direttore, equiparato a direttore regionale;

     - consigliere, equiparato a dirigente;

     - segretario, equiparato ad assistente.

     L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella «D», annessa alla presente legge.

 

     Art. 27. (Attribuzioni delle qualifiche).

     Il direttore, nell'ambito dell'Ufficio legislativo e legale, esercita le funzioni del direttore regionale, previste dall'art. 12.

     Il consigliere esercita, nell'ambito dell'Ufficio, le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, riferendo al direttore. Può, altresì, rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione regionale nei casi in cui la Regione non può avvalersi, ai sensi del D.Lgs.Pres. 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     Il segretario collabora con i consiglieri, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14.

 

     Art. 28. (Accesso alle qualifiche).

     Il direttore dell'Ufficio legislativo e legale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i consiglieri con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

     Alla qualifica di consigliere si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e del titolo di procuratore legale.

     Alla qualifica di segretario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

2. Ruolo tecnico del bilancio [17].

 

     Art. 29. (Qualifiche ed organici).

     Il ruolo tecnico della Direzione regionale del bilancio e del tesoro comprende le seguenti qualifiche:

     - direttore regionale tecnico, equiparato a direttore regionale;

     - dirigente;

     - assistente.

     L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella «E» annessa alla presente legge [18].

 

     Art. 30. (Attribuzioni delle qualifiche).

     Il direttore regionale tecnico esercita, nell'ambito della Direzione regionale del bilancio e del tesoro, le funzioni proprie del direttore regionale, previste dall'art. 12, nonché tutte le attribuzioni del ragioniere generale dello Stato, in quanto compatibili con la legislazione regionale.

     Il dirigente esercita, nell'ambito della Direzione regionale del bilancio e del tesoro, le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, e dirige le ragionerie centrali.

     L'assistente esercita, nell'ambito della Direzione regionale del bilancio e del tesoro, le funzioni dell'assistente, previste dall'art. 14 [19].

 

     Art. 31. (Accesso alle qualifiche).

     Il direttore regionale tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti del ruolo tecnico con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

     Alla qualifica di dirigente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o scienze statistiche [20].

     Alla qualifica di assistente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere.

Sezione II

1. Ruolo tecnico dell'agricoltura.

 

     Art. 32. (Qualifiche ed organici).

     Il ruolo tecnico dell'agricoltura comprende le seguenti qualifiche:

     - dirigente tecnico agrario, equiparato a dirigente;

     - assistente tecnico agrario, equiparato ad assistente.

     L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella «F» - quadro I - annessa alla presente legge.

 

     Art. 33. (Attribuzioni delle qualifiche).

     Il dirigente tecnico agrario esercita le funzioni di dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici agrari.

     L'assistente tecnico agrario collabora con il dirigente tecnico agrario svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

 

     Art. 34. (Accesso alle qualifiche).

     Alla qualifica di dirigente tecnico agrario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, abilitati all'esercizio professionale.

     Alla qualifica di assistente tecnico agrario si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di perito agrario o di geometra.

2. Ruolo tecnico delle foreste.

 

     Art. 35. (Qualifiche ed organici).

     Il ruolo tecnico delle foreste comprende le seguenti qualifiche:

     - dirigente tecnico forestale, equiparato a dirigente;

     - assistente tecnico forestale, equiparato ad assistente.

     L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella «F» - quadro II - annessa alla presente legge.

 

     Art. 36. (Attribuzioni delle qualifiche).

     Il dirigente tecnico forestale esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici forestali.

     L'assistente tecnico forestale collabora con il dirigente tecnico forestale, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dell'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

 

     Art. 37. (Accesso alle qualifiche).

     Alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria civile o in scienze agrarie, abilitati all'esercizio professionale [21].

     [Nei limiti di n. 8 unità del ruolo dei dirigenti tecnici forestali di cui alla tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 si accede anche con il diploma di laurea in scienze naturali per due posti, di laurea in scienze biologiche per due posti e di laurea in scienze geologiche per quattro posti [22]].

     Alla qualifica di assistente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.

Sezione III

Ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica.

 

     Art. 38. (Qualifiche ed organici).

     Il ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica comprende le seguenti qualifiche:

     - ispettore regionale tecnico, equiparato a direttore regionale;

     - dirigente tecnico ingegnere e dirigente tecnico architetto, equiparati a dirigente;

     - assistente tecnico, equiparato ad assistente.

     L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella «G» annessa alla presente legge [23].

     Il personale del predetto ruolo è assegnato all'Ispettorato regionale tecnico ed al Servizio tecnico dell'urbanistica [24] con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed i rispettivi Consigli di direzione, secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella «H», annessa alla presente legge.

 

     Art. 39. (Attribuzioni delle qualifiche).

     L'ispettore regionale tecnico coordina i servizi tecnici afferenti alla materia dei lavori pubblici, svolgendo, nell'ambito dei predetti servizi, le attribuzioni del direttore regionale, previste dall'art. 12; dirige l'Ispettorato regionale tecnico previsto dalla L.R. 29 dicembre 1962, n 28 e successive modificazioni.

     Il dirigente tecnico esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici dei lavori pubblici e dell'urbanistica, nonché le funzioni degli ispettori centrali tecnici; dirige gli ispettorati centrali tecnici; provvede per gli atti di competenza dell'ingegnere e dell'architetto, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

     L'assistente tecnico collabora con il dirigente tecnico svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14. Firma gli atti di competenza del geometra, ai sensi delle relative norme sull'esercizio professionale.

 

     Art. 40. (Accesso alle qualifiche).

     L'ispettore regionale tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti tecnici con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

     Alla qualifica di dirigente tecnico ingegnere ed architetto si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi, rispettivamente, i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura, abilitati all'esercizio professionale.

     Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Sezione IV

Ruoli sanitario e veterinario

 

     Art. 41. (Ispettorato regionale sanitario. Nomina ed attribuzioni).

     L'ispettore regionale sanitario, di cui alla tabella «I» - quadro I annessa alla presente legge, equiparato a direttore regionale, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra gli ispettori dei ruoli tecnici sanitario e veterinario con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

     L'ispettore regionale sanitario coordina i servizi tecnici di competenza dell'Assessorato regionale della sanità, svolgendo, nell'ambito dei predetti servizi, le attribuzioni del direttore regionale, previste dall'art. 12: dirige l'Ispettorato regionale sanitario.

1. Ruolo tecnico sanitario.

 

     Art. 42. (Qualifiche ed organici).

     Il ruolo tecnico sanitario comprende le seguenti qualifiche:

     - ispettore sanitario, equiparato a dirigente;

     - assistente sanitario, equiparato ad assistente.

     L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella «I» - quadro II - annessa alla presente legge.

 

     Art. 43. (Attribuzioni delle qualifiche).

     L'ispettore sanitario esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici sanitari. Compie inoltre studi nelle materie di competenza dei predetti servizi; svolge compiti di vigilanza ed esprime pareri in materia igienica e sanitaria.

     L'assistente sanitario collabora con l'ispettore sanitario, svolgendo altresì le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14.

 

     Art. 44. (Accesso alle qualifiche).

     Alla qualifica di ispettore sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

     Alla qualifica di assistente sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

2. Ruolo tecnico veterinario.

 

     Art. 45. (Qualifica ed organico).

     Il ruolo tecnico veterinario comprende la seguente qualifica:

     - ispettore veterinario, equiparato a dirigente.

     L'organico è stabilito nella tabella «I» - quadro III - annessa alla presente legge.

 

     Art. 46. (Attribuzioni della qualifica).

     L'ispettore veterinario esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici veterinari. Compie, inoltre, studi nelle materie di competenza dei predetti servizi; svolge compiti di vigilanza ed esprime pareri in materia di profilassi veterinaria.

 

     Art. 47. (Accesso alla qualifica).

     Alla qualifica di ispettore veterinario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitati all'esercizio professionale.

CAPO III

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

 

     Art. 48. (Qualifiche ed organici).

     Il personale appartenente al Corpo regionale delle miniere è ordinato nelle qualifiche risultanti nella tabella «L», annessa alla presente legge.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni della presente legge.

CAPO IV

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

     Art. 49. (Requisiti generali).

     I requisiti generali per accedere agli impieghi dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle vigenti leggi per l'ammissione agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 50. (Prova e tirocinio).

     Ferma restando la disciplina del periodo di prova prevista per gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, il personale

dell'Amministrazione regionale, che abbia superato il periodo di prova, consegue l'esercizio delle funzioni dopo un tirocinio - comprensivo del periodo di prova - di cinque anni per i dirigenti, di due anni per gli assistenti, di due anni per gli archivisti-dattilografi.

     Durante il tirocinio l'impiegato svolge compiti inerenti alla qualifica, in collaborazione con impiegati di pari qualifica e frequenta corsi di specializzazione settoriale appositamente organizzati.

     Al termine dei corsi l'impiegato sostiene colloqui.

 

TITOLO III

DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI

CAPO I

DOVERI

 

     Art. 51. (Norme applicabili).

     I doveri del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

CAPO II

RESPONSABILITA'

 

     Art. 52. (Responsabilità verso l'amministrazione).

     L'impiegato è tenuto a risarcire all'amministrazione i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave [25].

     Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità dell'impiegato che ha impartito l'ordine.

     L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega.

     Si applica ogni altra disposizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile concernente gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibile con la presente legge.

 

     Art. 53. (Giurisdizione della Corte dei conti).

     I dipendenti della Regione siciliana sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme vigenti in materia.

     L'Amministrazione rimborsa al dipendente dichiarato esente da responsabilità le spese sostenute per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti.

 

     Art. 54. (Obbligo di denunzia).

     Il direttore regionale, il dirigente e l'assistente che vengano direttamente a conoscenza di fatti che arrechino danno all'Amministrazione regionale devono farne denunzia motivata al Procuratore generale della Corte dei conti. Il dirigente e l'assistente devono informare nel contempo il direttore regionale e l'Assessore ed indicare tutti gli elementi in loro possesso per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

CAPO III

DIRITTI

 

     Art. 55. (Norme applicabili).

     I diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato e dalle altre norme regionali in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 56. (Trattamento economico).

     Il personale dell'Amministrazione regionale ha diritto al trattamento economico previsto dalla tabella «N», annessa alla presente legge.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

     Art. 57. (Inquadramento nella qualifica di direttore regionale).

     Il personale che riveste la qualifica di ispettore regionale di I e II classe o equiparato è collocato nella qualifica di direttore regionale, anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nel ruolo.

     Gli ispettori regionali in servizio possono essere chiamati a ricoprire le direzioni dell'agricoltura e delle foreste.

     Fino a quando i dirigenti non avranno maturato l'anzianità prevista nell'art. 19, la nomina a direttore regionale è conferita, previa deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra il personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di ispettore centrale o equiparato e tra i dirigenti che, all'atto della nomina, abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, ivi computandosi il servizio prestato nella carriera direttiva di provenienza.

 

     Art. 58. (Inquadramento nella qualifica di dirigente).

     E' inquadrato nella qualifica di dirigente del ruolo del personale amministrativo il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva, ad eccezione del personale previsto nei successivi artt. 69 e 70, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella carriera, nonché il personale appartenente alla carriera direttiva dei ruoli misti.

     Il personale proveniente dalla carriera direttiva con anzianità inferiore a quella indicata nel precedente comma è collocato nella posizione di dirigente in tirocinio fino al compimento del prescritto quinquennio, computandosi a tal fine il servizio prestato nella carriera di provenienza.

 

     Art. 59. (Passaggio alla qualifica di dirigente mediante colloquio).

     Può conseguire il passaggio a dirigente in tirocinio, nel ruolo del personale amministrativo, il personale proveniente dalle carriere di concetto, compresa quella del ruolo misto e del ruolo unico per i servizi periferici che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito il diploma di laurea o che tale titolo consegua nell'anno accademico 1970-71, previo superamento di un colloquio.

     Il colloquio sarà tenuto dinanzi ad una commissione composta nei modi previsti per l'ordinario accesso alla qualifica. Le materie oggetto del colloquio saranno determinate dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione indicata nel successivo art. 78.

     Il colloquio si svolge in seduta pubblica ed è interamente registrato su nastro magnetico da conservarsi agli atti di ufficio.

     Al termine del colloquio la commissione assegna a ciascun candidato un punteggio espresso in trentesimi. Ciascun commissario fissa il voto separatamente. Il punteggio è immediatamente comunicato all'interessato. Il colloquio si intende superato ove il candidato riporti il punteggio di almeno diciotto trentesimi.

     I candidati conseguono il passaggio a dirigente in tirocinio, nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione, sulla base del punteggio da ciascuno conseguito. A parità di merito precede chi sia in possesso di titolo di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al colloquio ma di grado non inferiore e, a parità di titolo di studio, chi abbia maggiore anzianità nella carriera di provenienza.

     I colloqui previsti dal presente articolo saranno tenuti non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 60. (Passaggio alla qualifica di dirigente mediante esame). [26]

     Il personale previsto dall'articolo precedente, privo del titolo di studio ivi indicato, è ammesso a partecipare ad uno speciale corso di integrazione, della durata di sei mesi, al termine del quale dovrà essere sostenuto un esame per il passaggio alla qualifica di dirigente.

     Il corso sarà organizzato dalla Presidenza della Regione, sarà tenuto da docenti universitari o istituti specializzati e verterà sulle materie oggetto dell'esame di cui al presente articolo.

     Coloro che hanno frequentato regolarmente il corso, se provenienti dalla carriera di concetto, potranno sostenere un esame vertente sulle materie determinate ai sensi dell'art. 59, consistente in una prova scritta ed una orale, innanzi ad una commissione composta da un presidente scelto tra i direttori regionali e da quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina a dirigente in tirocinio nel limite di posti pari al 10 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella B annessa alla presente legge [27].

     I dipendenti provenienti dagli ex ruoli misti che abbiano frequentato regolarmente il corso conseguono la nomina a dirigente in tirocinio, nel limite di posti pari al 7 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella B annessa alla presente legge, previo superamento di un colloquio di idoneità davanti ad una commissione composta ai sensi del precedente comma, in conformità delle disposizioni dell'art. 59 [28].

 

     Art. 61. (Inquadramento nella qualifica di assistente).

     E' inquadrato nella qualifica di assistente del ruolo del personale amministrativo il personale appartenente ai ruoli della carriera di concetto, ad eccezione di quello di cui ai successivi artt. 69 e 70, ivi compreso quello dei ruoli misti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto almeno due anni di servizio nella carriera.

     Il personale anzidetto con anzianità di carriera inferiore a due anni è collocato nella posizione di assistente in tirocinio fino al compimento del prescritto biennio, computandosi a tal fine il servizio prestato nella carriera di concetto.

 

     Art. 62. (Passaggio alla qualifica di assistente).

     Può conseguire il passaggio ad assistente in tirocinio il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, previo superamento del colloquio previsto dall'articolo successivo.

     Il personale di cui al comma precedente, privo del titolo di studio ivi indicato, è ammesso a partecipare ad uno speciale corso di integrazione della durata di sei mesi, al termine del quale dovrà essere sostenuto un colloquio finale per il passaggio alla qualifica di assistente in tirocinio. Il corso sarà organizzato con le modalità previste dall'art. 60.

     Coloro che hanno frequentato regolarmente il corso potranno partecipare al colloquio di cui al successivo art. 63 innanzi ad una commissione composta da un presidente e da quattro componenti, tutti scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina ad assistente in tirocinio nel limite di posti pari al 10 per cento dell'organico degli assistenti di ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella B annessa alla presente legge [29].

 

     Art. 63. (Colloquio per il passaggio ad assistente).

     Il colloquio per il passaggio ad assistente in tirocinio del ruolo del personale amministrativo è regolato dalle disposizioni dell'art. 59, in relazione a quanto previsto per l'accesso alla qualifica di assistente.

 

     Art. 64. (Inquadramento nella qualifica di archivista dattilografo).

     E' inquadrato nella qualifica di archivista dattilografo il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato nella carriera esecutiva una anzianità di servizio inferiore a dodici anni attenderanno a compiti di dattilografia, a termini dell'art. 15, ai fini della cui applicazione sarà computato il servizio già reso nella stessa carriera.

     I centralinisti ciechi già assunti nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 2 marzo 1957, n. 21, sono equiparati agli archivisti dattilografi, continuando a svolgere mansioni di centralinisti telefonici.

 

     Art. 65. (Passaggio alla qualifica di archivista dattilografo).

     Può conseguire il passaggio ad archivista dattilografo in tirocinio il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del diploma di scuola media di primo grado, previo superamento di una prova pratica di scrittura a macchina sotto dettatura.

     Alla prova indicata nel precedente comma è ammesso, altresì, il personale della carriera ausiliaria privo del suindicato titolo di studio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella carriera, nel limite di posti pari al dieci per cento dell'organico degli archivisti dattilografi del ruolo del personale amministrativo, di cui alla tabella «B», annessa alla presente legge.

     La prova pratica sarà sostenuta dinanzi ad una commissione composta nei modi previsti per l'accesso alla qualifica.

     Nei confronti di coloro che conseguiranno il passaggio previsto dal presente articolo si applica il secondo comma dell'art. 15.

 

     Art. 66. (Inquadramento nelle qualifiche di agente tecnico e commesso).

     Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria, escluso quello che riveste la qualifica di agente tecnico, è collocato nella qualifica di commesso del ruolo del personale amministrativo.

     II personale della carriera ausiliaria che riveste la qualifica di agente tecnico, il personale dei servizi tecnici e quello addetto alla conduzione di autoveicoli è collocato nella qualifica di agente tecnico del ruolo del personale amministrativo, distinto per specializzazione, secondo l'attività svolta.

     Sono, altresì, collocati nella qualifica di agente tecnico il personale previsto dall'art. 1, secondo comma, della L.R. 14 aprile 1967, n. 47, nonché gli ex capi operai e gli ex capi vivaisti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, previsti nella tabella della carriera del personale ausiliario della legge medesima e successive modificazioni - ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici - sempre che siano in atto adibiti a quelle mansioni.

 

     Art. 67. (Inquadramento nella qualifica di operaio).

     Il personale salariato di ruolo è collocato nella qualifica di operaio, distinta per categoria, secondo il mestiere esercitato ed il grado di qualificazione richiesta.

 

     Art. 68. (Applicazione della legge al personale degli uffici periferici).

     Le norme relative agli inquadramenti ed ai passaggi previsti negli articoli precedenti si applicano al personale amministrativo dei ruoli del Corpo regionale delle miniere e del ruolo unico per i servizi periferici.

CAPO II

PERSONALE TECNICO

 

     Art. 69. (Disposizioni generali).

     Il personale che riveste la qualifica di ispettore regionale tecnico o di ragioniere generale è collocato nella corrispondente qualifica prevista dalle tabelle dei ruoli tecnici, annesse alla presente legge.

     I direttori regionali o equiparati dei ruoli tecnici possono essere nominati tra i direttori regionali provenienti dal ruolo degli ispettori regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano preposti a ciascun servizio tecnico o siano assegnati da almeno cinque anni a detti servizi, ovvero provengano dai ruoli relativi al momento della nomina a direttore regionale, e tra i funzionari tecnici equiparati a dirigenti con almeno quindici anni di servizio, computandosi a tal fine quello reso nei ruoli di provenienza.

     I direttori regionali attualmente in servizio, provenienti dal ruolo degli ispettori regionali, possono essere preposti alla direzione di gruppi di lavoro nell'ambito degli uffici ai quali sono in atto assegnati.

     Il personale dei ruoli tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche dei corrispondenti ruoli tecnici previsti dalla presente legge secondo le disposizioni degli artt. 58 e 61.

     Al passaggio a dirigente tecnico in tirocinio o ad assistente tecnico in tirocinio e qualifiche equiparate, ai sensi degli artt. 59 e 62, è ammesso soltanto il personale proveniente rispettivamente dalle carriere di concetto tecniche corrispondenti e dalle carriere esecutive che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico, secondo le norme della presente legge.

     Per i relativi colloqui si applicano le disposizioni degli artt. 59 e 63.

     Il personale dei ruoli tecnici anche periferici con qualifica equiparata ad assistente può conseguire il passaggio nella qualifica di dirigente del ruolo del personale amministrativo, ove sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica, secondo le disposizioni dell'art. 59.

 

     Art. 70. (Disposizioni particolari per taluni ruoli tecnici).

     Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato nel ruolo della Ragioneria generale della Regione il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva e di concetto di cui alla tabella «B», annessa alla L.R. 13 aprile 1959, n. 15.

     E' inquadrato nel ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica il personale appartenente al ruolo tecnico della pianificazione urbanistica e al ruolo tecnico della carriera di concetto geometri, di cui alla L.R. 8 febbraio 1969, n. 1.

     Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici viene inquadrato nella qualifica di dirigente tecnico ingegnere o architetto, secondo il titolo di studio posseduto.

     E' inquadrato nelle qualifiche di dirigente tecnico ed assistente tecnico del Corpo regionale delle miniere il personale dei ruoli del servizio minerario e del servizio geologico e geofisico, di cui alla L.R. 8 agosto 1960, n. 35.

     Il personale del ruolo degli sperimentatori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è inquadrato nella qualifica di dirigente tecnico agrario.

     Al personale indicato nei commi precedenti si applicano le norme sui passaggi previste nel precedente art. 69. A tal fine, per il passaggio alla qualifica di dirigente del ruolo della Ragioneria generale, nei confronti del personale che riveste la qualifica di assistente dello stesso ruolo, si applicano le modalità indicate negli artt. 59 e 60.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti di segretario del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale sono conferiti mediante concorso per esame, da bandirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riservato al personale già appartenente alla carriera di concetto dell'Amministrazione regionale, purché provvisto del titolo di studio prescritto. L'esame consiste in un colloquio al quale si applicano le disposizioni dell'art. 63.

CAPO III

NORME COMUNI

 

     Art. 71. (Inquadramento in soprannumero).

     Gli inquadramenti ed i passaggi previsti dalle norme del presente titolo avvengono anche in soprannumero rispetto alle dotazioni degli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

 

     Art. 72. (Personale dei ruoli ad esaurimento).

     Il personale dei ruoli ad esaurimento costituiti presso la Presidenza della Regione a norma delle LL.RR. 20 agosto 1962, n. 23 e 22 aprile 1968, n. 8, sarà inquadrato, anche in soprannumero rispetto alle relative dotazioni, nel ruolo del personale amministrativo o nel ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, a seconda che provenga dalle carriere amministrative o dai ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto, di cui alla tabella annessa alla L.R. 22 aprile 1968, n. 8.

     (Omissis) [30].

     Nulla è innovato nei confronti del ruolo istituito con la L.R. 25 aprile 1969, n. 10.

     In detto ruolo sono inquadrate le quattro unità di personale, che, alla data del 31 dicembre 1968, erano addette al lavaggio delle autovetture presso l'autoparco regionale e che, alla data predetta, erano direttamente retribuite dall'Assessorato regionale delle finanze, purché alla data della domanda prestino ancora la propria opera presso lo stesso autoparco per espletarvi le medesime mansioni di lavaggista e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, esclusi i limiti di età.

 

     Art. 73. (Personale dei ruoli speciali transitori ed in soprannumero).

     Le disposizioni del presente titolo, relative agli inquadramenti ed ai passaggi, si applicano anche al personale dei ruoli speciali transitori ed al personale in soprannumero.

 

     Art. 74. (Disposizioni particolari).

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fatti salvi gli effetti dei concorsi che risultano espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione della L.R. 8 febbraio 1969, n. 1.

     Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della L.R. 25 luglio 1969, n. 25 ed i relativi concorsi si intendono revocati.

 

     Art. 75. (Trattamento economico).

     Al personale dell'Amministrazione regionale competono, a decorrere dal 1° luglio 1970, gli stipendi - con i conseguenti effetti sugli aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla 13ª mensilità e sull'adeguamento delle retribuzioni - e l'aggiunta di famiglia previsti nell'annessa tabella «N», secondo le corrispondenze indicate nella tabella «O» fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio sulla base del coefficiente posseduto o maturato alla data suddetta.

     Al personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge viene attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1970, la classe di stipendio corrispondente all'anzianità da ciascuno posseduta alla data suddetta nella carriera di appartenenza, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella «N» e relative note. Per la prima applicazione della legge l'anzianità posseduta può essere utilizzata solo per il passaggio alla classe di stipendio successiva a quella corrispondente al coefficiente posseduto. Per il passaggio alle successive classi di stipendio l'anzianità residua sarà utilizzata per il 50 per cento, salvo che per il personale che abbia superato i concorsi e gli esami di cui agli artt. 164, 176 e 185 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nei cui confronti l'anzianità è valutata per il 75 per cento. In misura del 50 per cento viene, altresì, valutata, per il personale proveniente dalla carriera direttiva dei ruoli misti di ragioneria ed amministrativi, l'anzianità posseduta nella carriera di concetto dei ruoli di appartenenza agli effetti del presente comma.

     Per il personale che abbia conseguito o maturato un coefficiente superiore, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1970 e la data di pubblicazione della presente legge, la corrispondenza si stabilisce altresì, con effetto dalla data del relativo conseguimento, con riferimento al nuovo coefficiente.

     I dipendenti, che, in applicazione delle norme della presente legge conseguiranno il passaggio alla qualifica superiore, saranno inquadrati alla classe di stipendio corrispondente al coefficiente di appartenenza nella carriera di provenienza e comunque alla classe iniziale della medesima. Ai predetti dipendenti sarà attribuita nella qualifica l'anzianità prevista dalla allegata tabella «N» per l'attribuzione della classe di stipendio riconosciuta al momento del passaggio. Vengono riconosciuti in tale classe di stipendio gli aumenti periodici maturati nel coefficiente di provenienza.

     Al personale proveniente dalle qualifiche di capo divisione, segretario contabile capo, archivista capo ed equiparate, al compimento di sei anni di servizio nella classe spettante, ivi compreso il servizio prestato nelle qualifiche di provenienza, è attribuita l'ultima classe di stipendio.

 

     Art. 76. (Personale della scuola professionale).

     Al personale della scuola professionale regionale è attribuito il trattamento economico previsto dalla presente legge, secondo le corrispondenze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ferma restando ogni altra disposizione. Per il coefficiente 450 la corrispondenza si determina riducendo del dieci per cento il trattamento previsto per il coefficiente 500.

 

     Art. 77. (Riliquidazione delle pensioni).

     Sulla base del trattamento economico in vigore dal 1° luglio 1970 si provvede, con decorrenza dalla stessa data, alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi, secondo le corrispondenze indicate nella tabella «O» fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio.

     Ove la pensione o l'assegno vitalizio in atto goduti risultino superiori a quelli riliquidati, la differenza è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalle variazioni del costo della vita.

     (Omissis) [31].

     Sono abrogati, con decorrenza dal 1° luglio 1970, i commi secondo e terzo dell'art. 4 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

 

     Art. 78. (Commissione per l'attuazione della riforma).

     E' istituita, presso la Presidenza della Regione, una Commissione con compiti di vigilanza e di promozione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale [32].

     La Commissione è composta di cinque membri scelti dal Presidente della Regione e di tre membri designati dalle maggiori confederazioni sindacali ed è presieduta dal Presidente della Regione [1]9.

     I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per una sola volta [33].

     La partecipazione alla Commissione non dà diritto a compenso, salva la corresponsione del trattamento di missione, ove spettante.

     La segreteria della Commissione è curata da personale in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione.

     Il Presidente della Regione informa periodicamente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 79. (Regolamento di esecuzione).

     Nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà, sentita anche la Commissione di cui all'articolo precedente, il regolamento di esecuzione delle disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

 

     Art. 80. (Consigli provvisori di direzione).

     Fino alla costituzione dei Consigli di direzione previsti dalla presente legge e comunque non oltre sessanta giorni dal termine indicato nell'articolo precedente sono istituiti, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 2, presso le Amministrazioni regionali, Consigli provvisori di direzione presieduti dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale e composti di cinque dipendenti assegnati all'Amministrazione interessata, nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione per l'attuazione della riforma.

     I predetti Consigli sono integrati nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 2.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 81. (Ufficio della Regione in Roma).

     La composizione dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, istituito con la L.R. 30 novembre 1953, n. 34, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel numero complessivo fino a un massimo di 15 unità di personale [34].

     Il personale suddetto può essere scelto nell'ambito di tutti i ruoli dell'Amministrazione regionale [35].

 

     Art. 82. (Uffici stampa e documentazione). [36]

     [Nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono costituiti uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell'ordine professionale.

     L'organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge.]

 

     Art. 83. (Servizio prestato da dipendenti regionali presso enti pubblici o presso l'Amministrazione regionale).

     I dipendenti regionali che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o presso enti pubblici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato o della Regione possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere il ricongiungimento di tali servizi con quello successivamente prestato nell'Amministrazione regionale.

     Qualora ai dipendenti che avranno richiesto la ricongiunzione non sia stato liquidato trattamento di previdenza e quiescenza, l'Amministrazione regionale provvederà direttamente al recupero della quota di detti trattamenti, dovuta dai competenti enti, in relazione al servizio prestato negli enti di provenienza, con le modalità previste dall'art. 33, secondo comma, della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2. Qualora sia stato liquidato trattamento di previdenza e quiescenza si applica la disposizione dell'art. 10, primo comma, della L. 22 giugno 1954, n. 523, e, per l'eventuale determinazione del contributo di riscatto, l'art. 30 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2.

     Al personale dell'Amministrazione regionale il servizio comunque prestato anteriormente all'immissione nei ruoli, anche transitori, con mansioni proprie della carriera di appartenenza, anche se discontinuo, è valutato, previo riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza.

 

     Art. 84. (Riconoscimenti di servizi prestati anteriormente all'immissione nei ruoli regionali).

     Al personale in atto in servizio presso l'Amministrazione regionale, che, alla data del 15 marzo 1959, prestava servizio presso

l'Amministrazione centrale della Regione e che abbia presentato in termini la prescritta domanda di opzione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 13 aprile 1959, n. 15, ma non abbia usufruito del beneficio previsto dallo stesso articolo, è riconosciuto, per gli effetti previsti dalla citata legge, il servizio anche non di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza anteriormente all'immissione nei ruoli regionali.

     Il servizio prestato a decorrere dal 1° aprile 1957 dal personale di cui alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, alle dipendenze del soppresso Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) è considerato di ruolo e, pertanto, utile sia ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza che agli effetti della anzianità di servizio.

     Per il personale del soppresso ESCAL cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1967 il servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Ente, fin dalla data di assunzione, è riconosciuto utile, senza riscatto, agli effetti del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di previdenza è riconosciuto solo il servizio di ruolo a decorrere dal 1° aprile 1957.

     Il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1° aprile 1957, alle dipendenze del predetto ESCAL è riscattabile ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, previa domanda degli interessati.

     Qualora la citata domanda pervenga all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto, sia ai fini di quiescenza che di previdenza, sarà determinato in base al trattamento economico e alle aliquote contributive vigenti per il personale della Regione alla data del 31 marzo 1957.

 

     Art. 85. (Inquadramento del personale in servizio presso uffici regionali).

     Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, viene inquadrato anche in soprannumero, a domanda da presentarsi entro un anno dalla data anzidetta e previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, nel ruolo del personale amministrativo e nei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste, in conformità alle disposizioni della presente legge.

     Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma è riconosciuto a tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza ed a esso si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale.

     Ai fini dell'inquadramento dei sottufficiali, delle guardie scelte, delle guardie del Corpo forestale dello Stato comandati in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, è istituito il ruolo di cui alla tabella «M», annessa alla presente legge.

     Fino a quando non sarà emanata la legge istitutiva del Corpo forestale regionale e non saranno dettate le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento del personale appartenente al Corpo stesso, il personale optante del Corpo continuerà a svolgere le funzioni previste dalle disposizioni in vigore.

     Al personale di cui al terzo comma del presente articolo continuerà ad applicarsi lo stato giuridico ed economico in atto goduto.

     Al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applica il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale regionale.

     I rapporti finanziari conseguenti al passaggio nei ruoli regionali del personale previsto dal presente articolo saranno regolati con successivi accordi fra la Regione e le Amministrazioni di provenienza.

     E' soppresso l'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 14 marzo 1950, n. 8, modificato con la L.R. di ratifica 14 dicembre 1950, n. 88.

     Il personale di cui all'art. 12 della L.R. 13 aprile 1959, n. 15, estraneo all'Amministrazione regionale, che all'approvazione della presente legge presti servizio presso l'Amministrazione regionale a seguito di provvedimento formale della Amministrazione stessa, è inquadrato, a sua richiesta, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale amministrativo della Regione col trattamento economico determinato sulla base del coefficiente allo stesso attribuito ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 15.

     Per la valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti il personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale.

     Il personale di cui al nono e al decimo comma del presente articolo, per ottenere l'inquadramento, deve aver prestato servizio presso l'Amministrazione regionale per la durata di anni venti.

 

     Art. 86. (Principi sull'organizzazione degli uffici che saranno trasferiti dallo Stato).

     All'atto del trasferimento degli uffici periferici dello Stato in Sicilia alla Regione, in applicazione di apposite norme di attuazione dello Statuto o di norme di decentramento statali, si provvederà alla riorganizzazione dei predetti uffici ed alla regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale agli stessi addetto con successivi provvedimenti legislativi, in conformità ai principi della presente legge.

 

     Art. 87. (Norme applicabili).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le norme regionali concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 88. (Trasferimenti di personale).

     Ai trasferimenti del personale della regione si applica l'art. 32 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

     Il trasferimento è disposto sentito il Consiglio di direzione dell'Assessorato presso il quale il dipendente presta servizio.

     I ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'art. 32 del citato testo unico sono decisi rispettivamente dal Consiglio di direzione della Presidenza della Regione per i dipendenti del ruolo del personale amministrativo della Regione e dai Consigli di direzione dei rispettivi Assessorati per gli impiegati dei ruoli tecnici.

     Gli impiegati componenti dei Consigli di direzione non possono essere trasferiti durante il tempo in cui ricoprono la carica.

     Fatte salve le necessità di servizio dell'Amministrazione, i movimenti del personale connessi alla ristrutturazione dell'Amministrazione stessa sono disposti successivamente alla approvazione del regolamento di esecuzione.

 

     Art. 89. (Vacanze di posti).

     Nel caso in cui nei ruoli amministrativo e tecnici dovessero verificarsi vacanze di posti, si provvederà alla copertura di essi con personale dei ruoli corrispondenti dell'amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28, 31, 34, 37, 40, 44 e 47 della presente legge.

     Sino al completo esaurimento del personale in sovrannumero rispetto all'organico previsto dalle tabelle annesse alla presente legge è fatto divieto di operare assunzioni, anche a mezzo di pubblico concorso.

 

     Art. 90. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali concernenti la estensione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei miglioramenti economici dei dipendenti statali.

 

     Art. 91. (Disposizioni finanziarie).

     Al maggiore onere derivante dalla presente legge per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, valutato per l'anno in corso in lire 4.465 milioni, nonché per l'applicazione degli artt. 72, ultimo comma, e 82 della legge stessa, previsto in lire 35 milioni, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo 10833 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 85 della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1970 è modificato come appresso:

     (Omissis).

     Ai maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvederà utilizzando l'incremento delle entrate relative alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, alla addizionale sulle imposte, sovrimposte e tasse istituita con R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni ed all'aumento dell'addizionale previsto dalla L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ed, ove occorra, all'imposta generale sull'entrata.

 

     Art. 92. (Finanziamento degli oneri a carico del fondo di quiescenza).

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, la quota di contributo di quiescenza posta a carico della Regione in applicazione dell'art. 30, lett. a), della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2 è aumentata di una aliquota pari al 2,50 per cento della retribuzione annua [37].

     L'ammontare di tale aliquota sarà oggetto di revisione quinquennale [38] al fine dell'adeguamento all'effettivo onere posto a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione derivante dall'applicazione della presente legge.

     Per le finalità di cui al precedente comma, per l'anno finanziario in corso, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

     Per sovvenire agli oneri posti a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione in applicazione dell'art. 85 della presente legge, è autorizzato il versamento a favore del fondo stesso della somma di Lire 1.000 milioni annui per cinque anni decorrenti dall'anno finanziario 1971.

     Al fine dell'adeguamento all'effettivo onere posto a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione per l'applicazione del citato art. 85, verrà operata una revisione da effettuarsi ogni quinquennio sulla base di apposito consuntivo.

     Agli oneri derivanti dal presente articolo ricadenti nell'anno in corso si provvede utilizzando la spesa autorizzata con l'art. 8, terzo comma, della L.R. 12 aprile 1967, n. 34.

     E' conseguentemente abrogato l'art. 5 della citata L.R. 12 aprile 1967, n. 34.

     Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando le spese autorizzate: con l'art. 9 della L.R. 5 aprile 1954, n. 9; con l'art. 10, lett. a), della L.R. 20 gennaio 1961, n. 7; con l'art. 16, lett. a), della L.R. 10 aprile 1962, n. 15; con l'art. 1 della L.R. 5 giugno 1963, n. 29 e con le disponibilità derivanti dalla spesa relativa al limite decennale di impegno autorizzato con l'art. 4, primo comma della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e dalla spesa autorizzata con l'art. 10, ultimo comma, della L.R. 7 giugno 1969, n. 16.

     Sono conseguentemente abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1972: l'art. 9 della L.R. 5 aprile 1954, n. 9; l'art. 2, primo comma, della L.R. 20 gennaio 1961, n. 7; l'art. 12 della L.R. 10 aprile 1962, n. 15 e l'art. 1 della L.R. 5 agosto 1963, n. 29.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

TABELLA A [39]

DIREZIONI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

 

 

Amministrazione

Direzioni regionali ed uffici equiparati

 

 

- Presidenza della Regione [40]

- Segreteria generale

 

- Personale e servizi generali

 

- Programmazione

 

- Servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

 

- Rapporti extraregionali

 

- Ufficio legislativo e legale

- Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

- Interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura – Valorizzazione prodotti agricoli

 

- Interventi infrastrutturali in agricoltura - Enti - Tutela e vigilanza

 

- Foreste

- Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali

- Istruzione

 

- Beni culturali ed ambientali ed e della pubblica istruzione educazione permanente

- Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

- Bilancio e tesoro

 

- Finanze e credito

- Assessorato regionale della  cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

- Cooperazione - Commercio - Artigianato - Pesca

- Assessorato regionale degli

- Enti locali

- Assessorato regionale dell'industria

- Industria

- Assessorato regionale dei lavori pubblici

- Lavori pubblici

 

- Ispettorato tecnico

 

- Ispettorato tecnico regionale

- Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione [41]

- Lavoro

- Assessorato regionale della sanità

- Assistenza sanitaria e spedaliera - Igiene pubblica

 

- Fondo regionale assistenza ospedaliera

 

- Ispettorato regionale sanitario

- Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

- Territorio e ambiente

 

- Urbanistica

- Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

- Turismo, sport e spettacolo

 

- Trasporti e comunicazioni

 

 

TABELLA B [42]

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

Qualifica

Unità

Direttore regionale

26

Dirigente

450

Assistente

1.000

Stenodattilografo

50

Operatore-archivista

900

Dattilografo

550 [2]5

Agente tecnico

250

Commesso

400

Operaio

50

Totale

3.676 [43]

 

 

TABELLA C [44]

 

 

TABELLA D

RUOLO TECNICO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Qualifica

Unità

Direttore

1

Consigliere

20

Segretario

40

Totale

61

 

 

TABELLA E

RUOLO TECNICO DEL BILANCIO

Qualifica

Unità

Direttore regionale tecnico

1

Dirigente

55

Assistente

150

Totale

206

 

 

TABELLA F

QUADRO I [45]

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Qualifica

Unità

Dirigente tecnico agrario

160

Assistente tecnico agrario

200

Totale

360

 

 

TABELLA G

RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'URBANISTICA

Qualifica

Unità

Ispettore regionale tecnico

1

Dirigente tecnico-architetto

9

Dirigente tecnico ingegnere

60

Assistente tecnico

75

Totale

145

 

 

TABELLA H

RIPARTIZIONE DEI POSTI DEL RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'URBANISTICA

 

 

Ispettorato regionale tecnico

Qualifica

Unità

Dirigente tecnico architetto

4

Dirigente tecnico ingegnere

50

Assistente tecnico

60

 

 

Servizio tecnico dell'urbanistica

 

Qualifica

Unità

Dirigente tecnico architetto

5

Dirigente tecnico ingegnere

10

Assistente tecnico

15

 

 

TABELLA I

QUADRO I

RUOLI TECNICI SANITARIO E VETERINARIO

Qualifica

Unità

Ispettore regionale sanitario

1

 

 

QUADRO II

 

RUOLO TECNICO SANITARIO

 

Ispettore sanitario

18

Assistente sanitario

5

Totale

23

 

 

QUADRO III

 

RUOLO TECNICO VETERINARIO

 

Ispettore veterinario

5

Totale generale

29

 

 

TABELLA L [46]

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Qualifica

Unità

Dirigente tecnico ingegnere

16

Dirigente tecnico geologo

2

Dirigente tecnico geofisico

1

Assistente tecnico

28

Agente tecnico specialista di laboratorio

2

Totale

49

 

TABELLA M [47]

 

TABELLA N

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

1 - Stipendi (a) (b) (c) (d) (e) (f) [48]

Qualifica

Classi di stipendio mensile netto [49]

Anzianità richiesta per la attribuzione

Segretario generale e Ragioniere generale

595.192

 

Direttore regionale ed equiparato

563.630

 

Dirigente ed equiparato

233.860

0

 

253.913

1

 

281.119

3

 

326.041

5

 

382.302

10

 

457.643

23

Assistente ed equiparato

217.662

0

 

233.860

1

 

253.913

3

 

281.119

5

 

326.041

10

 

382.302

23

Archivista-dattilografo

201.566

0

 

217.662

2

 

233.860

6

 

253.913

10

 

281.119

16

 

326.041

23

Commesso, agente tecnico, operaio

187.821

0

 

201.566

2

 

217.662

6

 

233.860

10

 

253.913

16

 

281.119

23

 

 

 

(a) Ruoli tecnici - Il trattamento economico dei dirigenti e delle  qualifiche equiparate dei ruoli tecnici è quello risultante dalla seguente tabella:

 

253.913

0

 

281.119

2

 

326.041

4

 

382.302

9

 

457.643

19

 

 

 

(b) Per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio di ciascuna qualifica, e fino al conseguimento dell'ultima classe, sono attribuiti aumenti periodici nella misura del 2,50% della retribuzione.

Nell'ultima classe di stipendio di tutte le qualifiche e nelle qualifiche  con una sola classe di stipendio sono attribuiti aumenti periodici biennali nella misura del 4% della retribuzione.

(c) Il personale della qualifica di commesso ed equiparato attualmente  in servizio conserverà come  assegno personale, pensionabile e non riassorbibile con il conseguimento della successiva classe di stipendio e degli aumenti periodici biennali, l'eventuale differenza fra il trattamento economico goduto in base al prontuario delle retribuzioni già in vigore al 1° gennaio 1974 e la retribuzione spettante, a parità di anzianità di servizio, secondo le classi di stipendio istituite con la presente legge.

(d) Restano salvi gli effetti dell'anzianità convenzionale attribuita al personale in base a disposizioni di leggi speciali.

(e) [50].

(f) Al personale dell'Amministrazione regionale compete una 13ª mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita, da erogarsi entro il 15 dicembre di ogni anno.

2. Aggiunta di famiglia.

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti è stabilito nella misura mensile di lire 10.000 per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico. Restano ferme le altre disposizioni che disciplinano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale.

3. Trattamento di missione [51].

Al personale che riveste la qualifica di agente tecnico con le mansioni di capo vivaista e capo operaio è attribuita, nel caso in cui non disponga di mezzo di trasporto fornito dalla Pubblica Amministrazione, una indennità nella misura mensile appresso specificata [52].

L'indennità viene erogata dietro certificazione del direttore dei lavori:

a) per percorrenze giornaliere da 8 a 10 km, lire 15.000;

b) per percorrenze giornaliere fino a 20 km, lire 20.000;

c) per percorrenze giornaliere fino a 30 km, lire 25.000;

d) per percorrenze giornaliere fino a 50 km, lire 30.000;

e) per percorrenze giornaliere superiore a 50 km, lire 30.000 per i primi 50 km e lire 40 per ogni km in più [3]4.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta al personale che abbia effettuato almeno 15 giorni lavorativi nel mese [3]4.

4. Lavoro straordinario [53].

5. Indennità in favore del personale addetto alla conduzione di autoveicoli.

Al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli regionali è attribuita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di guida di lire 50.000 [54] mensili lorde in aggiunta alle competenze spettanti per legge e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni di guida.

6. Indennità al personale addetto ai centri elettronici meccanografici [55].

Al personale dell'Amministrazione regionale addetto esclusivamente ai centri elettronici-meccanografici operanti nell'Amministrazione regionale è dovuta una indennità, per ogni giornata di effettiva presenza, nella misura di:

- lire 2.000 ai componenti il centro elettronico e ai capi servizio meccanografici;

- lire 1.800 agli operatori addetti ai servizi meccanografici.

 

 

TABELLA O

CORRISPONDENZA FRA I CESSATI COEFFICIENTI E LE NUOVE CLASSI DI STIPENDIO PREVISTE DALLA TABELLA N

ex coeff.

900

L. 525.960

 

970

563.210

 

 

 

(ex carriera direttiva)

 

 

ex coeff.

229

L. 171.795

 

271

197.190

 

325

219.355

 

402

262.435

 

500

314.720

 

670

404.000

 

 

 

(ex carriera di concetto)

 

 

ex coeff.

202

L. 160.370

dall'ex coeff. 229 al 500 come per la carriera direttiva

(ex carriera esecutiva)

 

 

ex coeff.

157

L. 134.820

 

180

143.985

dall'ex coeff. 202 al 325 come per la carriera di concetto

 

 

 

(ex carriera del personale ausiliario, compresi gli agenti tecnici)

 

 

per tutti

 

L. 130.000

 

 

 

(Operai e agenti tecnici)

 

 

per tutti

 

L. 130.000

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36 L.R. 30 aprile 1991, n. 10.

[3] Articolo sostituito dall'art. 7 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[4] Commi così sostituiti dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[5] Commi così sostituiti dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[6] Commi così sostituiti dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[7] Commi così sostituiti dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 11 L.R. 29 dicembre 1980 n. 145.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 12 L.R. 29 dicembre 1980 n. 145.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 13 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[11] Tabella abrogata dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[12] Tabella abrogata dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[14] Comma abrogato dall'art. 66 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 15 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 17 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[17] Così modificato dall'art. 14 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[18] Così modificato dall'art. 14 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[19] Così modificato dall'art. 14 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[20] Comma così modificato dall'art. 66 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[21] Comma così sostituito dall'art. 25 L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[22] Comma aggiunto dall'art. 49 L.R. 23 maggio 1991, n. 32. L'art. 49 della L.R. 32/1991 è stato successivamente abrogato dall'art. 70 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 11 L.R. 29 dicembre 1980 n. 145.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 12 L.R. 29 dicembre 1980 n. 145.

[25] Con sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1973 il comma è stato dichiarato incostituzionale.

[26] Per interpretazione autentica v. art. 60 L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[27] Commi così sostituiti dall'art. 43 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, a sua volta modificato con L.R. 29 dicembre 1980, n. 146.

[28] Commi così sostituiti dall'art. 43 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, a sua volta modificato con L.R. 29 dicembre 1980, n. 146.

[29] Comma così sostituito dall'art. 43 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[30] Comma abrogato dall'art. 2 L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

[31] Comma abrogato dall'art. 10 L.R. 24 luglio 1978, n. 17.

[32] Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 7 aprile 1977, n. 19.

[1]19 Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 7 aprile 1977, n. 19.

[33] Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 7 aprile 1977, n. 19.

[34] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[35] Comma aggiunto dall'art. 10 L.R. 15 giugno 1988, n. 11.

[36] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[37] L'art. 30 L.R. 23 febbraio 1962, n. 2 dispone la cessazione di efficacia di tali disposizioni.

[38] L'art. 30 L.R. 23 febbraio 1962, n. 2 dispone la cessazione di efficacia di tali disposizioni.

[39] Tabella sostituita dall'art. 8 L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e modificata dall'art. 2 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[40] Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sono posti la Segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio della Regione siciliana in Roma e la Segreteria del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

[41] Così sostituito dall'art. 1 L.R. 6 giugno 1984, n. 38.

[42] Tabella sostituita dall'art. 8 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[2]25 Così modificato dall'art. 11 L.R. 2 agosto 1982, n. 76.

[43] Così modificato dall'art. 11 L.R. 2 agosto 1982, n. 76.

[44] Tabella abrogata dall'art. 11 L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[45] Quadro tabella abrogato dall'art. 26 L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[46] Così sostituita dall'art. 9 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[47] Tabella omessa in quanto sostituita dalla tabella B L.R. 5 aprile 1972, n. 24.

[48] Numero sostituito dall'art. 8 L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

[49] Senza le detrazioni con imposta, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

[50] Lettera abrogata dall'art. 10 L.R. 24 luglio 1978, n. 17.

[51] Numero così modificato dall'art. 8 L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.

[52] Commi aggiunti dall'art. 9 L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

[3]34 Commi aggiunti dall'art. 9 L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

[3]34 Commi aggiunti dall'art. 9 L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

[53] Numero abrogato dall'art. 9 L.R. 24 luglio 1978, n. 17.

[54] Importo così elevato dall'art. 33 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[55] Numero aggiunto dall'art. 11 L.R. 1° agosto 1974, n. 30. V. per interpretazione, art. 2 L.R. 3 gennaio 1985, n. 2.